Articolo 5 della Legge 26 giugno 1902, n. 245
Articolo 4Articolo 6
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22 luglio 1902
Art. 5.

La gara internazionale per la concessione dell'opera sara' bandita entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, e, a parita' di condizioni, sara' preferita l'industria nazionale.

Il concorso dello Stato e delle provincie e' stabilito in venticinque annualita', di cinque milioni ciascuna, da stanziarsi a' termini dell'articolo 3; e la concessione restera' aggiudicata alla Ditta che avra' proposta la maggiore riduzione di annualita'.

Non saranno ammesse offerte di riduzione inferiori a un decimo di annualita'.

Entrata in vigore il 22 luglio 1902
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