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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 2556/2022 R.G ( a cui sono riuniti i proc. 716/2023 R.G. e 1418/2024
R.G.)
Promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca n. 163/C, presso lo studio dell'avv. Teodoro Daniele, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(c.f. - partita iva , in persona del Presidente e legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_ p.t., elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede locale rappresentato e difeso dall'avv. IVno Marcedone, giusta procura in atti.
Resistente
con sede in Roma, via Grezer n. 14, c.f. e Parte_2
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Siracusa, Viale Montedoro n. 18, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lavaggi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 innanzi all'intestato Tribunale il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di CP_1 addebito n.59820220001126724000 notificato in data 08.09.2022, avente ad oggetto la somma di Euro
20.844,74 per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla
Gestione Commercianti dovuti per gli anni di imposta dal 06/2016 al 12/2020.
L'opponente contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata commercianti, assumendo di essere solo ed esclusivamente socio-amministratore unico della società "New Fime S.r.l. Semplificata", società che si occupa della vendita di articoli di utensileria, materiale elettrico, articoli per hobbistica, materiale idro - termo - sanitario, attrezzature e articoli industriali, articoli di protezione ed antiinfortunistica, etc., con la presenza di quattro dipendenti che si occupano del lavoro in azienda. Precisava il ricorrente di essere solo socio ed Amministratore unico della predetta Società e di percepire per tale compito uno stipendio, come comprovato dalle buste paga prodotte in atti, e, dunque, di non essere soggetto, come tale, alla contribuzione minima dei commercianti, non svolgendo alcuna opera all'interno dell'impresa ed essendo peraltro già iscritto alla CP_ gestione separata presso l come Amministratore della predetta Società.
Si costituiva in giudizio l eccependo, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione Pt_2 passiva atteso che trattasi di atti riferibili esclusivamente all'Ente impositore , mentre la CP_1 legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili e per errori ad esso imputabili.
In via gradata, nella denegata eventualità di essere ritenuta un litisconsorte necessario, chiedeva di essere esentata dal pagamento delle spese processuali in caso di condanna, posto che la presunta illegittimità dell'atto impugnato era riferibile esclusivamente all'ente impositore.
Si costituiva in giudizio l , il quale, in via preliminare, chiedeva la riunione al presente fascicolo CP_1 del giudizio n. 716/2023 R.G., stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, ritenendo che tutti i poteri decisionali e organizzativi della società fossero di fatto in capo al ricorrente, posto che, dalle verifiche effettuate con visura camerale, emergeva il possesso del 100% delle quote societarie (e quindi di tutto il capitale sociale e dei fattori produttivi), il ricorrente era equiparabile nei fatti ad un imprenditore individuale, con conseguente obbligo di iscrizione e di pagamento della relativa contribuzione. Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell' , non era dunque in dubbio né CP_2
l'unicità del lavoro autonomo di impresa, né la piena corresponsabilità personale del ricorrente all'attività di impresa societaria, non ponendosi quindi un problema di prevalenza di attività, né tanto meno di incompatibilità della doppia iscrizione tra le eterogenee attività di lavoro subordinato ed attività di lavoro autonomo. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso, attesa la legittimità dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti. Con provvedimento del 21.10.2022, depositato il 24.10.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Nelle more del giudizio, il fascicolo N. 716/2023 R.G. (avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
5982022000251878787000 notificato in data 06.02.2023, dell'importo di Euro 9.077,49, per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dovuti per gli anni di imposta dal 06/2016 al 12/2021), veniva riunito al presente fascicolo per connessione soggettiva e oggettiva.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi ed interrogatorio formale.
All'udienza del 30.09.2025 il fascicolo N. 1418/2024 R.G. (avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
59820240000049809000, notificato in data 08.03.2024, dell'importo di Euro 9.202,42, per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dovuti per gli anni di imposta dal 01/2021 al 12/2023), veniva riunito al presente fascicolo per connessione soggettiva e oggettiva e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Preliminarmente si dichiara il difetto di legittimazione passiva di in quanto il presente CP_3 giudizio – e quelli riuniti – ha ad oggetto soltanto avvisi di addebito emessi da CP_1
Nel merito si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1
L. 160/75: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari
o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze
o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dall'esame del quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, dunque, la prestazione di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria, come confermato da granitico orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n.
3637/2020 e n. 3829/2020).
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, nel caso di specie si ritiene che l' convenuto non abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la sussistenza CP_2 dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti.
Dall'interrogatorio formale è emerso che il ricorrente, dal 2016, svolgeva la funzione di
“Amministratore” della New Fime S.r.l. s. e non si era mai occupato delle attività aziendali della società.
Precisava, inoltre, di avere svolto in quel lasso di tempo ulteriori attività lavorative, poiché nel 2016 era stato dipendente di un'altra società, la FIME S.r.l., di cui dalla fine del 2016 al 2018 era stato il liquidatore, e aveva altresì svolto attività politiche e amministrative con anche incarichi pubblici
(assessore presso il comune di Augusta), attività che lo impegnavano molto.
Dall'esame testimoniale veniva confermata la circostanza per cui, nel periodo in contestazione, il signor svolgeva soltanto l'attività di amministratore della società e non aveva mai Parte_1 partecipato – e non partecipava tutt'ora – al lavoro aziendale perché di tale attività si occupavano – e si occupano tutt'ora – i dipendenti/lavoratori subordinati.
Tali circostanze di fatto e di diritto devono essere considerate assorbenti su ogni altra prospettazione.
In assenza di una prova contraria, quindi, si ritiene di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti disposta dall e, per l'effetto, CP_1 degli avvisi di addebito impugnati ed illegittimamente emessi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/14, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: CP_ 1) Accoglie il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione commercianti e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati. CP_ 2) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IV e Cpa come per legge.
3) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
, per l'effetto, compensa tra le parti le spese del giudizio.
[...]
Siracusa, 09.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 2556/2022 R.G ( a cui sono riuniti i proc. 716/2023 R.G. e 1418/2024
R.G.)
Promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, viale Scala Greca n. 163/C, presso lo studio dell'avv. Teodoro Daniele, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(c.f. - partita iva , in persona del Presidente e legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_ p.t., elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la sede locale rappresentato e difeso dall'avv. IVno Marcedone, giusta procura in atti.
Resistente
con sede in Roma, via Grezer n. 14, c.f. e Parte_2
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_3
Siracusa, Viale Montedoro n. 18, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lavaggi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2022 innanzi all'intestato Tribunale il ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di CP_1 addebito n.59820220001126724000 notificato in data 08.09.2022, avente ad oggetto la somma di Euro
20.844,74 per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla
Gestione Commercianti dovuti per gli anni di imposta dal 06/2016 al 12/2020.
L'opponente contestava la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata commercianti, assumendo di essere solo ed esclusivamente socio-amministratore unico della società "New Fime S.r.l. Semplificata", società che si occupa della vendita di articoli di utensileria, materiale elettrico, articoli per hobbistica, materiale idro - termo - sanitario, attrezzature e articoli industriali, articoli di protezione ed antiinfortunistica, etc., con la presenza di quattro dipendenti che si occupano del lavoro in azienda. Precisava il ricorrente di essere solo socio ed Amministratore unico della predetta Società e di percepire per tale compito uno stipendio, come comprovato dalle buste paga prodotte in atti, e, dunque, di non essere soggetto, come tale, alla contribuzione minima dei commercianti, non svolgendo alcuna opera all'interno dell'impresa ed essendo peraltro già iscritto alla CP_ gestione separata presso l come Amministratore della predetta Società.
Si costituiva in giudizio l eccependo, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione Pt_2 passiva atteso che trattasi di atti riferibili esclusivamente all'Ente impositore , mentre la CP_1 legittimazione passiva del Concessionario della Riscossione sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili e per errori ad esso imputabili.
In via gradata, nella denegata eventualità di essere ritenuta un litisconsorte necessario, chiedeva di essere esentata dal pagamento delle spese processuali in caso di condanna, posto che la presunta illegittimità dell'atto impugnato era riferibile esclusivamente all'ente impositore.
Si costituiva in giudizio l , il quale, in via preliminare, chiedeva la riunione al presente fascicolo CP_1 del giudizio n. 716/2023 R.G., stante la evidente connessione oggettiva e soggettiva. Nel merito, ritenendo che tutti i poteri decisionali e organizzativi della società fossero di fatto in capo al ricorrente, posto che, dalle verifiche effettuate con visura camerale, emergeva il possesso del 100% delle quote societarie (e quindi di tutto il capitale sociale e dei fattori produttivi), il ricorrente era equiparabile nei fatti ad un imprenditore individuale, con conseguente obbligo di iscrizione e di pagamento della relativa contribuzione. Nel caso di specie, secondo la prospettazione dell' , non era dunque in dubbio né CP_2
l'unicità del lavoro autonomo di impresa, né la piena corresponsabilità personale del ricorrente all'attività di impresa societaria, non ponendosi quindi un problema di prevalenza di attività, né tanto meno di incompatibilità della doppia iscrizione tra le eterogenee attività di lavoro subordinato ed attività di lavoro autonomo. Chiedeva dunque il rigetto del ricorso, attesa la legittimità dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti. Con provvedimento del 21.10.2022, depositato il 24.10.2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Nelle more del giudizio, il fascicolo N. 716/2023 R.G. (avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
5982022000251878787000 notificato in data 06.02.2023, dell'importo di Euro 9.077,49, per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dovuti per gli anni di imposta dal 06/2016 al 12/2021), veniva riunito al presente fascicolo per connessione soggettiva e oggettiva.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi ed interrogatorio formale.
All'udienza del 30.09.2025 il fascicolo N. 1418/2024 R.G. (avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
59820240000049809000, notificato in data 08.03.2024, dell'importo di Euro 9.202,42, per l'asserito mancato pagamento di contributi IVS accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dovuti per gli anni di imposta dal 01/2021 al 12/2023), veniva riunito al presente fascicolo per connessione soggettiva e oggettiva e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
Preliminarmente si dichiara il difetto di legittimazione passiva di in quanto il presente CP_3 giudizio – e quelli riuniti – ha ad oggetto soltanto avvisi di addebito emessi da CP_1
Nel merito si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che ha riformulato l'art. 29 co. 1
L. 160/75: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari
o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
(ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze
o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dall'esame del quadro normativo di riferimento si evince chiaramente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, dunque, la prestazione di un'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria, come confermato da granitico orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n.
3637/2020 e n. 3829/2020).
Pertanto, posto che, in applicazione dei principi in materia ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, nel caso di specie si ritiene che l' convenuto non abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante circa la sussistenza CP_2 dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti.
Dall'interrogatorio formale è emerso che il ricorrente, dal 2016, svolgeva la funzione di
“Amministratore” della New Fime S.r.l. s. e non si era mai occupato delle attività aziendali della società.
Precisava, inoltre, di avere svolto in quel lasso di tempo ulteriori attività lavorative, poiché nel 2016 era stato dipendente di un'altra società, la FIME S.r.l., di cui dalla fine del 2016 al 2018 era stato il liquidatore, e aveva altresì svolto attività politiche e amministrative con anche incarichi pubblici
(assessore presso il comune di Augusta), attività che lo impegnavano molto.
Dall'esame testimoniale veniva confermata la circostanza per cui, nel periodo in contestazione, il signor svolgeva soltanto l'attività di amministratore della società e non aveva mai Parte_1 partecipato – e non partecipava tutt'ora – al lavoro aziendale perché di tale attività si occupavano – e si occupano tutt'ora – i dipendenti/lavoratori subordinati.
Tali circostanze di fatto e di diritto devono essere considerate assorbenti su ogni altra prospettazione.
In assenza di una prova contraria, quindi, si ritiene di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione commercianti disposta dall e, per l'effetto, CP_1 degli avvisi di addebito impugnati ed illegittimamente emessi.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/14, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
PQM
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione: CP_ 1) Accoglie il ricorso dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione commercianti e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito impugnati. CP_ 2) Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opponente delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese generali al 15%, IV e Cpa come per legge.
3) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2
, per l'effetto, compensa tra le parti le spese del giudizio.
[...]
Siracusa, 09.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco