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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
UN ES, Presidente
SC SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110077135008000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130017155933000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050123524000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150007834867000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220070893184000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240068908008000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240078637626000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4549/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 29.07.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione, l'Agenzia delle Entrate ed il Consorzio di Bonifica 9 Catania. Più esattamente impugna l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 293842025 00005176/001, emesso dal Concessionario convenuto, avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento nella parte relativa a:
1. la n. 293 2011 0077135008, asseritamente notificata in data 23.05.2012, afferente a imposte erariali, per l'anno 2008, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
2.537,09;
2. la n. 293 2013 0017155933, asseritamente notificata in data 16.05.2013, afferente a imposte erariali, per l'anno 2009, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
2.983,77;
3. la n. 293 2013 0050123524, asseritamente notificata in data 24.02.2014, afferente a imposte erariali anno 2010, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 7.410,31;
4. la n. 293 2015 0007834867, asseritamente notificata in data 03.03.2015, afferente a imposte erariali, per l'anno 2010, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
10.031,99;
5. la n. 293 2022 0070893184, asseritamente notificata in data 04.02.2023, afferente a contributi opere irrigue, per l'anno 2021, iscritte a ruolo dal Consorzio Bonifica 9 Catania, per un carico complessivo di euro 282,81;
6. la n. 293 2024 0068908008, asseritamente notificata in data 22.10.2024, afferente a contributi opere irrigue, per l'anno 2022, iscritte a ruolo dal Consorzio Bonifica 9 Catania, per un carico complessivo di euro 660,36;
7. la n. 293 2024 0078637626, asseritamente notificata in data 13.01.2025, afferente a imposte erariali, per l'anno 2021, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
881,37. Il tutto per un importo complessivo di euro 24.787,70.
In ricorso, notificato alle controparti in data 08.07.2025, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 04.06.2025.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce: la nullità dell'atto di pignoramento impugnato per l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione delle relative pretese tributarie.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede dichiararsi l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte, sottese all'odierno atto di pignoramento, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con atto depositato in data 24.09.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio;
in particolare, ha sostenuto che le presupposte cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato, sarebbero state regolarmente notificate al ricorrente e non sarebbero state da questo impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92 ed inoltre, per le stesse cartelle di pagamento, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione
(intimazioni), anch'essi divenuti definitivi per mancata impugnazione. Di conseguenza, i crediti portati dalle cartelle presupposte devono considerarsi definitivi e non più contestabili con l'impugnazione dell'odierno atto di pignoramento che può essere contestato solo per vizi propri.
Con atto depositato in data 06.10.2025 resiste l'Agenzia delle Entrate la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede il rigetto con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, con riguardo ai tributi di propria competenza, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le cartelle di pagamento impugnate, sono state regolarmente notificate nei termini e successivamente non è maturata alcuna prescrizione.
Con memoria depositata in data 13.11.2025 si è costituito in lite il Consorzio di Bonifica 9 Catania contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni.
In data 23.10.2025 il ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e in particolare, preso atto della produzione di parte resistente, segnatamente delle presunte notifiche delle cartelle impugnate, deduce l'irregolarità della notifica per alcune di esse.
All'esito dell'udienza del 24.10.2025, la Corte, attesa la sussistenza dei presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione e rinvia per il merito all'udienza del 05.12.2025.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la quasi totalità delle cartelle di pagamento intimate (sei delle sette cartelle opposte con esclusione della cartella di pagamento intimata con numeri finali 8008 - sub 6), ha sostenuto e documentato che ancor prima dell'atto impugnato sono state notificate al ricorrente, a mezzo PEC, le presupposte cartella di pagamento. Il contribuente, quindi, è stato correttamente messo a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie.
Oltretutto le stesse cartelle sono stata inserite in successivi atti;
sono state infatti notificate, a mezzo PEC, anche i seguenti atti che, intimando il pagamento dei suddetti titoli, hanno interrotto il decorso della prescrizione.
Nel dettaglio: in data 28.08.2024, è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 293 2024 9026876345; in data
25.09.2023, è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 293 2023 9021034750; in data 24.10.2023, è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 293 2023 9025760968.
Tali atti, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, comportando, conseguentemente, che l'odierno atto di pignoramento può essere impugnato soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ai prodromici atti impositivi (cfr. Cassazione
n.1434/2006).
Dalla puntuale ed analitica indicazione delle notifiche degli atti presupposti e successivi atti interruttivi, comprovati dalla documentazione in atti, deve escludersi anche la eccepita prescrizione.
Infatti, non solo le presupposte cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate al ricorrente ma si deduce, altresì, che le stesse e/o le intimazioni sono state notificate nell'arco temporale compreso dal
25.09.2023 al 13.01.2025 e che pertanto, al momento della notifica dell'odierno atto impugnato (04.06.2025), non è maturata alcuna prescrizione.
Contrariamente, con riguardo alla cartella di pagamento opposta n. 293 2024 0068908008 (sub 6), ulteriore atto prodromico all'odierno atto impugnato, il cui carico complessivo è pari ad euro 660,36, il ricorso è fondato e deve essere accolto, non essendovi in atti la prova della regolare notifica della stessa e/o l'eventuale atto interruttivo della prescrizione.
In definitiva, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi deve essere annullato limitatamente alle somme oggetto della cartella di pagamento opposta con numeri finali 8008, per l'importo di euro 660,36, in quanto non è stata fornita alcuna prova sulla eventuale notifica.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, al parziale accoglimento del ricorso ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare parzialmente (nella misura di 1/4), fra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto di pignoramento presso terzi limitatamente alla cartella n. 293 2024 0068908008 ad esso sotteso;
rigetta per il resto il ricorso. Compensa le spese del giudizio limitatamente ad un quarto, per il resto ponendole a carico del ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 in favore di Agenzia delle entrate-
Riscossione, di euro 500,00, in favore di Agenzia delle Entrate e di euro 500,00 in favore del Consorzio di
Bonifica 9 Catania, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
UN ES, Presidente
SC SALVATORE, Relatore
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4657/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110077135008000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130017155933000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130050123524000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150007834867000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220070893184000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240068908008000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240078637626000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4549/2025 depositato il
30/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso depositato in data 29.07.2025, ricorre contro l'Agenzia delle entrate- Riscossione, l'Agenzia delle Entrate ed il Consorzio di Bonifica 9 Catania. Più esattamente impugna l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 293842025 00005176/001, emesso dal Concessionario convenuto, avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento nella parte relativa a:
1. la n. 293 2011 0077135008, asseritamente notificata in data 23.05.2012, afferente a imposte erariali, per l'anno 2008, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
2.537,09;
2. la n. 293 2013 0017155933, asseritamente notificata in data 16.05.2013, afferente a imposte erariali, per l'anno 2009, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
2.983,77;
3. la n. 293 2013 0050123524, asseritamente notificata in data 24.02.2014, afferente a imposte erariali anno 2010, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro 7.410,31;
4. la n. 293 2015 0007834867, asseritamente notificata in data 03.03.2015, afferente a imposte erariali, per l'anno 2010, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
10.031,99;
5. la n. 293 2022 0070893184, asseritamente notificata in data 04.02.2023, afferente a contributi opere irrigue, per l'anno 2021, iscritte a ruolo dal Consorzio Bonifica 9 Catania, per un carico complessivo di euro 282,81;
6. la n. 293 2024 0068908008, asseritamente notificata in data 22.10.2024, afferente a contributi opere irrigue, per l'anno 2022, iscritte a ruolo dal Consorzio Bonifica 9 Catania, per un carico complessivo di euro 660,36;
7. la n. 293 2024 0078637626, asseritamente notificata in data 13.01.2025, afferente a imposte erariali, per l'anno 2021, iscritte a ruolo dall'Amministrazione Finanziaria, per un carico complessivo di euro
881,37. Il tutto per un importo complessivo di euro 24.787,70.
In ricorso, notificato alle controparti in data 08.07.2025, il ricorrente premette di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 04.06.2025.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce: la nullità dell'atto di pignoramento impugnato per l'inesistenza e/o la nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonché l'intervenuta prescrizione delle relative pretese tributarie.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, previa istanza di sospensione, chiede dichiararsi l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte, sottese all'odierno atto di pignoramento, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Con atto depositato in data 24.09.2025 resiste l'Agenzia delle entrate-Riscossione la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede l'inammissibilità e/o il rigetto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio;
in particolare, ha sostenuto che le presupposte cartelle di pagamento, sottese all'atto impugnato, sarebbero state regolarmente notificate al ricorrente e non sarebbero state da questo impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92 ed inoltre, per le stesse cartelle di pagamento, sono stati notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione
(intimazioni), anch'essi divenuti definitivi per mancata impugnazione. Di conseguenza, i crediti portati dalle cartelle presupposte devono considerarsi definitivi e non più contestabili con l'impugnazione dell'odierno atto di pignoramento che può essere contestato solo per vizi propri.
Con atto depositato in data 06.10.2025 resiste l'Agenzia delle Entrate la quale evidenzia l'infondatezza del ricorso e del quale si chiede il rigetto con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare, con riguardo ai tributi di propria competenza, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, le cartelle di pagamento impugnate, sono state regolarmente notificate nei termini e successivamente non è maturata alcuna prescrizione.
Con memoria depositata in data 13.11.2025 si è costituito in lite il Consorzio di Bonifica 9 Catania contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto, per tutte le ragioni indicate nelle controdeduzioni.
In data 23.10.2025 il ricorrente deposita memorie illustrative con le quali insiste nell'accoglimento dei motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo e in particolare, preso atto della produzione di parte resistente, segnatamente delle presunte notifiche delle cartelle impugnate, deduce l'irregolarità della notifica per alcune di esse.
All'esito dell'udienza del 24.10.2025, la Corte, attesa la sussistenza dei presupposti di legge, accoglie l'istanza di sospensione e rinvia per il merito all'udienza del 05.12.2025.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
La Corte rileva che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la quasi totalità delle cartelle di pagamento intimate (sei delle sette cartelle opposte con esclusione della cartella di pagamento intimata con numeri finali 8008 - sub 6), ha sostenuto e documentato che ancor prima dell'atto impugnato sono state notificate al ricorrente, a mezzo PEC, le presupposte cartella di pagamento. Il contribuente, quindi, è stato correttamente messo a conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie.
Oltretutto le stesse cartelle sono stata inserite in successivi atti;
sono state infatti notificate, a mezzo PEC, anche i seguenti atti che, intimando il pagamento dei suddetti titoli, hanno interrotto il decorso della prescrizione.
Nel dettaglio: in data 28.08.2024, è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 293 2024 9026876345; in data
25.09.2023, è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 293 2023 9021034750; in data 24.10.2023, è stato notificato l'avviso d'intimazione n. 293 2023 9025760968.
Tali atti, tuttavia, non sono stati impugnati entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione, comportando, conseguentemente, che l'odierno atto di pignoramento può essere impugnato soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ai prodromici atti impositivi (cfr. Cassazione
n.1434/2006).
Dalla puntuale ed analitica indicazione delle notifiche degli atti presupposti e successivi atti interruttivi, comprovati dalla documentazione in atti, deve escludersi anche la eccepita prescrizione.
Infatti, non solo le presupposte cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate al ricorrente ma si deduce, altresì, che le stesse e/o le intimazioni sono state notificate nell'arco temporale compreso dal
25.09.2023 al 13.01.2025 e che pertanto, al momento della notifica dell'odierno atto impugnato (04.06.2025), non è maturata alcuna prescrizione.
Contrariamente, con riguardo alla cartella di pagamento opposta n. 293 2024 0068908008 (sub 6), ulteriore atto prodromico all'odierno atto impugnato, il cui carico complessivo è pari ad euro 660,36, il ricorso è fondato e deve essere accolto, non essendovi in atti la prova della regolare notifica della stessa e/o l'eventuale atto interruttivo della prescrizione.
In definitiva, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi deve essere annullato limitatamente alle somme oggetto della cartella di pagamento opposta con numeri finali 8008, per l'importo di euro 660,36, in quanto non è stata fornita alcuna prova sulla eventuale notifica.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, al parziale accoglimento del ricorso ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare parzialmente (nella misura di 1/4), fra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto di pignoramento presso terzi limitatamente alla cartella n. 293 2024 0068908008 ad esso sotteso;
rigetta per il resto il ricorso. Compensa le spese del giudizio limitatamente ad un quarto, per il resto ponendole a carico del ricorrente, nella misura di euro 1.500,00 in favore di Agenzia delle entrate-
Riscossione, di euro 500,00, in favore di Agenzia delle Entrate e di euro 500,00 in favore del Consorzio di
Bonifica 9 Catania, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 05.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)