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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2025, n. 24107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24107 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - GI OS STEFANO APRILE GIOVANBATTISTA TONA ES RI SENTENZA sul ricorso proposto da: OF RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/11/2024, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avanzato da OR OF avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 20/09/2023, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza da lui avanzata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. per i periodi dal 06/06/1994 al 05/10/2016 e la aveva rigettata per il restante periodo dal 19/07/2022 fino all’08/03/2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di OR OF, che, con un unico motivo, ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-ter l. n. 354/1975 in relazione agli artt. 27 Cost. e 3 CEDU, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.1 Si impugnava la statuizione di inammissibilità dell’istanza per i periodi dal 06/06/1994 al 05/10/2016, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva ritenuto di non dover esaminare, sostenendo che, dopo la scarcerazione, il 05/10/2016 OF non aveva avanzato tempestivamente la richiesta nei sei mesi successivi alla liberazione e che quindi era incorso in decadenza. La difesa deduceva che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che, dopo la sua scarcerazione, in data 19/07/2022 la Procura Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria aveva emesso a carico di OF un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, nel quale erano confluite due sentenze di condanna i cui fatti erano stati ritenuti avvinti dalla continuazione;
sicché la carcerazione subita fino al 05/10/2016, computata in relazione a questo titolo che sostituiva quelli precedenti, doveva considerarsi parte di quella che sarebbe proseguita dopo il 19/07/2022 e, in relazione ad essa, non poteva considerarsi maturata alcuna decadenza.
2.2 Si impugnava in ordine ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia la statuizione di rigetto, rilevandosi che era stato chiesto all’Amministrazione penitenziaria di fornire informazioni dettagliate sul tipo di mobili e sull’ingombro dei letti a castello e a questi quesiti non era stata data risposta specifica. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti prima di decidere. Tanto più che l’istituto aveva riferito che nel periodo in cui OF aveva condiviso la cella con altri cinque detenuti lo spazio singolo per ciascuno era pari a mq 3,5; ma sottraendo i mq totali degli arredi (10,45) dai mq lordi al netto del bagno (29,45), i mq netti della stanza erano 19 e non 21,08, quindi pari a mq 3,1 a persona.
2.3 Si impugnava in ordine ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, eccependosi che il Tribunale di sorveglianza avesse recepito acriticamente le informazioni fornite dall’istituto senza rilevare che, a fronte dello spazio a disposizione di poco superiore a mq 3,00, l’impianto di ventilazione era in attesa di manutenzione e nulla veniva indicato riguardo alla presenza di altro detenuto fumatore e la disponibilità di un unico lavabo per tutti gli occupanti la cella.
3. Il Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso con memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
2. In via di premessa e invertendo l’ordine dei motivi, con riguardo alla seconda e alla terza Penale Sent. Sez. 1 Num. 24107 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 20/03/2025 censura contenuta nel ricorso e rispettivamente relative ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia e ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, si deve rilevare che, sotto diversi profili, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di approfondire le informazioni fornite dagli istituti penitenziari o ne avrebbe recepito acriticamente le indicazioni. Esse attengono alla valutazione dei contenuti delle informazioni fornite dall’amministrazione e, in materia di rimedi restitutori, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis (aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 21 febbraio 2014, n. 10), richiamato dall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Sicché il secondo e il terzo motivo investono ambiti preclusi al giudizio di cassazione.
3. Il primo motivo è fondato. Come emerge dal provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria in data 19/07/2022, a carico di OR OF erano state emesse la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011, che lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione e la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 13/06/2019, irrevocabile dall’08/07/2022, che aveva ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di quel procedimento con quelli oggetto della sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011; aveva, così, determinato la pena complessiva che ricomprendeva i reati oggetti di entrambe le sentenze in anni undici e mesi due di reclusione. OF era stato sottoposto a custodia cautelare in relazione al primo e poi anche al secondo procedimento dal 06/06/1994 al 14/07/1995, dal 06/11/1995 al 30/11/1995, dal 21/12/2009 al 18/02/2010, dal 24/06/2011 al 27/10/2011 e dal 21/05/2016 al 05/10/2016 e poi in espiazione di pena in relazione alla sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011, dal 28/10/2011 al 20/05/2016. Tutti questi periodi di detenzione, sommati ai periodi concessi a titolo di liberazione anticipata, erano stati originariamente imputati alla prima condanna e per questo sono stati oggetto di declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto che il termine per proporre il reclamo decorresse dalla data in cui era stata definitivamente espiata la sanzione inflitta con la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011. Tuttavia, il provvedimento di cumulo del 19/07/2022 dà conto del fatto che, dopo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetti di quella sentenza e quelli della successiva sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 13/06/2019, irrevocabile dall’08/07/2022, sull’unica pena complessiva rideterminata da quest’ultima sentenza sono stati detratti i periodi di detenzione e di liberazione anticipata computati per la precedente. Sicché l’oramai ritenuto unico periodo da espiare ha comportato l’esecuzione della sentenza di condanna per il periodo residuo della pena complessiva da espiare. Come recentemente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, «in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica» (Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024, dep. 2025, Pirozzi, Rv. 287469 - 01) Nelle medesima pronuncia si evidenzia condivisibilmente che «il principio di discontinuità esecutiva soffre eccezione quando la nuova condizione detentiva risulti legata a quella precedentemente sofferta, così da costituire, nella prospettiva dell'accesso ai rimedi risarcitori, un unicum;
e il legame è da individuarsi, non soltanto quando se ne riscontri la sussistenza in termini cronologici, ma anche quando essa si determini per motivi giuridici (in questo senso, cfr. in specie, Sez. 1, n. 23545 del 21/02/2024, Agresta, n.m.), tra i quali va annoverato l'inserimento nel cumulo di pene definitive che il condannato ha, in parte, già espiato a titolo cautelare. L'interpretazione della disciplina in esame, specificandone la portata, ha, infatti, condotto al condiviso approdo secondo cui non sussiste alcuna ragione per ritenere non valutabile, da parte della magistratura di sorveglianza, una domanda avente ad oggetto il ristoro, ai sensi dell'art. 35-ter, di pregiudizi lamentati come patiti in occasione di una detenzione distinta ed anteriore rispetto a quella in essere all'atto della proposizione della domanda che, però, sia in rapporto di continuità detentiva, sotto il profilo giuridico, ancorché non anche sotto quello cronologico, con la restrizione in corso, sicché l'esecuzione della corrispondente pena possa ritenersi complessivamente unitaria. In questo senso, si ritiene che la domanda risarcitoria ben possa estendersi a periodi detentivi antecedenti quelle volte in cui — e soltanto quelle volte in cui — la detenzione sia stata perdurante o comunque sia unificata in un complessivo decreto di cumulo;
mentre, al contrario, qualora non sussistano i presupposti per considerare dimostrata la continuità esecutiva della detenzione pregressa con l'attuale restrizione, opera ineludibilmente il termine decadenziale stabilito dalla legge» Invece, il Magistrato di sorveglianza, sul punto con la condivisione del Tribunale di sorveglianza, non ha preso in considerazione l’identità del titolo e ha tenuto conto soltanto della distanza temporale tra i periodi detentivi antecedenti e quello successivo, giungendo così erroneamente ad una declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda, sulla quale il Tribunale di sorveglianza, investito dell’impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi. 2 3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato limitatamente alla statuizione con la quale ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro anche nella parte in cui dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 35-ter ord. pen., proposta da OR OF relativamente ai periodi dal 06/06/1994 al 05/10/2016 e comunque per i periodi di detenzione antecedenti al 19 luglio 2022, disponendo nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro perché proceda all’esame nel merito dell’istanza su tali periodi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai periodi di detenzione antecedenti al 19 luglio 2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così è deciso, 20/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA 3
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28/11/2024, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo avanzato da OR OF avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 20/09/2023, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza da lui avanzata ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen. per i periodi dal 06/06/1994 al 05/10/2016 e la aveva rigettata per il restante periodo dal 19/07/2022 fino all’08/03/2023. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di OR OF, che, con un unico motivo, ha denunciato violazione ed erronea applicazione dell’art. 35-ter l. n. 354/1975 in relazione agli artt. 27 Cost. e 3 CEDU, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
2.1 Si impugnava la statuizione di inammissibilità dell’istanza per i periodi dal 06/06/1994 al 05/10/2016, che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva ritenuto di non dover esaminare, sostenendo che, dopo la scarcerazione, il 05/10/2016 OF non aveva avanzato tempestivamente la richiesta nei sei mesi successivi alla liberazione e che quindi era incorso in decadenza. La difesa deduceva che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che, dopo la sua scarcerazione, in data 19/07/2022 la Procura Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria aveva emesso a carico di OF un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, nel quale erano confluite due sentenze di condanna i cui fatti erano stati ritenuti avvinti dalla continuazione;
sicché la carcerazione subita fino al 05/10/2016, computata in relazione a questo titolo che sostituiva quelli precedenti, doveva considerarsi parte di quella che sarebbe proseguita dopo il 19/07/2022 e, in relazione ad essa, non poteva considerarsi maturata alcuna decadenza.
2.2 Si impugnava in ordine ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia la statuizione di rigetto, rilevandosi che era stato chiesto all’Amministrazione penitenziaria di fornire informazioni dettagliate sul tipo di mobili e sull’ingombro dei letti a castello e a questi quesiti non era stata data risposta specifica. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti prima di decidere. Tanto più che l’istituto aveva riferito che nel periodo in cui OF aveva condiviso la cella con altri cinque detenuti lo spazio singolo per ciascuno era pari a mq 3,5; ma sottraendo i mq totali degli arredi (10,45) dai mq lordi al netto del bagno (29,45), i mq netti della stanza erano 19 e non 21,08, quindi pari a mq 3,1 a persona.
2.3 Si impugnava in ordine ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, eccependosi che il Tribunale di sorveglianza avesse recepito acriticamente le informazioni fornite dall’istituto senza rilevare che, a fronte dello spazio a disposizione di poco superiore a mq 3,00, l’impianto di ventilazione era in attesa di manutenzione e nulla veniva indicato riguardo alla presenza di altro detenuto fumatore e la disponibilità di un unico lavabo per tutti gli occupanti la cella.
3. Il Procuratore Generale, Silvia Salvadori, ha concluso con memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.
2. In via di premessa e invertendo l’ordine dei motivi, con riguardo alla seconda e alla terza Penale Sent. Sez. 1 Num. 24107 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 20/03/2025 censura contenuta nel ricorso e rispettivamente relative ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia e ai periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli, si deve rilevare che, sotto diversi profili, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di approfondire le informazioni fornite dagli istituti penitenziari o ne avrebbe recepito acriticamente le indicazioni. Esse attengono alla valutazione dei contenuti delle informazioni fornite dall’amministrazione e, in materia di rimedi restitutori, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis (aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 21 febbraio 2014, n. 10), richiamato dall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Sicché il secondo e il terzo motivo investono ambiti preclusi al giudizio di cassazione.
3. Il primo motivo è fondato. Come emerge dal provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria in data 19/07/2022, a carico di OR OF erano state emesse la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011, che lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione e la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 13/06/2019, irrevocabile dall’08/07/2022, che aveva ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di quel procedimento con quelli oggetto della sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011; aveva, così, determinato la pena complessiva che ricomprendeva i reati oggetti di entrambe le sentenze in anni undici e mesi due di reclusione. OF era stato sottoposto a custodia cautelare in relazione al primo e poi anche al secondo procedimento dal 06/06/1994 al 14/07/1995, dal 06/11/1995 al 30/11/1995, dal 21/12/2009 al 18/02/2010, dal 24/06/2011 al 27/10/2011 e dal 21/05/2016 al 05/10/2016 e poi in espiazione di pena in relazione alla sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011, dal 28/10/2011 al 20/05/2016. Tutti questi periodi di detenzione, sommati ai periodi concessi a titolo di liberazione anticipata, erano stati originariamente imputati alla prima condanna e per questo sono stati oggetto di declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale di sorveglianza, che ha ritenuto che il termine per proporre il reclamo decorresse dalla data in cui era stata definitivamente espiata la sanzione inflitta con la sentenza della Corte di Assise di appello di Messina in data 28/11/2009, irrevocabile dal 17/10/2011. Tuttavia, il provvedimento di cumulo del 19/07/2022 dà conto del fatto che, dopo il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetti di quella sentenza e quelli della successiva sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 13/06/2019, irrevocabile dall’08/07/2022, sull’unica pena complessiva rideterminata da quest’ultima sentenza sono stati detratti i periodi di detenzione e di liberazione anticipata computati per la precedente. Sicché l’oramai ritenuto unico periodo da espiare ha comportato l’esecuzione della sentenza di condanna per il periodo residuo della pena complessiva da espiare. Come recentemente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, «in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica» (Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024, dep. 2025, Pirozzi, Rv. 287469 - 01) Nelle medesima pronuncia si evidenzia condivisibilmente che «il principio di discontinuità esecutiva soffre eccezione quando la nuova condizione detentiva risulti legata a quella precedentemente sofferta, così da costituire, nella prospettiva dell'accesso ai rimedi risarcitori, un unicum;
e il legame è da individuarsi, non soltanto quando se ne riscontri la sussistenza in termini cronologici, ma anche quando essa si determini per motivi giuridici (in questo senso, cfr. in specie, Sez. 1, n. 23545 del 21/02/2024, Agresta, n.m.), tra i quali va annoverato l'inserimento nel cumulo di pene definitive che il condannato ha, in parte, già espiato a titolo cautelare. L'interpretazione della disciplina in esame, specificandone la portata, ha, infatti, condotto al condiviso approdo secondo cui non sussiste alcuna ragione per ritenere non valutabile, da parte della magistratura di sorveglianza, una domanda avente ad oggetto il ristoro, ai sensi dell'art. 35-ter, di pregiudizi lamentati come patiti in occasione di una detenzione distinta ed anteriore rispetto a quella in essere all'atto della proposizione della domanda che, però, sia in rapporto di continuità detentiva, sotto il profilo giuridico, ancorché non anche sotto quello cronologico, con la restrizione in corso, sicché l'esecuzione della corrispondente pena possa ritenersi complessivamente unitaria. In questo senso, si ritiene che la domanda risarcitoria ben possa estendersi a periodi detentivi antecedenti quelle volte in cui — e soltanto quelle volte in cui — la detenzione sia stata perdurante o comunque sia unificata in un complessivo decreto di cumulo;
mentre, al contrario, qualora non sussistano i presupposti per considerare dimostrata la continuità esecutiva della detenzione pregressa con l'attuale restrizione, opera ineludibilmente il termine decadenziale stabilito dalla legge» Invece, il Magistrato di sorveglianza, sul punto con la condivisione del Tribunale di sorveglianza, non ha preso in considerazione l’identità del titolo e ha tenuto conto soltanto della distanza temporale tra i periodi detentivi antecedenti e quello successivo, giungendo così erroneamente ad una declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda, sulla quale il Tribunale di sorveglianza, investito dell’impugnazione, avrebbe dovuto pronunciarsi. 2 3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato limitatamente alla statuizione con la quale ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro anche nella parte in cui dichiarava inammissibile l’istanza ex art. 35-ter ord. pen., proposta da OR OF relativamente ai periodi dal 06/06/1994 al 05/10/2016 e comunque per i periodi di detenzione antecedenti al 19 luglio 2022, disponendo nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro perché proceda all’esame nel merito dell’istanza su tali periodi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai periodi di detenzione antecedenti al 19 luglio 2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così è deciso, 20/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA 3