CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001612109000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n.
13920160001173358001 relativa ad IVA anno 2012) deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva non essendo mai stata soggetto passivo Iva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica n. 13920160001173358001 depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva a mani della destinataria in data 5.7.2016.
Ne consegue che, stante la mancata impugnazione della predetta cartella di pagamento, la stessa acquisiva il crisma della definitività con la conseguenza che risulta inibito alla ricorrente, in questa sede, formulare eccezioni in ordine al merito della pretesa fiscale avanzata potendo la stessa contestare, esclusivamente, vizi propri dell'intimazione di pagamento impugnata.
In assenza di una contestazione in tal senso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: · rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico della ricorrente che liquida, in favore di ADE – Direzione Provinciale di
Vibo Valentia, nella misura complessiva di Euro 750,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1327/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001612109000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 , a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe (limitatamente al credito sotteso alla cartella di pagamento prodromica n.
13920160001173358001 relativa ad IVA anno 2012) deducendo l'insussistenza dei presupposti della pretesa impositiva non essendo mai stata soggetto passivo Iva.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione di ADER, pur ritualmente citata.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Costituendosi in giudizio ADE – Direzione Provinciale di Vibo Valentia forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica n. 13920160001173358001 depositando copia del relativo avviso di ricevimento;
la notifica avveniva a mani della destinataria in data 5.7.2016.
Ne consegue che, stante la mancata impugnazione della predetta cartella di pagamento, la stessa acquisiva il crisma della definitività con la conseguenza che risulta inibito alla ricorrente, in questa sede, formulare eccezioni in ordine al merito della pretesa fiscale avanzata potendo la stessa contestare, esclusivamente, vizi propri dell'intimazione di pagamento impugnata.
In assenza di una contestazione in tal senso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte: · rigetta il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di ADER, non costituita;
· pone le spese del giudizio a carico della ricorrente che liquida, in favore di ADE – Direzione Provinciale di
Vibo Valentia, nella misura complessiva di Euro 750,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.