Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00231/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 231 del 2022, proposto da LO RI, rappresentato e difeso dall’avv. Daniele Granara, presso il cui studio è domiciliato in Genova, via B. Bosco 31/4 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.danielegranara@puntopec.it;
contro
Comune di Monterosso al mare (SP), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Pier Giorgio Leoni, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.piergiorgioleoni@pec.giuffre.it;
per l’annullamento
1) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 56/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1685 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ampliamento di apertura di due cancelli in difformità dal progetto approvato;
2) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 57/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1689 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ripristino mediante sostituzione di materiale lapideo di muretti reggi-poggio;
3) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 58/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1691 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ampliamento di posizionamento di serbatoi di raccolta delle acque interrati ed ispezionabili solo per la pulizia;
4) della nota del 21 marzo 2022, relativa alla pratica edilizia n. 59/2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della c.i.l.a. prot. n. 1692 del 21 febbraio 2022, relativa a lavori di ripristino, mediante opere edilizie di manutenzione ordinaria, di stradelli pedonali esistenti e di scale esterne con materiali simili a quelli già impiegati;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 aprile 2026 il cons. VA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
TT e RI
1. – LO RI è comproprietario, insieme al coniuge LA CO, di un compendio immobiliare dell’estensione di circa 21.800 mq, sito nel Comune di Monterosso al mare, individuato nel locale catasto al foglio n. 16, mappali nn. 690, 691, 699, 700, 701, 705, 706, 707, 709, 745 e ricadente in area soggetta a vincolo paesaggistico e da vincolo derivante dalla presenza di un parco nazionale. Inoltre, il bene è collocato in parte in zona D1 (parco con ville e alberghi) ed in altra parte in zona F2 (fascia di rispetto della scogliera assolutamente non edificabile) del locale PRG. Il suddetto compendio ricomprende anche un edificio parzialmente diruto, interrato su tre lati e adibito ad abitazione, avente una superficie di circa 120 mq, e due locali interrati, di cui uno adibito a servizi igienici. In relazione al cespite de quo , P.F. ha proceduto a realizzare alcune opere di sistemazione degli spazi esterni, quali il ripristino di sentieri di collegamento, l’ampliamento dell’apertura di due cancelli, la posa in essere di pavimentazione in pietra locale, la ricostruzione di alcuni muri di fascia e l’installazione di serbatoi interrati di raccolta delle acque.
Con istanza prot. n. 10297, prat. n. 233/2004, del 9 dicembre 2004, P.F. ha domandato il condono edilizio per la sanatoria ex art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 11 novembre 2003 n. 326, delle suddette opere, sanatoria che è stata denegata dal Comune di Monterosso al mare mediante nota prot. n. 4135 del 3 maggio 2011. All’esito del contenzioso instaurato sulla legittimità di tale rigetto, definito negativamente per le ragioni di P.F. con sentenza di questo tribunale 27 dicembre 2012 n. 1713, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 2 ottobre 2019 n. 6612, a sua volta confermata con ordinanza della Corte di cassazione, sezioni unite, 25 novembre 2021 n. 36594, l’amministrazione ha adottato l’ordinanza urbanistica n. 8 del 10 febbraio 2020, recante ordine di demolizione degli abusi in parola. La legittimità di tale provvedimento ripristinatorio, oggetto di gravame in sede giurisdizionale, è stata quindi accertata con sentenza di questo tribunale 31 luglio 2020 n. 546, per la quale è stato interposto l’appello allibrato al n.r.g. 2359 del 2021.
Nel quadro del parallelo ma differente contenzioso riguardante la legittimità del diniego di condono edilizio per la ristrutturazione e parziale ricostruzione del già citato edificio semidiruto, di cui alla nota municipale prot. n. 5282 del 16 maggio 2016, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 12 agosto 2021 n. 5863 ha avuto modo di affermare la preesistenza del rudere demolito e ricostruito in questione, oltre che di muri e sentieri, contrariamente a quanto assunto sul punto dall’amministrazione civica. Confidando nella valenza di tale accertamento anche ai fini della sanatoria delle opere di sistemazione degli spazi esterni di cui è causa, P.F. ha presentato le seguenti comunicazioni di inizio lavori asseverate (c.i.l.a.): 1) prot. n. 1685 del 21 febbraio 2022, prat. n. 56/2022, relativa a lavori di ampliamento di apertura di due cancelli in difformità dal progetto approvato; 2) prot. n. 1689 del 21 febbraio 2022, prat. n. 57/2022, relativa a lavori di ripristino mediante sostituzione di materiale lapideo di muretti reggi-poggio; 3) prot. n. 1691 del 21 febbraio 2022, prat. n. 58/2022, relativa a lavori di ampliamento di posizionamento di serbatoi di raccolta delle acque interrati ed ispezionabili solo per la pulizia; 4) prot. n. 1692 del 21 febbraio 2022, prat. n. 59/2022, relativa a lavori di ripristino, mediante opere edilizie di manutenzione ordinaria, di stradelli pedonali esistenti e di scale esterne con materiali simili a quelli già impiegati.
Il Comune di Monterosso al mare, quindi, mediante quattro distinte note municipali del 21 marzo 2022, rilevando che le suddette istanze riguardano opere per le quali era stato richiesto il condono, ha dichiarato l’inefficacia delle citate c.i.l.a. del 21 febbraio 2022 e confermato il contenuto della citata nota del 3 maggio 2011 di rigetto della prefata istanza di sanatoria del 9 dicembre 2004.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 6 aprile 2022 e depositato il successivo giorno 20, P.F. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe denunciando:
I) violazione degli artt. 97 Cost. e 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, dato che i provvedimenti gravati non sono stati preceduti dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle richieste di mantenimento in sanatoria formulate dal ricorrente;
II) violazione, sotto un primo profilo, degli artt. 3, comma 1, lett. a), 6 e 6- bis , d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad eccesso di potere, dato che le opere denunciate sarebbero pacificamente ascrivibili al novero dell’edilizia libera e sarebbero mantenibili in sanatoria essendo assistite dal requisito della c.d. doppia conformità;
III) violazione, sotto un secondo profilo, degli artt. 3, comma 1, lett. a), 6 e 6- bis , d.P.R. n. 380 del 2001, nonché eccesso di potere, in quanto l’amministrazione non ha tenuto conto della citata sentenza del Consiglio di Stato del 12 agosto 2021, la quale avrebbe confermato la preesistenza non solo del predetto fabbricato diruto ma anche dei muri e sentieri cui ineriscono le opere manutentive denunciate;
IV) violazione degli artt. 97 Cost. e 6- bis , d.P.R. n. 380 cit., oltre che dei principi di legalità e buon andamento e difetto assoluto di attribuzione, perché la legge non attribuisce all’amministrazione il potere di inibire una c.i.l.a. ma solo di adottare i provvedimenti sanzionatori a tutela del buon uso del territorio.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Monterosso al mare, il quale ha controdedotto nel merito delle censure svolte a suo carico ed ha, altresì, fatto presente che la sentenza di secondo grado evocata da parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni è stata revocata dal Consiglio di Stato con sentenza 23 aprile 2025 n. 3256, sancendo così definitivamente l’illegittimità della realizzazione, quale nuova costruzione in una zona attinta da una pluralità di vincoli, del più volte richiamato manufatto ad uso residenziale, allo stesso modo delle opere esterne per le quali è causa. Ha quindi sottolineato che sono state oggetto di c.i.l.a. quattro interventi già realizzati quantomeno al 12 ottobre 2001, dunque non in corso al 21 febbraio 2022, data di deposito delle comunicazioni, già oggetto di diniego di condono e di ordine di demolizione.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa annotazione a verbale, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., della questione dell’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto nei confronti di atti non aventi valenza provvedimentale.
2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Sul punto è sufficiente rinviare ai condivisi principi espressi dalla giurisprudenza più recente per cui, in caso di declaratoria di inefficacia di una c.i.l.a., “ l’azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, a causa dell’inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) qualificabile come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della comunicazione ” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 gennaio 2026 n. 483; in termini v.: Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2021 n. 3275; TAR Lazio, Latina, sez. II, 1° aprile 2026 n. 353; TAR Campania, sez. VIII, 10 marzo 2026 n. 1674; sez. VI, 16 febbraio 2026 n. 1073; Salerno, II, 12 febbraio 2025 n. 298).
Invero, l’atto con cui l’amministrazione comunale respinge, archiviando o dichiarando nulla, improcedibile, irricevibile, improponibile, ecc., una c.i.l.a. presentata per l’effettuazione di alcuni lavori “ non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà e di forza inibitoria, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, pertanto la sua impugnativa comporta l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ” (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 23 gennaio 2026 n. 483; nel medesimo senso v. anche: TAR Lazio, Latina, sez. II, 1° aprile 2026 n. 353; TAR Campania, sez. VIII, 10 marzo 2026 n. 1674; Napoli, sez. VI, 16 febbraio 2026 n. 1073; Salerno, sez. II, 12 febbraio 2025 n. 298; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29 ottobre 2024 n. 3531; sez. I, 30 luglio 2024 n. 2758; TAR Campania, Napoli, sez. III, 22 maggio 2024 n. 3312; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 26 aprile 2022 n. 659; TAR Campania, Napoli, sez. II, 8 maggio 2019 n. 2469; TAR Veneto, sez. II, 15 aprile 2015 n. 415).
Del resto, il comune odierno resistente negli atti impugnati si è limitato a far presente al privato che le attività edilizie segnalate, oltre ad essere risalenti nel tempo e non in corso di esecuzione, sono state già state esaminate e definite nel senso della loro illiceità mediante i provvedimenti di diniego di sanatoria e di ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi ivi individuati, i quali quindi già disciplinano la fattispecie controversa.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Monterosso al mare, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe RU, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
VA OR, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| VA OR | Giuseppe RU |
IL SEGRETARIO