Art. 2.
Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.
Lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio di cui al precedente articolo 1 sono regolati dalle norme vigenti per gli ufficiali degli altri ruoli della Guardia di finanza, con le varianti di cui agli articoli seguenti.