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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1396/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4079/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16850/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I200303-2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I200303-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I200303-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con l'avviso di accertamento notificato in data 24 giugno 2024, l' Ufficio aveva determinato ai sensi dell'art. 39 comma 2 del DPR 600/1973, a carico della società E_ SR , relativamente all'anno d'imposta 2017, il reddito imponibile di € 67.792,00, con la maggiore IRES dovuta di € 12.486,00, la maggiore IRAP di
€ 2.585,00 e la maggiore IVA di € 73.309,00 ed irrogava la sanzione amministrativa unica di € 148.450,72.
La rettifica era nata dall'attività esperita nei confronti della società Società_1 SR ( P.I. P.IVA_2), esercente l'attività di " lavori di meccanica generale" destinataria con riguardo al 2017 dell'avviso di accertamento n.
TFK03031434/2023, notificato in data 29/11/2023 dalla Direzione Provinciale di Avellino, con cui era stata contestata alla società, l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per l'ammontare complessivo di € 2.236.319,00.
Attraverso l'applicativo " Spesometro integrato" erano stati individuati i soggetti che , nell'anno d'imposta 2017, avevano intrattenuto rapporti commerciali con la società; tra questi era stata individuata la E_ SR che aveva dichiarato acquisti dalla Società_1 SR per l'imponibile di € 333.220,40, con IVA di € 73.308,49.
Tenuto conto delle numerose anomalie riscontrate a carico della società cedente , in ragione delle quali si concludeva che la stessa avesse rivestito il ruolo di mera struttura artificiosa , l' Ufficio aveva ritenuto che le fatture passive ricevute dalla E_ SR riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti.
L'Ufficio aveva provveduto ad inviare alla società apposito invito (n.TF5111200115, notificato in data
20.02.2024) per controllare la documentazione contabile riferita a tali operazioni per accertarne l'effettività.
Le fatture relative a tali operazioni, esibite dalla parte, presentavano una descrizione generica delle prestazioni ricevute sicchè l'Ufficio aveva proceduto a determinare induttivamente il reddito imponibile dell'esercizio, applicando ai ricavi dichiarati dalla società, un coefficiente medio di redditività del 9,5%, riscontrato con riguardo alle aziende esercenti l'attività di " lavori di meccanica generale".
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento eccependo preliminarmente la decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, in considerazione della notifica dell'atto avvenuta oltre il termine del 31 dicembre 2023
La stessa notifica dell'invito ex art.
5-ter del D.lgs 218/1997, doveva secondo il contribuente ritenersi tardiva non legittimando la proroga di 120 giorni invocata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 5 comma 3 del citato decreto.
L'Ufficio aveva, secondo la E_ SR, fatto nel caso di specie, illegittima applicazione della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020.
Nel merito, la ricorrente censurava la qualificazione di " operazioni oggettivamente inesistenti" attribuita dall'Ufficio alle prestazioni fatturate dalla Società_1 SR, in quanto attestate da regolari fatture e bonifici di pagamento . Invocava inoltre la propria buona fede nei rapporti intercorsi con la società emittente, a comprova della deducibilità dei costi contestati dall'Ufficio.
La Direzione Provinciale si costituiva in giudizio avversando le censure di parte ed instando per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 16850/08/2024 depositata in data 26/11/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli aveva accolto il ricorso ritelevanco che la parte aveva provato documentalmente di avere effettuato numerosi bonifici in favore della suddetta società Società_1 SR a fronte e in pagamento di altrettante corrispondenti fatture da questa emesse a suo carico;
il che escludeva la sussistenza delle contestate evasioni, a nulla rilevando la relazione in ordine alle assunte caratteristiche di società fittizia ( c.d. cartiera) di essa società Società_1 SR perché redatta dalla Agenzia delle Entrate Napoli II che, per sua stessa natura
, non può costituire prova alcuna , neppure indiziaria, in favore di essa Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza delle Corte di Giustizia Tributaria di I Grado la Direzione Provinciale proponeva appello.
alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
le parti presenti si riportavano agli scritti.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'atto impugnato aveva recepito gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla Direzione Provinciale di Avellino nei confronti della società Società_1 SR, esiti trasfusi nell'avviso di accertamento n. TFK03031434/2023, resosi definitivo per mancata opposizione.
Nell'atto si dava conto delle indagini condotte dall'Ufficio nei confronti della società emittente le fatture contabilizzate dalla E_ SR nell'anno 2017.
Tali indagini consentivano di appurare che la Società_1 SR :
- non aveva mai presentato il bilancio dell'esercizio dalla propria costituzione avvenuta nel 2015;
- dagli “spesometri” presentati dai fornitori venivano ricostruite operazioni passive pari ad € 12.434,00;
- dagli “spesometri” presentati dai clienti , tra cui la E_ SR , venivano rilevate operazioni attive pari ad € 2.236.319,00, con IVA relativa pari ad € 490.651,00.
- La società inoltre, non aveva presentato né le dichiarazioni fiscali obbligatorie , né gli “spesometri” clienti/fornitori;
- L'ammontare dei ricavi ricostruiti mediante gli spesometri dei clienti, pari ad € 2.236.319,00, era incompatibile con l'ammontare degli acquisti rilevati dagli spesometri presentati dai fornitori, pari ad
€ 12.434,00 e con le spese di lavoro dipendente dichiarate, pari ad € 27.076,00.
Le anomalie riscontrate avevano fatto ritenere fittizie le transazioni commerciali apparentemente poste in essere dalla Società_1 SR, attesa l'inesistenza di fornitori reali in grado di sostenere l'attività economica.
La società si presentava in realtà come “ cartiera”, era cioè una struttura artificiosa destinata all'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ad altri soggetti economici
, un indebito vantaggio fiscale.
Tenuto conto delle anomalie riscontrate correttamente l'Ufficio aveva chiesto la documentazione contabile
( fatture di acquisto e relativi bonifici;
registri IVA 2017; situazione contabile 2017 ; relazione del rappresentante legale).
L'Ufficio eivdenziava la genericità della causale della maggior parte delle fatture ( che recavano descrizioni come: “ Fornitura di Fuel Gas SK ( impianto per rimozione liquidi e gas); costruzione passerelle;
montaggio e fornitura carpenteria , costruzione linea di carbonio;
costruzione camini, strutture imballo), a legittimare la deduzione dei costi ivi riportati e dell'IVA relativa , mancando dei requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità dettati dall'art. 109 del TUIR.
- Delineate le caratteristiche della Società_1 SR , ovvero la natura di “ cartiera” della società fornitrice, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti e, di conseguenza, il carattere oggettivamente fittizio delle operazioni di cessione dalla stessa poste in essere, l'Ufficio legittimamente aveva proceduto al disconoscimento, in capo alla E_ SR dei costi inesistenti dalla stessa contabilizzati a fronte delle operazioni ed al recupero della IVA indebitamente detratta.
A parere di questa Corte l'Ufficio ha assolto all'onere probatorio che, per costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sullo stesso gravava: provare che le operazioni commerciali documentate da fattura non erano mai state realizzate , indicando gli elementi “ presuntivi o indiziari” sui quali si fondava a questo punto gravava sul contribuente dimostrare l'esistenza delle operazioni oggetto di contestazione, ovvero la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili. ( ex multis Corte di Cassazione
Ord. 8919/2020 – CGT di II Grado della Campania – sent. n. 4021/20/2023 depositata il 26/06/2023).
Nulla invero è stato dalla parte prodotto.
La parte ha solo evidenziato la regolarità delle scritture contabili , delle fatture ricevute e dei mezzi di pagamento, elementi che rientrano proprio tra quelli volti a far apparire come reali operazioni in realtà inesistenti;
nonché ad invocare la propria buona fede , circostanza nel caso di specie inconferente : : “posto che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede del cessionario, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. n. 28628/21, cit.).
la produzione documentale della parte è invero inidonea a dimostrare la legittima detrazione dell'IVA, sotto il duplice profilo dell'effettività delle operazioni contestate e della sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi relativi ai sensi dell'art. 109 del TUIR.
legittimo dunque appare l'atto impugnato.
quanto poi alle altre doglianze, circa la presunta decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, si rileva che a parere della parte l'Amministrazione Finanziaria non avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2017, poiché il potere di accertamento in capo all'Ufficio si sarebbe esaurito al 31 dicembre 2023.
Orbene a norma dell'art. 43, DPR 600/73 “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Essendo la dichiarazione per l'anno d'imposta 2017 presentabile dal 2018, la scadenza iniziale del termine per l'accertamento era il 31 dicembre 2023. L'ulteriore spostamento in avanti del termine per la notifica è dovuto poi alla normativa recata dall'articolo
67, comma 1, del decreto RA LI (Dl 18/2020) il quale ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all'attività di accertamento.
Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
La previsione dell'articolo 67 del Dl 18/2020 ha portata generale.
In sostanza, per effetto di tale previsione, per tutte le annualità fino al 2018, le scadenze dell'accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno al 31 dicembre dei vari anni;
con riferimento all'annualità
2017 (in presenza di dichiarazione regolarmente presentata), il termine di decadenza sarà quello del 26 marzo 2024 e non quello del 31 dicembre 2023..
si veda in proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15/01/2025 ( richiamata dalla stessa
Corte nel Decreto n- 1630 del 23 gennaio 2025) , con cui si è stabilito che la normativa in questione , deve essere interpretata nel senso che: “… i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma , ma anche con riguardo alle altre attività determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. L'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame è stato pertanto quello di attribuire all'art. 12 del D.lgs n. 158/2025, richiamato dall'art. 67 del D.L n. 18/2020, efficacia ultrattiva e generale , legittimando la proroga c.d. “ a cascata” dei termini di decadenza dell'attività impositiva degli Uffici, dovendosi concludere che la sospensione di 85 giorni andasse applicata non solo ai termini relativi all'attività di accertamento che spiravano nel corso del 2020 ( anno d'imposta 2015) , ma anche ai termini di decadenza il cui decorso ricadeva in detto periodo di sospensione, estendendosi pertanto anche alle annualità d'imposta successive al 2015 ( ovvero gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018) .
Il termine finale per la notifica dell'atto impugnato veniva inoltre prolungato dall'applicazione dell'art. 5, comma 3 bis, del D. Lgs. 218/1997, secondo cui “qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.
alla luce di tali considerazioni va dunque accolto l'appello.
stante la soccombenza va condannata l'appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000 quanto al primo grado ed euro 3000 quanto al grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna l'appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.000,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 quanto al grado di appello.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4079/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
E_ Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16850/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
8 e pubblicata il 26/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I200303-2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I200303-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I200303-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 495/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con l'avviso di accertamento notificato in data 24 giugno 2024, l' Ufficio aveva determinato ai sensi dell'art. 39 comma 2 del DPR 600/1973, a carico della società E_ SR , relativamente all'anno d'imposta 2017, il reddito imponibile di € 67.792,00, con la maggiore IRES dovuta di € 12.486,00, la maggiore IRAP di
€ 2.585,00 e la maggiore IVA di € 73.309,00 ed irrogava la sanzione amministrativa unica di € 148.450,72.
La rettifica era nata dall'attività esperita nei confronti della società Società_1 SR ( P.I. P.IVA_2), esercente l'attività di " lavori di meccanica generale" destinataria con riguardo al 2017 dell'avviso di accertamento n.
TFK03031434/2023, notificato in data 29/11/2023 dalla Direzione Provinciale di Avellino, con cui era stata contestata alla società, l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per l'ammontare complessivo di € 2.236.319,00.
Attraverso l'applicativo " Spesometro integrato" erano stati individuati i soggetti che , nell'anno d'imposta 2017, avevano intrattenuto rapporti commerciali con la società; tra questi era stata individuata la E_ SR che aveva dichiarato acquisti dalla Società_1 SR per l'imponibile di € 333.220,40, con IVA di € 73.308,49.
Tenuto conto delle numerose anomalie riscontrate a carico della società cedente , in ragione delle quali si concludeva che la stessa avesse rivestito il ruolo di mera struttura artificiosa , l' Ufficio aveva ritenuto che le fatture passive ricevute dalla E_ SR riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti.
L'Ufficio aveva provveduto ad inviare alla società apposito invito (n.TF5111200115, notificato in data
20.02.2024) per controllare la documentazione contabile riferita a tali operazioni per accertarne l'effettività.
Le fatture relative a tali operazioni, esibite dalla parte, presentavano una descrizione generica delle prestazioni ricevute sicchè l'Ufficio aveva proceduto a determinare induttivamente il reddito imponibile dell'esercizio, applicando ai ricavi dichiarati dalla società, un coefficiente medio di redditività del 9,5%, riscontrato con riguardo alle aziende esercenti l'attività di " lavori di meccanica generale".
La società aveva impugnato l'avviso di accertamento eccependo preliminarmente la decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, in considerazione della notifica dell'atto avvenuta oltre il termine del 31 dicembre 2023
La stessa notifica dell'invito ex art.
5-ter del D.lgs 218/1997, doveva secondo il contribuente ritenersi tardiva non legittimando la proroga di 120 giorni invocata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 5 comma 3 del citato decreto.
L'Ufficio aveva, secondo la E_ SR, fatto nel caso di specie, illegittima applicazione della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020.
Nel merito, la ricorrente censurava la qualificazione di " operazioni oggettivamente inesistenti" attribuita dall'Ufficio alle prestazioni fatturate dalla Società_1 SR, in quanto attestate da regolari fatture e bonifici di pagamento . Invocava inoltre la propria buona fede nei rapporti intercorsi con la società emittente, a comprova della deducibilità dei costi contestati dall'Ufficio.
La Direzione Provinciale si costituiva in giudizio avversando le censure di parte ed instando per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 16850/08/2024 depositata in data 26/11/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli aveva accolto il ricorso ritelevanco che la parte aveva provato documentalmente di avere effettuato numerosi bonifici in favore della suddetta società Società_1 SR a fronte e in pagamento di altrettante corrispondenti fatture da questa emesse a suo carico;
il che escludeva la sussistenza delle contestate evasioni, a nulla rilevando la relazione in ordine alle assunte caratteristiche di società fittizia ( c.d. cartiera) di essa società Società_1 SR perché redatta dalla Agenzia delle Entrate Napoli II che, per sua stessa natura
, non può costituire prova alcuna , neppure indiziaria, in favore di essa Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza delle Corte di Giustizia Tributaria di I Grado la Direzione Provinciale proponeva appello.
alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore esponeva i termini della questione.
le parti presenti si riportavano agli scritti.
La Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l'atto impugnato aveva recepito gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla Direzione Provinciale di Avellino nei confronti della società Società_1 SR, esiti trasfusi nell'avviso di accertamento n. TFK03031434/2023, resosi definitivo per mancata opposizione.
Nell'atto si dava conto delle indagini condotte dall'Ufficio nei confronti della società emittente le fatture contabilizzate dalla E_ SR nell'anno 2017.
Tali indagini consentivano di appurare che la Società_1 SR :
- non aveva mai presentato il bilancio dell'esercizio dalla propria costituzione avvenuta nel 2015;
- dagli “spesometri” presentati dai fornitori venivano ricostruite operazioni passive pari ad € 12.434,00;
- dagli “spesometri” presentati dai clienti , tra cui la E_ SR , venivano rilevate operazioni attive pari ad € 2.236.319,00, con IVA relativa pari ad € 490.651,00.
- La società inoltre, non aveva presentato né le dichiarazioni fiscali obbligatorie , né gli “spesometri” clienti/fornitori;
- L'ammontare dei ricavi ricostruiti mediante gli spesometri dei clienti, pari ad € 2.236.319,00, era incompatibile con l'ammontare degli acquisti rilevati dagli spesometri presentati dai fornitori, pari ad
€ 12.434,00 e con le spese di lavoro dipendente dichiarate, pari ad € 27.076,00.
Le anomalie riscontrate avevano fatto ritenere fittizie le transazioni commerciali apparentemente poste in essere dalla Società_1 SR, attesa l'inesistenza di fornitori reali in grado di sostenere l'attività economica.
La società si presentava in realtà come “ cartiera”, era cioè una struttura artificiosa destinata all'emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di consentire ad altri soggetti economici
, un indebito vantaggio fiscale.
Tenuto conto delle anomalie riscontrate correttamente l'Ufficio aveva chiesto la documentazione contabile
( fatture di acquisto e relativi bonifici;
registri IVA 2017; situazione contabile 2017 ; relazione del rappresentante legale).
L'Ufficio eivdenziava la genericità della causale della maggior parte delle fatture ( che recavano descrizioni come: “ Fornitura di Fuel Gas SK ( impianto per rimozione liquidi e gas); costruzione passerelle;
montaggio e fornitura carpenteria , costruzione linea di carbonio;
costruzione camini, strutture imballo), a legittimare la deduzione dei costi ivi riportati e dell'IVA relativa , mancando dei requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità dettati dall'art. 109 del TUIR.
- Delineate le caratteristiche della Società_1 SR , ovvero la natura di “ cartiera” della società fornitrice, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti e, di conseguenza, il carattere oggettivamente fittizio delle operazioni di cessione dalla stessa poste in essere, l'Ufficio legittimamente aveva proceduto al disconoscimento, in capo alla E_ SR dei costi inesistenti dalla stessa contabilizzati a fronte delle operazioni ed al recupero della IVA indebitamente detratta.
A parere di questa Corte l'Ufficio ha assolto all'onere probatorio che, per costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, sullo stesso gravava: provare che le operazioni commerciali documentate da fattura non erano mai state realizzate , indicando gli elementi “ presuntivi o indiziari” sui quali si fondava a questo punto gravava sul contribuente dimostrare l'esistenza delle operazioni oggetto di contestazione, ovvero la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili. ( ex multis Corte di Cassazione
Ord. 8919/2020 – CGT di II Grado della Campania – sent. n. 4021/20/2023 depositata il 26/06/2023).
Nulla invero è stato dalla parte prodotto.
La parte ha solo evidenziato la regolarità delle scritture contabili , delle fatture ricevute e dei mezzi di pagamento, elementi che rientrano proprio tra quelli volti a far apparire come reali operazioni in realtà inesistenti;
nonché ad invocare la propria buona fede , circostanza nel caso di specie inconferente : : “posto che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede del cessionario, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. n. 28628/21, cit.).
la produzione documentale della parte è invero inidonea a dimostrare la legittima detrazione dell'IVA, sotto il duplice profilo dell'effettività delle operazioni contestate e della sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi relativi ai sensi dell'art. 109 del TUIR.
legittimo dunque appare l'atto impugnato.
quanto poi alle altre doglianze, circa la presunta decadenza del potere impositivo dell'Ufficio, si rileva che a parere della parte l'Amministrazione Finanziaria non avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2017, poiché il potere di accertamento in capo all'Ufficio si sarebbe esaurito al 31 dicembre 2023.
Orbene a norma dell'art. 43, DPR 600/73 “gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Essendo la dichiarazione per l'anno d'imposta 2017 presentabile dal 2018, la scadenza iniziale del termine per l'accertamento era il 31 dicembre 2023. L'ulteriore spostamento in avanti del termine per la notifica è dovuto poi alla normativa recata dall'articolo
67, comma 1, del decreto RA LI (Dl 18/2020) il quale ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all'attività di accertamento.
Si tratta di 85 giorni che generano lo spostamento in avanti delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
La previsione dell'articolo 67 del Dl 18/2020 ha portata generale.
In sostanza, per effetto di tale previsione, per tutte le annualità fino al 2018, le scadenze dell'accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno al 31 dicembre dei vari anni;
con riferimento all'annualità
2017 (in presenza di dichiarazione regolarmente presentata), il termine di decadenza sarà quello del 26 marzo 2024 e non quello del 31 dicembre 2023..
si veda in proposito l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15/01/2025 ( richiamata dalla stessa
Corte nel Decreto n- 1630 del 23 gennaio 2025) , con cui si è stabilito che la normativa in questione , deve essere interpretata nel senso che: “… i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma , ma anche con riguardo alle altre attività determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. L'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in esame è stato pertanto quello di attribuire all'art. 12 del D.lgs n. 158/2025, richiamato dall'art. 67 del D.L n. 18/2020, efficacia ultrattiva e generale , legittimando la proroga c.d. “ a cascata” dei termini di decadenza dell'attività impositiva degli Uffici, dovendosi concludere che la sospensione di 85 giorni andasse applicata non solo ai termini relativi all'attività di accertamento che spiravano nel corso del 2020 ( anno d'imposta 2015) , ma anche ai termini di decadenza il cui decorso ricadeva in detto periodo di sospensione, estendendosi pertanto anche alle annualità d'imposta successive al 2015 ( ovvero gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018) .
Il termine finale per la notifica dell'atto impugnato veniva inoltre prolungato dall'applicazione dell'art. 5, comma 3 bis, del D. Lgs. 218/1997, secondo cui “qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”.
alla luce di tali considerazioni va dunque accolto l'appello.
stante la soccombenza va condannata l'appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2000 quanto al primo grado ed euro 3000 quanto al grado di appello.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna l'appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 2.000,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 3.000,00 quanto al grado di appello.