Decreto cautelare 30 dicembre 2024
Sentenza breve 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 12/02/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12512 del 2024, proposto da Food & Drink S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Romolo Fondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di MI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa adozione delle idonee misure cautelari,
della determina n. 72 del 26.07.2024, notificata alla ricorrente in pari data, che ha risolto il contratto di locazione in essere tra le parti, ordinando lo sgombero dei locali, da cose e persone, nel termine di giorni 30, nonché intimando il pagamento dei canoni asseritamente insoluti, oltre interessi, entro il termine di giorni 60.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di MI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25.10.2024 e depositato in data 25.11.2024, Food & Drink S.r.l.s. adiva l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di MI (di seguito anche “Comune”) per l’annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, della determina n. 72 del 26.07.2024, notificata alla ricorrente in pari data, che ha risolto il contratto di locazione in essere tra le parti, ordinando lo sgombero dei locali, da cose e persone, nel termine di giorni 30, nonché intimando il pagamento dei canoni asseritamente insoluti, oltre interessi, entro il termine di giorni 60.
Il ricorrente ha affidato il ricorso a una prima doglianza consistente nella circostanza per la quale l’Amministrazione, al fine di soddisfare un interesse privatistico, avrebbe fatto uso di un potere autoritativo, di modo che il provvedimento impugnato risulterebbe affetto da eccesso di potere.
La seconda doglianza che viene in questa sede in rilievo si precisa nella violazione dell’art. 7 L. 241/1990, in quanto il Comune non avrebbe consentito al ricorrente di partecipare al procedimento amministrativo.
In data 23.1.2025, il Comune di MI si costituiva in giudizio, eccependo in via pregiudiziale di rito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Nel merito, esso instava nel rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 29.12.2025, il Collegio, dato avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.
Il ricorso è inammissibile, essendo il giudice amministrativo adito privo della potestas iudicandi .
Dalla disamina della documentazione versata in atti, è emerso come la ricorrente svolga, in via esclusiva, l’attività di somministrazione al pubblico di cibo e bevande - bar tavola calda, presso l’immobile sito a MI, Piazza C.A. Dalla Chiesa n. 8/9, tramite la conduzione dell’immobile concessole in locazione, originariamente, da Monsampolo S.r.l. e, a far data dal 27.11.2020, dal Comune di MI (quest’ultimo subentrato nella predetta posizione contrattuale in ragione dell’acquisto effettuato da Monsanpolo S.r.l. dell’intero stabile ove insiste il descritto immobile). Il suddetto contratto, della durata di anni 6 a far data dal 1.12.2015 al 30.11.2021, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di altri 6 anni, prevede il pagamento di un canone mensile pari a € 2.400,00.
Il ricorrente, a causa del COVID, ha accumulato ritardi nel pagamento dei canoni di locazione, rendendosi quindi a tal fine moroso.
Ciò posto, l’atto impugnato, lungi dall’essere riconducibile a poteri pubblicistici e quindi dall’essere qualificabile quale provvedimento amministrativo, deve invece essere ricondotto (come peraltro espressamente indicato nella determina stessa) all’art. 5 del descritto contratto, che prevede la c.d. clausola risolutiva espressa. Pertanto, l’atto in esame opera quale comunicazione di cui all’art. 1456 c.c. con la quale il conduttore, nell’esercizio del proprio potere potestativo, comunica alla propria controparte l’intendimento di volersi valere di siffatta clausola.
A ciò deve essere aggiunto come proprio parte ricorrente abbia già adito, seppure ai sensi dell’art. 700 c.p.c., il giudice ordinario, facendo ivi valere le medesime domande in questa sede spiegate.
D’altra parte, proprio il ricorrente ha riconosciuto che l’attività di “caducazione” del vincolo contrattuale è frutto di potestà privatistiche, pur dolendosi, erroneamente, dell’illegittimità degli atti amministrativi, da esso ritenuti veri e propri provvedimenti amministrativi, in questa sede impugnati.
Venendo quindi in rilievo posizioni di diritto soggettivo, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO