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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 672 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n 672 del giorno 11/12/2024 emesso per IMU anno 2019, notificato in data 11/01/2025, con cui il Comune di Diamante gli ha chiesto il pagamento di € 2.360,53 per: 1) fabbricato Dati _Catastali_1 contrada Sagarote snc, 2) area edificabile C2 espansione turistico residenziale Dati_Catastali_2, 3) area edificabile C2 espansione turistico residenziale Dati_Catastali_3 , 4) area edificabile C2 espansione turistico residenziale Dati_Catastali_4, 5) immobile terreno Dati_Catastali_5 e 6) immobile terreno Dati_Catastali_6. Ha eccepito l'infondatezza della pretesa impositiva ed ha concluso come da pagine 3 e 4 del ricorso.
Non si è costituito il Comune di Diamante.
La parte ricorrente ha prodotto una memoria illustrative a sostegno delle proprie argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Questione analoga a quella oggetto di causa è stata decisa da questa Corte Tributaria sez. 2° con sentenza n. 6581/2023, riferita all'anno 2016 ma enunciate principi applicabili anche all'impugnativa dell'avviso di accertamento del Comune di Diamante n 672 del giorno 11/12/2024.
Lo scrivente ritiene di aderire al predetto orientamento, in quanto le ragioni espresse risultano pienamente condivisibili.
Nella predetta decisione, la Corte esamina la situazione relativa ai predetti immobili, precisando quanto segue: “Va premesso, con riferimento alla determinazione del valore da porre a base dell'imposta, che l'avviso di accertamento che faccia riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass. n. 16620/2017; Cass. n. 13105/2012). Le delibere comunali con le quali vengono periodicamente indicati i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atti che hanno il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, pur non avendo natura imperativa, integrano una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass. n. 15312/2018; Cass. n. 5068/2015; Cass. n. 15555/2010). Si tratta, dunque, di valutare se gli elementi forniti dal ricorrente siano idonei a superare la valutazione di congruità fondata sulle deliberazioni comunali. Nel caso di specie l'ente impositore ha richiamato, al fine di determinare il valore delle aree fabbricabili, deliberazione consiliare n. 11 del 2005. la In considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore e, comunque, della mancata produzione della delibera in esame (peraltro assai risalente rispetto all'anno di imposizione) non è possibile rilevare i criteri sottesi alla determinazione dei valori.
In ogni caso gli elementi forniti dal ricorrente appaiono idonei a superare la presunzione di congruità dei valori fissati dalla delibera sopra richiamata. Deve in primo luogo sottolinearsi che, per quanto concerne la concreta edificabilità delle aree soggette ad imposta, costituisce orientamento ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che l'art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.(Cass. n. 4952/2018; Cass. n. 21080/2019). di Inoltre, la nozione di area edificabile non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, atteso che tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, conseguendone che la loro presenza non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili (Cass. n. 11853/2017). Tuttavia, al fine di determinare il valore del bene e, quindi, la base imponibile occorre evidentemente tenere conto delle concrete potenzialità edificatorie, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, all'intervenuta adozione o meno degli strumenti attuativi, alla conformazione dei terreni, agli oneri per eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. in Nel caso in esame, come sopra accennato, il ricorrente ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di congruità del valore determinato nell'avviso di accertamento con riferimento alle particelle contestazione (Dati_Catastali_2, Dati_Catastali_4 e Dati_Catastali_3), producendo il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 8363 del 17/5/2016 nel quale, in merito alla conformazione e ai vincoli esistenti sui fondi in questione, veniva evidenziato che, secondo il Piano regolatore generale, la Dati_Catastali_4 ricadeva in maggior parte in zona di versante (assoggettata come zona agricola E), in parte in zona C2 (espansione turistico residenziale) e in parte in area destinata a parcheggi pubblici;
la Dati_Catastali_3 ricadeva in gran parte in zona C2 (espansione turistico residenziale) e in minori estensioni in zona di versante (assoggettata come zona agricola E) e strada;
secondo il P.A.I della regione Calabria, le Dati_Catastali_2 e Dati_Catastali_7 del foglio e la Dati_Catastali_3 ricadevano in zona perimetro frane aree di rispetto;
secondo il Piano strutturale comunale, le particelle Dati_Catastali_2 e Dati_Catastali_4 ricadeva in parte in zona E4 (aree boschate e da rimboschire), in parte in zona E3 (aree agricole con tessuto particellare complesso e significativa presenza insediativa) e in piccola parte in IS (infrastrutture stradali) mentre la particella Dati_Catastali_3 ricadeva in gran parte in zona E3 (aree agricole con tessuto particellare complesso e significativa presenza insediativa) e in piccola parte in zona
IS (infrastrutture stradali); le tre particelle in esame ricadevano in aree con limitazioni alla trasformazione nella Carta delle pericolosità geologiche - fattibilità delle azioni dello studio geomorfologico (aree in classe
3, fattibilità con consistenti limitazioni). Si tratta di condizioni incidenti sulla determinazione del valore delle aree, rispetto alle quali non risulta alcun apprezzamento dell'ente impositore al fine della determinazione della base imponibile. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento con riferimento alle particelle in esame.”.
Invece, con riferimento al fabbricato Dati _Catastali_1 Indirizzo_1 snc, è da dire che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non costituisce idonea dimostrazione dello stato di inagibilità dell'immobile.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n 672 del giorno
11/12/2024 con riferimento alle somme pretese per le particelle Dati_Catastali_2 e Dati_Catastali_4 e Dati_Catastali_3;
b) compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 393/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Diamante - Ufficio Tributi 87023 Diamante CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 672 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n 672 del giorno 11/12/2024 emesso per IMU anno 2019, notificato in data 11/01/2025, con cui il Comune di Diamante gli ha chiesto il pagamento di € 2.360,53 per: 1) fabbricato Dati _Catastali_1 contrada Sagarote snc, 2) area edificabile C2 espansione turistico residenziale Dati_Catastali_2, 3) area edificabile C2 espansione turistico residenziale Dati_Catastali_3 , 4) area edificabile C2 espansione turistico residenziale Dati_Catastali_4, 5) immobile terreno Dati_Catastali_5 e 6) immobile terreno Dati_Catastali_6. Ha eccepito l'infondatezza della pretesa impositiva ed ha concluso come da pagine 3 e 4 del ricorso.
Non si è costituito il Comune di Diamante.
La parte ricorrente ha prodotto una memoria illustrative a sostegno delle proprie argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati.
Questione analoga a quella oggetto di causa è stata decisa da questa Corte Tributaria sez. 2° con sentenza n. 6581/2023, riferita all'anno 2016 ma enunciate principi applicabili anche all'impugnativa dell'avviso di accertamento del Comune di Diamante n 672 del giorno 11/12/2024.
Lo scrivente ritiene di aderire al predetto orientamento, in quanto le ragioni espresse risultano pienamente condivisibili.
Nella predetta decisione, la Corte esamina la situazione relativa ai predetti immobili, precisando quanto segue: “Va premesso, con riferimento alla determinazione del valore da porre a base dell'imposta, che l'avviso di accertamento che faccia riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest'ultimo l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Cass. n. 16620/2017; Cass. n. 13105/2012). Le delibere comunali con le quali vengono periodicamente indicati i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atti che hanno il fine di delimitare il potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, pur non avendo natura imperativa, integrano una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass. n. 15312/2018; Cass. n. 5068/2015; Cass. n. 15555/2010). Si tratta, dunque, di valutare se gli elementi forniti dal ricorrente siano idonei a superare la valutazione di congruità fondata sulle deliberazioni comunali. Nel caso di specie l'ente impositore ha richiamato, al fine di determinare il valore delle aree fabbricabili, deliberazione consiliare n. 11 del 2005. la In considerazione della mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore e, comunque, della mancata produzione della delibera in esame (peraltro assai risalente rispetto all'anno di imposizione) non è possibile rilevare i criteri sottesi alla determinazione dei valori.
In ogni caso gli elementi forniti dal ricorrente appaiono idonei a superare la presunzione di congruità dei valori fissati dalla delibera sopra richiamata. Deve in primo luogo sottolinearsi che, per quanto concerne la concreta edificabilità delle aree soggette ad imposta, costituisce orientamento ormai consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale l'edificabilità di un'area, per l'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, tenuto altresì conto che l'art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.(Cass. n. 4952/2018; Cass. n. 21080/2019). di Inoltre, la nozione di area edificabile non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, atteso che tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, conseguendone che la loro presenza non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili (Cass. n. 11853/2017). Tuttavia, al fine di determinare il valore del bene e, quindi, la base imponibile occorre evidentemente tenere conto delle concrete potenzialità edificatorie, avuto riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, all'intervenuta adozione o meno degli strumenti attuativi, alla conformazione dei terreni, agli oneri per eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. in Nel caso in esame, come sopra accennato, il ricorrente ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di congruità del valore determinato nell'avviso di accertamento con riferimento alle particelle contestazione (Dati_Catastali_2, Dati_Catastali_4 e Dati_Catastali_3), producendo il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 8363 del 17/5/2016 nel quale, in merito alla conformazione e ai vincoli esistenti sui fondi in questione, veniva evidenziato che, secondo il Piano regolatore generale, la Dati_Catastali_4 ricadeva in maggior parte in zona di versante (assoggettata come zona agricola E), in parte in zona C2 (espansione turistico residenziale) e in parte in area destinata a parcheggi pubblici;
la Dati_Catastali_3 ricadeva in gran parte in zona C2 (espansione turistico residenziale) e in minori estensioni in zona di versante (assoggettata come zona agricola E) e strada;
secondo il P.A.I della regione Calabria, le Dati_Catastali_2 e Dati_Catastali_7 del foglio e la Dati_Catastali_3 ricadevano in zona perimetro frane aree di rispetto;
secondo il Piano strutturale comunale, le particelle Dati_Catastali_2 e Dati_Catastali_4 ricadeva in parte in zona E4 (aree boschate e da rimboschire), in parte in zona E3 (aree agricole con tessuto particellare complesso e significativa presenza insediativa) e in piccola parte in IS (infrastrutture stradali) mentre la particella Dati_Catastali_3 ricadeva in gran parte in zona E3 (aree agricole con tessuto particellare complesso e significativa presenza insediativa) e in piccola parte in zona
IS (infrastrutture stradali); le tre particelle in esame ricadevano in aree con limitazioni alla trasformazione nella Carta delle pericolosità geologiche - fattibilità delle azioni dello studio geomorfologico (aree in classe
3, fattibilità con consistenti limitazioni). Si tratta di condizioni incidenti sulla determinazione del valore delle aree, rispetto alle quali non risulta alcun apprezzamento dell'ente impositore al fine della determinazione della base imponibile. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di accertamento con riferimento alle particelle in esame.”.
Invece, con riferimento al fabbricato Dati _Catastali_1 Indirizzo_1 snc, è da dire che la documentazione prodotta dalla parte ricorrente non costituisce idonea dimostrazione dello stato di inagibilità dell'immobile.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n 672 del giorno
11/12/2024 con riferimento alle somme pretese per le particelle Dati_Catastali_2 e Dati_Catastali_4 e Dati_Catastali_3;
b) compensa le spese di lite.