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Articolo 2 della Legge 17 ottobre 2007, n. 189
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Legge 17 ottobre 2007, n. 189
Articolo 2 della Legge 17 ottobre 2007, n. 189
Versione
9 novembre 2007
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 novembre 2007
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