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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 15/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al r.g. n. 987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Marzola, elettivamente domiciliato in Montegranaro (FM), via Fermana Sud n. 34, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F./P.IVA ); CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Il procuratore della parte costituita concludeva come in verbale all'udienza di assunzione della causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Fermo, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Piaccia al Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle superiori argomentazioni,
A) accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi di cui al combinato disposto CP_1
degli artt. 130 – 132 Cod. Consumo e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 2.833,34, come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore
1 determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio occulto affliggente la cosa compravenduta sopra descritta, e per l'effetto condannare, ai sensi degli artt. 1480 e seguenti Cod. Civ. (ovvero ai sensi degli artt. 1218 e seguenti Cod. Civ.) al pagamento della somma di € 2.833,34, come CP_1
sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
[C] Vittoria di spese e competenze in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della domanda, la parte attrice deduceva che:
1. in data 30.07.2018, concludeva con la un Parte_1 CP_1
contratto di compravendita di un autoveicolo Fiat modello Doblò, targato EM033WT ed avente un chilometraggio pari a 130.000 Km, per l'importo complessivo di euro 8.900,00, versando, a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 400,00;
2. in data 04.08.2018, l'attore ritirava il veicolo acquistato presso la sede della società concessionaria venditrice;
3. in data 03.12.2018, mentre l'attore era in transito con la suddetta autovettura, la stessa si arrestava improvvisamente, venendo, in seguito, trasportata, tramite l'intervento del carro attrezzi, presso un'autofficina autorizzata;
4. la verifica tecnica sul mezzo evidenziava un malfunzionamento della centralina dell'auto, tale da rendere necessari due distinti interventi di riparazione, eseguiti rispettivamente nei periodi compresi tra il 03.12.2018 e il 07.01.2019 e tra il 15.02.2019 e il 22.02.2019, culminati con la sostituzione di tale componente elettronica;
5. in data 31.05.2019, il veicolo subiva un nuovo guasto e, nello specifico, la rottura della puleggia dell'albero motore, con danni al comando della distribuzione. Si rendeva, pertanto, necessaria la sostituzione delle seguenti componenti: puleggia, cinghia di trasmissione, cinghia servizi, tendicinghia, punterie, valvole, kit di distribuzione, rettifica della testa, pompa dell'acqua, termostato, filtri dell'aria e dell'olio, candele ed olio motore;
6. l'intervento di riparazione veniva effettuato dall'officina “F.lli Ruffini” di Porto
EN NA e comportava all'attore l'esborso della somma di euro 2.833,34, dal momento che sia la convenuta, sia la quale garante legale per i vizi dell'auto, avevano Controparte_2
rigettato la richiesta di indennizzo svolta dal Pt_1
2 7. la fattispecie in esame era inquadrabile nell'ambito applicativo degli artt. 130 e
132 Cod. Consumo, secondo cui il venditore di un bene di consumo – categoria nella quale era pacificamente riconducibile l'automobile – era responsabile per difetti di conformità del bene esistenti al momento della consegna, o comunque entro il termine di due anni dalla stessa. In tali casi, il compratore aveva l'onere di denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta o, comunque, entro ventisei mesi dalla data della consegna;
8. nel caso di specie aveva denunciato tempestivamente i vizi Parte_1
dell'auto alla convenuta, la quale aveva attivato la relativa garanzia;
9. le argomentazioni opposte dalla convenuta e dalla a fondamento Controparte_2
del diniego alla richiesta del erano infondate. In particolare, le controparti avevano Pt_1
rilevato che i guasti all'auto lamentati dall'attore fossero riconducibili, principalmente, alla normale condizione di vetustà del veicolo o, comunque, ad una deficitaria manutenzione del mezzo da parte del proprietario;
10. tali conclusioni risultavano smentite dalle risultanze della relazione tecnica di parte versata in atti, la quale aveva invece evidenziato che tali tipologie di guasto potevano verificarsi in conseguenza della normale usura del mezzo e/o a fronte di un'insufficiente manutenzione soltanto nei casi di elevato chilometraggio dell'autovettura, dovendo diversamente essere imputati ad un'anomalia del mezzo. Pertanto, nel caso di specie essi erano configurabili come vizi occulti del bene compravenduto;
11. in via subordinata, la fattispecie era inquadrabile nell'ambito di applicazione dell'art. 1490 c.c., che legittimava la domanda di riduzione del prezzo di vendita del bene in misura corrispondente all'ammontare del danno patito.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di controparte e CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in via principale e nel merito
- previo ogni necessario accertamento, respingersi ogni domanda svolta dall'attore per tutte le ragioni, di fatto e diritto, esposte nella sovrascritta narrativa;
b) in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale della pretesa azionata dall'attore ridursi la condanna di alle somme effettivamente accertate come dovute, nei limiti di CP_1
rigorosa prova siccome acquisita in corso di causa
(…)
3 In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P.,
C.P.A. e IVA come per legge”.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta specificava quanto segue:
1. l'autovettura acquistata da al momento della consegna Parte_1
avvenuta in data 04.08.2019, risultava già immatricolata ed utilizzata a decorrere dall'anno 2012, avendo percorso in tale lasso temporale 134.407 Km;
2. dopo la verificazione del guasto lamentato dall'attore e le conseguenti verifiche da parte della quest'ultima riscontrava, in primo luogo, che il malfunzionamento Controparte_2
occorso non era inquadrabile negli obblighi di ripristino dello status quo ante previsti dalla disciplina in materia di garanzia legale, in secondo luogo, che in ogni caso il preventivo dei danni oggetto della domanda risarcitoria era sproporzionato in eccesso, dovendo invece essere quantificato nel minore importo di euro 2.528,17;
3. l'ambito di applicazione della garanzia legale, secondo quanto previsto dall'art. 128, comma 3, D.lgs. n. 206/2005, era circoscritto ai vizi non derivanti dall'utilizzo ordinario del bene, nonché preesistenti rispetto alla data di consegna al compratore, mentre, nel caso concreto, il danneggiamento del veicolo era esclusivamente riconducibile all'elevato chilometraggio del veicolo e all'usura della puleggia;
4. il guasto si era verificato dopo che la vettura aveva percorso 30.000 Km nell'arco di dieci mesi dalla data della consegna, inoltre, lo stesso poteva essere prevenuto dall'attore eseguendo gli interventi di manutenzione ordinaria dell'auto, dal momento che, con ogni probabilità, il mezzo aveva manifestato segni di avaria prima dell'effettiva rottura della puleggia;
5. in ogni caso, l'onere della prova dell'ascrivibilità del guasto occorso ad uno dei vizi rispetto ai quali risultava operante la garanzia legale gravava in capo alla parte attrice nella propria qualità di compratore, in caso di applicazione sia degli artt. 130 e 132 Cod. Consumo, sia dell'art. 1490 c.c.;
6. inoltre, l'attore aveva dedotto di aver effettuato le riparazioni dell'auto presso l'officina “F.lli Ruffini”, alterando in modo irreversibile lo stato di usura del mezzo al momento del guasto e pregiudicando quindi la possibilità di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza e la provenienza dei danni oggetto della domanda risarcitoria;
7. infine, doveva evidenziarsi che l'attore aveva svolto la riparazione del mezzo sostituendo i pezzi usati e difettosi con componenti nuovi, pertanto, un eventuale rimborso
4 integrale delle spese sostenute dall'attore avrebbe determinato, in capo a quest'ultimo, un indebito arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.. Dunque, in caso di accoglimento parziale della domanda, l'entità del danno doveva essere parametrata al rapporto tra il prezzo di acquisto dell'autovettura e il costo dei ricambi, unitamente alla svalutazione monetaria relativa al periodo intercorrente tra la data di prima immatricolazione e quello dell'intervento di riparazione.
Il Giudice di Pace di Fermo, con la sentenza n. 141/2023, pronunciata in data 14.04.2023
e depositata in data 27.04.2023, rigettava la domanda attorea, condannava alla Parte_1
refusione delle spese di lite e poneva a carico di quest'ultimo le spese dell'espletata C.T.U..
Avverso la sentenza n. 141/2023 del Giudice di Pace di Fermo, Parte_1
proponeva appello, ritualmente notificato, con il quale l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della medesima sulla base di un unico motivo di gravame.
In particolare, secondo le prospettazioni dell'appellante, la pronuncia di primo grado era affetta da vizio di motivazione meramente apparente o, comunque, da un'erronea applicazione dei principi di diritto relativi al riparto dell'onere della prova e alla valutazione degli elementi probatori, secondo quanto previsto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dall'art. 2967 c.c..
Sul punto, deduceva che la non aveva specificamente Parte_1 CP_1
contestato la sussistenza del vizio riscontrato nell'autovettura compravenduta, bensì aveva dedotto, da un lato, l'inoperatività nel caso di specie della garanzia legale, dall'altro, che la sostituzione delle componenti meccaniche danneggiate con altre nuove aveva determinato un aumento del valore del mezzo rispetto a quello posseduto precedentemente alla verificazione del guasto e che, dunque, il thema probandum doveva essere individuato unicamente nell'accertamento della riconducibilità di quest'ultimo allo stato di vetustà dell'autovettura oppure ad un'anomalia suscettibile di legittimare l'azione di garanzia per vizi di conformità del bene compravenduto.
In tal senso, la parte appellante deduceva che lo svolgimento della fase istruttoria nel giudizio di primo grado aveva acclarato la prova della sussistenza di due circostanze che il
Giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato, in violazione dell'art. 2697 c.c..
In primo luogo, l'auto di proprietà del era già affetta da vizi gravi al momento della Pt_1
consegna del mezzo all'acquirente, che avevano comportato l'intervento di sostituzione della centralina, in secondo luogo, sia la consulenza tecnica di parte che le conclusioni svolte dal
C.T.U. nel proprio elaborato peritale erano convergenti nell'affermare che la tipologia di guasto
5 occorsa nella fattispecie al mezzo di proprietà attorea, ovvero la rottura della puleggia, non fosse imputabile all'ordinario utilizzo del veicolo né alla sua vetustà, bensì ad una rottura anomala in quanto esterna alla corona del motore.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Fermo, contrariis reiectis:
• in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c., la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
• in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 141/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Fermo, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Tesei – R.G. n. 3345/2019, pubblicata il 04 maggio 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“A) accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi di cui al combinato disposto CP_1
degli artt. 130 – 132 Cod. Consumo e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 2.833,34, come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace adito;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio occulto affliggente la cosa compravenduta sopra descritta, e per l'effetto condannare, ai sensi degli artt. 1490 e seguenti Cod. Civ. (ovvero ai sensi degli artt. 1218 e seguenti Cod. Civ.) al pagamento della somma di € 2.833,34, come CP_1
sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace adito;
[C] Vittoria di spese e competenze in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
La non si costituiva in giudizio. CP_1
Instaurato il contraddittorio, rilevata la nullità dell'atto di citazione e disposta la rinnovazione, dichiarata la contumacia della rigettata l'istanza di sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 13.11.2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
6 In particolare, quanto all'unico motivo di gravame il Tribunale, preliminarmente, osserva come il giudice di prime cure, diversamente da quanto dedotto dalla parte appellante, non abbia posto a fondamento del rigetto della domanda attorea l'assenza di prova in ordine all'effettiva verificazione di un'avaria all'autovettura di proprietà del Pt_1
Al contrario, con la pronuncia gravata è stata posta in evidenza, anzitutto, la circostanza che, essendo decorso il termine semestrale per la manifestazione del vizio di conformità, previsto dall'art. 135 D.lgs. n. 206/2005 – secondo la formulazione normativa vigente prima dell'abrogazione intervenuta con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 170/2021 – non potessero ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività, in capo al venditore, della presunzione legale di conoscenza dei vizi del bene compravenduto e, pertanto, dovesse farsi applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dal codice civile in materia di compravendita.
Proprio alla luce di tali premesse, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, all'esito dell'istruttoria, l'attore non avesse assolto il proprio onere della prova, neppure consentendo l'espletamento di una C.T.U., essendo stato sottratto, nelle more, il bene compravenduto.
In altri termini, la sentenza gravata ha ritenuto che non fosse stato provato che il guasto occorso al mezzo fosse riconducibile ad un'anomalia e non alla fisiologica vetustà del mezzo correlata al suo ordinario utilizzo alla data di consegna del bene al nuovo acquirente, in relazione al grado di usura mediamente presente in veicoli aventi le medesime caratteristiche e che, pertanto, non risultassero perfezionati i requisiti per l'attivazione dell'obbligo indennitario scaturente dalla garanzia legale presente sul bene al momento della vendita.
Ebbene, osserva il Tribunale come una tale conclusione risulta sorretta da adeguata motivazione.
Ed invero, nei casi di inapplicabilità a carico del venditore della presunzione legale di conoscenza dei vizi del bene compravenduto, l'ordinario regime di riparto dell'onere della prova in materia di garanzia correlata alla vendita di beni di consumo comporta che spetti al compratore provare la preesistenza dei vizi al momento del contratto, in coerenza con il principio secondo cui l'obbligo di garanzia dia luogo ad un regime di responsabilità che pone il venditore in una posizione di soggezione rispetto all'azione del compratore finalizzata alla modifica o alla risoluzione del contratto.
7 Sul punto, giova osservare come il legislatore abbia da sempre attribuito natura di lex specialis alla normativa del Codice del consumo relativa alla vendita e, invece, natura sussidiaria all'omologa disciplina contenuta nel codice civile.
Dallo scrutinio di tali norme può desumersi la configurabilità di una responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si manifesti entro il termine di due anni dalla data della consegna.
Il consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 130 D.lgs. n. 206/2005, può in primo luogo chiedere la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, può chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
In tale fattispecie, la disciplina consumeristica prevede che sia onere del consumatore denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data della scoperta del vizio e che, in ogni caso, si pone a carico di quest'ultimo una presunzione legale di conoscenza dei vizi di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna, salvo l'ipotesi in cui tale vizio sia incompatibile con la natura del bene (cfr. 133 D.lgs. n. 206/2005 ratione temporis vigente).
Il consumatore è quindi tenuto, in tali casi, ad allegare la sussistenza del vizio, gravando, invece, sul venditore l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita, mentre, una volta decorso il suddetto termine decadenziale, il consumatore che agisce in giudizio, oltre alla mera sussistenza del vizio, è tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene venduto.
In secondo luogo, una volta dimostrata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la res e l'evento dannoso, il consumatore dovrà altresì fornire la prova del nesso di causalità giuridica tra il vizio di conformità e il danno subito, residuando in capo al produttore-venditore la possibilità di andare esente da responsabilità offrendo la relativa prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il vizio non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva venduto o che, comunque, in quel momento, lo stesso non era riconoscibile in base alle coeve conoscenze tecnico-scientifiche (cfr., in termini, Cass. civ. n. 13148/2020).
In tal caso, il consumatore ha diritto di esigere dal produttore-venditore che le riparazioni e/o le sostituzioni necessarie avvengano entro un termine congruo dalla relativa richiesta, senza arrecare pregiudizio al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore l'ha acquistato.
8 Infine, deve specificarsi che nei casi – come quello di specie – concernenti l'attivazione della garanzia legale correlata alla vendita di beni usati, quest'ultima non possa intendersi estesa a qualsivoglia difetto incidente sulla funzionalità del bene, bensì, in tale ipotesi, la responsabilità del venditore deve essere circoscritta ai soli difetti non riconducibili all'uso normale della cosa, ovvero promananti dallo stato di usura della stessa in relazione al suo utilizzo ordinario sia precedente, sia successivo alla vendita.
Sul punto si è espressa, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sentenza del 30/03/2017 n.8285). Dunque, affinché possa ritenersi operante la garanzia prevista dall'art. 130 D.lgs. n. 206/2005, il compratore, oltre a dover assolvere all'onere probatorio relativo alla sussistenza del vizio e alla preesistenza del medesimo al momento della consegna del bene, deve altresì provare che tale difetto di conformità non sia derivato dall'ordinario stato di usura del bene compravenduto.
Tanto premesso e passando al merito della controversia, deve anzitutto rilevarsi come l'attore abbia assolto all'onere della prova relativo alla sussistenza del vizio di conformità del bene compravenduto.
Nello specifico si rileva, da un lato, che l'effettiva verificazione del guasto consistente nella rottura della puleggia dell'albero motore non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., dall'altro lato, lo stesso è risultato in ogni caso provato all'esito dello svolgimento della prova testimoniale (cfr. escussione testimoniale di che, interrogato sul quesito sub. 3), contenuto nella Testimone_1
memoria, ex art. 320 c.p.c. di parte attrice, ovvero: “Vero che, ai fini del ripristino del danno riscontrato, si rendeva necessario procedere alla sostituzione integrale della puleggia dell'albero motore e della distribuzione, come da fattura che si mostra al teste”, rispondeva: “Sì è vero, ricordo anche questa circostanza, riconosco le elaborazioni elencate nella fattura”), nonché dalla produzione in atti della fattura attestante l'effettiva esecuzione dell'intervento di sostituzione della puleggia dell'albero motore (cfr. doc. 6 nel fascicolo di primo grado).
A questo punto, deve darsi atto di come il Giudice di prime cure, a fondamento della sentenza di rigetto per mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il
9 danno oggetto della domanda risarcitoria e l'evento dannoso, ha dato atto – come accennato – che la parte attrice aveva sottratto l'autovettura danneggiata alla disponibilità del nominato
C.T.U..
L'attore, infatti, ha alienato il mezzo nelle more dell'introduzione del giudizio di primo grado e, pertanto, il C.T.U. si è trovato nell'impossibilità di effettuare una valutazione oggettiva della tipologia di guasto occorso al mezzo.
Osserva il Tribunale come, nell'elaborato peritale redatto nell'ambito del giudizio di primo grado, l'ausiliario del giudice ha affermato, in risposta al quesito relativo all'accertamento dello stato manutentivo del mezzo, di non poter “rispondere a tale quesito in modo oggettivo poiché il mezzo non è stato messo a disposizione in quanto non più di proprietà della parte coinvolta nel contenzioso” e, dunque, che “non è stato possibile esaminare la parte danneggiata del veicolo di valutare oggettivamente lo stato della stessa” (cfr. pagg. 5 e 6 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Partendo da tale premessa, lo stesso consulente tecnico di ufficio si è soffermato sulla specifica tipologia di vizio dedotto dalla parte attrice, ovvero la rottura della puleggia dell'albero motore, rilevando, anzitutto, che tale componente “tende a usurarsi nel tempo”, potendo essere soggetta a rottura in ragione delle “continue vibrazioni prodotte dai motori che vanno a incidere sul pezzo”
e che, in tal senso, “prevenire il problema della rottura della puleggia è molto complicato. Serve un'analisi condotta da un meccanico esperto, e periodica” e, in ogni caso, la stessa “si fa più probabile una volta superati i 100.000 chilometri” (cfr. pag. 7 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Il C.T.U. ha quindi concluso che, in relazione al guasto documentato dalle fotografie allegate alla relazione tecnica di parte attrice versata in atti, la rottura della puleggia occorsa nel caso di specie fosse anomala “poiché esterna alla corona”, mentre “spesso la rottura per usura avviene internamente alla stessa con cricche che ne compromettono l'uso”, ma che, tuttavia, non fosse possibile
“affermare in modo oggettivo senza una valutazione materica diretta sul pezzo danneggiato se la compatibilità del danno denunciato sia ascrivibile solo ad una normale usura o se il componente aveva delle anomalie materiche costruttive” (cfr. pag. 8 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
L'ausiliario ha, altresì, specificato che tale tipologia di guasto non avesse alcun collegamento causale con quello precedentemente documentato concernente la compromissione e la successiva sostituzione della centralina dell'auto, in quanto “i precedenti controlli effettuati in data 03/12/2018, effettuati per un altro guasto, non hanno interessato direttamente
l'impianto di trasmissione ma l'impianto di iniezione” (cfr. pag. 9 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
10 Tanto detto, alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche poc'anzi descritte, deve ritenersi che a fronte delle contestazioni svolte dalla convenuta in primo Parte_1
grado, non abbia provato che il guasto occorso al mezzo di sua proprietà, ovvero la rottura della puleggia dell'albero motore, sia configurabile quale vizio in alcun modo riconducibile all'uso normale della cosa.
Sul punto vengono anzi in rilievo elementi, seppure di natura presuntiva, di segno contrario, dal momento che tale tipologia di guasto, come rilevato dal C.T.U., aveva statisticamente maggiori possibilità di verificarsi in relazione allo stato di usura del mezzo di proprietà dell'appellante, ovvero nei casi in cui l'autovettura avesse un chilometraggio superiore ai 100.000 chilometri (cfr. pag. 7 della C.T.U., ove l'ausiliario afferma che “la rottura della puleggia si fa più probabile una volta superati i 100.000 chilometri”). In merito, infatti, risulta non contestata tra le parti la circostanza per cui l'autovettura di proprietà di al momento della Parte_1
verificazione del guasto, avesse un chilometraggio superiore a tale soglia, ovvero di 134.407
Km.
Tuttavia, sul punto rimane assorbente la circostanza, già rilevata dal Giudice di Pace di
Fermo in relazione all'impossibilità per il C.T.U. di effettuare un esame diretto sull'effettiva natura del vizio del mezzo di proprietà del secondo cui non vi sono evidenze probatorie Pt_1
che consentano di accertare che la rottura della puleggia verificatasi nel caso di specie sia ascrivibile ad un malfunzionamento dell'autovettura già presente al momento della consegna del bene al compratore e non, invece, al normale stato di usura del medesimo.
Sul punto, con riferimento alle circostanze che, secondo le argomentazioni svolte dalla parte appellante, sarebbero emerse all'esito dello svolgimento della fase istruttoria nel giudizio di primo grado e non adeguatamente valutate dal Giudice di Pace ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, si osserva quanto segue.
In relazione alla prima delle sopramenzionate circostanze, ovvero quella per cui l'auto di proprietà di fosse già affetta da vizi gravi al momento della consegna del Parte_1
mezzo all'acquirente che avevano comportato un primo intervento di sostituzione della centralina, deve ribadirsi, come già rilevato dal C.T.U. nel giudizio di primo grado, che tale tipologia di guasto non ha alcun collegamento causale con quello inerente alla successiva avaria e sostituzione della centralina dell'auto, dal momento che la rottura della puleggia dell'albero motore riguarda il funzionamento dell'impianto di trasmissione del motore, mentre la rottura
11 della centralina concerne invece l'impianto di iniezione dell'auto (cfr. pag. 9 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Quanto, invece, alla deduzione di parte appellante secondo cui sia la consulenza tecnica di parte sia il C.T.U. avessero rilevato l'anomalia della rottura della puleggia del motore occorsa nella fattispecie in esame in quanto esterna alla corona del motore, si osserva quanto segue.
Ed invero, se da un lato il C.T.U. ha dato atto della suddetta particolarità, in termini di anomalia, del guasto occorso alla vettura di proprietà attorea, chiarendo come diversamente da quanto avviene statisticamente con maggior frequenza in circostanze similari, la stessa era avvenuta esternamente e non internamente alla corona del motore, dall'altro lato, il medesimo ausiliario, ha specificato che non è possibile “affermare in modo oggettivo senza una valutazione materica diretta sul pezzo danneggiato se la compatibilità del danno denunciato sia ascrivibile solo ad una normale usura o se il componente aveva delle anomalie materiche costruttive” (cfr. pag. 8 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Ne consegue che, sotto tale profilo, tale deduzione degradi al rango di mera asserzione di parte appellante, senza che la stessa abbia assolto al relativo onere della prova.
Quanto, infine, alle conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte e, in particolare, a quelle con cui l'ausiliario, partendo dalla premessa per cui “a causa della rottura della puleggia, l'ingranaggio che garantisce il mantenimento della fase tra l'albero motore e l'albero a camme, non riusciva a far mantenere la fase tra i due alberi, tanto da provocare danni alle valvole di aspirazione e di scarico del mezzo”, concludeva affermando che “le cause del guasto precedentemente descritte non possono essere imputate all'utilizzatore del veicolo, né alla sua vetustà o utilizzo, dato che la rottura della puleggia non può essere ricondotta ad una mancata manutenzione del bene, né ad un uso inadeguato. Piuttosto il fatto potrebbe essere riconducibile ad un'anomalia” (cfr. pagg. 3 e 4 del doc. denominato “FASCICOLO 1 GRADO
BIS”, nel fascicolo di parte appellante), si rileva come le stesse non siano idonee ad assurgere ad elementi di prova relativamente alla riferibilità del guasto ad un'anomalia o, piuttosto, alla vetustà del mezzo conseguente al suo ordinario utilizzo.
Ed invero è sufficiente rammentare, sul punto, che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16552). Dunque, anche in tal caso, non vi sono evidenze documentali obiettive suscettibili di provare la predetta circostanza e, quindi, di
12 integrare i presupposti per l'attivazione della garanzia legale presente sull'autovettura acquistata di Parte_1
In ragione delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Nulla deve essere statuito in ordine alla refusione delle spese di lite in ragione della contumacia della parte appellata.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di appello iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 141/2023, pronunciata in data
[...]
14.04.2023 e depositata in data 27.04.2023, iscritto a n. 987/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'appello;
❖ nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della parte appellata;
❖ dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Fermo, in data 13.12.2025.
IL GIUDICE (Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al r.g. n. 987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Marzola, elettivamente domiciliato in Montegranaro (FM), via Fermana Sud n. 34, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F./P.IVA ); CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Il procuratore della parte costituita concludeva come in verbale all'udienza di assunzione della causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Fermo, la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Piaccia al Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle superiori argomentazioni,
A) accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi di cui al combinato disposto CP_1
degli artt. 130 – 132 Cod. Consumo e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 2.833,34, come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore
1 determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio occulto affliggente la cosa compravenduta sopra descritta, e per l'effetto condannare, ai sensi degli artt. 1480 e seguenti Cod. Civ. (ovvero ai sensi degli artt. 1218 e seguenti Cod. Civ.) al pagamento della somma di € 2.833,34, come CP_1
sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace;
[C] Vittoria di spese e competenze in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
A fondamento della domanda, la parte attrice deduceva che:
1. in data 30.07.2018, concludeva con la un Parte_1 CP_1
contratto di compravendita di un autoveicolo Fiat modello Doblò, targato EM033WT ed avente un chilometraggio pari a 130.000 Km, per l'importo complessivo di euro 8.900,00, versando, a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 400,00;
2. in data 04.08.2018, l'attore ritirava il veicolo acquistato presso la sede della società concessionaria venditrice;
3. in data 03.12.2018, mentre l'attore era in transito con la suddetta autovettura, la stessa si arrestava improvvisamente, venendo, in seguito, trasportata, tramite l'intervento del carro attrezzi, presso un'autofficina autorizzata;
4. la verifica tecnica sul mezzo evidenziava un malfunzionamento della centralina dell'auto, tale da rendere necessari due distinti interventi di riparazione, eseguiti rispettivamente nei periodi compresi tra il 03.12.2018 e il 07.01.2019 e tra il 15.02.2019 e il 22.02.2019, culminati con la sostituzione di tale componente elettronica;
5. in data 31.05.2019, il veicolo subiva un nuovo guasto e, nello specifico, la rottura della puleggia dell'albero motore, con danni al comando della distribuzione. Si rendeva, pertanto, necessaria la sostituzione delle seguenti componenti: puleggia, cinghia di trasmissione, cinghia servizi, tendicinghia, punterie, valvole, kit di distribuzione, rettifica della testa, pompa dell'acqua, termostato, filtri dell'aria e dell'olio, candele ed olio motore;
6. l'intervento di riparazione veniva effettuato dall'officina “F.lli Ruffini” di Porto
EN NA e comportava all'attore l'esborso della somma di euro 2.833,34, dal momento che sia la convenuta, sia la quale garante legale per i vizi dell'auto, avevano Controparte_2
rigettato la richiesta di indennizzo svolta dal Pt_1
2 7. la fattispecie in esame era inquadrabile nell'ambito applicativo degli artt. 130 e
132 Cod. Consumo, secondo cui il venditore di un bene di consumo – categoria nella quale era pacificamente riconducibile l'automobile – era responsabile per difetti di conformità del bene esistenti al momento della consegna, o comunque entro il termine di due anni dalla stessa. In tali casi, il compratore aveva l'onere di denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta o, comunque, entro ventisei mesi dalla data della consegna;
8. nel caso di specie aveva denunciato tempestivamente i vizi Parte_1
dell'auto alla convenuta, la quale aveva attivato la relativa garanzia;
9. le argomentazioni opposte dalla convenuta e dalla a fondamento Controparte_2
del diniego alla richiesta del erano infondate. In particolare, le controparti avevano Pt_1
rilevato che i guasti all'auto lamentati dall'attore fossero riconducibili, principalmente, alla normale condizione di vetustà del veicolo o, comunque, ad una deficitaria manutenzione del mezzo da parte del proprietario;
10. tali conclusioni risultavano smentite dalle risultanze della relazione tecnica di parte versata in atti, la quale aveva invece evidenziato che tali tipologie di guasto potevano verificarsi in conseguenza della normale usura del mezzo e/o a fronte di un'insufficiente manutenzione soltanto nei casi di elevato chilometraggio dell'autovettura, dovendo diversamente essere imputati ad un'anomalia del mezzo. Pertanto, nel caso di specie essi erano configurabili come vizi occulti del bene compravenduto;
11. in via subordinata, la fattispecie era inquadrabile nell'ambito di applicazione dell'art. 1490 c.c., che legittimava la domanda di riduzione del prezzo di vendita del bene in misura corrispondente all'ammontare del danno patito.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda di controparte e CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) in via principale e nel merito
- previo ogni necessario accertamento, respingersi ogni domanda svolta dall'attore per tutte le ragioni, di fatto e diritto, esposte nella sovrascritta narrativa;
b) in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza anche parziale della pretesa azionata dall'attore ridursi la condanna di alle somme effettivamente accertate come dovute, nei limiti di CP_1
rigorosa prova siccome acquisita in corso di causa
(…)
3 In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 L.P.,
C.P.A. e IVA come per legge”.
A fondamento delle proprie difese, la convenuta specificava quanto segue:
1. l'autovettura acquistata da al momento della consegna Parte_1
avvenuta in data 04.08.2019, risultava già immatricolata ed utilizzata a decorrere dall'anno 2012, avendo percorso in tale lasso temporale 134.407 Km;
2. dopo la verificazione del guasto lamentato dall'attore e le conseguenti verifiche da parte della quest'ultima riscontrava, in primo luogo, che il malfunzionamento Controparte_2
occorso non era inquadrabile negli obblighi di ripristino dello status quo ante previsti dalla disciplina in materia di garanzia legale, in secondo luogo, che in ogni caso il preventivo dei danni oggetto della domanda risarcitoria era sproporzionato in eccesso, dovendo invece essere quantificato nel minore importo di euro 2.528,17;
3. l'ambito di applicazione della garanzia legale, secondo quanto previsto dall'art. 128, comma 3, D.lgs. n. 206/2005, era circoscritto ai vizi non derivanti dall'utilizzo ordinario del bene, nonché preesistenti rispetto alla data di consegna al compratore, mentre, nel caso concreto, il danneggiamento del veicolo era esclusivamente riconducibile all'elevato chilometraggio del veicolo e all'usura della puleggia;
4. il guasto si era verificato dopo che la vettura aveva percorso 30.000 Km nell'arco di dieci mesi dalla data della consegna, inoltre, lo stesso poteva essere prevenuto dall'attore eseguendo gli interventi di manutenzione ordinaria dell'auto, dal momento che, con ogni probabilità, il mezzo aveva manifestato segni di avaria prima dell'effettiva rottura della puleggia;
5. in ogni caso, l'onere della prova dell'ascrivibilità del guasto occorso ad uno dei vizi rispetto ai quali risultava operante la garanzia legale gravava in capo alla parte attrice nella propria qualità di compratore, in caso di applicazione sia degli artt. 130 e 132 Cod. Consumo, sia dell'art. 1490 c.c.;
6. inoltre, l'attore aveva dedotto di aver effettuato le riparazioni dell'auto presso l'officina “F.lli Ruffini”, alterando in modo irreversibile lo stato di usura del mezzo al momento del guasto e pregiudicando quindi la possibilità di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza e la provenienza dei danni oggetto della domanda risarcitoria;
7. infine, doveva evidenziarsi che l'attore aveva svolto la riparazione del mezzo sostituendo i pezzi usati e difettosi con componenti nuovi, pertanto, un eventuale rimborso
4 integrale delle spese sostenute dall'attore avrebbe determinato, in capo a quest'ultimo, un indebito arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c.. Dunque, in caso di accoglimento parziale della domanda, l'entità del danno doveva essere parametrata al rapporto tra il prezzo di acquisto dell'autovettura e il costo dei ricambi, unitamente alla svalutazione monetaria relativa al periodo intercorrente tra la data di prima immatricolazione e quello dell'intervento di riparazione.
Il Giudice di Pace di Fermo, con la sentenza n. 141/2023, pronunciata in data 14.04.2023
e depositata in data 27.04.2023, rigettava la domanda attorea, condannava alla Parte_1
refusione delle spese di lite e poneva a carico di quest'ultimo le spese dell'espletata C.T.U..
Avverso la sentenza n. 141/2023 del Giudice di Pace di Fermo, Parte_1
proponeva appello, ritualmente notificato, con il quale l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma della medesima sulla base di un unico motivo di gravame.
In particolare, secondo le prospettazioni dell'appellante, la pronuncia di primo grado era affetta da vizio di motivazione meramente apparente o, comunque, da un'erronea applicazione dei principi di diritto relativi al riparto dell'onere della prova e alla valutazione degli elementi probatori, secondo quanto previsto dagli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dall'art. 2967 c.c..
Sul punto, deduceva che la non aveva specificamente Parte_1 CP_1
contestato la sussistenza del vizio riscontrato nell'autovettura compravenduta, bensì aveva dedotto, da un lato, l'inoperatività nel caso di specie della garanzia legale, dall'altro, che la sostituzione delle componenti meccaniche danneggiate con altre nuove aveva determinato un aumento del valore del mezzo rispetto a quello posseduto precedentemente alla verificazione del guasto e che, dunque, il thema probandum doveva essere individuato unicamente nell'accertamento della riconducibilità di quest'ultimo allo stato di vetustà dell'autovettura oppure ad un'anomalia suscettibile di legittimare l'azione di garanzia per vizi di conformità del bene compravenduto.
In tal senso, la parte appellante deduceva che lo svolgimento della fase istruttoria nel giudizio di primo grado aveva acclarato la prova della sussistenza di due circostanze che il
Giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato, in violazione dell'art. 2697 c.c..
In primo luogo, l'auto di proprietà del era già affetta da vizi gravi al momento della Pt_1
consegna del mezzo all'acquirente, che avevano comportato l'intervento di sostituzione della centralina, in secondo luogo, sia la consulenza tecnica di parte che le conclusioni svolte dal
C.T.U. nel proprio elaborato peritale erano convergenti nell'affermare che la tipologia di guasto
5 occorsa nella fattispecie al mezzo di proprietà attorea, ovvero la rottura della puleggia, non fosse imputabile all'ordinario utilizzo del veicolo né alla sua vetustà, bensì ad una rottura anomala in quanto esterna alla corona del motore.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Fermo, contrariis reiectis:
• in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare, ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c., la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
• in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 141/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Fermo, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Tesei – R.G. n. 3345/2019, pubblicata il 04 maggio 2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“A) accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi di cui al combinato disposto CP_1
degli artt. 130 – 132 Cod. Consumo e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 2.833,34, come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace adito;
B) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esistenza di un vizio occulto affliggente la cosa compravenduta sopra descritta, e per l'effetto condannare, ai sensi degli artt. 1490 e seguenti Cod. Civ. (ovvero ai sensi degli artt. 1218 e seguenti Cod. Civ.) al pagamento della somma di € 2.833,34, come CP_1
sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore determinata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, anche secondo equità, ma comunque entro il limite di competenza per valore del Giudice di Pace adito;
[C] Vittoria di spese e competenze in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
La non si costituiva in giudizio. CP_1
Instaurato il contraddittorio, rilevata la nullità dell'atto di citazione e disposta la rinnovazione, dichiarata la contumacia della rigettata l'istanza di sospensione CP_1
dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 13.11.2025, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
6 In particolare, quanto all'unico motivo di gravame il Tribunale, preliminarmente, osserva come il giudice di prime cure, diversamente da quanto dedotto dalla parte appellante, non abbia posto a fondamento del rigetto della domanda attorea l'assenza di prova in ordine all'effettiva verificazione di un'avaria all'autovettura di proprietà del Pt_1
Al contrario, con la pronuncia gravata è stata posta in evidenza, anzitutto, la circostanza che, essendo decorso il termine semestrale per la manifestazione del vizio di conformità, previsto dall'art. 135 D.lgs. n. 206/2005 – secondo la formulazione normativa vigente prima dell'abrogazione intervenuta con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 170/2021 – non potessero ritenersi sussistenti i presupposti per l'operatività, in capo al venditore, della presunzione legale di conoscenza dei vizi del bene compravenduto e, pertanto, dovesse farsi applicazione degli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dal codice civile in materia di compravendita.
Proprio alla luce di tali premesse, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, all'esito dell'istruttoria, l'attore non avesse assolto il proprio onere della prova, neppure consentendo l'espletamento di una C.T.U., essendo stato sottratto, nelle more, il bene compravenduto.
In altri termini, la sentenza gravata ha ritenuto che non fosse stato provato che il guasto occorso al mezzo fosse riconducibile ad un'anomalia e non alla fisiologica vetustà del mezzo correlata al suo ordinario utilizzo alla data di consegna del bene al nuovo acquirente, in relazione al grado di usura mediamente presente in veicoli aventi le medesime caratteristiche e che, pertanto, non risultassero perfezionati i requisiti per l'attivazione dell'obbligo indennitario scaturente dalla garanzia legale presente sul bene al momento della vendita.
Ebbene, osserva il Tribunale come una tale conclusione risulta sorretta da adeguata motivazione.
Ed invero, nei casi di inapplicabilità a carico del venditore della presunzione legale di conoscenza dei vizi del bene compravenduto, l'ordinario regime di riparto dell'onere della prova in materia di garanzia correlata alla vendita di beni di consumo comporta che spetti al compratore provare la preesistenza dei vizi al momento del contratto, in coerenza con il principio secondo cui l'obbligo di garanzia dia luogo ad un regime di responsabilità che pone il venditore in una posizione di soggezione rispetto all'azione del compratore finalizzata alla modifica o alla risoluzione del contratto.
7 Sul punto, giova osservare come il legislatore abbia da sempre attribuito natura di lex specialis alla normativa del Codice del consumo relativa alla vendita e, invece, natura sussidiaria all'omologa disciplina contenuta nel codice civile.
Dallo scrutinio di tali norme può desumersi la configurabilità di una responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si manifesti entro il termine di due anni dalla data della consegna.
Il consumatore, secondo quanto previsto dall'art. 130 D.lgs. n. 206/2005, può in primo luogo chiedere la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, può chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
In tale fattispecie, la disciplina consumeristica prevede che sia onere del consumatore denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data della scoperta del vizio e che, in ogni caso, si pone a carico di quest'ultimo una presunzione legale di conoscenza dei vizi di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna, salvo l'ipotesi in cui tale vizio sia incompatibile con la natura del bene (cfr. 133 D.lgs. n. 206/2005 ratione temporis vigente).
Il consumatore è quindi tenuto, in tali casi, ad allegare la sussistenza del vizio, gravando, invece, sul venditore l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita, mentre, una volta decorso il suddetto termine decadenziale, il consumatore che agisce in giudizio, oltre alla mera sussistenza del vizio, è tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene venduto.
In secondo luogo, una volta dimostrata la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la res e l'evento dannoso, il consumatore dovrà altresì fornire la prova del nesso di causalità giuridica tra il vizio di conformità e il danno subito, residuando in capo al produttore-venditore la possibilità di andare esente da responsabilità offrendo la relativa prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il vizio non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva venduto o che, comunque, in quel momento, lo stesso non era riconoscibile in base alle coeve conoscenze tecnico-scientifiche (cfr., in termini, Cass. civ. n. 13148/2020).
In tal caso, il consumatore ha diritto di esigere dal produttore-venditore che le riparazioni e/o le sostituzioni necessarie avvengano entro un termine congruo dalla relativa richiesta, senza arrecare pregiudizio al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore l'ha acquistato.
8 Infine, deve specificarsi che nei casi – come quello di specie – concernenti l'attivazione della garanzia legale correlata alla vendita di beni usati, quest'ultima non possa intendersi estesa a qualsivoglia difetto incidente sulla funzionalità del bene, bensì, in tale ipotesi, la responsabilità del venditore deve essere circoscritta ai soli difetti non riconducibili all'uso normale della cosa, ovvero promananti dallo stato di usura della stessa in relazione al suo utilizzo ordinario sia precedente, sia successivo alla vendita.
Sul punto si è espressa, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita” (cfr. Cass. civ., sez. VI, sentenza del 30/03/2017 n.8285). Dunque, affinché possa ritenersi operante la garanzia prevista dall'art. 130 D.lgs. n. 206/2005, il compratore, oltre a dover assolvere all'onere probatorio relativo alla sussistenza del vizio e alla preesistenza del medesimo al momento della consegna del bene, deve altresì provare che tale difetto di conformità non sia derivato dall'ordinario stato di usura del bene compravenduto.
Tanto premesso e passando al merito della controversia, deve anzitutto rilevarsi come l'attore abbia assolto all'onere della prova relativo alla sussistenza del vizio di conformità del bene compravenduto.
Nello specifico si rileva, da un lato, che l'effettiva verificazione del guasto consistente nella rottura della puleggia dell'albero motore non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., dall'altro lato, lo stesso è risultato in ogni caso provato all'esito dello svolgimento della prova testimoniale (cfr. escussione testimoniale di che, interrogato sul quesito sub. 3), contenuto nella Testimone_1
memoria, ex art. 320 c.p.c. di parte attrice, ovvero: “Vero che, ai fini del ripristino del danno riscontrato, si rendeva necessario procedere alla sostituzione integrale della puleggia dell'albero motore e della distribuzione, come da fattura che si mostra al teste”, rispondeva: “Sì è vero, ricordo anche questa circostanza, riconosco le elaborazioni elencate nella fattura”), nonché dalla produzione in atti della fattura attestante l'effettiva esecuzione dell'intervento di sostituzione della puleggia dell'albero motore (cfr. doc. 6 nel fascicolo di primo grado).
A questo punto, deve darsi atto di come il Giudice di prime cure, a fondamento della sentenza di rigetto per mancanza di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il
9 danno oggetto della domanda risarcitoria e l'evento dannoso, ha dato atto – come accennato – che la parte attrice aveva sottratto l'autovettura danneggiata alla disponibilità del nominato
C.T.U..
L'attore, infatti, ha alienato il mezzo nelle more dell'introduzione del giudizio di primo grado e, pertanto, il C.T.U. si è trovato nell'impossibilità di effettuare una valutazione oggettiva della tipologia di guasto occorso al mezzo.
Osserva il Tribunale come, nell'elaborato peritale redatto nell'ambito del giudizio di primo grado, l'ausiliario del giudice ha affermato, in risposta al quesito relativo all'accertamento dello stato manutentivo del mezzo, di non poter “rispondere a tale quesito in modo oggettivo poiché il mezzo non è stato messo a disposizione in quanto non più di proprietà della parte coinvolta nel contenzioso” e, dunque, che “non è stato possibile esaminare la parte danneggiata del veicolo di valutare oggettivamente lo stato della stessa” (cfr. pagg. 5 e 6 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Partendo da tale premessa, lo stesso consulente tecnico di ufficio si è soffermato sulla specifica tipologia di vizio dedotto dalla parte attrice, ovvero la rottura della puleggia dell'albero motore, rilevando, anzitutto, che tale componente “tende a usurarsi nel tempo”, potendo essere soggetta a rottura in ragione delle “continue vibrazioni prodotte dai motori che vanno a incidere sul pezzo”
e che, in tal senso, “prevenire il problema della rottura della puleggia è molto complicato. Serve un'analisi condotta da un meccanico esperto, e periodica” e, in ogni caso, la stessa “si fa più probabile una volta superati i 100.000 chilometri” (cfr. pag. 7 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Il C.T.U. ha quindi concluso che, in relazione al guasto documentato dalle fotografie allegate alla relazione tecnica di parte attrice versata in atti, la rottura della puleggia occorsa nel caso di specie fosse anomala “poiché esterna alla corona”, mentre “spesso la rottura per usura avviene internamente alla stessa con cricche che ne compromettono l'uso”, ma che, tuttavia, non fosse possibile
“affermare in modo oggettivo senza una valutazione materica diretta sul pezzo danneggiato se la compatibilità del danno denunciato sia ascrivibile solo ad una normale usura o se il componente aveva delle anomalie materiche costruttive” (cfr. pag. 8 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
L'ausiliario ha, altresì, specificato che tale tipologia di guasto non avesse alcun collegamento causale con quello precedentemente documentato concernente la compromissione e la successiva sostituzione della centralina dell'auto, in quanto “i precedenti controlli effettuati in data 03/12/2018, effettuati per un altro guasto, non hanno interessato direttamente
l'impianto di trasmissione ma l'impianto di iniezione” (cfr. pag. 9 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
10 Tanto detto, alla luce delle coordinate normative ed ermeneutiche poc'anzi descritte, deve ritenersi che a fronte delle contestazioni svolte dalla convenuta in primo Parte_1
grado, non abbia provato che il guasto occorso al mezzo di sua proprietà, ovvero la rottura della puleggia dell'albero motore, sia configurabile quale vizio in alcun modo riconducibile all'uso normale della cosa.
Sul punto vengono anzi in rilievo elementi, seppure di natura presuntiva, di segno contrario, dal momento che tale tipologia di guasto, come rilevato dal C.T.U., aveva statisticamente maggiori possibilità di verificarsi in relazione allo stato di usura del mezzo di proprietà dell'appellante, ovvero nei casi in cui l'autovettura avesse un chilometraggio superiore ai 100.000 chilometri (cfr. pag. 7 della C.T.U., ove l'ausiliario afferma che “la rottura della puleggia si fa più probabile una volta superati i 100.000 chilometri”). In merito, infatti, risulta non contestata tra le parti la circostanza per cui l'autovettura di proprietà di al momento della Parte_1
verificazione del guasto, avesse un chilometraggio superiore a tale soglia, ovvero di 134.407
Km.
Tuttavia, sul punto rimane assorbente la circostanza, già rilevata dal Giudice di Pace di
Fermo in relazione all'impossibilità per il C.T.U. di effettuare un esame diretto sull'effettiva natura del vizio del mezzo di proprietà del secondo cui non vi sono evidenze probatorie Pt_1
che consentano di accertare che la rottura della puleggia verificatasi nel caso di specie sia ascrivibile ad un malfunzionamento dell'autovettura già presente al momento della consegna del bene al compratore e non, invece, al normale stato di usura del medesimo.
Sul punto, con riferimento alle circostanze che, secondo le argomentazioni svolte dalla parte appellante, sarebbero emerse all'esito dello svolgimento della fase istruttoria nel giudizio di primo grado e non adeguatamente valutate dal Giudice di Pace ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, si osserva quanto segue.
In relazione alla prima delle sopramenzionate circostanze, ovvero quella per cui l'auto di proprietà di fosse già affetta da vizi gravi al momento della consegna del Parte_1
mezzo all'acquirente che avevano comportato un primo intervento di sostituzione della centralina, deve ribadirsi, come già rilevato dal C.T.U. nel giudizio di primo grado, che tale tipologia di guasto non ha alcun collegamento causale con quello inerente alla successiva avaria e sostituzione della centralina dell'auto, dal momento che la rottura della puleggia dell'albero motore riguarda il funzionamento dell'impianto di trasmissione del motore, mentre la rottura
11 della centralina concerne invece l'impianto di iniezione dell'auto (cfr. pag. 9 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Quanto, invece, alla deduzione di parte appellante secondo cui sia la consulenza tecnica di parte sia il C.T.U. avessero rilevato l'anomalia della rottura della puleggia del motore occorsa nella fattispecie in esame in quanto esterna alla corona del motore, si osserva quanto segue.
Ed invero, se da un lato il C.T.U. ha dato atto della suddetta particolarità, in termini di anomalia, del guasto occorso alla vettura di proprietà attorea, chiarendo come diversamente da quanto avviene statisticamente con maggior frequenza in circostanze similari, la stessa era avvenuta esternamente e non internamente alla corona del motore, dall'altro lato, il medesimo ausiliario, ha specificato che non è possibile “affermare in modo oggettivo senza una valutazione materica diretta sul pezzo danneggiato se la compatibilità del danno denunciato sia ascrivibile solo ad una normale usura o se il componente aveva delle anomalie materiche costruttive” (cfr. pag. 8 della C.T.U., nel fascicolo di primo grado).
Ne consegue che, sotto tale profilo, tale deduzione degradi al rango di mera asserzione di parte appellante, senza che la stessa abbia assolto al relativo onere della prova.
Quanto, infine, alle conclusioni contenute nella relazione del consulente tecnico di parte e, in particolare, a quelle con cui l'ausiliario, partendo dalla premessa per cui “a causa della rottura della puleggia, l'ingranaggio che garantisce il mantenimento della fase tra l'albero motore e l'albero a camme, non riusciva a far mantenere la fase tra i due alberi, tanto da provocare danni alle valvole di aspirazione e di scarico del mezzo”, concludeva affermando che “le cause del guasto precedentemente descritte non possono essere imputate all'utilizzatore del veicolo, né alla sua vetustà o utilizzo, dato che la rottura della puleggia non può essere ricondotta ad una mancata manutenzione del bene, né ad un uso inadeguato. Piuttosto il fatto potrebbe essere riconducibile ad un'anomalia” (cfr. pagg. 3 e 4 del doc. denominato “FASCICOLO 1 GRADO
BIS”, nel fascicolo di parte appellante), si rileva come le stesse non siano idonee ad assurgere ad elementi di prova relativamente alla riferibilità del guasto ad un'anomalia o, piuttosto, alla vetustà del mezzo conseguente al suo ordinario utilizzo.
Ed invero è sufficiente rammentare, sul punto, che “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio” (cfr. Cass. civ., sez. I, 06/08/2015, n. 16552). Dunque, anche in tal caso, non vi sono evidenze documentali obiettive suscettibili di provare la predetta circostanza e, quindi, di
12 integrare i presupposti per l'attivazione della garanzia legale presente sull'autovettura acquistata di Parte_1
In ragione delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Nulla deve essere statuito in ordine alla refusione delle spese di lite in ragione della contumacia della parte appellata.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di appello iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo n. 141/2023, pronunciata in data
[...]
14.04.2023 e depositata in data 27.04.2023, iscritto a n. 987/2023 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'appello;
❖ nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della parte appellata;
❖ dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Fermo, in data 13.12.2025.
IL GIUDICE (Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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