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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3046/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025007620652000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6236/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 15/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 10/06/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la seguente Cartella di Pagamento contenente iscrizioni a ruolo emesse da Regione Campania a seguito del mancato pagamento della Tassa Auto per come meglio di seguito riportato:
- n. 100 2025 0076206 52 000, notificata in data 20/03/2025, per l'anno 2019, di € 265,47.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo:
- Omessa Notifica atti presupposti, non essendo mai stato notificato l'Avviso di Accertamento ivi richiamato;
- Intervenuta Prescrizione del Credito, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in ordine alla Tassa che in riferimento agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
16/12/2025.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 27/06/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi afferenti all'attività dell'Ente impositore e ritenendo infondati le ulteriori eccezioni, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato la Cartella di Pagamento per intervenuta prescrizione, rappresentando l'atto impugnato il primo notificato e riferendosi, i tributi richiesti, ad annualità risalenti all'anno 2019.
Occorre rilevare sul punto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La Regione Campania, regolarmente evocata in giudizio, al fine di legittimare l'atto impugnato, avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante la regolare notificazione dell'Avviso di Accertamento richiamato nella Cartella di Pagamento impugnata.
Attesa la contumacia dell'Ente, invece, nessuna prova è stata prodotta, con la conseguenza che la Cartella di Pagamento impugnata deve essere annullata unitamente ai ruoli in essa contenuti, essendo nel contempo maturata la prescrizione del presunto credito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso annullando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico della
Regione Campania, contumace, e vengono liquidate in € 100,00 oltre accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3046/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025007620652000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6236/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata del 15/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione e
Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 10/06/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la seguente Cartella di Pagamento contenente iscrizioni a ruolo emesse da Regione Campania a seguito del mancato pagamento della Tassa Auto per come meglio di seguito riportato:
- n. 100 2025 0076206 52 000, notificata in data 20/03/2025, per l'anno 2019, di € 265,47.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo:
- Omessa Notifica atti presupposti, non essendo mai stato notificato l'Avviso di Accertamento ivi richiamato;
- Intervenuta Prescrizione del Credito, essendo spirato il termine triennale previsto dalla legge in assenza di qualsiasi atto interruttivo, sia in ordine alla Tassa che in riferimento agli interessi;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, insistendo nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il
16/12/2025.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 27/06/2025, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai motivi afferenti all'attività dell'Ente impositore e ritenendo infondati le ulteriori eccezioni, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania non si è costituita nel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato la Cartella di Pagamento per intervenuta prescrizione, rappresentando l'atto impugnato il primo notificato e riferendosi, i tributi richiesti, ad annualità risalenti all'anno 2019.
Occorre rilevare sul punto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La Regione Campania, regolarmente evocata in giudizio, al fine di legittimare l'atto impugnato, avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante la regolare notificazione dell'Avviso di Accertamento richiamato nella Cartella di Pagamento impugnata.
Attesa la contumacia dell'Ente, invece, nessuna prova è stata prodotta, con la conseguenza che la Cartella di Pagamento impugnata deve essere annullata unitamente ai ruoli in essa contenuti, essendo nel contempo maturata la prescrizione del presunto credito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso annullando l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza, vengono poste a carico della
Regione Campania, contumace, e vengono liquidate in € 100,00 oltre accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)