Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2023, proposto da
Immobiliare Europea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Iazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa MA Capua Vetere, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 178, prot. n. 57064 del 5 dicembre 2022, integrata da ordinanza dirigenziale n.179 del 6 dicembre 2022, prot. 57273, notificate in data 6 dicembre 2022, con la quale il Dirigente del Comune di Santa MA Capua Vetere, ha ordinato alla ricorrente società, in relazione all’immobile sito nel Comune di Santa MA Capua Vetere, alla via Martucci n.33 “di ripristinare entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, la rimozione delle opere edilizie realizzate in parziale difformità al permesso di costruire ex art. 34, del D.P.R. 380/2001 e specificamente di: demolire la scala in conglomerato cementizio armato, che collega il piano terra dell'immobile di cui in oggetto, al piano di calpestio della cantina...; nonché ripristinare lo stato originario della cantina”,
nonché avverso ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, preordinato e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente società.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. LM LI Di NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso iscritto al n. 1150 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietaria di un’unità immobiliare sita in Santa MA Capua Vetere alla via Martucci n.31;
- che il Comune, nelle ordinanze in epigrafe, contestava alcune opere, asseritamente non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 32 comma 1, lettera e) del D.P.R. 380/2001;
- che, secondo l’Amministrazione, tali opere andavano ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 34, del D.P.R. 380/2001 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), per cui le modificazioni poste in atto costituivano difformità, non rientranti nelle tolleranze costruttive di cui all'art. 34bis del D.P.R 380/2001.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
L’Amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.
All’udienza camerale del 22 marzo 2023, con ordinanza cautelare n. 554/2023, l’istanza cautelare veniva respinta.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
RI
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) in data 27 gennaio 2023, la ricorrente società ha depositato SC in sanatoria, ciò che determina la sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione; 2) carenza di motivazione, atteso che il provvedimento repressivo deve consentire al suo destinatario di comprendere il tipo di abuso consumato e, dunque, le ragioni dell’opzione sanzionatoria concretamente privilegiata dall’Amministrazione; violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, atteso che l’Amministrazione, prima di ordinare la demolizione, avrebbe dovuto accertare se la stessa poteva essere eseguita senza pregiudizio delle parti legittimamente realizzate; la difformità è contenuta entro i limiti del 2%, sicché è applicabile l’art. 34 bis; 3) non è chiaro se le difformità rilevatesi sono tradotte (anche) in modifiche delle caratteristiche plano volumetriche del fabbricato ovvero si esauriscono nella mera traslazione dello stesso rispetto all’originaria area di sedime; 4) le difformità consistono in modifiche di lievi entità del progetto originario, eseguite nel rispetto del procedimento previsto dalla legge, che si integrano perfettamente nello stesso, e la cui rimozione determinerebbe, nei fatti, il pregiudizio della parte eseguita in conformità; 5) in presenza di un'istanza di parte volta ad ottenere la regolarizzazione dell'abuso edilizio, l'Amministrazione è obbligata a pronunciarsi preventivamente sulla stessa, prima di attivare ovvero di portare a compimento i poteri repressivi.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Come si evince dagli atti impugnati, l’immobile in questione era oggetto di permessi di costruire (n. 64 del 2013 e n. 36 del 2018) “per il risanamento conservativo, recupero abitativo dei sottotetti esistenti al piano terzo e adeguamento igienico funzionale di quota parte del fabbricato sito alla via Martucci n.31”.
Sono state invece riscontrate le seguenti opere, non autorizzate: “ “...la scala in conglomerato cementizio armato arriva fino al calpestio della cantina e che all'interno della cantina sono state realizzate diverse opere strutturali, anche in muratura di tufo, a sostegno della volta in sommità della cantina...”; ➢”...sussistono difformità delle lavorazioni poste in opera, rispetto alle previsioni dell'ultimo titolo edilizio e che tali difformità, poste in opera dall'Immobiliare Europea s.r.l., consistenti in opere non contemplate dai citati titoli edilizi, riguardano quanto realizzato nei locali interrati (non presenti sui grafici di progetto) e cioè più specificamente:varie opere strutturali in conglomerato cementizio armato e /o muratura di tufo; la realizzazione della scala in conglomerato cementizio armato, che collega il piano terra dell'immobile di cui in oggetto, al piano di calpestio della cantina...” ” (ordinanza n. 178/2022).
Come rilevato già in fase cautelare, il ricorso è infondato.
La prima censura, con cui ci si duole del fatto che la presentazione di una SCIA in sanatoria avrebbe dovuto sospendere gli effetti dell’ordinanza di demolizione, è infondata. In primo luogo, agli atti non risulta depositata, da parte ricorrente, alcuna richiesta di sanatoria; in secondo luogo, “ La realizzazione di ampliamenti significativi e opere strutturali su manufatti già edificati in carenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica non può essere sussunta nell'ambito dei lavori che necessitano solo di una denuncia d'inizio attività (SCIA). ” (Ta.r. Lazio, Roma, sez. II-quater, n. 21712/2025). Ne consegue l’infondatezza anche della quinta censura; del resto, l'istanza di sanatoria dell'abuso edilizio disciplinata dall'art. art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 comporta un mero arresto di efficacia dell'ordine di demolizione: tale efficacia, spirato il termine legale di definizione dell'istanza, che opera in termini sospensivi, viene riacquistata successivamente all'eventuale rigetto, espresso o tacito, della suddetta domanda, cosicché non occorre l'emanazione di alcun ulteriore atto sanzionatorio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2567/2023). Nel caso di specie, anche nel caso in cui l’istanza fosse stata presentata, il termine per definirla sarebbe comunque scaduto.
Anche la seconda censura è infondata. Per giurisprudenza costante, la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività; in particolare, l'asserito potenziale pregiudizio alla parte conforme non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione e può rilevare, semmai, solo nella fase successiva e su impulso della parte, sempre che la demolizione sia ingiunta ai sensi degli artt. 33 o 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, recanti la previsione alternativa della sanzione pecuniaria e la cui applicazione è esclusa allorquando la demolizione è ingiunta in base agli artt. 27 e 31 del medesimo decreto (Cons. Stato, Sez. II, 15/05/2023, n. 4851).
La terza e la quarta censura sono anch’esse infondate. Come si evince dagli atti impugnati, si tratta di opere incidenti sulle parti strutturali del fabbricato, dunque non è possibile considerarle di lieve o trascurabile entità.
Attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 1150 dell’anno 2023;
2. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
MA ZE, Presidente
LM LI Di NA, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LM LI Di NA | MA ZE |
IL SEGRETARIO