Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/04/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8674/2024 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
30/04/1971 (C.F. ), rappresentata e difesa dagli C.F._1
avv.ti ANTONINO CAVALLARO e FRANCESCO CAVALLARO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato ad [...] il [...] P_
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
PASQUALE ALFREDO BORGESE, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.08.2024 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito P_
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente in data 06.09.2008 in Acireale (CT) - trascritto in detto
Comune al n. 336, parte 2, serie A, anno 2008 – è nato il figlio
(03/03/2013) e che la causa della crisi coniugale Persona_1
sarebbe da ricondursi al comportamento del resistente, il quale ha violato gli obblighi di assistenza morale e materiale.
Si è costituito il quale, pur aderendo alla richiesta P_
di separazione, ha contestato le deduzioni attoree riguardanti la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione va osservato che all'udienza di comparizione i procuratori hanno chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, sottoscritto dalle parti medesime e dai loro difensori, depositato in data
21.02.2025, in forza del quale è stato concordato quanto segue:
“1-Pronunciare la separazione dei coniugi nata a [...]
NT EN (CT) il 30.04.1971 e nato ad [...] P_
il 14.12.1957 senza addebito ad alcuno, autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, con contestuale comunicazione da parte del Tribunale all'Ufficiale dello stato civile di Acireale ai fini dell'annotazione della separazione personale;
2 2-Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
con collocamento dello stesso presso la madre
[...]
nell'abitazione di via XXI aprile n.83 in Acireale - fraz. Stazzo - con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo i tempi e le modalità che concorderanno liberamente di volta in volta i coniugi e comunque, in difetto di accordo, ogni sabato dalle ore 14.00 alle ore
20.00, da alternare alla domenica, dalle ore 10,00 alle ore 20,00. nonché per due settimane consecutive nel periodo estivo di ogni anno,
per tre giorni comprensivi di una festività nel periodo natalizio
(alternando, anno per anno, il giorno di Natale con il Capodanno) e per due giorni consecutivi nel periodo pasquale (alternando, anno per anno, il giorno di Pasqua con il giorno di lunedì dell'Angelo).
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute del figlio minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, Per_1
capacità ed inclinazioni naturali mentre ciascun genitore eserciterà
la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del P_
figlio minore versando mensilmente (entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese) a tale esclusivo titolo alla sig.ra la somma di € Pt_1
200,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi accertata dall' ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi sempre nell'interesse nel minore (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive e di istruzione) stabilendo che sul punto si faccia riferimento alle linee guida adottate in materia dal Tribunale di Catania.
Inoltre il sig. con la sottoscrizione del presente P_
accordo si obbliga a cedere la sua quota dell'assegno unico universale in favore della sig.ra che lo continuerà a Parte_1
percepire in via esclusiva e nella sua totalità nell'interesse esclusivo del figlio minore.
3 4-Disporre che la casa coniugale, sita in Acireale, fraz. Stazzo
via XXI Aprile n.83 (di proprietà della madre della ), resti Pt_1
nella disponibilità della moglie sig.ra che continuerà Parte_1
ad abitarvi con il figlio, con uso dei beni mobili e suppellettili costituenti l'arredo coniugale;
comunicare eventuali cambiamenti di residenza dei coniugi.
5-Stabilire che i coniugi non abbiano alcun obbligo di reciproco mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi si impegnano ed obbligano ad estinguere il libretto di risparmio postale n. 34574466 ad entrambi intestato presso l'Ufficio
Postale di Acireale 1 (17144) e/o a far sì che detto libretto venga comunque intestato al solo . P_
6-Con richiesta di compensazione di spese e compensi”.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano compatibili con le norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi
[...]
e secondo quanto concordato dai coniugi. Parte_1 P_
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8674/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
P_
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania il 17/04/2025
Il Presidente est. dott.ssa Sonia Di Gesu
4