Art. 30. Valorizzazione della proprieta' contadina nei comprensori di riforma
E' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 13 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-1963, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttivita' economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639 , e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.
Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e vengono erogate nei limiti e con le modalita' di cui all' articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed all' articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224 .
Per esse non sono consentite le operazioni di cui all' articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998 , e allo articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600 .
Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attivita' degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.
E' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 13 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-1963, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttivita' economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639 , e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.
Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e vengono erogate nei limiti e con le modalita' di cui all' articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed all' articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224 .
Per esse non sono consentite le operazioni di cui all' articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998 , e allo articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600 .
Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attivita' degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.