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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 498/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Veroli - Piazza Mazzolini 2 03029 Veroli FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012321202000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012321202000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...]dei Volsci, Indirizzo_1
, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone, e contro il Comune di Veroli avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239012321202000 notificata in data 05/02/2024, relativa al pagamento della somma complessiva di € 624,90 emessa dall'Agenzia delle Entrate, Riscossione, Direzione
Provinciale di Frosinone in riferimento ai crediti riportati delle seguenti cartelle:
Cartella n. 04720110030572371000 notificata il 16/09/2012, avente quale ente impositore il Comune di
Velletri, per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2010 per un importo totale di € 502,42;
Cartella n. 04720120023897984000 notificata il 01/08/2012 avente quale ente impositore il Comune di Veroli per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2011 per un importo totale atto € 122,48 per un imorto totale di euro 624,90.
Eccepiva la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione poichè i debiti del 2010
e del 2011 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale del Comune di Veroli sarebbero innanzitutto prescritti essendo decorso un lasso di tempo superiore a 10 anni avuto riguardo alla data delle singole cartelle rispetto a quella dell'intimazione di pagamento. Per la prima cartella n. 04720110030572371000, notificata il 16/09/2012, l'accertamento era, infatti, divenuto definitivo il 15/11/2012 e per la seconda, notificata il 30/09/2012, il 29 novembre 2012. Entrambe le cartelle non erano state oggetto d'impugnazione e l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2015, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al 2012.
L'Ente era, quindi, decaduto dall'esercizio del potere di riscossione a causa del decorso del suddetto termindecadenziale.
In ogni caso il termine per riscuotere i crediti erariali a seguito della notifica della cartella e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non poteva che ritenersi superato, infatti la tassa sullo smaltimento dei rifiuti è riconducibile, all'ambito normativo dell'art. 2948 n.4 del codice civile e come tale, risulta soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello dovuto del pagamento.
Nello specifico, le suddette cartelle risultavano già prescritte nell'anno 2018.
Alla luce di quanto sopra, si doveva evincere che il diritto del Comune di Veroli ad esigere le relative somme fosse estinto per intervenuta decadenza e prescrizione.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità delle pretese creditorie dell'Ente, con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le eccezioni svolte dalla ricorrente con riferimento alla intimazione di pagamento n. 04720239012321202000 notificata in data 05/02/2024, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 04720110030572371000 e 04720120023897984000 per tributi iscritti a ruolo dal Comune di Veroli. Deduceva che le suddette cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, come attestato dal referto di notifica di tali atti allegato all'estratto di ruolo di riferimento, documenti questi versati in atti.
Inammissibili, quindi, le censure attinenti al merito della pretesa o ad aspetti relativi alle cartelle, poichè la disamina del Giudice Tributario, in tal caso, non può che limitarsi alla sola valida notificazione delle cartelle.
Anche con riferimento alla eccepita prescrizione del credito, deduceva che essa non era affatto maturata stante l'avvenuta notifica da parte dell'Agente della riscossione, di vari atti interruttivi comprovati dalla documentazione allegata in sede di controdeduzioni, tenuto conto anche della normativa emergenziale
COVID.
L'Agenzia delle Entrate dichiarava, comunque, preliminarmente, di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva poichè oggetto della causa non era riferibile all'impugnazione di atti ad essa direttamente riferibili e in quanto inficiati da errori non imputabili all'agente della riscossione.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D.Lgs 546/92; per la declaratoria di legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della risc. ossione e per il rigetto della domanda con condanna alle spese della parte soccombente.
La ricorrente, in corso di giudizio, presentava memoria illustrativa, ribadendo quanto già esposto col ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto.
La Signora Nominativo_1 ha sostanzialmente eccepito che le due cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento n. 04720239012321202000 notificata in data 05/02/2024, non sarebbero mai state notificate e di essere sostanzialmente venuta a conoscenza delle pretese tributarie solo nel febbraio 2024 ed ha dedotta l'intervenuta decadenza del credito vantato dal Comune di Veroli.
L'art. 1 comma 163 Legge n. 296 del 2006 prevede, orbene, che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Quanto alla prima cartella n. 04720110030572371000, avente quale ente impositore il Comune di Velletri, per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2010 per un importo totale di € 502,42, risulta, invero, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate che la notifica si è perfezionata il 16/09/2012 mediante la procedura di affissione del documento presso la Casa Comunale, non essendo stato possibile per il messo notificatore provvedere alla notifica a mani della destinataria presso il suo domicilio di Boville Ernica, Indirizzo_2, stante l'assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art 139 c.p.c..
Quanto alla seconda cartella n. 04720120023897984000, anch'essa avente quale ente impositore il Comune di Veroli per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2011 per un importo totale atto € 122,48 per un imorto totale di euro 624,90 la notifica è stata effettuata, invece, all'indirizzo di Boville Ernica, Indirizzo_2
in data 1 agosto 2012 a mani della destinataria Ricorrente_1, come risulta dell'apposizione della sua sottoscrizione sulla relata di notifica. Avendo l'agente della riscossione fornito in giuidizio prova della regolare notifica da parte dell'Ente impositore delle cartelle di cui si tratta, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto, a fronte delle regolari notifiche le cartelle sono divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza a Sez. Unite, 2-10-2015, n. 19704, ha afferrmato, a tal proposito:
“Premesso infatti in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla
(valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”.
Nel caso in questione, dalla valida notifica delle cartelle di pagamento di cui la parte resistente ha dato prova, discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o di altre contestazioni attinenti alle cartelle, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
I titolo sono, quindi, divenuti definitivi e il diritto alla relativa pretesa contributiva risulta incontestabile, stante l'omessa tempestiva impugnazione
L'Agenzia ha fornito, peraltro, fornito prova dei numerosi atti interruttivi posti in essere con riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento, deducendo altresì la sospensione prevista dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e s.m.i., per far fronte all'epidemia da COVID-19.
La prescrizione di entrambe le cartelle non è quindi maturata per effetto degli atti sopra indicati ed è stata formalmente interrotta.
Costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che, nel caso di specie, vanno rintracciate anche nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, Riscossione di Frosinone, determinate in euro 300,00.
Dott. Francesco Galli
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 15/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 498/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Veroli - Piazza Mazzolini 2 03029 Veroli FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012321202000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012321202000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...]dei Volsci, Indirizzo_1
, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Frosinone, e contro il Comune di Veroli avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239012321202000 notificata in data 05/02/2024, relativa al pagamento della somma complessiva di € 624,90 emessa dall'Agenzia delle Entrate, Riscossione, Direzione
Provinciale di Frosinone in riferimento ai crediti riportati delle seguenti cartelle:
Cartella n. 04720110030572371000 notificata il 16/09/2012, avente quale ente impositore il Comune di
Velletri, per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2010 per un importo totale di € 502,42;
Cartella n. 04720120023897984000 notificata il 01/08/2012 avente quale ente impositore il Comune di Veroli per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2011 per un importo totale atto € 122,48 per un imorto totale di euro 624,90.
Eccepiva la nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione poichè i debiti del 2010
e del 2011 per tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale del Comune di Veroli sarebbero innanzitutto prescritti essendo decorso un lasso di tempo superiore a 10 anni avuto riguardo alla data delle singole cartelle rispetto a quella dell'intimazione di pagamento. Per la prima cartella n. 04720110030572371000, notificata il 16/09/2012, l'accertamento era, infatti, divenuto definitivo il 15/11/2012 e per la seconda, notificata il 30/09/2012, il 29 novembre 2012. Entrambe le cartelle non erano state oggetto d'impugnazione e l'ingiunzione di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2015, ossia entro il 31 dicembre del terzo anno successivo al 2012.
L'Ente era, quindi, decaduto dall'esercizio del potere di riscossione a causa del decorso del suddetto termindecadenziale.
In ogni caso il termine per riscuotere i crediti erariali a seguito della notifica della cartella e di qualsiasi altro atto amministrativo di natura accertativa, non poteva che ritenersi superato, infatti la tassa sullo smaltimento dei rifiuti è riconducibile, all'ambito normativo dell'art. 2948 n.4 del codice civile e come tale, risulta soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello dovuto del pagamento.
Nello specifico, le suddette cartelle risultavano già prescritte nell'anno 2018.
Alla luce di quanto sopra, si doveva evincere che il diritto del Comune di Veroli ad esigere le relative somme fosse estinto per intervenuta decadenza e prescrizione.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità delle pretese creditorie dell'Ente, con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando le eccezioni svolte dalla ricorrente con riferimento alla intimazione di pagamento n. 04720239012321202000 notificata in data 05/02/2024, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 04720110030572371000 e 04720120023897984000 per tributi iscritti a ruolo dal Comune di Veroli. Deduceva che le suddette cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, come attestato dal referto di notifica di tali atti allegato all'estratto di ruolo di riferimento, documenti questi versati in atti.
Inammissibili, quindi, le censure attinenti al merito della pretesa o ad aspetti relativi alle cartelle, poichè la disamina del Giudice Tributario, in tal caso, non può che limitarsi alla sola valida notificazione delle cartelle.
Anche con riferimento alla eccepita prescrizione del credito, deduceva che essa non era affatto maturata stante l'avvenuta notifica da parte dell'Agente della riscossione, di vari atti interruttivi comprovati dalla documentazione allegata in sede di controdeduzioni, tenuto conto anche della normativa emergenziale
COVID.
L'Agenzia delle Entrate dichiarava, comunque, preliminarmente, di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva poichè oggetto della causa non era riferibile all'impugnazione di atti ad essa direttamente riferibili e in quanto inficiati da errori non imputabili all'agente della riscossione.
Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D.Lgs 546/92; per la declaratoria di legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della risc. ossione e per il rigetto della domanda con condanna alle spese della parte soccombente.
La ricorrente, in corso di giudizio, presentava memoria illustrativa, ribadendo quanto già esposto col ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e deve, pertanto, essere respinto.
La Signora Nominativo_1 ha sostanzialmente eccepito che le due cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento n. 04720239012321202000 notificata in data 05/02/2024, non sarebbero mai state notificate e di essere sostanzialmente venuta a conoscenza delle pretese tributarie solo nel febbraio 2024 ed ha dedotta l'intervenuta decadenza del credito vantato dal Comune di Veroli.
L'art. 1 comma 163 Legge n. 296 del 2006 prevede, orbene, che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Quanto alla prima cartella n. 04720110030572371000, avente quale ente impositore il Comune di Velletri, per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2010 per un importo totale di € 502,42, risulta, invero, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate che la notifica si è perfezionata il 16/09/2012 mediante la procedura di affissione del documento presso la Casa Comunale, non essendo stato possibile per il messo notificatore provvedere alla notifica a mani della destinataria presso il suo domicilio di Boville Ernica, Indirizzo_2, stante l'assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art 139 c.p.c..
Quanto alla seconda cartella n. 04720120023897984000, anch'essa avente quale ente impositore il Comune di Veroli per la tassa smaltimento rifiuti con anno di riferimento 2011 per un importo totale atto € 122,48 per un imorto totale di euro 624,90 la notifica è stata effettuata, invece, all'indirizzo di Boville Ernica, Indirizzo_2
in data 1 agosto 2012 a mani della destinataria Ricorrente_1, come risulta dell'apposizione della sua sottoscrizione sulla relata di notifica. Avendo l'agente della riscossione fornito in giuidizio prova della regolare notifica da parte dell'Ente impositore delle cartelle di cui si tratta, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto, a fronte delle regolari notifiche le cartelle sono divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza a Sez. Unite, 2-10-2015, n. 19704, ha afferrmato, a tal proposito:
“Premesso infatti in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla
(valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse (e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una "riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere”.
Nel caso in questione, dalla valida notifica delle cartelle di pagamento di cui la parte resistente ha dato prova, discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o di altre contestazioni attinenti alle cartelle, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
I titolo sono, quindi, divenuti definitivi e il diritto alla relativa pretesa contributiva risulta incontestabile, stante l'omessa tempestiva impugnazione
L'Agenzia ha fornito, peraltro, fornito prova dei numerosi atti interruttivi posti in essere con riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento, deducendo altresì la sospensione prevista dall'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e s.m.i., per far fronte all'epidemia da COVID-19.
La prescrizione di entrambe le cartelle non è quindi maturata per effetto degli atti sopra indicati ed è stata formalmente interrotta.
Costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere, derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e che, nel caso di specie, vanno rintracciate anche nell'inibitoria legale emergenziale sopra richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, Riscossione di Frosinone, determinate in euro 300,00.
Dott. Francesco Galli