TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 533
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 97 Cost. e 10-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 3, comma 1, lett. a), 6 e 6-bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad eccesso di potere

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Violazione, sotto un secondo profilo, degli artt. 3, comma 1, lett. a), 6 e 6-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, nonché eccesso di potere

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 97 Cost. e 6-bis, d.P.R. n. 380 cit., oltre che dei principi di legalità e buon andamento e difetto assoluto di attribuzione

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di interesse

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di interesse

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di interesse

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per difetto di interesse

    Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in quanto l'atto con cui l'amministrazione comunale dichiara nulla, improcedibile, irricevibile o improponibile una CILA non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione. Pertanto, la sua impugnativa comporta l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 533
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 533
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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