Decreto cautelare 4 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3390 del 2025, proposto da
Suresh Madushanka Peris Mahathelge, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/190728 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 08/05/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa AN NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, parte ricorrente espone che : - a seguito di nulla osta e proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal legale rappresentante p.t. della società M.G.R. s.r.l., richiesto ed ottenuto il rilascio del visto dai competenti Uffici Consolari, faceva ingresso in territorio nazionale; lo Sportello Unico per l' Immigrazione della Prefettura di Napoli convocava le parti per il giorno 20 marzo 2025 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ma il datore di lavoro non si presentava; per tale ragione veniva adottato il provvedimento di revoca impugnato.
2. Di qui la proposizione del ricorso all’odierno esame con cui il ricorrente chiede l’annullamento del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, lamentandone l’illegittimità per: violazione della disciplina di settore e della circolare del 20 agosto 2007 e della circolare del 18/06/2010; violazione dell’art. 5 del TUI e dell’art. 8 della CEDU.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno argomentando per la reiezione del ricorso.
Il ricorrente, in data 21 gennaio 2026 ha versato in atti documentazione comprovante che egli nelle more veniva regolarmente assunto, a tempo determinato dalla ditta GOSAIL s.a.s.
Come già anticipato in sede cautelare, il ricorso è fondato e va accolto – nei limiti di seguito specificati- secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI ER, Presidente
AN NT, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NT | TI ER |
IL SEGRETARIO