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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
ZZ SE, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2104/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Consorzio_1. Att.prod.ve - Co.r.a.p. In - 82006160798
Difeso da
Difensore_1 Rango - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000001060005 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7550/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 28.3.2025, il Consorzio_1 per lo sviluppo delle Attività Produttive – CO.R.A.P. in liquidazione, in persona del rappresentante legale avv
Rappresentante_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativo a imposta di registro per un valore di causa di €. 70.625,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, denunciandone i vizi con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto.
Si costituiva in data 11.4.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando che l'atto impugnato era stato annullato, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente e concludendo con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nulla parte ricorrente successivamente osservava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che preso atto dell'annullamento del provvedimento impugnato, non v'è più materia del contendere, pertanto devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per tale ragione.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dal Consorzio_1 per lo sviluppo delle Attività Produttive – CO. R.A.P. in liquidazione avverso l'avviso di liquidazione descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
ZZ SE, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2104/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Consorzio_1. Att.prod.ve - Co.r.a.p. In - 82006160798
Difeso da
Difensore_1 Rango - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023001SC0000001060005 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7550/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 28.3.2025, il Consorzio_1 per lo sviluppo delle Attività Produttive – CO.R.A.P. in liquidazione, in persona del rappresentante legale avv
Rappresentante_1, proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativo a imposta di registro per un valore di causa di €. 70.625,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, denunciandone i vizi con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto.
Si costituiva in data 11.4.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando che l'atto impugnato era stato annullato, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente e concludendo con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Nulla parte ricorrente successivamente osservava.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che preso atto dell'annullamento del provvedimento impugnato, non v'è più materia del contendere, pertanto devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per tale ragione.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto dal Consorzio_1 per lo sviluppo delle Attività Produttive – CO. R.A.P. in liquidazione avverso l'avviso di liquidazione descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.