Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 15/04/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-e in sua vece dall’Amministratore di Sostegno sig.ra -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco De Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 20 gennaio 2025, ricevuta il 24 gennaio 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato l’integrazione a proprio carico della retta di degenza del sig.-OMISSIS-, per l’intera annualità 2024, nell’importo totale di € 6.655,09;
- della nota del Comune di -OMISSIS- assunta al prot. n.-OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 12 febbraio 2025, ricevuta il 20 febbraio 2025, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato l’integrazione presunta a proprio carico della retta di degenza del sig.-OMISSIS-, per l’anno 2025, nell’importo totale di € 6.498,13;
- della nota prot. n-OMISSIS-del 07 marzo 2025, ricevuta in pari data, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha determinato, per l’annualità 2025, gli importi mensili di integrazione “in via presuntiva” siccome già indicati nella detta nota prot. n.-OMISSIS- e richiamando la nota -OMISSIS-, con la quale aveva in precedenza comunicato che « il sig. -OMISSIS- RI verserà, in conto retta alla Casa di Riposo -OMISSIS- di -OMISSIS-, la pensione in godimento, tredicesima e quattordicesima mensilità incluse ed eventuali altri trattamenti pensionistici futuri, detratta la quota d’uso pari a € 75,00 mensili, a partire dal mese di settembre 2018; il Comune di -OMISSIS- integrerà, con propri fondi, fino a copertura del costo della retta in convenzione, mediante regolare versamento mensile al suddetto Istituto »;
- della nota comunale assunta al prot. -OMISSIS-del 31 agosto 2018;
- della delibera del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. 25/2016, avente ad oggetto « applicazione dell’isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal settore servizi sociali: individuazione criteri di accesso e fasce di contribuzione, ai sensi dell’art. 2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 47/2015 »;
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente o comunque connesso, avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio di R.S.A. fruito dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SC NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-è disabile grave ricoverato presso la R.S.A. “-OMISSIS-” di -OMISSIS- -OMISSIS- (d’ora in avanti l’“Istituto ” ).
Per gli anni 2024 e 2025 l’Istituto ha previsto che l’offerta dei servizi socio-assistenziali fosse remunerata da una retta di € 59,00 al giorno, per un totale nelle due annate (rispettivamente) di € 21.594,00 e 21.535,00.
L’attestazione I.S.E.E. del sig. -OMISSIS- certifica un importo, nell’annualità 2024, pari ad € 1.677,60, e nell’annualità 2025 di € 3.558,13.
Con istanza del 27 dicembre 2024 il sig. -OMISSIS- ha pertanto chiesto al Comune di -OMISSIS- di definire la quota di compartecipazione alla spesa a proprio carico e, parimenti, la misura dell’integrazione da parte del Comune.
Quest’ultimo, con nota del 20 gennaio 2025, ha determinato per l’intera annualità 2024 un’integrazione a carico dell’Amministrazione di € 6.655,09, e con nota del 12 febbraio 2025, seguita da altra nota del 7 marzo 2025, ha stimato in via presuntiva, per l’anno 2025, una contribuzione pubblica di € 6.498,23.
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato in data 23 marzo 2025, il sig. -OMISSIS- contesta le note di quantificazione dei contributi integrativi a carico del Comune e gli atti ad esse presupposti, articolando sei motivi di illegittimità così rubricati: « I Motivo: Violazione di legge artt. 3, 32, 38, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 6, 8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004, art. 33; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); Eccesso di potere: carenza di motivazione; violazione principio di non discriminazione della persona disabile e principio di proporzionalità; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; II Motivo: Violazione ed errata interpretazione di legge: DPCM n. 159/2013; artt. 3, 38, 53 e 97 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 6 L. 328/2000; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; Eccesso di potere: sviamento, violazione principio di equità, imparzialità e proporzionalità; travisamento presupposti di fatto e di diritto; III Motivo: Violazione ed errata interpretazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.; DPCM 159/2013; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; artt. 2, 3, 6, 22 L. 328/2000; artt. 3, 46 D.Lgs. 917/1986; art. 34 D.Lgs 601/1973; art. 1 L. 118/1971; art. 1 L. 18/1980; art. 1 L. 104/1992; art. 4 L. 328/2000; Eccesso di potere: insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, sviamento, illogicità, violazione principio di dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria; irragionevolezza manifesta; IV Motivo: Violazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità; artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.; L. 104/92 art. 1; L.R.Veneto 22/1989 art. 7; L. 328/2000, art. 24 lett. g); art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; Eccesso di potere: violazione principio indipendenza, dignità, autonomia ed indipendenza della persona disabile; violazione principio proporzionalità; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto; V Motivo: Violazione di legge: art. 3 L. 241/1990; L. 328/2000, DPCM 159/2013, art. 3, 32, 53 e 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM 14.02.2001, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; Eccesso di potere: carenza di motivazione e di istruttoria; sviamento; insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto; VI Motivo: Errata interpretazione e violazione di legge: artt. 32, 38, 117 lett m) Cost.; Convenzione New York sui diritti delle persone con disabilità, art. 3; art. 3 septies D.LGS. 502/92; DPCM 159/2013; DPCM 14.02.2001; art. 2 L. 833/1978; art. 30 L. 730/1983; L.R.V. 30/2009; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 18/2009, Sviamento: incompetenza, eccesso di potere, motivazione generica e carente» .
In fatto il ricorrente premette di essere disabile grave e invalido al 100%, non autosufficiente, aggiungendo che l’eventuale accollo del costo della quota parte residua della retta dell’Istituto - pari ad € 14.938,91 (per l’annualità 2024) e ad € 15.036,77 (per l’annualità 2025), superiori al suo I.S.E.E. di € 1.677,60 (nell’annualità 2024) e di € 3.558,13 (nell’annualità 2025), a fronte di entrate complessive da pensione ed indennità di accompagnamento per € 15.201,60 annui (oltre alla tredicesima) - non gli lascerebbe nemmeno il necessario per provvedere alle spese personali per farmaci, vestiario, e quant’altro, che nel 2024 sono state rendicontate al Giudice tutelare per complessivi € 2.222,27.
I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in primo luogo perché non rispetterebbero il criterio dell’I.S.E.E., di cui al d.P.C.M. n. 159/2023, attinente ai livelli essenziali delle prestazioni e previsto quale unico parametro di riferimento per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie e sociali agevolate.
Con d.C.C. n. 25/2026 il Comune avrebbe infatti richiamato l’indicatore I.S.E.E. quale soglia di accesso al beneficio dell’integrazione pubblica della retta, da escludere in caso di I.S.E.E. superiori ad € 12.000,00. Per un I.S.E.E. di importo inferiore, com’è quello del ricorrente nelle due annate 2024 e 2025, l’Ente avrebbe invece previsto dei criteri correttivi che tuttavia, nel caso di specie, imporrebbero al ricorrente di versare comunque all’Istituto tutte le proprie risorse economiche, con la sola detrazione di una quota d’uso/mensile di € 75,00.
Verrebbe così violata la disciplina di riferimento, internazionale ed interna, anche di fonte regionale, oltre ai principi di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e ai diritti alla tutela della salute e all’assistenza sociale della persona disabile, incentrata sulla considerazione dell’indicatore I.S.E.E. quale unico criterio di riferimento e standard minimo per la determinazione ed applicazione della compartecipazione pubblica ai costi del servizio socio-assistenziale.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione del sistema di compartecipazione economica introdotto dal d.P.C.M. n. 159/2013, che delineerebbe una valutazione onnicomprensiva della capacità economica dell’assistito tramite criteri (anche di ordine temporale), franchigie e percentuali predeterminati e uniformi, posti a garanzia di equità e imparzialità dell’azione amministrativa. L’I.S.E.E. valuterebbe la reale capacità economica dell’assistito, pesando il “reddito” ed il “patrimonio mobiliare” in applicazione di tali parametri, senza possibilità per il Comune di valutare la situazione economica del privato in base a diversi parametri. Il Comune, avendo a disposizione l’attestazione dell’I.S.E.E. del ricorrente anche per l’anno 2025, non potrebbe limitarsi ad una determinazione presuntiva della sua misura compartecipativa, in attesa che il privato fornisca altra documentazione reddituale non prevista ( id est il modello Obis/M anno 2025).
Con il terzo motivo viene dedotto che l’imposizione del versamento, all’Istituto socio-assistenziale, di tutte le risorse percepite dal ricorrente, avrebbe l’effetto di computare anche i sussidi esclusi dal reddito disponibile (pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento). Ciò violerebbe l’art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016, che nel calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente non computa i trattamenti assistenziali a qualunque titolo percepiti.
Peraltro la pensione di invalidità civile, concorrendo alla formazione dell’I.S.E.E. come “patrimonio mobiliare”, sarebbe già “pesata” e valutata al fine della determinazione dell’I.S.E.E., come previsto nell’art. 5, comma 4°, del d.P.C.M. n. 159/2013. Sarebbe quindi irragionevole pretendere di conteggiare interamente la detta pensione al di fuori del sistema dell’I.S.E.E.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che, a dispetto della sua disabilità grave, della non autosufficienza e dell’invalidità al 100%, è costretto ad erodere in toto le sue entrate. La “quota d’uso/mensile di € 75,00”, che il ricorrente potrebbe fare salva per un importo annuo di € 900,00, sarebbe del tutto insufficiente a far fronte alle proprie indispensabili spese personali, concretamente rendicontate anno per anno al Giudice tutelare dall’Amministratore di sostegno.
Nel solo anno 2024 tali spese sarebbero ammontate ad € 2.222,27, da corrispondere in aggiunta alla retta. Verrebbe così minata la dignità personale della persona disabile, privandola dell’autonomia, della libertà e dei diritti patrimoniali, con l’effetto di relegarla ad uno stato di emarginazione ed esclusione.
Il quinto motivo è incentrato sull’impossibilità di comprendere gli elementi in base ai quali il Comune ha determinato la misura economica integrativa a suo carico, che si ripete è stata fissata in € 6.655,09 e in € 6.498,25, rispettivamente, per le annualità 2024 e 2025, senza dar conto delle modalità di applicazione dei criteri indicati nella delibera del Consiglio comunale (di seguito “d.C.C.”) n. 25/2016 e dell’istruttoria eventualmente svolta per accertare le condizioni e la concreta situazione di fatto nella quale versa il ricorrente.
L’assenza di un’adeguata istruttoria renderebbe dunque del tutto arbitraria ed immotivata la determinazione finale del Comune.
Infine il ricorrente ha dedotto che eventuali esigenze di “bilancio comunale” non potrebbero incidere sul diritto alla salute e all’assistenza sociale, costituzionalmente garantiti nella loro essenza di diritti incomprimibili e finanziariamente incondizionati.
3. Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e la sua tardività.
Innanzi tutto la nota comunale con cui nel 2025 è stata determinata l’integrazione della retta di ricovero a carico dell’Amministrazione sarebbe meramente confermativa di una precedente nota del 2024, già contenente la quantificazione della detta compartecipazione comunale per l’anno 2024 e non impugnata tempestivamente.
Dalla mancata, tempestiva, impugnazione della nota del 2024, discenderebbe l’acquiescenza del ricorrente alla quantificazione operata dal Comune.
Il ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato nemmeno la nota con cui nel 2018 gli ha riconosciuto il contributo comunale per l’integrazione della retta di ricovero. Trattandosi di atto presupposto rispetto a quelli assunti nelle annate 2024 e 2025 qui in esame, sarebbero inammissibili le censure formulate nei confronti delle sole note conseguenti.
In ogni caso il ricorrente non avrebbe interesse ad avversare la predetta nota del 2018, l’annullamento della quale farebbe venire meno il titolo per ricevere l’integrazione della propria retta di ricovero.
Quanto all’annualità del 2025, per la quale la misura della compartecipazione è stata determinata «in via presuntiva» , trattandosi di atto non definitivo la sua impugnazione sarebbe inammissibile.
Sarebbe irricevibile, per tardività, l’impugnativa della delibera consiliare n. 25/20216, con cui è stata introdotta la soglia di accesso ai contributi pubblici integrativi stabilendo, in pari tempo, i correttivi per gli I.S.E.E. sotto soglia contestati nel presente giudizio. Conseguentemente il ricorrente non avrebbe interesse ad impugnare i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, in quanto adottati senza margini di discrezionalità.
Del resto il ricorrente non avrebbe nemmeno contestato il “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di -OMISSIS-”, di cui la stessa deliberazione n. 25/2016, sopra citata, costituirebbe attuazione.
Nel merito, a detta del Comune, il ricorso sarebbe infondato innanzi tutto perché non è stato derogato all’I.S.E.E. come parametro per la determinazione dell’accesso alla compartecipazione, ma, anzi, è stato valorizzato come strumento per la quantificazione del contributo comunale, che sarebbe meramente eventuale ossia previsto in caso di assenza di risorse proprie del soggetto disabile con cui fare fronte ai costi di ricovero.
La valorizzazione delle risorse patrimoniali del beneficiario sarebbe rispettosa del d.P.C.M. n. 159/2013, che farebbe salve le prerogative dei Comuni.
Ad essere erronea ed incongrua, anche rispetto al principio della responsabilità del debitore con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del cod. civ.), sarebbe invece la tesi del ricorrente secondo la quale il diritto alla compartecipazione comunale sarebbe discendente dal semplice rilievo di una soglia di I.S.E.E. inferiore all’importo annuale della retta di ricovero. Viceversa l’I.S.E.E. e la retta di ricovero sarebbero parametri disomogenei, giacché il primo indicherebbe la capacità economica del soggetto richiedente la compartecipazione, rappresentativa di un patrimonio maggiore del mero valore finale, mentre la seconda costituirebbe solo una voce unitaria di costo.
Nel caso concreto, un’attestazione I.S.E.E., come quella del ricorrente, che farebbe emergere un patrimonio mobiliare di € 18.582,00 nell’anno 2024 e di € 32.686,00 nell’anno 2025, denoterebbe una capacità economica tale da consentirgli di sostenere in proprio la parte prevalente della retta o persino l’intera retta. In questo senso andrebbero valorizzati anche i dati economici positivi desumibili dal rendiconto della gestione dell’anno 2024 e dalla giacenza del conto corrente, dai quali si desumerebbe una disponibilità patrimoniale mobiliare idonea a sostenere in autonomia i costi del proprio ricovero.
Vi sarebbe discrezionalità dell’Amministrazione nello stabilire le modalità della compartecipazione alla retta di ricovero. Pertanto l’Amministrazione, nel valutare l’I.S.E.E. del ricorrente nel suo complesso, avrebbe legittimamente ritenuto la sussistenza, nell’anno 2024, di una idonea provvista finanziaria tale da consentirgli di sostenere la maggior parte delle proprie spese di ricovero. Invece per il 2025 la valutazione non sarebbe ancora conclusa. Conseguentemente, sarebbero corretti i calcoli del contributo integrativo comunale effettuati dall’Amministrazione, e quindi non sussisterebbero le violazioni delle previsioni normative paventate nel ricorso.
Il Comune ha anche aggiunto che la tesi del ricorrente comporterebbe - oltre alla piena insostenibilità per le finanze pubbliche della contribuzione, con violazione del principio di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e dell’autonomia finanziaria degli Enti Locali (art. 119 Cost.) - anche la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), solidarietà sociale (artt. 2 e 3 Cost.) e progressività (art. 53 Cost.): se anche soggetti dotati di un’ampia capacità patrimoniale, superiore a quella necessaria a garantirsi adeguate condizioni di assistenza, potessero vantare un diritto all’integrazione economica a carico del Comune, ciò smentirebbe il carattere meramente “eventuale” dell’integrazione economica, in violazione dell’art. 6, comma 4°, della L. n. 328/2000 che lo prevede espressamente, e dell’art. 33, comma 4°, della L.R. Veneto n. 1/2004, che vincola l’accesso agli interventi rivolte alle persone non autosufficienti (anche) a criteri di progressività rispetto al reddito.
Sulla presunta violazione dell’art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016, che dal calcolo dell’I.S.E.E. esclude (tra gli altri) i trattamenti assistenziali, la difesa comunale ha dedotto di non aver computato la pensione di invalidità o l’indennità di accompagnamento in quanto tali, bensì considerando l’I.S.E.E. nella sua interezza.
In altri termini, a detta dell’Amministrazione, l’I.S.E.E. non restituirebbe un semplice valore economico, dovendosi considerare i valori da esso attestati nella loro complessità, non da ultimo prendendo in considerazione quello del patrimonio mobiliare netto che, nel caso di specie, attestando valori ampiamente positivi (per € 12.582,00 nel 2024 ed € 26.686,00 nel 2025, al netto della franchigia di € 6.000), sarebbe stato valorizzato quale elemento determinativo della quantificazione della compartecipazione comunale a cui il soggetto disabile ha diritto.
Diversamente opinando il patrimonio mobiliare, in assenza di base normativa, verrebbe a costituire una franchigia aggiuntiva rispetto a quella già prevista dall’art. 5, comma 6, del d.P.C.M. n. 159/2013, con effetti discriminatori tra i disabili assistiti in strutture assistenziali. Per costoro non sarebbe applicabile il principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ..
Ad ogni modo, l’interpretazione dell’art. 2 sexies del D.L. 42/2016 prospettata da controparte, volta a decurtare le pensioni di invalidità o l’indennità di accompagnamento dall’ammontare del patrimonio mobiliare risultante dall’attestazione I.S.E.E., si porrebbe in contrasto con il principio di equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 della Cost.. Motivo per cui il Tribunale è stato investito della questione di legittimità costituzionale della detta norma.
L’Amministrazione ha aggiunto che le spese personali, sostenute dal ricorrente nel 2023 e 2024, sarebbero contenute, e in ogni caso ampiamente compatibili con il suo patrimonio, che non ne avrebbe risentito nel soddisfarle atteso il positivo saldo di gestione.
Sul carattere immotivato delle modalità di determinazione della compartecipazione comunale, l’Amministrazione ha dedotto che il calcolo del contributo avrebbe tenuto conto del costo mensile della struttura, a cui sono state detratte le disponibilità mensili del ricorrente (€ 1.266,81 quale sommatoria delle poste mensili a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento) e l’importo della quota d’uso di € 75,00 mensili prevista dalla d.C.C. n. 25/2016.
Infine, il Comune ha ribadito che la propria compartecipazione alla retta di ricovero avrebbe natura integrativa e meramente eventuale, specificando di poter intervenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’Ente Locale, e deducendo, altresì, che il vincolo di bilancio potrebbe costituire un limite all’utilizzo dell’I.S.E.E. come strumento di quantificazione dell’intervento pubblico.
4. Il Comune di -OMISSIS-, pur ritualmente intimato in giudizio, non si è costituito.
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica i difensori delle parti hanno prodotto memorie conclusive sostanzialmente ribadendo le rispettive tesi.
6. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la difesa del ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica di controparte, che ha insistito affinché il Tribunale sollevi la questione di costituzionalità dell’art. 2- sexies del D.L. 42/2016. Quindi la causa è infine passata in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni processuali sollevate dalla difesa del Comune.
7.1. Non è fondata l’eccezione di carenza di interesse all’annullamento della nota del Comune di -OMISSIS- assunta al prot. n. -OMISSIS-del 20 gennaio 2025, che - in tesi - sarebbe meramente confermativa di quanto già definito dal Comune con il provvedimento assunto al prot. n. 45573 del 7 giugno 2024. Difatti quest’ultimo atto è indirizzato alla Casa di riposo San Gaetano e solo per conoscenza al ricorrente.
Il Comune ha comunicato alla R.S.A. « che l’erogazione di contributi per l’anno 2024 è sospesa a seguito di richiesta integrazione documentale, allo stato non ancora pervenuta, circa la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei summenzionati contributi» . La struttura è stata invitata a comunicare « eventuali intercorse regolarizzazioni dei pagamenti quota utente o vostre azioni in merito che potranno concorrere a definire la posizione del sig. -OMISSIS-rispetto all’assegnazione dei suddetti contributi integrativi ».
Si tratta, quindi, di una nota avente contenuto meramente sospensivo del conteggio dei contributi relativi al ricorrente e, come tale, non presenta natura immediatamente lesiva, non avendo carattere definitivo; tant’è che poi il Comune di -OMISSIS- ha concluso il procedimento adottando il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 20 gennaio 2025 – questo sì diretto al ricorrente – con cui, richiamando la precedente comunicazione del 2024 e pure esaminando gli elementi nel frattempo forniti dal privato con la nota del 30 dicembre 2024, ha definitivamente determinato i contributi comunali nella misura ivi specificata, all’esito della rinnovata istruttoria (che ha visto il coinvolgimento anche del ricorrente).
Il ricorrente ha, dunque, ritualmente impugnato i due provvedimenti con il ricorso (cumulativo) in esame, che è tempestivo perché notificato entro il termine di legge dalla conoscenza dell’atto conclusivo del procedimento, a partire dal quale si è determinata la lesione alla sfera giuridica dell’interessato.
L’impugnativa è altresì ammissibile sotto l’aspetto dell’originaria sussistenza dell’interesse ad agire, atteso che per le ragioni appena descritte l’atto conclusivo del procedimento di determinazione del contributo comunale integrativo della retta non si è affatto limitato a confermare il precedente del 2024, definendo invece l’assetto dei rapporti tra le parti alla luce degli elementi istruttori richiesti e forniti dal privato in punto di I.S.E.E..
7.2. Non è condivisibile nemmeno la tesi dell’acquiescenza ai conteggi portati dalla citata nota prot. n.-OMISSIS-.
Il Collegio osserva in proposito che l’istituto dell’acquiescenza è privo, nel diritto amministrativo, di un supporto normativo, mentre la dottrina, avvalendosi di una norma processualcivilistica, distingue tra acquiescenza espressa e tacita.
Nel caso di specie l’acquiescenza espressa non è documentata da alcun elemento, mentre quella tacita non può essere desunta dal semplice decorso del tempo dalla data di comunicazione della nota prot.-OMISSIS-. Questa evenienza è infatti inidonea a dimostrare una chiara ed univoca volontà del ricorrente di accettare gli effetti della predetta nota.
Dunque – posto che, secondo gli auspici dell’Amministrazione, l’acquiescenza comporterebbe una sostanziale rinuncia al diritto di agire in giudizio, suscettibile di tradursi oggi nell’inammissibilità del ricorso – a maggior ragione tale intento dismissivo non potrebbe essere desunto ex se da un dato di mero fatto inidoneo, per ciò solo, a dar vita ad un atto giuridicamente rilevante. Del resto, come già evidenziato, non vi era un onere di immediata impugnazione di un provvedimento interlocutorio, dunque inidoneo ad ingenerare immediati effetti lesivi.
Da qui la manifesta infondatezza dell’eccezione.
7.3. Parimenti infondata è, quindi, la tesi dell’asserita acquiescenza anche agli effetti della nota prot. -OMISSIS- del 28 aprile 2023, che peraltro riguarda un’annata non pertinente rispetto all’oggetto dell’odierno giudizio, relativo alle annualità 2024-2025.
7.4. Non merita condivisione nemmeno l’eccezione di tardività delle contestazioni relative alla nota comunale prot. n. -OMISSIS- del 31 agosto 2018, che ha definito la « quota d’uso pari a € 75,00 mensili » per le spese personali del ricorrente, da questi ritenuta inadeguata rispetto alle sue spese personali.
La nota è stata impugnata unitamente al provvedimento di definizione della misura di compartecipazione comunale alla retta di degenza per l’annualità 2025 perché è quest’ultima che ha attualizzato la lesione.
7.5. Il Comune ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso nella parte tesa a contestare la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui in via presuntiva sono stati calcolati, per l’anno 2025, i contributi di integrazione della retta in favore del ricorrente. Secondo il Comune si tratterebbe di un provvedimento “non definitivo”, attesa la sua natura non immediatamente lesiva.
Anche questa eccezione non è fondata in quanto l’atto non ha carattere interlocutorio e/o sospensivo della quantificazione della misura di compartecipazione comunale alla retta della R.S.A., trattandosi della risposta del Comune all’istanza del ricorrente del 26 febbraio 2025.
Il fatto che la quantificazione sia avvenuta con il metodo delle presunzioni non ne mette in discussione il carattere definitivo, trattandosi di determinazione che produce effetti concreti e immediati sulla posizione del ricorrente; tant’è che questi è chiamato a sostenere i costi della retta per l’annualità 2025 secondo la determinazione degli stessi che, pur in via solo presuntiva, è comunque intervenuta.
7.6. È infondata pure l’eccezione di tardività dell’impugnazione della d.C.C. n. 25/2016, con cui è stata introdotta la soglia massima di € 12.000,00 per accedere al servizio di integrazione delle rette di ricovero, dettagliando dei criteri correttivi per gli I.S.E.E. “sotto soglia” - com’è quello di cui si discute nel presente giudizio - in applicazione dei quali è stata determinata la misura di compartecipazione comunale contestata nel presente giudizio.
Si tratta di previsioni regolamentari contenenti volizioni preliminari, che dunque devono essere contestate unitamente all’atto che ne fa applicazione.
Al riguardo giova rammentare che la giurisprudenza, con riferimento alla tempestività dell’impugnativa di analoghe previsioni introdotte da un altro Comune veneto, ha chiarito che «il regolamento comunale di cui si afferma la tardiva impugnazione, così come le delibere di giunta che hanno stabilito le soglie di accesso, hanno assunto un rilievo direttamente lesivo per la ricorrente di primo grado solo dal momento in cui erano stati applicati con i provvedimenti tempestivamente impugnati» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 778).
Il ricorrente ha tempestivamente gravato i provvedimenti comunali che hanno definito la quota di compartecipazione pubblica alla spesa da sostenere per far fronte alla retta della R.S.A., parimenti avversando, con l’unico ricorso cumulativo, anche l’atto ad esso presupposto.
La mancata impugnazione, in questa sede, del “ Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di -OMISSIS- ”, approvato dal Comune di -OMISSIS- con d.C.C. n. 47/2015, non rende recessivo l’interesse ad agire solo avverso la d.C.C. n. 25/2016, atteso che è quest’ultima a contenere l’asseto regolatorio specificamente contestato nel presente giudizio dal ricorrente. Questi ha cioè dedotto dei vizi specificamente incentrati sulla detta delibera consiliare, vizi che, qualora fondati, porterebbero all’eliminazione del presupposto immediato dei provvedimenti impugnati.
7.7. Da ultimo non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, formulata dal Comune in ragione della mancata impugnazione della deliberazione consiliare n. 60 del 15 settembre 2023.
L’Amministrazione si limita ad inferire la detta conseguenza in rito dal fatto che la predetta deliberazione consiliare sarebbe applicabile al caso concreto, non chiarendo però in che termini e soprattutto perché la mancata contestazione del provvedimento farebbe venir meno l’interesse alla decisione di merito del ricorso. L’eccezione non può, quindi, essere accolta perché generica.
8. Passando al merito, il ricorso è fondato per le considerazioni di seguito esposte e tanto esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità della memoria di replica depositata dal Comune il 18 febbraio 2026, nonostante il ricorrente non avesse in precedenza esercitato la facoltà di depositare una propria memoria conclusiva.
9. Il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti non autosufficienti e/o portatori di handicap è stato più volte affrontato nella giurisprudenza di questo Tribunale, oramai consolidata nel valorizzare l’I.S.E.E. quale « indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati » (in questi termini, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 3072).
Ciò consente al Collegio di definire il giudizio con una sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a., rinviando - per dovere di sinteticità e ai sensi dell’art. 88, comma 1°, lett. d), c.p.a. - ai numerosi precedenti della Sezione ( ex multis , sentenze 25 ottobre 2024, n. 2496 e n. 2497), taluni dei quali già confermati in appello (Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2022, n. 2979).
9.1. In particolare, il quadro normativo di riferimento è stato già illustrato da questo Tribunale nella sentenza n. 261 del 14 febbraio 2024, evidenziando quanto segue.
« Per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sentenza n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, <<l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti>> (C. Stato, n. 3671 del 2018).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha affermato che <<va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013>>; in tal senso, C. Stato n. 5684 del 2019 ha concluso nel senso che <<in definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. È, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune … avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata>>.
La Regione - OMISSIS - con l. r. n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel -OMISSIS- pertanto non “residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni” (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/2020), non potendo in alcun modo derogare “in peius” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto n. 61/2021).
Ai sensi dell’art. 2 sexies, d.l. n. 42 del 2016, conv. in l. n. 89 del 2016, ai fini ISEE <<a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF>>.
Va precisato, in tal senso, che tanto il “patrimonio mobiliare” del quale dispone il ricorrente, quanto la titolarità di una pensione di invalidità, in considerazione di quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, possono rilevare e vanno considerati nei ristretti limiti indicati dal d.m. n. 159 del 2013».
9.2. Tanto premesso, il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, prospettando questioni strettamente connesse, e sono fondati.
9.3. In proposito il Collegio osserva che il Comune di -OMISSIS- con la d.C.C. n. 25/2016 ha stabilito che « con I.S.E.E. oltre euro 12.000,00 non si accede al servizio. Si applicano i seguenti correttivi:
A) in presenza del coniuge o di altri componenti il nucleo familiare in condizione di disagio sociale accertato dall’Assistente Sociale o di disabilità, il valore ISEE si misura al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
B) in presenza di patrimonio mobiliare con ISEE inferiore alla soglia d’accesso, il Comune interverrà ad integrare la retta solo ad esaurimento di dette risorse;
C) si tiene conto della non autosufficienza dichiarata dall’UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale dell’ULSS competente) anche se non è stata ancora accertata dall’INPS, sottraendo dall’ISE una franchigia di euro 7.000,00 ai fini del calcolo ISEE.
- omissis -
Comunque con ISEE inferiore alla suddetta soglia d’accesso, il Comune non fornirà assistenza economica in presenza di disponibilità di patrimonio mobiliare (sotto forma di qualsiasi tipo di risparmio), rilevabile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ».
9.4. I provvedimenti impugnati non considerano la capacità economica del ricorrente quale risultante dalla sua attestazione I.S.E.E. 2024 (pari all’importo di € 1.677,60) e 2025 (pari all’importo di € 3.558,13), ponendo a suo carico somme rispettivamente pari (nelle due annate in considerazione) ad € 14.938,91 e € 15.036,77, di gran lunga superiori al valore della sua capacità economica, in patente violazione della normativa vigente.
Ebbene, secondo l’art. 2, comma 1°, del d.P.C.M. n. 159 del 2013, l’I.S.E.E. «è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate », precisando di seguito che «la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».
A sua volta la L.R. n. 1 del 2004 ha recepito il parametro dell’I.S.E.E. quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti, non prevedendo alcuna residua potestà regolamentare in capo ai Comuni (nonché alle Aziende U.L.S.S.).
Sono dunque illegittime innanzitutto le note n. -OMISSIS-del 20 gennaio 2025, n. -OMISSIS-del 12 febbraio 2025 e n-OMISSIS-del 7 marzo 2025, con le quali il Comune ha determinato, a carico del ricorrente, l’integrazione della retta dovuta per il ricovero nella struttura in € 14.938,91 annuali, per il 2024, e in € 15.036,77, per il 2025, pur a fronte di un I.S.E.E. pari, rispettivamente per le due annate, ad € 1.677,60 e ad € 3.558,13.
9.5. Tali provvedimenti sono stati adottati in applicazione dei correttivi previsti dalla d.C.C. n. 25/2016, già in precedenza ricordati, e in particolare della previsione ivi contenuta per cui in presenza di un patrimonio mobiliare con I.S.E.E. inferiore alla soglia di accesso, il Comune interverrà ad integrare la retta solo ad esaurimento di dette risorse.
Secondo la tesi del ricorrente, il sistema di compartecipazione per fasce I.S.E.E. che vede la presenza di uno scaglione massimo e di correttivi per ISEE inferiori a tale valore limite comporta la violazione del parametro ISEE quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., secondo quanto indicato dall’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159 del 2013.
La tesi è fondata, sulla scorta della condivisibile giurisprudenza per cui la disciplina I.S.E.E. « deve trovare necessariamente applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nel caso che occupa, l’Amministrazione comunale piuttosto che derogare ai parametri ISEE pretenda di darvi attuazione attraverso la previsione di “fasce” sulla base delle quali diversamente modulare, fino a escludere, la propria compartecipazione alla retta di ricovero » (in questi termini Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2023, n. 3757).
Il Comune, ha infatti adottato un sistema a fasce di contribuzione per scaglioni di ISEE congegnato in modo tale da comportare che il ricorrente, a fronte di un ISEE pari, rispettivamente per le due annate, ad € 1.677,60 e ad € 3.558,13, debba partecipare alla quota socio-assistenziale della retta residenziale sostenendo un esborso annuale pari ad € 14.938,91 nel 2024 e ad € 15.036,77 nel 2025, somme di cinque o sette volte superiori al valore del proprio I.S.E.E..
È, quindi, palese l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che addossano al ricorrente spese superiori al valore della sua capacità economica, determinata in base all’ I.S.E.E..
Inoltre, la quota di compartecipazione quantificata dal Comune intacca l’importo dei sussidi esenti di cui gode il ricorrente (pensione di invalidità e trattamento indennitario), e ciò costituisce una grave violazione delle « norme di legge – e prima ancora costituzionali ed internazionali- che tutelano i diritti della persona inabile al lavoro e sprovvista di mezzi necessari per vivere nella ripartizione del costo dei servizi socio-assistenziali » (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708), incidendo sulla dignità del disabile.
9.6. Né giova al Comune invocare l’art. 2, comma 1°, del d.P.C.M. n. 159/2013, nella parte in cui fa salve “ le prerogative dei Comuni ”.
Come invero si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 2979 del 20 aprile 2022:
« Il potere riconosciuto dall’art. 2 cit. (n.d.r. DPCM 159/2013), si riferisce all’attività normativa residuale di cui all’art. 117, comma 4, Cost. e, come tale, riguarda le Regioni, e non gli enti locali, i quali possono introdurre “criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari” (cfr. Corte Cost. n. 91/2020 sopra citata) e, dunque, all’interno della regolamentazione disposta dalla regione. Tra l’altro, tale potere riguarda l’individuazione della platea dei beneficiari, mentre nel caso di specie, la questione controversa non riguarda l’ammissione alla struttura residenziale per la disabile, ma investe la commisurazione della retta alberghiera . Ritiene, dunque, il Collegio che l’introduzione di criteri derogatori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina nazionale non sia consentito agli enti locali ».
Non è condivisibile nemmeno la tesi per cui l’integrazione della retta da parte dell’Ente locale sarebbe “meramente ancillare” e/o “eventuale”, in quanto prevista per il solo caso di insufficienza delle risorse proprie: e che, nel caso in esame, non sarebbe, pertanto, dovuta disponendo il ricorrente di « somme ampiamente sufficienti a far fronte ai costi del ricovero ».
La giurisprudenza amministrativa dianzi citata ha infatti chiarito che la situazione patrimoniale dell’interessato forma già oggetto di considerazione ai fini dell’ISEE, sulla base di una scelta operata a monte dal legislatore, che non può essere rimessa in discussione da Regioni e Comuni (Consiglio di Stato, n. 778 del 2025, cit.) .
Il patrimonio mobiliare del ricorrente è dunque già valorizzato dalle risultanze dell’I.S.E.E. secondo i criteri del d.P.C.M. n. 159/2013.
Non è consentito al Comune di computarlo al di fuori ed indipendentemente dell’I.S.E.E. come, del resto, ribadito da questo stesso Tribunale anche nelle già citate pronunce gemelle n. 2496/2024 e n. 2497/2024, secondo le quali: « È, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune ... avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia.
Peraltro, come già anticipato in precedenza, la “Regione Veneto con l. r. n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel Veneto pertanto non “residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni” (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/2020) non potendo in alcun modo derogare “in peius” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto n. 61/2021) ».
Infine la giurisprudenza amministrativa è consolidata pure nell’affermare che l’assistenza alle persone con disabilità costituisce un diritto fondamentale avente carattere incomprimibile e finanziariamente incondizionato.
In particolare nella sentenza del Consiglio di Stato n. 46 del 10 gennaio 2017 è stato chiarito che: « L’integrazione della retta deve certo tener conto delle esigenze finanziarie del Comune, secondo un ragionevole equilibrio tra i valori costituzionali in gioco (sulla necessità di questo contemperamento v. in generale, di recente, Cons. St., sez. III, 20 luglio 2016, n. 3297), ma queste ultime non possono assurgere giammai, come pretende il Comune appellante, a ragioni condizionanti addirittura il ricovero dell’assistito, che necessiterebbe di un previo assenso del Comune, né possono totalmente annullare il «nucleo irriducibile» del fondamentale diritto all’assistenza che spetta alla persona bisognosa di ricovero stabile presso strutture residenziali, sì da concludersi, illegittimamente, nell’integrale rigetto dell’istanza volta ad ottenere una compartecipazione al pagamento della retta, dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 238 del 2000».
Ne consegue che - in presenza di diritti fondamentali del ricorrente tutelati dagli artt. 32 e 38 Cost. - l’introduzione dei meccanismi correttivi, così come la clausola per cui con I.S.E.E. inferiore alla soglia d’accesso di € 12.000,00 il Comune interverrà ad integrare la retta solo ad esaurimento di dette risorse, non trovano giustificazione.
9.7. Non è rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2- sexies , comma 6, del D.L. n. 42/2016, convertito dalla L. 89/2016, per contrasto con i principi di copertura finanziaria (art. 81, comma 3° della Cost.), di equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1° della Cost.), di ragionevolezza (art. 3 della Cost.), di autonomia finanziaria degli Enti Locali (art. 119 della Cost.) e di sussidiarietà dell’intervento sociale pubblico (art. 38, comma 1° della Cost.).
Difatti il Comune non ha dimostrato l’effettivo impatto finanziario della norma sul proprio bilancio, non producendo dati contabili a dimostrazione degli asseriti squilibri contabili.
Pertanto – posto che il Collegio non ha modo di verificare se e quanto la norma sospettata di incostituzionalità effettivamente incida sulle risorse dell’Ente, la questione difetta del requisito della rilevanza, come già affermato da questo Tribunale in casi analoghi ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 18 luglio 2025, n. 1272, che richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 6926/2020, secondo cui «sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale fondate sulla inadeguatezza delle risorse senza puntuali riferimenti a dati analitici relativi alle entrate e alle uscite al fine di dimostrare l’inadeguatezza delle risorse» ).
10. È fondato anche il quarto motivo, incentrato sulla considerazione per cui la limitata contribuzione del Comune priverebbe il ricorrente della possibilità di far fronte alle proprie spese personali, con gravi ricadute sulla dignità personale e inevitabili ripercussioni sul principio di autonomia ed indipendenza della persona disabile.
Difatti a fronte della prospettiva di accollarsi il residuo importo della retta di degenza pari, nel 2024, ad € 14.938,91, e nel 2025 di € 15.036,77, e di entrate da pensione di invalidità ammontanti ad € 15.201,60, il ricorrente ha dimostrato la sussistenza di spese (rendicontate al Giudice tutelare) nel 2024 per € 2.222,27.
È dunque evidente che il residuo non basterebbe a far fronte alle sue spese personali.
I provvedimenti impugnati, negando la compartecipazione e scaricando sul soggetto fragile una quota rilevantissima della retta alberghiera, si pongono in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà (art. 2 e 3 Cost.), dell’obbligo di assistenza sociale in favore degli inabili (art. 38 Cost.), nonché dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009), che impongono agli Stati membri di garantire alle persone disabili l’accesso effettivo a servizi di supporto, senza discriminazioni e senza oneri sproporzionati (si veda, a questo proposito, T.A.R. Veneto, Sez. III, 7 ottobre 2025, n. 1743).
11. Il quinto motivo di ricorso, incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati in ordine alle ragioni e ai criteri di calcolo che hanno condotto il Comune alla determinazione della misura economica integrativa a suo carico, può rimanere assorbito.
Difatti, come già evidenziato, la previsione dei meccanismi correttivi e della clausola che limita l’assistenza del Comune in presenza di disponibilità mobiliari incontrano illegittimità ben più radicali, e l’annullamento delle previsioni regolamentari comunali nella parte che le prevede è comunque pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente.
12. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullate le note del Comune di -OMISSIS- assunte ai protocolli n. -OMISSIS-del 20 gennaio 2025, n. -OMISSIS-del 12 febbraio 2025 e n-OMISSIS-del 7 marzo 2025, con cui è stata quantificata la misura di compartecipazione del Comune. Devono essere altresì annullati, quali atti presupposti, la d.C.C. n. 25/2016, avente ad oggetto « applicazione dell'isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal settore servizi sociali: individuazione criteri di accesso e fasce di contribuzione, ai sensi dell’art.2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 47/2015 », (punto 1°, lett. C) - nella parte in cui è stato introdotta, quale correttivo, la clausola per cui «in presenza di patrimonio mobiliare con ISEE inferiore alla soglia d'accesso, il Comune interverrà ad integrare la retta solo ad esaurimento di dette risorse» - e la nota comunale prot. n. 54612 del 31 agosto 2018, con cui è stata definita la quota pari a € 75,00 mensili per le spese personali del ricorrente.
13. Quanto all’effetto conformativo della presente sentenza, il Comune di -OMISSIS- provvederà a calcolare l’importo della quota di compartecipazione da porre a carico del ricorrente secondo i criteri di cui al d.P.C.M. n. 159 del 2013, e a rimborsare le eventuali spese indebitamente sostenute dal ricorrente medesimo nelle annualità 2024 e 2025 oggetto della presente controversia.
14. In virtù dell’efficacia erga omnes dell’annullamento delle suddette disposizioni regolamentari, il Comune di -OMISSIS- - laddove si formi il giudicato sulla presente sentenza - dovrà garantire la pubblicità della presente sentenza con le stesse forme di pubblicazione delle previsioni regolamentari parzialmente annullate, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 1199/1971, disposizione che, secondo la giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516) è applicabile anche al giudicato di annullamento formatosi sulle sentenze del Giudice amministrativo.
15. Le spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza devono essere poste a carico del Comune di -OMISSIS- e sono liquidate come da dispositivo. Nulla si deve disporre, quanto alle spese, con riferimento al Comune di -OMISSIS-, evocato in giudizio per mero tuziorismo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in motivazione (§ 12).
Dispone la pubblicazione della presente sentenza, da parte del Comune di -OMISSIS-, secondo le indicazioni di cui in motivazione (§ 14).
Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato qualora effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente o di persone comunque citate nel ricorso.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
SC NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC NO | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.