TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 689
TAR
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 D. Lgs. 66/2010; inosservanza della direttiva del Ministero della difesa; errata applicazione degli artt. 713, 715, 717, 719 e 732 D.P.R. 90/2010; eccesso di potere per carenza di istruttoria

    Il procedimento disciplinare è stato attivato in forza di un documento presentato dal ricorrente. Gli venivano addebitate imprecisioni e lacune nella ricostruzione dei fatti, con invito a fornire indicazioni più precise. Sono state segnalate le possibili norme violate. Pertanto, è stato rispettato il dettato dell'art. 1370 D. Lgs. 66/2010.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1352 e 1398 D. Lgs. 66/2010

    Nell'atto del Comandante di Compagnia sono state specificate le criticità emerse. Sebbene gli articoli violati non siano stati nuovamente indicati alla fine del provvedimento, ciò emerge implicitamente dalle conclusioni che richiamano doveri attinenti alla dipendenza gerarchica, scarso spirito di corpo, senso di responsabilità e poco contegno, riconducibili agli artt. 715, 717, 719 e 732 co. 5 D.P.R. n. 90/2010.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza del provvedimento

    È stata svolta un'approfondita istruttoria. Non risultano segnalazioni al Comandante di Compagnia prima della nota incriminata. L'episodio con un altro appuntato è stato composto dal Comandante di Stazione. Le lamentele relative a richieste familiari e modalità di impiego sono state analizzate consultando gli atti della stazione, risultando che il servizio era stato comandato nel rispetto dei riposi e che l'impiego interno era stato disposto per venire incontro alle esigenze del ricorrente a seguito di una denuncia.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1355 D. Lgs. 66/1990; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità tra il fatto e la sanzione; manifesta illogicità

    La pubblica amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti e nella graduazione della sanzione. La decisione non è affetta da vizi gravi, essendo supportata da motivazione congrua e ragionevole. Il Comandante della Compagnia ha tenuto conto della precedente attività del militare. La consegna non è stata applicata nel massimo (sette giorni) bensì solo per tre giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 689
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 689
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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