Accoglimento
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00624/2026REG.PROV.COLL.
N. 06304/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6304 del 2023, proposto da Cacciari Tonelli Sport s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiano Prestinenzi e Raffaele Merangolo, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Valsamoggia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sede di Bologna (sezione seconda) n. 36/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Valsamoggia;
Viste le memori e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere FA IE, sulle istanze di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società odierna appellante conduce in affitto l’unità immobiliare sita nel Comune di Valsamoggia, località Crespellano, via Lenzarini n. 6-8, piano terra, censita a catasto al foglio 35, mappale 410, subalterno 2, adibita ad officina meccanica. In tale qualità in data 27 ottobre 2021 presentava all’amministrazione comunale un esposto con il quale segnalava la presenza di crepe sui muri del locale locato, ricondotte a lavori edilizi riguardanti il locale contiguo, censito al subalterno 1.
2. All’esito del sopralluogo svolto in data 15 febbraio 2022 l’amministrazione accertava la presenza nei due locali di opere realizzate in assenza di titolo, per le quali veniva ordinato dapprima la sospensione dei lavori, con ordinanza comunale del 20 maggio 2022, n. 115, e infine la rimozione, con ordinanza del 21 ottobre 2022, n. 274.
3. Gli abusi edilizi accertati consistevano: in un « box in metallo e vetro » e nella « demolizione di porzioni di tramezzature interne »; in lavori di manutenzione straordinaria oggetto di precedente c.i.l.a. (prot. n. 56572 del 6 novembre 2021), relativi al subalterno 1, avente « destinazione d’uso legittima (di) negozio, mentre nell’elaborato grafico è riportato l’uso laboratorio sia nel legittimo che nel progetto »; e in « insegne relative all’attività sul prospetto principale dell’edificio ».
4. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna - sede di Bologna, la società impugnava il provvedimento sanzionatorio.
5. Sosteneva di non essere responsabile della realizzazione del box e della demolizione delle tramezzature interne; dichiarava invece di non impugnare il provvedimento e di prestare acquiescenza relativamente all’insegne esterne. Deduceva al riguardo di avere chiesto ed ottenuto nel 2000 l’autorizzazione alla relativa installazione e di ritenere di avere con ciò adempiuto ai propri obblighi nei confronti dell’amministrazione comunale; nondimeno prendeva atto della mancanza di una richiesta di rinnovo rappresentata da quest’ultima in riscontro all’istanza di autotutela presentata dalla società ricorrente prima del ricorso in sede giurisdizionale. Per quanto concerne i lavori di manutenzione straordinaria si sottolineava l’estraneità della società ricorrente, perché relativi ad un’unità immobiliare di cui la stessa non ha alcun titolo di disponibilità.
6. Costituitosi il contraddittorio in giudizio con l’amministrazione comunale entrambe le parti davano atto del ritiro del provvedimento impugnato nella parte concernente il « box in metallo e vetro » e la « demolizione di porzioni di tramezzature interne » (con nota in data 12 gennaio 2022, prot. n. 1357). L’amministrazione comunale chiedeva pertanto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per la società ricorrente era invece cessata la materia del contendere. Quest’ultima domandava la refusione delle spese di causa a proprio favore, sulla base dell’assunto che le ragioni per non sanzionare la società ricorrente erano note all’amministrazione sin dalla produzione da parte della prima di deduzioni difensive in risposta all’ordine di sospensione dei lavori.
7. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione veniva dichiarata la cessata materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per quanto riguarda gli abusi oggetto del sopravvenuto ritiro in autotutela. Per le insegne esterne era invece dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’acquiescenza prestata dalla società ricorrente al provvedimento comunale impugnato per questa parte.
8. Le spese di causa venivano compensate, per « soccombenza virtuale, solo parziale, del Comune ».
9. Da una parte la sentenza aderiva alla prospettazione della medesima ricorrente sull’originaria assenza dei presupposti per ingiungerle la rimozione del box metallico e il ripristino delle tramezzature demolite « in quanto già al momento della presentazione dell’istanza di autotutela e a seguito dei documentati chiarimenti forniti da parte ricorrente l’amministrazione era in grado di poter ritenere, come effettivamente successivamente provato anche dalla dichiarazione confessoria del proprietario dell’immobile, che l’odierna ricorrente e conduttrice dell’immobile dal 1979 fosse estranea rispetto alla demolizione di porzioni di tramezzature interne e alla apposizione del box interno, del quale è comunque discutibile la qualificazione giuridica come opera necessitante di titolo edilizio » . Nondimeno, dall’altra parte veniva considerata l’acquiescenza prestata nella parte concernente le insegne esterne.
10. La società ricorrente ha proposto appello contro la regolazione delle spese del primo grado di giudizio.
11. Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. L’appello censura la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado per falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e motivazione erronea a sostegno della pronuncia. Si contesta che ricorrano i presupposti della soccombenza virtuale solo parziale dell’amministrazione resistente e in contrario si sottolinea che l’asserita acquiescenza al provvedimento impugnato nella parte concernente le insegne esterne non è intervenuta in corso di causa, ma è stata dichiarata sin dal ricorso introduttivo. Per questa parte, quindi, non vi sarebbe stata alcuna materia del contendere da cui possa farsi derivare una soccombenza virtuale della società ricorrente.
2. Le censure sono fondate.
3. Dopo avere rilevato la soccombenza virtuale dell’amministrazione comunale con riguardo alle opere interne all’unità immobiliare condotta in affitto dalla società ricorrente, la sentenza di primo grado ha erroneamente supposto che anche quest’ultima abbia riportato una soccombenza virtuale, relativamente alla parte del provvedimento concernente le insegne di esercizio installate sulla parete esterna dell’immobile. Sennonché nessuna reciprocità di posizione delle parti in causa è in alcun modo ravvisabile, per difetto del necessario presupposto dato dall’esistenza di una controversia tra le parti, poi venuta meno, con riguardo alle medesime insegne.
4. Infatti, come deduce l’appello, la società ricorrente non ha mai proposto alcuna impugnazione rispetto alla contestazione dell’abuso in questione. Più precisamente, come sopra esposto, dopo avere premesso di avere a suo tempo ottenuto l’autorizzazione ad installare le insegne, oltre vent’anni prima, salvo poi non avvedersi della necessità di domandarne il rinnovo, nel ricorso di primo grado la società ha dichiarato di prestare acquiescenza al provvedimento per questa parte.
5. La rinuncia a proporre l’impugnazione comporta che nei confronti di quest’ultima non è possibile configurare alcuna soccombenza, nemmeno virtuale, perché nessuna controversia la stessa ha mai inteso instaurare nei confronti del provvedimento comunale emesso nei suoi confronti relativamente all’abuso in questione. Sul punto vi è stato invece un leale riconoscimento della fondatezza della contestazione formulata dall’amministrazione resistente.
6. Pertanto in riforma della pronuncia sulle spese resa in primo grado, la soccombenza virtuale integralmente a carico dell’amministrazione comunale comporta che questa è tenuta alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in dispositivo.
7. Analoga statuizione va adottata per le spese del presente grado di giudizio, data la soccombenza, questa volta reale, riportata dalla medesima amministrazione. L’importo, commisurato in misura inferiore al primo grado, tiene conto del limitato ambito di cognizione devoluto in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Comune di Valsamoggia a rifondere alla società ricorrente le spese di quel giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre agli accessori di legge.
Condanna inoltre il medesimo Comune a rifondere alla ricorrente le spese del grado d’appello, liquidate in € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA IE |
IL SEGRETARIO