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Articolo 4 della Legge 30 ottobre 1955, n. 1068
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Articolo 3
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Legge 30 ottobre 1955, n. 1068
Articolo 4 della Legge 30 ottobre 1955, n. 1068
Versione
22 novembre 1955
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 22 novembre 1955
Vedi fonte istituzionale
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