CASS
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2025, n. 24327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24327 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RF LL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2024 del TRIB. LIBERTA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 24327 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.FI EL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 20/12/2024, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente al fine di ottenere la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, che era stata disposta dal Gip presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 18/11/2024, in relazione ai reati di associazione a delinquere e traffico di rifiuti commessi dal 2019 al 2021, a seguito della dichiarazione di cessazione della misura degli arresti domiciliari, stante la scadenza dei termini di fase ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. Si precisa che con l'atto di appello il ricorrente aveva lamentato in via principale la nullità dell'ordinanza custodiale per insussistenza delle esigenze cautelari, in via subordinata, aveva chiesto la revoca della misura in atto e, in via ulteriormente subordinata, la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana. 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Evidenzia che il procedimento penale di cognizione non risulta più nella fase delle indagini, essendo stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., e che, conseguentemente è tautologica e di mero stile l'affermazione del giudice a quo secondo cui permangono immutate le esigenze cautelari di prevenzione di future condotte. In particolare, evidenzia che il GIP aveva ravvisato le esigenze cautelari unicamente "essendo il procedimento penale ancora in fase di indagini"- circostanza, tuttavia erronea - e che il Tribunale ha ritenuto di integrare tale motivazione, ritenendo così "permanenti" le ragioni che avevano determinato la misura originaria, in quanto "non sono intervenuti elementi che facciano ritenere del tutto cambiata la situazione". Inoltre, il giudice ha ritenuto sussistente il rischio di recidivanza e persistenti le esigenze cautelari sebbene siano sopraggiunti fatti successivi, quali l'avvenuta liquidazione giudiziale delle società Mecoris s.r.l. e Italgreen s.r.I., società che - secondo la tesi accusatoria - sarebbero state impiegate per la commissione dei reati di associazione a delinquere e traffico di rifiuti. Non sussistono quindi elementi dai quali inferire, in termini di attualità e concretezza, la persistenza delle esigenze cautelari e l'applicazione della misura cautelare in atto. Né il giudice ha effettuato una verifica in termini di idoneità della tutela cautelare mediante misure attenuate diverse, quale per esempio il divieto di dimora. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, posto che il giudice si è limitato a riproporre considerazioni esposte nel titolo genetico senza spiegare le ragioni per le quali permangono le originarie esigenze cautelari o se ne fossero sopraggiunte delle nuove, considerate inoltre le circostanze sopravvenute, consistenti nella intervenuta liquidazione giudiziale delle due società, con conseguente impossibilità di reiterare le condotte 1 criminose contestate. Nè il comportamento tenuto dall'indagato nel periodo in cui si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari e la lontananza temporale dei fatti oggetti di contestazione sono stati adeguatamente valutati, considerata altresì la cristallizzazione del quadro indiziario a seguito della emissione dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. In tale senso, si ricorda che il decorso del tempo costituisce un parametro che il Giudice della cautela doveva necessariamente valutare per la verifica dei presupposti per la permanenza. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia che, a norma dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe più idonea all'applicazione di una misura meno gravosa rispetto a quella applicata, quale, per esempio, l'obbligo di presentazione alla PG che veniva richiesta in via gradata con l'atto di appello. Non vi è nessuna valutazione di inadeguatezza delle misure gradate richieste in via subordinata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate sono infondate. Le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionarità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest'ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31 marzo 2011, Khalil, Rv. 249324). Non è tuttavia necessario, secondo quanto è stato chiarito in giurisprudenza, che vengano analiticamente esposte le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura gradata, essendo necessario e sufficiente che vengano indicati gli elementi specifici che nel singolo caso inducono a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all'indagato sia quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18-10-2004; Sez. 1, n. 445011 del 26-9-2003, Rv. 227304): ciò che è certamente ravvisabile nel caso in esame. Il giudice deve pertanto spiegare le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura gradata, indicando gli elementi specifici che nel singolo caso inducono a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all'indagato sia quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Nel caso in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone quindi l'individuazione delle esigenze 2 cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali misure di minore afflittività vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato. La valutazione di tali profili integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione, onde, in presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per omessa motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari, ritenendo di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa in ordine all' immanenza delle esigenze cautelari, precisando che il ricorrente ha ideato, programmato ed eseguito un progetto delittuoso concernente un'ingente traffico di rifiuti, con grave danno all'ambiente alla collettività - fatti che giustificano la misura restrittiva della libertà personale - mettendo in atto un sistema persistente nel tempo che ha continuato ad operare fino al sequestro dell'impianto di Aviano disposto in data 12/10/2021, dopo l'incendio occorso al sito della Mecoris s.r.l. L'attività illecita è stata quindi interrotta solo per effetto dell'intervento dell'autorità giudiziaria, sebbene fossero stati effettuati numerosi controlli su strada degli autoarticolati che trasportavano rifiuti, avendo il ricorrente operato anche attraverso altre società site nel nord Italia che effettuavano il trasporto di rifiuti all'estero, falsificando la classificazione come CSS, e continuato a delinquere anche in stato di arresti domiciliari, sia pur per altro procedimento, attraverso UN NI, che lo ha sostituito nel sito di Aviano. Inoltre, il ricorrente riveste la carica di liquidatore della società Gea, che ha stipulato un contratto di affitto con la società SAMA s.r.1, amministrata da Arpaia, madre di UN NI, società attraverso cui egli ha operato. Per tali ragioni, il giudice a quo ha ritenuto che anche i contatti con tali soggetti debbano essere impediti e che gli elementi favorevoli indicati, quali l'incensuratezza, il tempo decorso o i sequestri dei siti, lungi dall'essere connotati da novità, non hanno determinato alcun cambiamento delle circostanze fattuali. Al riguardo, si ribadisce che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567; Sez.2, n.12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 278999). Peraltro, si desume dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, che anche il giudice che aveva emesso la misura era a conoscenza di tali fatti nuovi, e aveva dato atto dell'intervenuto fallimento della società Mecoris e del sequestro preventivo della società Italgreen, ritenendo tuttavia che tali elementi di novità non abbiano comportato alcuna cessazione delle esigenze cautelari, disponendo la revoca della misura della misura cautelare degli arresti domiciliari in ragione della prossima scadenza dei termini di rito. 3 Quanto alla valutazione della pregressa osservanza delle prescrizioni connesso al vincolo non detentivo, si osserva che il giudice a quo ha ritenuto che il rispetto delle prescrizioni costituisce elemento di valenza neutra, che nessuna incidenza sortisce nel caso de quo. Pertanto, condividendo la valutazione del Gip che ha applicato la misura cautelare, il giudice a quo ha ritenuto la suddetta misura adeguata, anche in relazione alla pervicacia e capacità criminale dimostrata dal ricorrente a determinate tipologie di condotte, potendo egli avvalersi di soggetti di fiducia e in relazione ai rapporti di interessenze con altre società e, pertanto, ha rigettato anche la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17/04/2025 il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 24327 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1.FI EL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 20/12/2024, con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente al fine di ottenere la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza, che era stata disposta dal Gip presso il Tribunale di Roma con ordinanza del 18/11/2024, in relazione ai reati di associazione a delinquere e traffico di rifiuti commessi dal 2019 al 2021, a seguito della dichiarazione di cessazione della misura degli arresti domiciliari, stante la scadenza dei termini di fase ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen. Si precisa che con l'atto di appello il ricorrente aveva lamentato in via principale la nullità dell'ordinanza custodiale per insussistenza delle esigenze cautelari, in via subordinata, aveva chiesto la revoca della misura in atto e, in via ulteriormente subordinata, la sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana. 2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Evidenzia che il procedimento penale di cognizione non risulta più nella fase delle indagini, essendo stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., e che, conseguentemente è tautologica e di mero stile l'affermazione del giudice a quo secondo cui permangono immutate le esigenze cautelari di prevenzione di future condotte. In particolare, evidenzia che il GIP aveva ravvisato le esigenze cautelari unicamente "essendo il procedimento penale ancora in fase di indagini"- circostanza, tuttavia erronea - e che il Tribunale ha ritenuto di integrare tale motivazione, ritenendo così "permanenti" le ragioni che avevano determinato la misura originaria, in quanto "non sono intervenuti elementi che facciano ritenere del tutto cambiata la situazione". Inoltre, il giudice ha ritenuto sussistente il rischio di recidivanza e persistenti le esigenze cautelari sebbene siano sopraggiunti fatti successivi, quali l'avvenuta liquidazione giudiziale delle società Mecoris s.r.l. e Italgreen s.r.I., società che - secondo la tesi accusatoria - sarebbero state impiegate per la commissione dei reati di associazione a delinquere e traffico di rifiuti. Non sussistono quindi elementi dai quali inferire, in termini di attualità e concretezza, la persistenza delle esigenze cautelari e l'applicazione della misura cautelare in atto. Né il giudice ha effettuato una verifica in termini di idoneità della tutela cautelare mediante misure attenuate diverse, quale per esempio il divieto di dimora. 2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, posto che il giudice si è limitato a riproporre considerazioni esposte nel titolo genetico senza spiegare le ragioni per le quali permangono le originarie esigenze cautelari o se ne fossero sopraggiunte delle nuove, considerate inoltre le circostanze sopravvenute, consistenti nella intervenuta liquidazione giudiziale delle due società, con conseguente impossibilità di reiterare le condotte 1 criminose contestate. Nè il comportamento tenuto dall'indagato nel periodo in cui si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari e la lontananza temporale dei fatti oggetti di contestazione sono stati adeguatamente valutati, considerata altresì la cristallizzazione del quadro indiziario a seguito della emissione dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. In tale senso, si ricorda che il decorso del tempo costituisce un parametro che il Giudice della cautela doveva necessariamente valutare per la verifica dei presupposti per la permanenza. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente evidenzia che, a norma dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., sarebbe più idonea all'applicazione di una misura meno gravosa rispetto a quella applicata, quale, per esempio, l'obbligo di presentazione alla PG che veniva richiesta in via gradata con l'atto di appello. Non vi è nessuna valutazione di inadeguatezza delle misure gradate richieste in via subordinata. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le doglianze formulate sono infondate. Le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionarità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest'ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31 marzo 2011, Khalil, Rv. 249324). Non è tuttavia necessario, secondo quanto è stato chiarito in giurisprudenza, che vengano analiticamente esposte le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura gradata, essendo necessario e sufficiente che vengano indicati gli elementi specifici che nel singolo caso inducono a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all'indagato sia quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18-10-2004; Sez. 1, n. 445011 del 26-9-2003, Rv. 227304): ciò che è certamente ravvisabile nel caso in esame. Il giudice deve pertanto spiegare le ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura gradata, indicando gli elementi specifici che nel singolo caso inducono a ritenere ragionevolmente che la misura applicata all'indagato sia quella più idonea a soddisfare le esigenze cautelari ravvisate (Sez. 5 n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304). Nel caso in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone quindi l'individuazione delle esigenze 2 cautelari da soddisfare e l'indicazione delle ragioni per le quali misure di minore afflittività vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato. La valutazione di tali profili integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione, onde, in presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto non fondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per omessa motivazione sulla permanenza delle esigenze cautelari, ritenendo di integrare la motivazione dell'ordinanza applicativa in ordine all' immanenza delle esigenze cautelari, precisando che il ricorrente ha ideato, programmato ed eseguito un progetto delittuoso concernente un'ingente traffico di rifiuti, con grave danno all'ambiente alla collettività - fatti che giustificano la misura restrittiva della libertà personale - mettendo in atto un sistema persistente nel tempo che ha continuato ad operare fino al sequestro dell'impianto di Aviano disposto in data 12/10/2021, dopo l'incendio occorso al sito della Mecoris s.r.l. L'attività illecita è stata quindi interrotta solo per effetto dell'intervento dell'autorità giudiziaria, sebbene fossero stati effettuati numerosi controlli su strada degli autoarticolati che trasportavano rifiuti, avendo il ricorrente operato anche attraverso altre società site nel nord Italia che effettuavano il trasporto di rifiuti all'estero, falsificando la classificazione come CSS, e continuato a delinquere anche in stato di arresti domiciliari, sia pur per altro procedimento, attraverso UN NI, che lo ha sostituito nel sito di Aviano. Inoltre, il ricorrente riveste la carica di liquidatore della società Gea, che ha stipulato un contratto di affitto con la società SAMA s.r.1, amministrata da Arpaia, madre di UN NI, società attraverso cui egli ha operato. Per tali ragioni, il giudice a quo ha ritenuto che anche i contatti con tali soggetti debbano essere impediti e che gli elementi favorevoli indicati, quali l'incensuratezza, il tempo decorso o i sequestri dei siti, lungi dall'essere connotati da novità, non hanno determinato alcun cambiamento delle circostanze fattuali. Al riguardo, si ribadisce che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Rv. 268567; Sez.2, n.12807 del 19/02/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 278999). Peraltro, si desume dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, che anche il giudice che aveva emesso la misura era a conoscenza di tali fatti nuovi, e aveva dato atto dell'intervenuto fallimento della società Mecoris e del sequestro preventivo della società Italgreen, ritenendo tuttavia che tali elementi di novità non abbiano comportato alcuna cessazione delle esigenze cautelari, disponendo la revoca della misura della misura cautelare degli arresti domiciliari in ragione della prossima scadenza dei termini di rito. 3 Quanto alla valutazione della pregressa osservanza delle prescrizioni connesso al vincolo non detentivo, si osserva che il giudice a quo ha ritenuto che il rispetto delle prescrizioni costituisce elemento di valenza neutra, che nessuna incidenza sortisce nel caso de quo. Pertanto, condividendo la valutazione del Gip che ha applicato la misura cautelare, il giudice a quo ha ritenuto la suddetta misura adeguata, anche in relazione alla pervicacia e capacità criminale dimostrata dal ricorrente a determinate tipologie di condotte, potendo egli avvalersi di soggetti di fiducia e in relazione ai rapporti di interessenze con altre società e, pertanto, ha rigettato anche la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie. 3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 17/04/2025 il Consigliere estensore Il Presidente