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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3153/2024 promossa da:
(C.F. , nata i SENEGAL il 11/01/1982, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI BATTISTA MASCHERETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 28/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Brembate in data 19/04/2008 con e che dalla loro unione è CP_1
nata la figlia in data 8/09/2007, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del Per_1
matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 5 All'esito dell'udienza del 6/11/2024, sentita la sola parte ricorrente, il Giudice relatore delegato dichiarava la contumacia del resistente – non comparso né costituitosi, malgrado la regolarità della notificazione degli atti introduttivi – e confermava in via temporanea e urgente le condizioni della separazione di cui alla sentenza n. 1993 del 2022 del Tribunale di Bergamo, rinviando per la discussione orale della causa all'udienza del 28/01/2025. All'udienza così fissata, la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione in ragione di quanto dedotto, documentato e dichiarato dalla ricorrente.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della figlia, ormai quasi maggiorenne, Per_1
trattandosi di adempimento superfluo, considerato che, secondo quanto dichiarato dalla madre, la ragazza mantiene regolari contatti con il padre, da tempo trasferitosi in Germania, e che quest'ultimo, seppur regolarmente citato in giudizio, ha dimostrato sostanziale disinteresse rispetto alla regolamentazione dei rapporti con la figlia. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente con sentenza n. 1993 del
2022 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato. La moglie dichiarava che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento della figlia minore (nata il [...]), già Per_1
diciassettenne, il Collegio ritiene di dover confermare integralmente il regolamento dei rapporti personali già disposto all'esito del giudizio di separazione, atteso che la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie e parte resistente è rimasta contumace.
pagina 2 di 5 In particolare le risultanze processuali legittimano, nel prioritario interesse della minore, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti la vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile anche considerato che il padre risulta da tempo residente in Germania e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e le inclinazioni della figlia.
La madre, per contro, da quando il marito è andato via di casa, si è occupata in modo esclusivo della cura della minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare alla figlia un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo una crescita equilibrata.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il regime che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e delle sue necessità; quest'ultima potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minore in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
Considerato il diritto alla bigenitorialità della minore e la sua età, deve essere disposto che le eventuali frequentazioni siano rimesse agli accordi che il padre potrà assumere direttamente con Per_1 ovvero dai genitori nell'interesse della figlia.
3. Mantenimento della figlia
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Pertanto, pur in assenza di informazioni patrimoniali e reddituali in ordine al resistente, il Collegio reputa congruo rideterminare la somma a carico del resistente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione (quindi dalla mensilità di marzo 2025), in € 250
pagina 3 di 5 – trattandosi di somma ritenuta oggi da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio – a titolo di concorso al mantenimento ordinario indiretto della figlia , ferma la suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie, come specificate in Per_1
dispositivo.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in BREMBATE in data 19/04/2008 (iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_1
di BREMBATE, anno 2008, atto n. 3 parte 1);
2. DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento Per_1 presso l'abitazione materna e limitazione alla responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisioni in materia di salute, residenza abituale, educazione e istruzione, che nell'interesse della prole verranno assunte autonomamente dalla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma terzo c.c. Il padre potrà incontrarla previo accordo con la madre;
3. PONE A CARICO del resistente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione (quindi dalla mensilità di marzo 2025), a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, l'importo di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale Istat da aprile 2026;
4. PONE A CARICO di ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
pagina 4 di 5 mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite nei confronti del convenuto;
6. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3153/2024 promossa da:
(C.F. , nata i SENEGAL il 11/01/1982, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI BATTISTA MASCHERETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale di udienza del 28/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/05/2024, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Brembate in data 19/04/2008 con e che dalla loro unione è CP_1
nata la figlia in data 8/09/2007, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del Per_1
matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 5 All'esito dell'udienza del 6/11/2024, sentita la sola parte ricorrente, il Giudice relatore delegato dichiarava la contumacia del resistente – non comparso né costituitosi, malgrado la regolarità della notificazione degli atti introduttivi – e confermava in via temporanea e urgente le condizioni della separazione di cui alla sentenza n. 1993 del 2022 del Tribunale di Bergamo, rinviando per la discussione orale della causa all'udienza del 28/01/2025. All'udienza così fissata, la difesa della ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione in ragione di quanto dedotto, documentato e dichiarato dalla ricorrente.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della figlia, ormai quasi maggiorenne, Per_1
trattandosi di adempimento superfluo, considerato che, secondo quanto dichiarato dalla madre, la ragazza mantiene regolari contatti con il padre, da tempo trasferitosi in Germania, e che quest'ultimo, seppur regolarmente citato in giudizio, ha dimostrato sostanziale disinteresse rispetto alla regolamentazione dei rapporti con la figlia. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano giudizialmente con sentenza n. 1993 del
2022 del Tribunale di Bergamo, passata in giudicato. La moglie dichiarava che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n.
898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
2. Responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento della figlia minore (nata il [...]), già Per_1
diciassettenne, il Collegio ritiene di dover confermare integralmente il regolamento dei rapporti personali già disposto all'esito del giudizio di separazione, atteso che la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie e parte resistente è rimasta contumace.
pagina 2 di 5 In particolare le risultanze processuali legittimano, nel prioritario interesse della minore, una deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. L'affidamento condiviso presuppone, infatti, un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti la vita quotidiana.
Nella fattispecie, ciò non è concretamente realizzabile anche considerato che il padre risulta da tempo residente in Germania e dunque non risulta allo stato in grado di valutare le esigenze e le inclinazioni della figlia.
La madre, per contro, da quando il marito è andato via di casa, si è occupata in modo esclusivo della cura della minore, dimostrando di essere un genitore in grado di assicurare alla figlia un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo una crescita equilibrata.
Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, il regime che meglio corrisponde all'interesse della prole è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste la minore quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e delle sue necessità; quest'ultima potrà dunque adottare autonomamente le decisioni relative alla prole minore in ambito scolastico e sanitario, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia e potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative a rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio della minore.
Considerato il diritto alla bigenitorialità della minore e la sua età, deve essere disposto che le eventuali frequentazioni siano rimesse agli accordi che il padre potrà assumere direttamente con Per_1 ovvero dai genitori nell'interesse della figlia.
3. Mantenimento della figlia
Quanto alle statuizione economiche oggetto la gestione, è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione le condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nello Stato nel loro preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o la rigorosa analisi contabile e finanziaria, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 23501/2007), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti. L'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del resistente considerata la sua irreperibilità non è ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
Pertanto, pur in assenza di informazioni patrimoniali e reddituali in ordine al resistente, il Collegio reputa congruo rideterminare la somma a carico del resistente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione (quindi dalla mensilità di marzo 2025), in € 250
pagina 3 di 5 – trattandosi di somma ritenuta oggi da questo Tribunale quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio – a titolo di concorso al mantenimento ordinario indiretto della figlia , ferma la suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie, come specificate in Per_1
dispositivo.
4. Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
in BREMBATE in data 19/04/2008 (iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_1
di BREMBATE, anno 2008, atto n. 3 parte 1);
2. DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento Per_1 presso l'abitazione materna e limitazione alla responsabilità genitoriale del padre in ordine alle decisioni in materia di salute, residenza abituale, educazione e istruzione, che nell'interesse della prole verranno assunte autonomamente dalla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma terzo c.c. Il padre potrà incontrarla previo accordo con la madre;
3. PONE A CARICO del resistente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione (quindi dalla mensilità di marzo 2025), a versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, l'importo di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale Istat da aprile 2026;
4. PONE A CARICO di ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la figlia secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
pagina 4 di 5 mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
5. DICHIARA irripetibili le spese di lite nei confronti del convenuto;
6. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BREMBATE per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Presidente
Cesare De Sapia
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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