TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG 506 -1/2025 Proc. Unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 506-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla
presso il Tribunale di Torino, in persona della dott.ssa Lisa Parte_1
Bergamasco
- RICORRENTE-
nei confronti di
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), con sede legale a Torino, corso Fiume n. 2, nonché dei soci P.IVA_1 illimitatamente responsabili (C.F. ) e CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Vitrani e dall'avv. Daniele Lussana
- CONVENUTI– ***
Con ricorso depositato il 2 settembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in persona della dott.ssa Lisa Bergamasco, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a Torino, corso Fiume n. 2.
[...] P.IVA_1
Con il decreto di fissazione di udienza del 3.9.2025 è stato evidenziato che l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, ai sensi dell'art. 256 co 1 CCII, è destinata ad avere effetti anche nei confronti
[...] dei soci illimitatamente responsabili e , CP_1 Controparte_1 disponendo dunque la notifica anche a tali soggetti del ricorso.
La Cancelleria l'8 settembre 2025 ha notificato alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec. La Procura non ha depositato prova della notifica effettuata ai soci che tuttavia si sono costituiti, insieme alla società, con unica memoria depositata il 1 ottobre 2025. In tale atto hanno allegato di essersi “attivati per la ricerca di soluzioni della crisi d'impresa alternative alla liquidazione giudiziale”, depositando “le PEC già inviate alla Direzione Regionale delle Entrate e a SORIS s.p.a” e chiedendo un rinvio
“che possa consentire di finalizzare il tentativo in corso”.
ha trasmesso l'informativa datata 10.9.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il CP_2
17.9.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo affidati all'Agente della Riscossione per euro 340.588,77, di cui euro 131.054,01 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 1.265,07
“Importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione” ed euro 208.269,60
“Importi oggetto di definizione agevolata”.
All'udienza del 3 ottobre 2025, sono comparsi per la ricorrente la dott.ssa Lisa Bergamasco
e per la società e per i soci illimitatamente responsabili l'avv. Giuseppe Vitrani.
La difesa dei convenuti ha dichiarato essere avvenuti contatti con Agenzia delle Entrate e l'intenzione di proporre un accordo di ristrutturazione, chiedendo rinviarsi l'udienza.
La Procura nulla ha opposto al rinvio e il Giudice designato all'istruttoria ha sottoposto alle parti il tema del termine decadenziale per la proposizione di domande di risoluzione della crisi o insolvenza coincidente con quella medesima udienza (art. 40 co 10 CCII).
Preso atto, i convenuti hanno insistito per il rinvio e la procura nulla ha osservato, precisando di riservare al prosieguo le ulteriori determinazioni sulla base di ciò che verrà depositato.
Il Giudice ha rinviato l'udienza al 18.11.2025.
2 I convenuti hanno depositato una memoria il 17.11.2025, producendo i documenti denominati “situazione patrimoniale della aggiornata al 30 giugno '24 (ante Controparte_1 imposte)” e “dichiarazioni redditi del 2023 e del 2024” e affermando che “la società potrebbe estinguere i debiti fiscali aderendo alla nuova campagna di rottamazione in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
Infine, all'udienza tenutasi il 18.11.2025, sono nuovamente comparsi per la Procura ricorrente la dott.ssa Lisa Bergamasco e per la società e per i soci illimitatamente responsabili il legale nominato.
La difesa dei convenuti ha dichiarato quanto segue “l'attività sta proseguendo e che è stato escluso il ricorso a strumenti alternativi. La società potrebbe aderire alla rottamazione fiscale. Gli unici debiti sono quelli erariali, vi sono in più 14.500 euro ENEL, 2.900 euro
.
1.000 GROSSMARKET, 1.000 euro FANTOLINO, 700,00 euro per cioccolato, Pt_2
8.000 euro (fornitore). Non vi sono debiti con istituti di credito”. Pt_3
A domanda del giudice, ha precisato ”allo stato, di non conoscere il prospetto dei flussi di cassa per comprendere se siano idonei al pagamenti dei debiti correnti ed a mantenere in piedi la eventuale futura rateizzazione”. Ha chiesto un ulteriore rinvio di due settimane per poter depositare eventuale documentazione a supporto.
Il Pm ha rilevato che vi sono state in passato due rateizzazioni, con decadenza per mancanza di pagamenti nel gennaio 2025 e a settembre 2024.
La difesa dei convenuti ha replicato che la decadenza è stata verosimilmente causata dalla necessità di effettuare rate inziali di ammontare corposo per tali finanziamenti, circostanza che dovrebbe differire nella futura rottamazione.
Il Pm ha concluso rimettendosi al tribunale sulla richiesta di rinvio e, qualora ritenuta non concedibile, insistendo nel ricorso e dunque per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La difesa dei convenuti ha concluso insistendo per il rinvio dell'udienza e opponendosi all'accoglimento della domanda. Al termine dell'udienza, il giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter accogliere l'istanza di rinvio formulata dai convenuti all'udienza 18.11.2025 per poter aderire ad eventuali future rottamazioni, allo stato non normativamente previste, e poter documentare la possibilità per la società di sostenere le stesse insieme al pagamento del debito corrente. Occorre rilevare che già all'udienza tenutasi il 3.10.2025 il giudice relatore ha evidenziato la decadenza ormai
3 verificatasi per la proposizione da parte della società di domande di risoluzione alternative a quella liquidatoria, rispetto alle quali la stessa convenuta ha dato atto all'udienza
18.11.2025 di aver escluso il ricorso a strumenti alternativi. La procura ricorrente non ha rinunciato alla domanda che, dunque, deve essere decisa, non potendosi concedere un rinvio per l'adesione ad una non certa quanto all'an ed al contenuto misura di rottamazione fiscale. Il deposito di ulteriore documentazione appare conseguentemente irrilevante, avendo la convenuta già beneficiato del termine a difesa ex art. 41 co 2 CCII e dell'ulteriore rinvio di udienza (dal 3.10.2025 al 18.11.2025).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della Procura ricorrente ai sensi dell'art. 38 CCII;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, corso Fiume n. 2 (visura del 8.9.2025 in atti);
- la società debitrice e i soci sono stati messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, che hanno esercitato costituendosi a mezzo di legale e proponendo le difese e istanze sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della società convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale l'attività di bar) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal Modello IRAP 2024 emergono ricavi per l'anno di esercizio 2023 per 463.265 euro. Deve, dunque, escludersi che la società convenuta sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, l'insolvenza non è stata contestata dalla società convenuta costituitasi e si ricava comunque dalla valutazione congiunta:
- del debito erariale pari a complessivi euro 340.588,77;
4 - dell'esistenza di un precedente procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore chirografario (fornitore di energia) conclusosi con desistenza (Procedimento Unitario n. 37/2025);
- dalla prospettazione di poter ricorrere alla formulazione di uno strumento alternativo poi senza esito;
- della pregressa plurima decadenza da rateizzazioni con , in particolare risultano CP_2 dal documento allegato al ricorso e denominato ”LETT.PROT. 4597339”:
a) provvedimento di rateizzazione n. 543016, concesso a seguito dell'istanza presentata, in data 01/03/2024, per le posizioni nr. 11020230001889409000,
11020230004615925000, 11020230012751607000, 41020230000477012000,
11020230022671063000, 41020230001495560000, 11020230030094281000,
11020230038460342000 e nr. 11020240017416647000 a seguito del quale il carico iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi di dilazione, è stato ripartito in n. 72 rate mensili con prima scadenza 13/03/2024. ha comunicato che stante il mancato CP_2 rispetto delle scadenze, in data 06/01/2025 l ha revocato il Controparte_3 suddetto provvedimento per decadenza;
b) un provvedimento di rateizzazione n. 526604 concesso a seguito dell'istanza presentata dal coobbligato , in data 01/12/2023, comprensivo della CP_1 cartella nr. 11020220051203884 000, a seguito del quale il carico iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi di dilazione, è stato ripartito in n. 72 rate mensili con prima scadenza 14/12/2023. Stante il mancato rispetto delle scadenze, in data 06/09/2024
l'Agente della riscossione ha revocato il suddetto provvedimento per decadenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito risultante dall'informativa trasmessa da e dei debiti dichiarati in udienza il 18.11.2025; CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche dei soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII, che dovranno rivolgere al GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
5 Deve infine rilevarsi che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Pertanto deve darsi avvertimento ai debitori sottoposti a liquidazione giudiziale di tale possibilità, da esercitare proponendo istanza da trasmettere al Curatore prima della chiusura della procedura.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1
Torino, corso Fiume n. 2, nonché dei soci illimitatamente responsabili CP_1
(C.F. ) e C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA
6 dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 15.30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso
13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita i soci illimitatamente responsabili a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 7 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
avverte i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Tale istanza dovrà essere trasmessa al Curatore prima della chiusura della procedura;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.11.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Procedure Concorsuali -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente
dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. unitario n. 506-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla
presso il Tribunale di Torino, in persona della dott.ssa Lisa Parte_1
Bergamasco
- RICORRENTE-
nei confronti di
(C.F. e P. IVA Controparte_1
), con sede legale a Torino, corso Fiume n. 2, nonché dei soci P.IVA_1 illimitatamente responsabili (C.F. ) e CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Vitrani e dall'avv. Daniele Lussana
- CONVENUTI– ***
Con ricorso depositato il 2 settembre 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in persona della dott.ssa Lisa Bergamasco, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a Torino, corso Fiume n. 2.
[...] P.IVA_1
Con il decreto di fissazione di udienza del 3.9.2025 è stato evidenziato che l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, ai sensi dell'art. 256 co 1 CCII, è destinata ad avere effetti anche nei confronti
[...] dei soci illimitatamente responsabili e , CP_1 Controparte_1 disponendo dunque la notifica anche a tali soggetti del ricorso.
La Cancelleria l'8 settembre 2025 ha notificato alla società convenuta il ricorso e il decreto di fissazione udienza a mezzo pec. La Procura non ha depositato prova della notifica effettuata ai soci che tuttavia si sono costituiti, insieme alla società, con unica memoria depositata il 1 ottobre 2025. In tale atto hanno allegato di essersi “attivati per la ricerca di soluzioni della crisi d'impresa alternative alla liquidazione giudiziale”, depositando “le PEC già inviate alla Direzione Regionale delle Entrate e a SORIS s.p.a” e chiedendo un rinvio
“che possa consentire di finalizzare il tentativo in corso”.
ha trasmesso l'informativa datata 10.9.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il CP_2
17.9.2025, da cui risultano carichi iscritti al ruolo affidati all'Agente della Riscossione per euro 340.588,77, di cui euro 131.054,01 “Importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio”, euro 1.265,07
“Importi oggetto di provvedimento di sospensione della riscossione” ed euro 208.269,60
“Importi oggetto di definizione agevolata”.
All'udienza del 3 ottobre 2025, sono comparsi per la ricorrente la dott.ssa Lisa Bergamasco
e per la società e per i soci illimitatamente responsabili l'avv. Giuseppe Vitrani.
La difesa dei convenuti ha dichiarato essere avvenuti contatti con Agenzia delle Entrate e l'intenzione di proporre un accordo di ristrutturazione, chiedendo rinviarsi l'udienza.
La Procura nulla ha opposto al rinvio e il Giudice designato all'istruttoria ha sottoposto alle parti il tema del termine decadenziale per la proposizione di domande di risoluzione della crisi o insolvenza coincidente con quella medesima udienza (art. 40 co 10 CCII).
Preso atto, i convenuti hanno insistito per il rinvio e la procura nulla ha osservato, precisando di riservare al prosieguo le ulteriori determinazioni sulla base di ciò che verrà depositato.
Il Giudice ha rinviato l'udienza al 18.11.2025.
2 I convenuti hanno depositato una memoria il 17.11.2025, producendo i documenti denominati “situazione patrimoniale della aggiornata al 30 giugno '24 (ante Controparte_1 imposte)” e “dichiarazioni redditi del 2023 e del 2024” e affermando che “la società potrebbe estinguere i debiti fiscali aderendo alla nuova campagna di rottamazione in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.
Infine, all'udienza tenutasi il 18.11.2025, sono nuovamente comparsi per la Procura ricorrente la dott.ssa Lisa Bergamasco e per la società e per i soci illimitatamente responsabili il legale nominato.
La difesa dei convenuti ha dichiarato quanto segue “l'attività sta proseguendo e che è stato escluso il ricorso a strumenti alternativi. La società potrebbe aderire alla rottamazione fiscale. Gli unici debiti sono quelli erariali, vi sono in più 14.500 euro ENEL, 2.900 euro
.
1.000 GROSSMARKET, 1.000 euro FANTOLINO, 700,00 euro per cioccolato, Pt_2
8.000 euro (fornitore). Non vi sono debiti con istituti di credito”. Pt_3
A domanda del giudice, ha precisato ”allo stato, di non conoscere il prospetto dei flussi di cassa per comprendere se siano idonei al pagamenti dei debiti correnti ed a mantenere in piedi la eventuale futura rateizzazione”. Ha chiesto un ulteriore rinvio di due settimane per poter depositare eventuale documentazione a supporto.
Il Pm ha rilevato che vi sono state in passato due rateizzazioni, con decadenza per mancanza di pagamenti nel gennaio 2025 e a settembre 2024.
La difesa dei convenuti ha replicato che la decadenza è stata verosimilmente causata dalla necessità di effettuare rate inziali di ammontare corposo per tali finanziamenti, circostanza che dovrebbe differire nella futura rottamazione.
Il Pm ha concluso rimettendosi al tribunale sulla richiesta di rinvio e, qualora ritenuta non concedibile, insistendo nel ricorso e dunque per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La difesa dei convenuti ha concluso insistendo per il rinvio dell'udienza e opponendosi all'accoglimento della domanda. Al termine dell'udienza, il giudice designato alla trattazione ha riservato di riferire al Collegio.
***
Preliminarmente, ritiene il Collegio di non poter accogliere l'istanza di rinvio formulata dai convenuti all'udienza 18.11.2025 per poter aderire ad eventuali future rottamazioni, allo stato non normativamente previste, e poter documentare la possibilità per la società di sostenere le stesse insieme al pagamento del debito corrente. Occorre rilevare che già all'udienza tenutasi il 3.10.2025 il giudice relatore ha evidenziato la decadenza ormai
3 verificatasi per la proposizione da parte della società di domande di risoluzione alternative a quella liquidatoria, rispetto alle quali la stessa convenuta ha dato atto all'udienza
18.11.2025 di aver escluso il ricorso a strumenti alternativi. La procura ricorrente non ha rinunciato alla domanda che, dunque, deve essere decisa, non potendosi concedere un rinvio per l'adesione ad una non certa quanto all'an ed al contenuto misura di rottamazione fiscale. Il deposito di ulteriore documentazione appare conseguentemente irrilevante, avendo la convenuta già beneficiato del termine a difesa ex art. 41 co 2 CCII e dell'ulteriore rinvio di udienza (dal 3.10.2025 al 18.11.2025).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della Procura ricorrente ai sensi dell'art. 38 CCII;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, corso Fiume n. 2 (visura del 8.9.2025 in atti);
- la società debitrice e i soci sono stati messi in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, che hanno esercitato costituendosi a mezzo di legale e proponendo le difese e istanze sopra riportate;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII della società convenuta, attesa la veste e l'attività commerciali della stessa (società in nome collettivo, avente quale oggetto sociale risultante dalla visura camerale l'attività di bar) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII.
Mette conto osservare sul punto che dal Modello IRAP 2024 emergono ricavi per l'anno di esercizio 2023 per 463.265 euro. Deve, dunque, escludersi che la società convenuta sia qualificabile come impresa minore;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Nella fattispecie, l'insolvenza non è stata contestata dalla società convenuta costituitasi e si ricava comunque dalla valutazione congiunta:
- del debito erariale pari a complessivi euro 340.588,77;
4 - dell'esistenza di un precedente procedimento avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore chirografario (fornitore di energia) conclusosi con desistenza (Procedimento Unitario n. 37/2025);
- dalla prospettazione di poter ricorrere alla formulazione di uno strumento alternativo poi senza esito;
- della pregressa plurima decadenza da rateizzazioni con , in particolare risultano CP_2 dal documento allegato al ricorso e denominato ”LETT.PROT. 4597339”:
a) provvedimento di rateizzazione n. 543016, concesso a seguito dell'istanza presentata, in data 01/03/2024, per le posizioni nr. 11020230001889409000,
11020230004615925000, 11020230012751607000, 41020230000477012000,
11020230022671063000, 41020230001495560000, 11020230030094281000,
11020230038460342000 e nr. 11020240017416647000 a seguito del quale il carico iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi di dilazione, è stato ripartito in n. 72 rate mensili con prima scadenza 13/03/2024. ha comunicato che stante il mancato CP_2 rispetto delle scadenze, in data 06/01/2025 l ha revocato il Controparte_3 suddetto provvedimento per decadenza;
b) un provvedimento di rateizzazione n. 526604 concesso a seguito dell'istanza presentata dal coobbligato , in data 01/12/2023, comprensivo della CP_1 cartella nr. 11020220051203884 000, a seguito del quale il carico iscritto a ruolo, maggiorato degli interessi di dilazione, è stato ripartito in n. 72 rate mensili con prima scadenza 14/12/2023. Stante il mancato rispetto delle scadenze, in data 06/09/2024
l'Agente della riscossione ha revocato il suddetto provvedimento per decadenza;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00, tenuto conto del credito risultante dall'informativa trasmessa da e dei debiti dichiarati in udienza il 18.11.2025; CP_2
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
L'apertura della liquidazione giudiziale comporta l'apertura della liquidazione giudiziale anche dei soci illimitatamente responsabili ex art. 256 CCII, che dovranno rivolgere al GD sotto individuato tempestiva istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione.
5 Deve infine rilevarsi che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Pertanto deve darsi avvertimento ai debitori sottoposti a liquidazione giudiziale di tale possibilità, da esercitare proponendo istanza da trasmettere al Curatore prima della chiusura della procedura.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
(C.F. e P. IVA ), con sede legale a Controparte_1 P.IVA_1
Torino, corso Fiume n. 2, nonché dei soci illimitatamente responsabili CP_1
(C.F. ) e C.F. ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2 nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, Persona_1 risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA
6 dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 24 marzo 2026 alle ore 15.30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso
13, primo piano), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
invita i soci illimitatamente responsabili a presentare quanto prima possibile al GD istanza di autorizzazione a trattenere le somme necessarie al mantenimento ai sensi dell'art. 7 146 CCII, dando prova della composizione del proprio nucleo familiare e del reddito percepito dagli altri membri, essendo ricompresi nella liquidazione giudiziale tutti i beni, tra cui il reddito percepito, sino a tale autorizzazione;
avverte i debitori sottoposti a liquidazione giudiziale che l'art. 281 CCII prevede che, su istanza del debitore e in presenza dei presupposti, il Tribunale, “contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura” o prima della chiusura “quando siano decorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale”, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. Tale istanza dovrà essere trasmessa al Curatore prima della chiusura della procedura;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 20.11.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
8