Ordinanza collegiale 9 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 27 settembre 2024
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 8057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8057 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03435/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3435 del 2020, proposto da
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato US Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
contro
I.A.C.P. della Provincia di Napoli, non costituito in giudizio;
Acer Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Coppa e Roberto Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Societa' Cooperativa Quarto Interforze A R.L. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Assunta Attanasio, Bruno Cimadomo, Francesco Cerulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ER CC, IT LO, AN EF, UI LO, RC De MA, ER ON, NT RI, AN D'NG, NA RA, DR AN, AN TO, DR UG, AR RI, IL RO, NZ MO, NZ IN, TI LO, UI ES, ER EF, CE EL IO, LE OL, AN DD, MM IN, TA IA, IA SA De LU, AN NZ, NZ DA, US NE, GA SI, RT PA, OL NA, ON US, RI SV, LV SA, Cuzzupè AT DI, EM NA, SI NZ, SI GI, CI ES, LO VA, SA US, AL ME, non costituiti in giudizio;
SI AT, rappresentato e difeso dall'avvocato PA Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NF RI, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Salemme, con domicilio eletto presso il suo studio in Bacoli, via GA De Rosa, 38;
PA EL IA, IA IT, US NE, IO TT, EL IN, ES CI, US CI, AN AV, VA BE, ME ES, NZ SC, AU Di RI, UI TE, IE AN, rappresentati e difesi dall'avvocato GA Montefusco, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci, 42;
GA SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per
quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento del diritto della ricorrente, con conseguente condanna delle parti resistenti, al pagamento delle maggiori somme corrisposte dal Comune di Quarto per l'acquisizione delle aree di cui alla convenzione sottoscritta in data 18.1.2007, rep. n. 3469
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio IL:
per l’accertamento del diritto alla riduzione delle somme eventualmente dovute al ricorrente;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Coop. Edilizia Vita Nova
per l’accertamento della nullità ovvero dell'annullamento degli artt. 4 e 5 della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Quarto e il Consorzio IL nell'anno 2007
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società Cooperativa C.E.L.T. a r.l. il 27\11\2020:
per l’accertamento del diritto alla riduzione delle somme eventualmente dovute al ricorrente
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Società COOPERATIVA LA FESCINA a r.l. il 27\11\2020:
per l’accertamento del diritto alla riduzione delle somme eventualmente dovute al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acer Campania e di Società Cooperativa Quarto Interforze A R.L. in Liquidazione e di PA EL IA e di IA IT e di US NE e di IO TT e di EL IN e di ES CI e di US CI e di AN AV e di VA BE e di ME ES e di NZ SC e di AU Di RI e di UI TE e di IE AN e di GA SI;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Consorzio IL;
Società Coop. Edilizia Vita Nova A R.L.;
Società Cooperativa C.E.L.T. A R.L.;
Società Cooperativa Edilizia La Fescina A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa IAgiovanna ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Quarto ha approvato con delibere consiliari nn. 68, 69 e 70 il P.E.E.P. zona Ca1 del P.R.G.
All’esito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, sono risultate assegnatarie in proprietà delle aree per la realizzazione degli alloggi le seguenti società: coop. CELT, cooperativa edilizia La Fescina, cooperativa Vita Nova a r.l., cooperativa Quarto Interforze.
Per l’attuazione del IA, le suddette società hanno costituito il Consorzio denominato “ IL ”, al quale successivamente ha aderito l’I.A.C.P.
Con convenzione stipulata in data 18.1.2007 (n. rep. 3469), il Comune di Quarto ha delegato al Consorzio lo svolgimento di tutte le attività volte all’esproprio delle aree, al pagamento delle indennità ai proprietari espropriati e alla realizzazione degli alloggi.
Determinate le indennità di occupazione e di espropriazione, i proprietari espropriati ne hanno contestato gli importi, proponendo opposizione alla stima innanzi alla Corte d’Appello di Napoli. All’esito del giudizio, con sentenza n. 2601 del 21.6.2013, gli importi dovuti ai proprietari sono stati quantificati nella somma di € 6.181.590 per indennità di espropriazione ed € 337.472,18 per indennità di occupazione.
Il Comune di Quarto ha depositato le maggiori somme liquidate dalla Corte d’Appello presso la Cassa Depositi e Prestiti e, poiché il Consorzio IL risultava averne corrisposto circa metà agli espropriati, con atto di citazione notificato il 4.12.2014, agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per ottenerne la restituzione dal Consorzio, o dalle consorziate pro quota, in forza di quanto previsto dall’art. 4 della Convenzione.
Dinanzi al Tribunale civile di Napoli alcune delle parti resistenti hanno eccepito in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione di questo Giudice e l’incompetenza dell’autorità giudiziaria statale, in virtù della clausola arbitrale, contenuta nell’articolo 17, comma 4, della convenzione. Hanno, altresì, proposto domanda riconvenzionale per la declaratoria della nullità parziale della convenzione e il risarcimento dei danni, oltre ad opporsi nel merito alle avverse pretese.
Il Tribunale civile di Napoli, con sentenza n. 155/2020, del 9.1.2020, ha declinato la giurisdizione, ritenendo la controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del GA in materia di concessioni di beni e in materia espropriativa.
Il ricorso è stato riassunto dal Comune di Quarto innanzi a questo Tribunale con atto di riassunzione notificato il 29.9.2020 e tutte le parti hanno riproposto le domande e le eccezioni formulate innanzi al Tribunale civile di Napoli.
Il processo è stato interrotto una prima volta per la cancellazione dal registro delle imprese del Consorzio IL e della Coop. La Fascina con ordinanza collegiale del 9.1.2024, n. 239/24.
Il Comune di Quarto ha riassunto il giudizio nei soli confronti dei soci del Consorzio.
Successivamente, con ordinanza collegiale n. 5135 del 27.9.2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa della coop La Fascina.
Il processo è stato nuovamente interrotto con ordinanza collegiale n.1575 del 26.2.2025 a causa della cancellazione dal registro delle imprese della Coop Quarto Interforze s.r.l.
Il Comune di Quarto ha riassunto il giudizio nei confronti dei soci e degli aventi causa.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come segue.
La Coop. CELT ha eccepito l’intervenuta estinzione del giudizio per tardività della sua riassunzione ad opera del Comune di Quarto dopo l’interruzione dichiarata con ordinanza del 09.01.2024. Ha insistito in tutte le domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio.
In particolare, ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Ha chiesto, altresì, dichiararsi la competenza arbitrale in virtù di quanto previsto dall’art. 17 c. 4 della convenzione del 18.01.2007. Ha chiesto, comunque, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Società Cooperativa Celt a r.l. per il subentro degli assegnatari nella posizione giuridica della cooperativa. Nel merito, ha chiesto dichiararsi l’infondatezza della domanda proposta dal Comune di Quarto e la fondatezza del ricorso incidentale dalla stessa proposto e quindi della domanda riconvenzionale già spiegata nel corso del processo innanzi al Tribunale di Napoli.
La Coop. Vita Nova, ha insistito per il rigetto del ricorso in riassunzione e per l’accoglimento del ricorso incidentale dalla stessa proposto. Nello specifico ha insistito affinchè, in via preliminare fosse accertato il difetto di legittimazione passiva della Coop Edilizia Vita Nova. In accoglimento del ricorso introduttivo (e dunque della domanda riconvenzionale già spiegata nel corso del processo innanzi al Tribunale di Napoli), ha chiesto dichiararsi la nullità ovvero pronunciare l’annullamento degli artt. 4 e 5 della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Quarto e il Consorzio IL nell’anno 2007. In accoglimento del ricorso introduttivo (e dunque della domanda riconvenzionale già spiegata nel corso del processo innanzi al Tribunale di Napoli), nel caso in cui fosse ritenuta fondata la pretesa del Comune di Quarto, ha chiesto l’accertamento del danno ingiusto cagionato alla Cooperativa Vita Nova, e per l’effetto la condanna del Comune di Quarto al risarcimento.
Il sig. AT SI, evocato in giudizio in qualità di socio della disciolta Cooperativa Quarto Interforze, ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo mai stato socio della suddetta società ed ha, comunque, insistito per il rigetto nel merito del ricorso, facendo proprie le domande, eccezioni e difese della Cooperativa Quarto Interforze e, dunque: l’improponibilità dell’azione promossa dal Comune per la preclusione maturata per effetto della pronuncia della Corte di Appello n. 2601/2013 del 21 giugno 2013; la nullità parziale della convenzione, preclusione per effetto del passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania – Napoli n. 8533 dell’11 ottobre 2006, l’infondatezza nel merito della domanda di rivalsa.
I sig.ri EL IA PA, IT IA, NE US, TT IO, IN EL, CI ES, CI US, AV AN, BE VA, ES ME, SC NZ, Di RI AU, TE UI, AN IE, ex soci della disciolta Cooperativa Quarto Interforze hanno dato atto di non aver riscosso alcuna somma a seguito dello scioglimento della società, mancando ogni divisione di utili, come emergerebbe dal bilancio finale di liquidazione e, pertanto, hanno chiesto che, tenuto conto del bilancio di liquidazione finale della cancellata società e la mancata distribuzione di utili, via preliminare, dichiararsi l’inammissibilità della domanda ed il difetto di interesse ad agire, nel merito e in subordine, rigettarsi la domanda del Comune di Quarto comunque infondata in fatto e diritto e non provata per quanto dedotto in precedenza dalla cessata soc. Cooperativa di cui fanno proprie le difese e i mezzi istruttori; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda considerare il limite di responsabilità previsto per gli ex soci dall’art. 2495 cc. pari a zero.
I sig.ri NF RI, GI SI, LO VA, OL NA, PA RT, SA US, ON US, ZU AT DI, RI SV, AL ME, in qualità di ex soci, o aventi causa da taluni di essi, della soc. coop. a r.l. Quarto Interforze i quali così concludevano: dichiarare improponibili o infondate le domande proposte dal Comune di Quarto, in ragione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R. n. 8533/06 nel giudizio proposto da cooperativa CELT nei confronti dello stesso Comune, con la quale è stata annullata le delibera comunale che ha posto a carico del Consorzio IL i costi per l’acquisizione delle aree e, comunque, infondate. In subordine: previo accertamento della nullità parziale della convenzione, accogliere parzialmente le domande proposte dall’istante in relazione alla quota addebitabile alla comparente per il solo costo di acquisizione delle aree sede dell’intervento di edilizia residenziale assegnatele in concessione e di quelle destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, funzionalmente connesse al citato intervento.
All’esito dell’udienza straordinaria del 18 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Seguendo l’ordine logico delle questioni, secondo i consolidati principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015, occorre preliminarmente scrutinare la domanda proveniente dalla Coop. Vita Nova di dichiarare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale. L’eccezione è preclusa in quanto l’odierno giudizio costituisce la riassunzione di quello originariamente proposto innanzi al Tribunale Civile di Napoli all’esito del quale è stata emessa pronuncia declinatoria della giurisdizione. Il ricorso in riassunzione è stato tempestivamente proposto e, dunque, la contestazione della giurisdizione sarebbe possibile soltanto attivando il rimedio del conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a, che, tuttavia, prevede, quale termine finale per la sua proposizione “la prima udienza ”.
Benchè la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbia fornito un’interpretazione teleologicamente orientata della norma, ritenendo che per “prima udienza ” debba intendersi quella fissata per la trattazione del merito del ricorso, con esclusione di quelle celebrate al solo fine di adottare provvedimenti di tipo ordinatorio, quali la riunione del processo con altri, (“ secondo l'insegnamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 11, comma 3, c.p.a., che consente al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio, "alla prima udienza", il conflitto di giurisdizione, dev'essere interpretato nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall'udienza di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa (Cass., Sez. U, ordinanza n. 25515 del 13/12/2016, Rv. 641785 - 01). 5. In particolare, detta prima udienza di discussione, non può farsi coincidere con quelle udienze di verifica preliminare e di smistamento frequenti nelle prassi processuali con funzioni meramente ordinatorie, come quella nella specie celebratasi nel corso del giudizio a quo ai fini della congiunta discussione di procedimenti diversi tra loro connessi ” così Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 12/03/2025, n. 6534), nel caso di specie il suddetto sbarramento deve ritenersi già superato.
Si sono, infatti, già svolte tre udienze destinate alla trattazione del merito del ricorso. All’esito della prima udienza è stata dichiarata l’interruzione del giudizio con ordinanza collegiale n. 239 del 9.1.2024, a causa della cancellazione dal registro delle imprese del Consorzio IL.
All’esito della seconda udienza pubblica, con ordinanza collegiale n. 5135 del 27.9.2024 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei cessionari degli alloggi a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa La Fescina. Con l’ultima ordinanza collegiale n. 1575 del 23.2.2025 è stata dichiarata nuovamente l’interruzione del processo per effetto della cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa Quarto Interforze a r.l in liquidazione dal 11 febbraio 2025.
Orbene l’ordinanza collegiale n. 5135 del 27.9.2024, nel disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa della coop. La Fescina sulla base dell’art. 15 della Convenzione, ha definito – sia pure non in via definitiva – una questione concernente il merito della controversia (l’ordinanza è così motivata: “Vista l’ordinanza n. 239 del 2024 con la quale è stata dichiarata l’interruzione del giudizio nei confronti del Consorzio IL e della coop. La Fescina;
Visto l’art. 15 della Convenzione stipulata tra le parti in data 18 gennaio 2007 - regolante i rapporti derivanti dalla cessione in proprietà di aree per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa previsti nel P.E.E.P. del Comune di Quarto – a norma del quale: “le obbligazioni, le limitazioni, gli oneri, e le situazioni giuridiche tutte discendenti ovvero regolate dalla presente convenzione, e relative alle aree, agli alloggi e alle opere di urbanizzazione primaria indicati negli articoli precedenti, devono intendersi riferite, oltre che alle parti firmatarie della presente convenzione, al soggetto che, in qualsiasi forma ed in ogni tempo, acquisisca la proprietà delle aree ovvero degli alloggi”;
Ritenuto alla luce di quanto sopra che, a seguito della cancellazione dal registro C.C.I.A.A. di Napoli della coop. La Fescina, debba essere integrato il contraddittorio nei confronti dei suoi aventi causa da individuarsi nei soggetti che a qualsiasi titolo hanno acquistato la proprietà degli alloggi;
Ritenuto che tale incombente debba essere posto a carico del Comune di Quarto in quanto la Soc. Coop. La Fescina, con le note prot. generale Comune di Quarto n. 10924 del 10.04.2015, prot. generale Comune di Quarto n. 14271 del 14.5.2015 e prot. generale Comune di Quarto n. 28222 del 24.09.2105, ha comunicato al Comune l’assegnazione degli alloggi allegando l’elenco dei soci assegnatari, con copia degli atti notarili;
Ritenuto che a tale incombente il Comune debba provvedere entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante notifica individuale a ciascun assegnatario, del ricorso e della presente ordinanza e depositando presso la Segreteria della Sezione la prova della avvenuta notifica nei successivi dieci giorni.” ).
Pertanto, non può assimilarsi l’attività svoltasi nel corso dell’udienza del 10 luglio 2024 (la seconda udienza pubblica fissata per la discussione del ricorso) all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza sopra richiamata, a quelle verifiche preliminari e di smistamento che non implicano valutazioni relative alla trattazione e decisione della controversia, sì che ove fosse oggi sollevato il conflitto negativo di giurisdizione, la ratio prevista per lo sbarramento temporale previsto dall’art. 11, comma 3, c.p.a. sarebbe disattesa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, affermato “come il riferimento alla 'prima udienza', quale limite temporale per sollevare il conflitto di giurisdizione, riguardi la prima udienza fissata per la trattazione del merito, dovendo individuarsi la ragione ispiratrice dell'art. 59, comma 3, legge n. 69 del 2009 in quella di evitare, almeno tendenzialmente, ogni inutile dispendio di attività processuale, di modo che la competenza giurisdizionale, già individuata nella precedente sentenza, è destinata a divenire incontestabile qualora il giudice successivamente adito non evidenzi immediatamente le ragioni del proprio eventuale dissenso, provocando l'intervento risolutore delle Sezioni Unite della Corte di cassazione” (v. Cass., Sez. Un., 19 maggio 2014 n. 10922) e che “in tema di giurisdizione, la prima udienza entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa (Cass., Sez. Un., 15 maggio 2017 n. 11988; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018 n. 9916)”.
Pertanto la domanda di sollevare il conflitto negativo di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione non può essere accolta.
2. È invece fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice per avere le parti scelto di deferire la decisione di ogni controversia relativa all’esecuzione della convenzione alla competenza arbitrale.
L’art. 17, comma 4, della convenzione, infatti, così recita: “4. Le parti convengono che qualora dovessero sorgere controversie sui diritti e obblighi derivanti dalla presente convenzione, la risoluzione delle stesse sarà sottoposta alla decisione di un Collegio arbitrale di tre membri designati uno da ciascuna delle parti: Comune e Consorzio, ovvero cooperativa ad esso aderente; il terzo in accordo tra i primi due, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Napoli.
5. Il Collegio avrà sede in Napoli e deciderà con arbitrato rituale secondo diritto, nel rispetto delle regole dettate dal codice di procedura civile”.
Non è controverso tra le parti che la controversia in esame rientri tra quelle attuative dell’accordo e, infatti, il Comune di Quarto agisce in rivalsa facendo valere il disposto dell’art. 4 della Convenzione. Pertanto, la lite rientra nel perimetro di quelle espressamente compromesse in arbitri.
La clausola, inoltre, è efficace benchè non sia stata oggetto di specifica approvazione per iscritto. Per costante giurisprudenza, infatti, “Possono qualificarsi come contratti «per adesione», rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti” (così Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, n.27320). E, inoltre, secondo la medesima pronuncia: “In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente ”.
La clausola compromissoria è inserita in una convenzione che disciplina uno specifico rapporto, il cui contenuto, quantomeno in parte qua, non risulta condizionato da specifiche disposizioni normative e, pertanto, deve ritenersi pienamente negoziabile.
In ogni caso, anche a voler diversamente opinare, le finalità di ordine pubblicistico alle quali è volta la convenzione in esame, induce a ritenere il Comune quale parte predisponente e, come tale, non legittimata ad invocare la mancata specifica approvazione per iscritto della clausola medesima.
Infine solo per completezza, va evidenziato che la clausola – come peraltro è incontroverso tra le parti – è valida e non contrasta con l’art. 12 c.p.a. (alla stregua del quale “1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.” ), avendo ad oggetto un diritto soggettivo perfetto, ossia la pretesa del Comune di Quarto di essere tenuta indenne dagli oneri di espropriazione sulla base di quanto previsto, come si è già evidenziato, dall’art. 4 della Convenzione.
3. Per le sopra esposte ragioni, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale individuato nella clausola compromissoria stipulata dalle parti, presso il quale la causa va riassunta nel termine di tre mesi ex art. 11, comma 2, c.p.a.
4. La peculiarità delle questioni esaminate consente la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del collegio arbitrale individuato nella clausola compromissoria stipulata dalle parti, presso il quale la causa va riassunta nel termine di tre mesi ex art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IG, Presidente
IAgiovanna ZZ, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IAgiovanna ZZ | RI IG |
IL SEGRETARIO