Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta Antonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Comandante Provinciale di Torino in data -OMISSIS- - SP di prot., notificato in data 6.7.2022, con il quale veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo della “consegna di gg 3 (tre)”, irrogatagli dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale – Legione Carabinieri “ Piemonte e Valle d'Aosta”, in data -OMISSIS- di prot., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento (impugnato con ricorso gerarchico), adottato dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale – Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d'Aosta”, in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 4.9.2022 e depositato il 3.10.2022, -OMISSIS-, A.S. in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento adottato dal Comandante Provinciale di Torino in data -OMISSIS- - SP di prot., con il quale era stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo della “consegna di 3 gg.” irrogatagli dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale - Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, in data -OMISSIS- di prot., nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
2. I provvedimenti anzidetti venivano adottati in ragione del documento presentato dal ricorrente in data -OMISSIS- presso gli uffici del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Venaria Reale, in occasione della proposizione delle proprie osservazioni successive alla notifica della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di istanza di trasferimento ad altro Reparto, allorquando, secondo quanto ritenuto, prima, dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale - Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” e, poi, dal Comandante Provinciale di Torino, il -OMISSIS- aveva utilizzato argomentazioni irrilevanti ed aveva esternato inopportune dichiarazioni nei confronti del Comandante della stazione dove prestava servizio, con “ nocumento alla dignità del grado rivestito, contravvenendo i propri doveri attinenti alla dipendenza gerarchica, mostrando scarso spirito di corpo, senso di responsabilità e poco contegno ”.
3. Avverso i provvedimenti citati, il ricorrente, dopo aver premesso di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2006 e che la vicenda traeva origine dall’istanza di trasferimento presentata nel settembre 2021 e dalla comunicazione del -OMISSIS- dei motivi ostativi all’accoglimento della stessa, muoveva plurime censure;
A) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 comma 1 D. Lgs. 66/2010; inosservanza della direttiva del “Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare guida tecnica “procedure disciplinari” 7^ edizione 2021”; errata applicazione degli artt. 713, 715, 717, 719 e 732 D.P.R. 90/2010; eccesso di potere per carenza di istruttoria ”, poiché, in violazione dell’art. 1370 D. Lgs. cit., l’amministrazione non aveva chiarito quale fosse l’addebito contestato nell’atto di avvio del procedimento disciplinare, che era stato comunicato al -OMISSIS- il -OMISSIS-; in sintesi, secondo parte ricorrente, l’amministrazione si era limitata a contestazioni generiche, peraltro indicando una serie di norme del Codice dell’Ordinamento Militare, ritenute asseritamente violate, senza, tuttavia, chiarire in che modo le condotte contestate al ricorrente fossero legate ad un non specificato comportamento non conforme ai doveri attinenti al grado (art. 713 co. 3 D.P.R. n. 90/2010), alla dipendenza gerarchica (art. 715 D.P.R. 90/2010), al senso di responsabilità (art. 717 D.P.R. n. 90/2010), allo spirito di corpo (art. 719 D.P.R. n. 90/2010) nonché al contegno del militare (art. 732 co. 5 D.P.R. n. 90/2010);
B) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1352 e 1398 D. Lgs. 66/2010 ”, poiché nel provvedimento adottato dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale - Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, in data -OMISSIS-, non era stata indicata quale norma del Codice dell’Ordinamento Militare e del Regolamento in materia di Ordinamento Militare il -OMISSIS- aveva violato, né la descrizione dei fatti rendeva chiara e precisa la sussumibilità degli stessi ad una norma o a delle norme determinate di disciplina militare; pertanto, come nella comunicazione di avvio del procedimento era mancata la chiara e precisa esposizione dei fatti riprovevoli ed erano state indicate una serie di disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare che sarebbero state asseritamente violate, nel provvedimento sanzionatorio erano stati esposti i fatti, ma mancava l’individuazione delle disposizioni normative violate;
C) “ Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza del provvedimento ”, poiché la sanzione disciplinare era stata adottata dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale - Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” sulla base di mere supposizioni, congetture, pregiudizi, di carattere solo personale, poiché non era stata svolta alcuna istruttoria; secondo parte ricorrente, infatti, era stato ritenuto che le osservazioni proposte mirassero ad ottenere il trasferimento “ad ogni costo”, senza considerare che il -OMISSIS- aveva invece indicato specificamente più episodi accaduti e che non consentivano al militare di svolgere serenamente il proprio lavoro, tanto che proprio il Comandante di Compagnia aveva già invitato il Comandante di Stazione a modificare il suo comportamento nei confronti del ricorrente, esortazione però solo parzialmente accolta, motivo per il quale il -OMISSIS- era stato costretto ad inoltrare istanza di trasferimento;
D) “ Violazione dell’art. 1355 D. Lgs. 66/1990; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità tra il fatto e la sanzione; manifesta illogicità ”, poiché, in violazione dell’art. 1355 co. 2 del Codice dell’Ordinamento Militare (“ Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato ”), era stata applicata una sanzione disciplinare sproporzionata.
4. In data 13.10.2022 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, che, con successiva memoria, chiedeva rigettarsi il ricorso.
5. Con ordinanza n. 995/2022 veniva rigettata la richiesta di misura cautelare.
6. All’udienza del 20.3.2026, tenuta secondo le modalità previste dall’art. 87 co. 4 bis c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione nel merito.
DIRITTO
7. Con una prima censura parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1370 D. Lgs. 66/2010 (codice dell’Ordinamento Militare), poiché l’amministrazione non avrebbe chiarito nella comunicazione del -OMISSIS- quale fosse l’addebito contestato, né in che modo vi sarebbe stato il mancato rispetto degli artt. 713, 715, 717, 719 e 732 D.P.R. 90/2010. Dunque, sarebbe stato violato il disposto della norma anzidetta che, al comma 1, stabilisce che: “ Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato ”.
La doglianza non è fondata.
Invero, dalla lettura della nota del -OMISSIS- risulta, innanzitutto, che il procedimento disciplinare era stato attivato in forza del documento consegnato il -OMISSIS- dal -OMISSIS- presso gli uffici del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Venaria Reale, in occasione della proposizione delle proprie osservazioni dopo la notifica della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza di trasferimento ad altro Reparto. Inoltre, risulta che gli veniva addebitato che, nel ricostruire i fatti che avrebbero inciso sul suo servizio in senso negativo, risultavano delle imprecisioni e lacune, tanto da invitarsi il -OMISSIS- a fornire indicazioni più precise sugli episodi narrati.
A questo si aggiunga, che nella nota in questione era stato segnalato, ad un primo esame, anche quali potessero essere le norme che il -OMISSIS- avesse violato (in particolare gli artt. 713 co. 3, 715, 717, 719 e 732 co. 5 D.P.R. 90/2010).
Dunque, per concludere con riferimento a tale aspetto, il Collegio ritiene che nella specie è stato rispettato il dettato dell’art. 1370 D. Lgs. 66/2010, essendo stata indicata, sia la condotta specifica addebitata al -OMISSIS- (a cui, peraltro, lo scritto incriminato era evidentemente noto), sia le possibili disposizioni violate.
8. Con un secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione soprattutto dell’art. 1398 co. 6 D. Lgs. 66/2010 (codice dell’Ordinamento Militare), poiché nel provvedimento sanzionatorio del -OMISSIS- non sarebbe stata specificata la norma che il -OMISSIS- non avrebbe rispettato né la sua condotta appariva facilmente sussumibile in una delle disposizioni, solo genericamente, richiamate nell’atto di avvio del procedimento. Pertanto, sarebbe stato violato il disposto della norma anzidetta che, al comma 6, proprio in tema di procedimento disciplinare ed obblighi da rispettare, stabilisce che: “ La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l’infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto ”.
La censura è infondata.
In effetti, anche per quanto verrà indicato con riferimento al terzo dei motivi di gravame, nell’atto del -OMISSIS- risultano specificate, punto per punto, le criticità emerse su quanto dichiarato dal -OMISSIS- con la nota consegnata il -OMISSIS-. Dunque, la motivazione, circa il fatto contestato, risulta redatta in forma chiara.
Inoltre, sebbene alla fine del provvedimento non sono stati indicati nuovamente gli articoli violati, ciò emerge in modo evidente dalle conclusioni espresse dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale - Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, laddove è stato puntualizzato che il -OMISSIS-, secondo quanto ritenuto dal proprio superiore gerarchico, aveva contravvenuto: “ ai propri doveri attinenti alla dipendenza gerarchica, mostrando scarso spirito di corpo, senso di responsabilità e poco contegno ”.
Ergo, implicitamente, il provvedimento impugnato richiama gli artt. 715, 717, 719 e 732 co. 5 D.P.R. n. 90/2010.
9. Con una terza doglianza parte ricorrente lamenta che la sanzione disciplinare sarebbe stata adottata dal Comandante della Compagnia di Venaria Reale - Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” sulla base di mere supposizioni, congetture, pregiudizi, di carattere solo personale, poiché non era stata svolta alcuna istruttoria.
Il motivo è infondato.
In effetti, come risulta dal provvedimento sanzionatorio del -OMISSIS-, nonché dalla nota relativa all’esame disciplinare della posizione del ricorrente (cfr. allegato n. 1 alla memoria depositata dal Ministero della Difesa il 13.10.2022), vi è stata un’approfondita istruttoria prima dell’adozione dell’atto impugnato.
Innanzitutto, è stato appurato che, rispetto alle condotte lamentate e riferite a comportamenti tenuti dal Comandante della stazione, nulla era mai stato segnalato al Comandante di Compagnia prima della nota incriminata del -OMISSIS-. Tanto che il Comandante di Compagnia, nell’atto impugnato, teneva a specificare di non aver mai imposto, né indicato, alcun tipo di impiego o servizio che riguardasse il -OMISSIS- al Comandante della stazione, proprio perché prima del -OMISSIS- nulla sapeva in merito.
Inoltre, quanto all’episodio del -OMISSIS-, in cui c’era stato uno screzio con un altro appuntato, era risultato, pure da testimonianze rese da terzi, che il Comandante di stazione era intervenuto già il -OMISSIS- per comporre la questione.
Ancora, poiché era stato lamentato che il Comandante di stazione nell’ottobre del 2020 non aveva tenuto conto di alcune richieste del -OMISSIS-, collegate ad esigenze familiari, era stato analizzato, per meglio comprendere la lamentela, il memoriale del servizio della stazione di Venaria Reale del mese in questione. Ebbene, era risultato che il -OMISSIS-, giorno segnalato dal -OMISSIS-, questi aveva lavorato con turno 00/06 ma anche perché nel fine settimana del 10 e dell’11 gli era stata accordata la licenza speciale. Altresì, proprio nel mese di ottobre il ricorrente non aveva lavorato in diversi giorni (il 10 e l’11 per concessione della licenza speciale, il 16, 17, 18 e 25 perché assente giustificato e poi dal 1 all’8 novembre aveva goduto della licenza ordinaria). Dunque, da una consultazione degli atti della stazione di Venaria Reale, era emerso che il servizio fosse stato sempre comandato nel rispetto dei previsti riposi.
Con riferimento alla modalità di impego del -OMISSIS-, altro aspetto lamentato dallo stato, era emerso, sempre dalla consultazione degli atti, che era stato utilizzato in maniera alternata tra servizio esterno ed interno. Inoltre, quanto al periodo -OMISSIS- al -OMISSIS-, effettivamente era risultato aver svolto solo servizio interno, ma ciò era dipeso dal fatto di venire incontro alle esigenze del ricorrente. In effetti, dopo una denuncia sporta per dissidi avuti con il vicino di casa, il Comandante di stazione, unitamente a quello Provinciale e al Comandante di Compagnia, aveva deciso di non impiegare il -OMISSIS- nel servizio esterno per evitare che il ricorrente potesse incrociare l’uomo con cui aveva avuto la diatriba.
Infine, ma non da ultimo, non risultava essere stata segnalata la discussione che vi sarebbe stata il -OMISSIS- con il Comandante di stazione.
Dunque, per concludere sotto tale profilo, non risulta che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato sulla base di mere supposizioni, congetture o pregiudizi, ma a seguito di una adeguata istruttoria.
10. Con l’ultimo motivo di gravame il ricorrente contesta la violazione dell’art. 1355 co. 2 del Codice dell’Ordinamento Militare (“ Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato ”), essendo stata applicata una sanzione disciplinare sproporzionata ed immotivata.
A questo proposito, il Collegio ritiene, innanzitutto, necessario rammentare che per giurisprudenza prevalente “ la pubblica amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di tal ché, una volta valutati gli stessi fatti, l’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito disciplinare e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della P.A., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 dicembre 2021, n. 8740 e IV, 7 giugno 2017, n. 2752).
Inoltre, deve specificarsi che l’art. 1358 D. Lgs. n. 66/2010 individua le sanzioni disciplinari di corpo nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna (consistente nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi) e nella consegna di rigore (quest’ultima comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell’ambiente militare o nel proprio alloggio).
Ciò premesso, la decisione gravata non risulta affetta da alcuno dei gravi vizi sopra elencati (e che, dunque, sia stata adottata una sanzione manifestamente sproporzionata), essendo la stessa, per quanto indicato, stata supportata da una motivazione congrua e ragionevole sul disvalore della condotta del ricorrente.
Inoltre, come risulta dalla nota relativa all’esame disciplinare della posizione del ricorrente (cfr. allegato n. 1 alla memoria depositata dal Ministero della Difesa il 13.10.2022), nell’irrogare la sanzione, il Comandante della Compagnia ha tenuto conto (punto 5) della precedente attività del -OMISSIS-.
Infine, c’è da considerare che la consegna non è stata applicata nel massimo (sette giorni) bensì solo per tre giorni.
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
12. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
AN ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ON | RO NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.