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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.697/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. SI Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa MB Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.697/2022
Tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Brandimarte ed elettivamente Parte_4
domiciliate presso il suo studio sito in Norcia (PG), Via Meggiana n.47/A (già in Norcia Vicolo della
Piazza n.3), come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
n persona del legale rappresentante pro-tempore – quale cessionaria Controparte_1
di rappresentata in questa sede da in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna
Galligari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno (PG), Piazza XX Settembre
n.7, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata e appellante incidentale nonché nei confronti
quale società incorporante le Controparte_2 Controparte_4
Appellata contumace
[...]
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.407/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, in accoglimento della presente impugnazione:
Accogliere l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.368/2018, RG n.374/2018 Tribunale di Spoleto in data 30/3/2018 emesso anche nei confronti di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed e le conclusioni ivi rassegnate, e per l'effetto:
[...] Parte_1
Riformare la sentenza n.407/2022 del Tribunale di Spoleto del 9/6/2022 pubblicata il 10/6/2022 avente rep. N.687/2022 del 10/6/2022 pronunciata in esito al giudizio RG n.1160/2018 Tribunale di
Spoleto, mai notificata;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.407/2022 del Tribunale di Spoleto con conferma della condanna degli appellanti al pagamento delle somme in detta sentenza determinate e in accoglimento dell'appello incidentale con questo atto formulato, previa riforma sul punto dell'impugnata sentenza, condannare gli appellanti al pagamento di quanto sopra in favore di
e non già di Controparte_1 Controparte_2
In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente grado e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza appellata laddove ebbe a condannare la cessionaria CP_1
al pagamento delle spese di lite con conseguente condanna degli appellanti principali al
[...] pagamento a quest'ultima delle spese di lite del primo grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 24/7/2023 veniva disposta la CTU richiesta da parte appellante. La causa veniva dapprima trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 30/10/2024 ma poi, in data 31/3/2025 – atteso che in relazione al trasferimento della
Dott.ssa presso il Tribunale di Spoleto veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo Pt_5
incarico, ciò che non consentiva di celebrare la camera di consiglio prima del trasferimento di quest'ultima – la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 18/7/2025 il giudizio veniva quindi rimesso al
Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_4
n.368/2018, richiesto e ottenuto da con cui erano stati condannati la Controparte_5 [...]
e per l'intero (pari ad euro 186.082,17), nonché esse Controparte_6 Controparte_7 Parte_6
per la quota di 2/15 (pari ad euro 24.810,95 ciascuna) in qualità di eredi di Parte_1 Per_1
, al pagamento del saldo residuo del conto corrente n.65007/0000/80983 aperto in data
[...]
22/7/2009 dall' della quale , e Controparte_6 Controparte_7 Persona_1 Pt_6
si erano costituiti fideiussori omnibus.
[...]
Esse opponenti, a fondamento della domanda, avevano anzitutto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva stante l'avvenuta rinuncia all'eredità del padre in epoca Persona_1
antecedente alla presentazione del ricorso per D.I., nonché, in ogni caso, la nullità di tale decreto per violazione dell'art.50 TUB e dell'art.633 cpc;
avevano poi dedotto la mancanza di prova sufficiente del credito azionato, non essendo presenti gli estratti conto, ed eccepito tanto la nullità delle fideiussioni prestate ai sensi degli artt.1939 e 1945 cc quanto la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente con riferimento al tasso debitorio applicato e alla capitalizzazione degli interessi. Le odierne appellanti evidenziavano infine di aver concluso in I grado chiedendo revocarsi integralmente il decreto opposto ovvero, in via subordinata, rideterminarsi il saldo passivo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Le Allegrini davano poi atto che in quella sede non si era costituita e che, invece, si Controparte_2
era costituita , in qualità di cessionaria del credito controverso, chiedendo rigettarsi CP_1
l'opposizione e confermarsi il D.I. opposto, con vittoria delle spese processuali. La cessionaria poi – riferivano, ancora, le – aveva rilevato, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di Parte_1
difetto di legittimazione passiva da esse proposta e, nel merito, l'avvenuta dimostrazione del credito vantato, producendo gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, nonché la piena legittimità sia di tutte le clausole del contratto di conto corrente sia delle fideiussioni.
Le odierne appellanti davano infine atto che, alla prima udienza, avevano contestato la legittimazione attiva di per mancanza di prova della cessione del credito, ritenendo non sufficiente a CP_1
tali fini la pubblicazione in TA CI, ed evidenziato come una cospicua parte del saldo passivo del conto corrente in questione fosse derivata da un'unica operazione effettuata poco dopo CP_ CP_ l'apertura del medesimo con la dicitura “azzeramento saldo da a per trasferimento di conto corrente beneficiario 010/01001328”, in relazione alla quale controparte non aveva fornito prova alcuna.
Il Tribunale – dopo aver rigettato la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e concesso i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione (che avrà esito negativo), senza ammissione delle richieste prove orali e della CTU – aveva così statuito:
“In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
e , revoca il decreto ingiuntivo n.368/2018 emesso dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Spoleto il 20/3/2018 nei loro confronti;
- ND , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento, ciascuno per la propria quota di eredità di , in favore dell'opposta Persona_1
della somma di euro 13.250,75, oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
Controparte_2
Dichiara le spese di lite interamente compensate.”.
Orbene, con il primo e secondo motivo le censuravano la sentenza di I grado per aver statuito Parte_1
sulla domanda avanzata dalla cessionaria, nonostante avesse riconosciuto che la stessa non aveva la titolarità attiva nel rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, nonché per avere superato il limite della domanda promossa da , estendendo gli effetti del parziale accoglimento CP_1 della stessa in favore di : stanti infatti, da una parte, la contumacia di quest'ultima e, Controparte_2 dall'altra parte, la mancata dimostrazione da parte di della titolarità del credito ceduto CP_1 il Tribunale avrebbe dovuto semplicemente accogliere l'opposizione e revocare il D.I. opposto.
Con il terzo motivo le appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la loro eccezione di carenza di legittimazione passiva fondata sulla circostanza che esse avevano rinunciato all'eredità del padre in epoca antecedente alla presentazione del ricorso per D.I.
e che tale rinuncia aveva comportato la loro totale estraneità alle vicende del rapporto di conto corrente per cui è causa. Con il quarto motivo, ancora, le quanto al contratto di fideiussione, Parte_1
impugnavano la decisione del Giudice di prime cure laddove era stata rigettata la loro eccezione di nullità delle fideiussioni nonostante che esse avessero precisamente dedotto quali erano le clausole da ritenersi nulle ai sensi della normativa antitrust e alla luce del provvedimento n.55/2005 della
Banca d'Italia. Con il quinto motivo le stesse si dolevano poi del fatto che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto non superata la soglia usuraria in relazione alle aperture di credito in conto corrente, avendo considerato che si trattasse di aperture nei limiti di euro 5.000,00 quando in realtà si trattava di affidamenti sino ad euro 90.000,00. Con il sesto motivo di appello le osservavano Parte_1
che il Tribunale, quanto al conto corrente n. 65007/0000/80983, aveva correttamente espunto dal saldo negativo la posta iniziale risultante dal primo estratto conto ma non aveva poi disposto il ricalcolo del saldo sulla base del nuovo, ridotto, importo di cui, appunto, al primo estratto disponibile.
Con il terzo motivo, infine, censuravano la disposta compensazione integrale delle spese processuali, che avrebbero dovuto invece, a loro dire, essere poste a carico della che non aveva CP_1
dimostrato la titolarità del credito vantato. Per tutti gli indicati motivi concludevano quindi come sopra.
, in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto alla CP_1
negazione, da parte delle della loro qualità di eredi di che il primo Parte_1 Persona_1
Giudice aveva condivisibilmente ritenuto che esse, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, avevano assunto la qualità di eredi;
con riguardo, poi, alla nullità della fideiussione ha rilevato come correttamente il Tribunale aveva escluso – per mancato assolvimento dell'onere probatorio poiché la mera coincidenza contenutistica della fideiussione omnibus con le clausole nulle dello schema ABI è insufficiente a dimostrarne l'illiceità – la sussistenza del nesso causale tra la pretesa condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. In merito, poi, agli ulteriori motivi di appello osservava che la capitalizzazione applicata in via reciproca CP_1
dopo la delibera CICR del febbraio 2000 era del tutto legittima e richiamava poi le corrette osservazioni del Tribunale circa il mancato sforamento della soglia usurario in relazione agli interessi debitori.
L'appellata spiegava poi appello incidentale contro il capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale aveva affermato l'assenza di prova circa la sua titolarità del credito per cui è causa: in proposito richiamava il contenuto dell'avviso pubblicato sulla TA ufficiale, evidenziava che comunque le si erano sempre difese nel merito così riconoscendo che il contraddittore era Parte_1 proprio essa , produceva la dichiarazione di nella quale quest'ultima CP_1 Controparte_2
aveva confermato di aver ceduto a lei il credito in questione e concludeva come sopra.
Deve preliminarmente rigettarsi il terzo motivo di appello delle laddove hanno reiterato Parte_1
anche in questa sede le loro deduzioni in punto di mancanza, in capo ad esse, della qualità di eredi di in merito il Tribunale aveva già correttamente evidenziato che, dalle stesse Persona_1
allegazioni delle parti, risultava che in data 12/8/16 esse avevano accettato l'eredita paterna con beneficio di inventario: le appellanti in questa sede nulla hanno argomentato in merito a tale affermazione del Tribunale ed è evidente che, una volta accettata l'eredità (con o senza beneficio di inventario) nessuna rinuncia successiva può eliminare, in capo all'accettante, la qualità ereditaria, sicché le determinazioni del primo Giudice sul punto andranno confermate.
Ciò premesso, La Corte osserva che l'appello è fondato già in ragione dei primi due motivi. Deve considerarsi che con l'opposizione a decreto ingiuntivo inizia un nuovo giudizio, autonomo rispetto alla fase monitoria e stavolta nel contraddittorio delle parti, giudizio nel quale l'attore che deve esplicitare tutte le sue domande e conclusioni è il ricorrente in via monitoria mentre la parte opponente è in realtà convenuta in senso sostanziale: ne consegue che ove il soggetto che abbia proposto il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (nella specie ) non si costituisce Controparte_2
nel giudizio di opposizione, pur avendo azionato il proprio diritto in sede monitoria resta, nel giudizio a cognizione piena, una parte attrice che non insiste più nella domanda e non precisa più alcuna conclusione sicché si configura in effetti il dedotto vizio della sentenza impugnata avendo il Tribunale pronunciato ultra petita una condanna nella quale la parte attrice, non costituita, non aveva insistito.
Né – come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale – sussiste agli atti prova della titolarità del credito in capo a (in un primo momento ritenuta configurabile – di qui anche le precedenti CP_1
determinazioni assunte nel presente giudizio in punto di CTU – alla luce di pregressi orientamenti giurisprudenziali, poi in buona parte modificati a seguito dei più recenti, consolidati, arresti sia di merito che di legittimità in materia di prova dell'inclusione dei singoli crediti nelle cessioni in blocco). In merito va premesso che l'art.58 TUB prevede, in funzione di agevolazione degli oneri di notifica gravanti sulle banche a seguito di operazioni di cessione di crediti in blocco, la possibilità di dare “notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella TA CI della Repubblica italiana”: tale adempimento, in sostanza, si pone in termini di specialità rispetto alla disposizione generale di cui all'art.1264 cc in tema di notifica della cessione di credito, ove è previsto che la cessione debba essere notifica al debitore interessato per poter avere effetto;
la disposizione richiede evidentemente la notifica individuale, al singolo debitore ceduto, ed
è evidente che ciò sarebbe fonte per gli istituti bancari di enormi oneri ove gli stessi dovessero, in ipotesi di cessioni in blocco (riguardanti spesso centinaia di crediti), procedere a separate notifiche per ciascun debitore ceduto;
di qui la possibilità di pubblicare l'intera operazione di cessione sulla
TA CI.
Ciò non toglie però che tale modalità di notifica debba porre ciascun debitore a sicura conoscenza del fatto che il suo specifico debito rientra fra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione: ne consegue che il tenore dell'avviso pubblicato sulla G.U. deve essere tale da non lasciare dubbi circa l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti in blocco e che, ove invece dalla lettura dell'avviso di cessione residuino dubbi in merito, il creditore che agisce in giudizio, laddove come in questo caso il debitore contesti l'inclusione del suo debito nell'operazione di cartolarizzazione, è tenuto a dimostrare la singola cessione aliunde, mediante la produzione del contratto di cessione da cui emerga la specifica individuazione di tutti i crediti ceduti o fornendo altre, significative, circostanze indiziarie in tal senso. Nella specie, in effetti, l'avviso di pubblicazione della cessione in esame sulla G.U. (cfr. all.4 alla comparsa costitutiva dell'appellata) non risulta esaustivo al fine di conferire certezza circa l'inclusione del credito vantato dalla nei confronti delle appellanti: nell'avviso si dava CP_1 atto che quest'ultima aveva “acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per
i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del
Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito.”
Orbene l'avviso in questione non consentiva ad una qualunque lettore, nemmeno eventualmente dotato di una media preparazione culturale o giuridica, di acquisire certezze circa l'inclusione di questo o quel credito, corrispondente ad un suo possibile debito, nella cessione in blocco effettuata in favore dell'odierna appellata: l'avviso, in primo luogo, faceva un primo riferimento a “contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche”, utilizzando dunque un'espressione (“altre forme tecniche”) del tutto generica e tale da non consentire alla gran parte dei possibili debitori di quali “forme tecniche” si stesse parlando, residuando pertanto, già in tale parte dell'avviso, notevoli margini di incertezza;
in secondo luogo i crediti oggetto di cessione venivano anche individuati come “attivita' finanziarie deteriorate” laddove l'ambito semantico-giuridico del termine “deteriorate” – che si distingue, tecnicamente, da altre situazioni giuridiche quali i “crediti in sofferenza” ad esempio - fa riferimento a classificazioni interne della banca, generalmente non note all'esterno, sicché la lettura dell'avviso sulla G.U. non poteva, di per sé sola, fornire certezza circa l'inclusione di questo o quel credito tra quelli specificamente classificati come “deteriorati” o meno.
Né poteva sopperire il richiamo al sito internet sul quale sarebbero stato comunicati i dati indicativi dei crediti ceduti, non avendo la depositato in atti nemmeno un estratto, contenente i CP_1
riferimenti (quali poi? il nome dei debitori? il codice identificativo del rapporto?) in base ai quali i fideiussori avrebbero potuto verificare la presenza del credito da loro garantito tra quelli oggetto della cessione in blocco. A diverse conclusioni non potrebbe nemmeno condurre, infine, la dichiarazione della banca cedente prodotta in allegato all'atto di appello trattandosi di produzione certamente tardiva ai sensi dell'art.345 cpc e rispetto alla quale l'appellata non ha in alcun modo dimostrato le circostanze che le avrebbero precluso la possibilità di effettuare tale produzione tempestivamente in I grado, posto che il comma 3 dell'art.345 cpc prevede che in II grado “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Ed invero spettava semmai alla stessa richiedere tale dichiarazione alla cedente, al fine di CP_1
produrla in giudizio, entro i termini istruttori in I grado.
Gli esposti principi, del resto, sono ormai tendenzialmente consolidati nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito: si veda ad esempio, in un recente caso analogo, Cass. civ., sez.III, n.17944 del 18/5/23, secondo cui ove l'avviso sulla G.U. non fornisca certezza circa l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cartolarizzazione “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla TA CI in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).”.
Restano a questo punto assorbiti i restanti motivi di appello, il quale andrà accolto. Le spese seguono la soccombenza, sia in I che in II grado a carico dell'odierna appellata - dovendosi pertanto accogliere anche l'ultimo motivo di appello relativo, appunto, alla regolazione delle spese di lite – e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da , , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed accoglie pertanto integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 revocandolo per l'intera somma;
- ND pertanto la società appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle opponenti sia in I grado – che si liquidano in euro 406,50 per spese ed euro 12.500,00 per compenso professionale – sia in II grado, che si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 11.000,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- resteranno infine a carico della società appellata le già liquidate spese della fase monitoria e di CTU.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 1/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. MB Paini Dott. SI Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. SI Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa MB Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.697/2022
Tra
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'Avv. Vincenzo Brandimarte ed elettivamente Parte_4
domiciliate presso il suo studio sito in Norcia (PG), Via Meggiana n.47/A (già in Norcia Vicolo della
Piazza n.3), come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
n persona del legale rappresentante pro-tempore – quale cessionaria Controparte_1
di rappresentata in questa sede da in Controparte_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Giovanna
Galligari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno (PG), Piazza XX Settembre
n.7, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata e appellante incidentale nonché nei confronti
quale società incorporante le Controparte_2 Controparte_4
Appellata contumace
[...]
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.407/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per , , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, in accoglimento della presente impugnazione:
Accogliere l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.368/2018, RG n.374/2018 Tribunale di Spoleto in data 30/3/2018 emesso anche nei confronti di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed e le conclusioni ivi rassegnate, e per l'effetto:
[...] Parte_1
Riformare la sentenza n.407/2022 del Tribunale di Spoleto del 9/6/2022 pubblicata il 10/6/2022 avente rep. N.687/2022 del 10/6/2022 pronunciata in esito al giudizio RG n.1160/2018 Tribunale di
Spoleto, mai notificata;
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis:
Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n.407/2022 del Tribunale di Spoleto con conferma della condanna degli appellanti al pagamento delle somme in detta sentenza determinate e in accoglimento dell'appello incidentale con questo atto formulato, previa riforma sul punto dell'impugnata sentenza, condannare gli appellanti al pagamento di quanto sopra in favore di
e non già di Controparte_1 Controparte_2
In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente grado e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza appellata laddove ebbe a condannare la cessionaria CP_1
al pagamento delle spese di lite con conseguente condanna degli appellanti principali al
[...] pagamento a quest'ultima delle spese di lite del primo grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 24/7/2023 veniva disposta la CTU richiesta da parte appellante. La causa veniva dapprima trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc all'udienza del 30/10/2024 ma poi, in data 31/3/2025 – atteso che in relazione al trasferimento della
Dott.ssa presso il Tribunale di Spoleto veniva disposto l'anticipato possesso nel nuovo Pt_5
incarico, ciò che non consentiva di celebrare la camera di consiglio prima del trasferimento di quest'ultima – la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 18/7/2025 il giudizio veniva quindi rimesso al
Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_4
n.368/2018, richiesto e ottenuto da con cui erano stati condannati la Controparte_5 [...]
e per l'intero (pari ad euro 186.082,17), nonché esse Controparte_6 Controparte_7 Parte_6
per la quota di 2/15 (pari ad euro 24.810,95 ciascuna) in qualità di eredi di Parte_1 Per_1
, al pagamento del saldo residuo del conto corrente n.65007/0000/80983 aperto in data
[...]
22/7/2009 dall' della quale , e Controparte_6 Controparte_7 Persona_1 Pt_6
si erano costituiti fideiussori omnibus.
[...]
Esse opponenti, a fondamento della domanda, avevano anzitutto eccepito la propria carenza di legittimazione passiva stante l'avvenuta rinuncia all'eredità del padre in epoca Persona_1
antecedente alla presentazione del ricorso per D.I., nonché, in ogni caso, la nullità di tale decreto per violazione dell'art.50 TUB e dell'art.633 cpc;
avevano poi dedotto la mancanza di prova sufficiente del credito azionato, non essendo presenti gli estratti conto, ed eccepito tanto la nullità delle fideiussioni prestate ai sensi degli artt.1939 e 1945 cc quanto la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente con riferimento al tasso debitorio applicato e alla capitalizzazione degli interessi. Le odierne appellanti evidenziavano infine di aver concluso in I grado chiedendo revocarsi integralmente il decreto opposto ovvero, in via subordinata, rideterminarsi il saldo passivo;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Le Allegrini davano poi atto che in quella sede non si era costituita e che, invece, si Controparte_2
era costituita , in qualità di cessionaria del credito controverso, chiedendo rigettarsi CP_1
l'opposizione e confermarsi il D.I. opposto, con vittoria delle spese processuali. La cessionaria poi – riferivano, ancora, le – aveva rilevato, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di Parte_1
difetto di legittimazione passiva da esse proposta e, nel merito, l'avvenuta dimostrazione del credito vantato, producendo gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, nonché la piena legittimità sia di tutte le clausole del contratto di conto corrente sia delle fideiussioni.
Le odierne appellanti davano infine atto che, alla prima udienza, avevano contestato la legittimazione attiva di per mancanza di prova della cessione del credito, ritenendo non sufficiente a CP_1
tali fini la pubblicazione in TA CI, ed evidenziato come una cospicua parte del saldo passivo del conto corrente in questione fosse derivata da un'unica operazione effettuata poco dopo CP_ CP_ l'apertura del medesimo con la dicitura “azzeramento saldo da a per trasferimento di conto corrente beneficiario 010/01001328”, in relazione alla quale controparte non aveva fornito prova alcuna.
Il Tribunale – dopo aver rigettato la richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e concesso i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione (che avrà esito negativo), senza ammissione delle richieste prove orali e della CTU – aveva così statuito:
“In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
e , revoca il decreto ingiuntivo n.368/2018 emesso dal Parte_3 Parte_4
Tribunale di Spoleto il 20/3/2018 nei loro confronti;
- ND , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento, ciascuno per la propria quota di eredità di , in favore dell'opposta Persona_1
della somma di euro 13.250,75, oltre interessi dalla domanda fino al saldo;
Controparte_2
Dichiara le spese di lite interamente compensate.”.
Orbene, con il primo e secondo motivo le censuravano la sentenza di I grado per aver statuito Parte_1
sulla domanda avanzata dalla cessionaria, nonostante avesse riconosciuto che la stessa non aveva la titolarità attiva nel rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, nonché per avere superato il limite della domanda promossa da , estendendo gli effetti del parziale accoglimento CP_1 della stessa in favore di : stanti infatti, da una parte, la contumacia di quest'ultima e, Controparte_2 dall'altra parte, la mancata dimostrazione da parte di della titolarità del credito ceduto CP_1 il Tribunale avrebbe dovuto semplicemente accogliere l'opposizione e revocare il D.I. opposto.
Con il terzo motivo le appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la loro eccezione di carenza di legittimazione passiva fondata sulla circostanza che esse avevano rinunciato all'eredità del padre in epoca antecedente alla presentazione del ricorso per D.I.
e che tale rinuncia aveva comportato la loro totale estraneità alle vicende del rapporto di conto corrente per cui è causa. Con il quarto motivo, ancora, le quanto al contratto di fideiussione, Parte_1
impugnavano la decisione del Giudice di prime cure laddove era stata rigettata la loro eccezione di nullità delle fideiussioni nonostante che esse avessero precisamente dedotto quali erano le clausole da ritenersi nulle ai sensi della normativa antitrust e alla luce del provvedimento n.55/2005 della
Banca d'Italia. Con il quinto motivo le stesse si dolevano poi del fatto che il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto non superata la soglia usuraria in relazione alle aperture di credito in conto corrente, avendo considerato che si trattasse di aperture nei limiti di euro 5.000,00 quando in realtà si trattava di affidamenti sino ad euro 90.000,00. Con il sesto motivo di appello le osservavano Parte_1
che il Tribunale, quanto al conto corrente n. 65007/0000/80983, aveva correttamente espunto dal saldo negativo la posta iniziale risultante dal primo estratto conto ma non aveva poi disposto il ricalcolo del saldo sulla base del nuovo, ridotto, importo di cui, appunto, al primo estratto disponibile.
Con il terzo motivo, infine, censuravano la disposta compensazione integrale delle spese processuali, che avrebbero dovuto invece, a loro dire, essere poste a carico della che non aveva CP_1
dimostrato la titolarità del credito vantato. Per tutti gli indicati motivi concludevano quindi come sopra.
, in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto alla CP_1
negazione, da parte delle della loro qualità di eredi di che il primo Parte_1 Persona_1
Giudice aveva condivisibilmente ritenuto che esse, avendo accettato l'eredità con beneficio d'inventario, avevano assunto la qualità di eredi;
con riguardo, poi, alla nullità della fideiussione ha rilevato come correttamente il Tribunale aveva escluso – per mancato assolvimento dell'onere probatorio poiché la mera coincidenza contenutistica della fideiussione omnibus con le clausole nulle dello schema ABI è insufficiente a dimostrarne l'illiceità – la sussistenza del nesso causale tra la pretesa condotta lesiva della concorrenza e l'attività contrattuale successiva. In merito, poi, agli ulteriori motivi di appello osservava che la capitalizzazione applicata in via reciproca CP_1
dopo la delibera CICR del febbraio 2000 era del tutto legittima e richiamava poi le corrette osservazioni del Tribunale circa il mancato sforamento della soglia usurario in relazione agli interessi debitori.
L'appellata spiegava poi appello incidentale contro il capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale aveva affermato l'assenza di prova circa la sua titolarità del credito per cui è causa: in proposito richiamava il contenuto dell'avviso pubblicato sulla TA ufficiale, evidenziava che comunque le si erano sempre difese nel merito così riconoscendo che il contraddittore era Parte_1 proprio essa , produceva la dichiarazione di nella quale quest'ultima CP_1 Controparte_2
aveva confermato di aver ceduto a lei il credito in questione e concludeva come sopra.
Deve preliminarmente rigettarsi il terzo motivo di appello delle laddove hanno reiterato Parte_1
anche in questa sede le loro deduzioni in punto di mancanza, in capo ad esse, della qualità di eredi di in merito il Tribunale aveva già correttamente evidenziato che, dalle stesse Persona_1
allegazioni delle parti, risultava che in data 12/8/16 esse avevano accettato l'eredita paterna con beneficio di inventario: le appellanti in questa sede nulla hanno argomentato in merito a tale affermazione del Tribunale ed è evidente che, una volta accettata l'eredità (con o senza beneficio di inventario) nessuna rinuncia successiva può eliminare, in capo all'accettante, la qualità ereditaria, sicché le determinazioni del primo Giudice sul punto andranno confermate.
Ciò premesso, La Corte osserva che l'appello è fondato già in ragione dei primi due motivi. Deve considerarsi che con l'opposizione a decreto ingiuntivo inizia un nuovo giudizio, autonomo rispetto alla fase monitoria e stavolta nel contraddittorio delle parti, giudizio nel quale l'attore che deve esplicitare tutte le sue domande e conclusioni è il ricorrente in via monitoria mentre la parte opponente è in realtà convenuta in senso sostanziale: ne consegue che ove il soggetto che abbia proposto il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (nella specie ) non si costituisce Controparte_2
nel giudizio di opposizione, pur avendo azionato il proprio diritto in sede monitoria resta, nel giudizio a cognizione piena, una parte attrice che non insiste più nella domanda e non precisa più alcuna conclusione sicché si configura in effetti il dedotto vizio della sentenza impugnata avendo il Tribunale pronunciato ultra petita una condanna nella quale la parte attrice, non costituita, non aveva insistito.
Né – come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale – sussiste agli atti prova della titolarità del credito in capo a (in un primo momento ritenuta configurabile – di qui anche le precedenti CP_1
determinazioni assunte nel presente giudizio in punto di CTU – alla luce di pregressi orientamenti giurisprudenziali, poi in buona parte modificati a seguito dei più recenti, consolidati, arresti sia di merito che di legittimità in materia di prova dell'inclusione dei singoli crediti nelle cessioni in blocco). In merito va premesso che l'art.58 TUB prevede, in funzione di agevolazione degli oneri di notifica gravanti sulle banche a seguito di operazioni di cessione di crediti in blocco, la possibilità di dare “notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella TA CI della Repubblica italiana”: tale adempimento, in sostanza, si pone in termini di specialità rispetto alla disposizione generale di cui all'art.1264 cc in tema di notifica della cessione di credito, ove è previsto che la cessione debba essere notifica al debitore interessato per poter avere effetto;
la disposizione richiede evidentemente la notifica individuale, al singolo debitore ceduto, ed
è evidente che ciò sarebbe fonte per gli istituti bancari di enormi oneri ove gli stessi dovessero, in ipotesi di cessioni in blocco (riguardanti spesso centinaia di crediti), procedere a separate notifiche per ciascun debitore ceduto;
di qui la possibilità di pubblicare l'intera operazione di cessione sulla
TA CI.
Ciò non toglie però che tale modalità di notifica debba porre ciascun debitore a sicura conoscenza del fatto che il suo specifico debito rientra fra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione: ne consegue che il tenore dell'avviso pubblicato sulla G.U. deve essere tale da non lasciare dubbi circa l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti in blocco e che, ove invece dalla lettura dell'avviso di cessione residuino dubbi in merito, il creditore che agisce in giudizio, laddove come in questo caso il debitore contesti l'inclusione del suo debito nell'operazione di cartolarizzazione, è tenuto a dimostrare la singola cessione aliunde, mediante la produzione del contratto di cessione da cui emerga la specifica individuazione di tutti i crediti ceduti o fornendo altre, significative, circostanze indiziarie in tal senso. Nella specie, in effetti, l'avviso di pubblicazione della cessione in esame sulla G.U. (cfr. all.4 alla comparsa costitutiva dell'appellata) non risulta esaustivo al fine di conferire certezza circa l'inclusione del credito vantato dalla nei confronti delle appellanti: nell'avviso si dava CP_1 atto che quest'ultima aveva “acquistato pro-soluto dai Cedenti tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate (i "Crediti"). I dati indicativi dei Crediti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per
i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del
Cessionario sul sito internet www.intesasanpaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo Credito.”
Orbene l'avviso in questione non consentiva ad una qualunque lettore, nemmeno eventualmente dotato di una media preparazione culturale o giuridica, di acquisire certezze circa l'inclusione di questo o quel credito, corrispondente ad un suo possibile debito, nella cessione in blocco effettuata in favore dell'odierna appellata: l'avviso, in primo luogo, faceva un primo riferimento a “contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche”, utilizzando dunque un'espressione (“altre forme tecniche”) del tutto generica e tale da non consentire alla gran parte dei possibili debitori di quali “forme tecniche” si stesse parlando, residuando pertanto, già in tale parte dell'avviso, notevoli margini di incertezza;
in secondo luogo i crediti oggetto di cessione venivano anche individuati come “attivita' finanziarie deteriorate” laddove l'ambito semantico-giuridico del termine “deteriorate” – che si distingue, tecnicamente, da altre situazioni giuridiche quali i “crediti in sofferenza” ad esempio - fa riferimento a classificazioni interne della banca, generalmente non note all'esterno, sicché la lettura dell'avviso sulla G.U. non poteva, di per sé sola, fornire certezza circa l'inclusione di questo o quel credito tra quelli specificamente classificati come “deteriorati” o meno.
Né poteva sopperire il richiamo al sito internet sul quale sarebbero stato comunicati i dati indicativi dei crediti ceduti, non avendo la depositato in atti nemmeno un estratto, contenente i CP_1
riferimenti (quali poi? il nome dei debitori? il codice identificativo del rapporto?) in base ai quali i fideiussori avrebbero potuto verificare la presenza del credito da loro garantito tra quelli oggetto della cessione in blocco. A diverse conclusioni non potrebbe nemmeno condurre, infine, la dichiarazione della banca cedente prodotta in allegato all'atto di appello trattandosi di produzione certamente tardiva ai sensi dell'art.345 cpc e rispetto alla quale l'appellata non ha in alcun modo dimostrato le circostanze che le avrebbero precluso la possibilità di effettuare tale produzione tempestivamente in I grado, posto che il comma 3 dell'art.345 cpc prevede che in II grado “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Ed invero spettava semmai alla stessa richiedere tale dichiarazione alla cedente, al fine di CP_1
produrla in giudizio, entro i termini istruttori in I grado.
Gli esposti principi, del resto, sono ormai tendenzialmente consolidati nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito: si veda ad esempio, in un recente caso analogo, Cass. civ., sez.III, n.17944 del 18/5/23, secondo cui ove l'avviso sulla G.U. non fornisca certezza circa l'inclusione del singolo credito nell'operazione di cartolarizzazione “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla TA CI in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).”.
Restano a questo punto assorbiti i restanti motivi di appello, il quale andrà accolto. Le spese seguono la soccombenza, sia in I che in II grado a carico dell'odierna appellata - dovendosi pertanto accogliere anche l'ultimo motivo di appello relativo, appunto, alla regolazione delle spese di lite – e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da , , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed accoglie pertanto integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 revocandolo per l'intera somma;
- ND pertanto la società appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle opponenti sia in I grado – che si liquidano in euro 406,50 per spese ed euro 12.500,00 per compenso professionale – sia in II grado, che si liquidano in euro 804,00 per spese ed euro 11.000,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- resteranno infine a carico della società appellata le già liquidate spese della fase monitoria e di CTU.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 1/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. MB Paini Dott. SI Salcerini