Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 23/03/2026, n. 5395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5395 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09899/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9899 del 2025, proposto da
IA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro Pro-Tempore, Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Roma, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
della Sentenza Tribunale di Tivoli n. 800/2024 pubbl. il 09/05/2024 RG n. 5478/2023 passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. LE LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 800/2024 pubbl. il 09/05/2024 RG n. 5478/2023 passata in giudicato.
2. A fronte dei chiarimenti richiesti da parte del collegio con nota del 12 marzo 2026, la parte ricorrente dava atto dell’avvenuto caricamento delle somme spettanti a favore della ricorrente LI IA e quindi dell’avvenuto adempimento anche alla luce del fatto che le differenze di importo parrebbero riconducibili alle ritenute previdenziali e fiscali.
Tenuto conto della dichiarazione di parte ricorrente, l’intervenuto saldo determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
Il Collegio regolamenta infine le spese di lite come segue:
-dispone una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
-per la restante parte dispone in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE LL, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE LL |
IL SEGRETARIO