Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 155
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza/nullità notifica cartelle presupposte

    La Corte rileva che, per la maggior parte delle cartelle, la notifica è avvenuta regolarmente, anche a mezzo PEC, e che sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione (avvisi d'intimazione) non impugnati dal contribuente, rendendo i crediti definitivi e non più contestabili tramite l'impugnazione dell'atto di pignoramento per vizi propri.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle pretese tributarie

    La Corte esclude la prescrizione in quanto le cartelle e/o le intimazioni sono state notificate in tempi recenti e comunque non è maturata la prescrizione al momento della notifica dell'atto impugnato.

  • Accolto
    Irregolarità notifica cartella n. 293 2024 0068908008

    La Corte accoglie il ricorso per questa specifica cartella in quanto non vi è prova della sua regolare notifica o di un atto interruttivo della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 155
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 155
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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