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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/10/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2030/2024
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente, per delega dell'avv. Ganci, l'avv. Chiara Imbimbo, la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Preliminarmente chiede, verificata la regolarità della notifica al , come da atti già depositati, dichiararsi la contumacia di parte CP_1 convenuta, quindi che la causa venga decisa con integrale accoglimento della domanda, precisando nuovamente nel merito che parte ricorrente, immessa in ruolo in data
01.09.2023, come da contratto a tempo indeterminato depositato (doc. 1) unitamente al ricorso introduttivo, e come da cedolino stipendiale depositato, ha diritto al bonus carta del docente per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 con condanna del Contr
al riconoscimento in favore di del bonus per gli aa.ss. 2017/18, Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e vittoria di spese.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
rilevata la regolarità della notifica in rinnovazione eseguita nei confronti della parte resistente in data 10/3/2025; rilevato che il convenuto non si è costituito sebbene ritualmente convenuto in CP_1 giudizio;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del e provvede come da Controparte_3 sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 28/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro all'esito dell'udienza del giorno 28/10/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2030/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ,), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Gancu, elettivamente domiciliata in Monreale (PA) alla via Roma, 48 (indirizzi PEC indicati:
Email_1 Email_2
; Email_3 Email_4
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6
2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Contr tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannarsi il l risarcimento del danno per CP_2 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo indeterminato a far data dall'1.9.2023 presso l'I.C. “Francesco De Sanctis” di Sant'Angelo dei Lombardi (AV).
Rappresentava di aver prestato servizio di insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : a.s. 2017/2018, contratto dal 13 Controparte_3 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Rinaldo D'Aquino” di Montella (AV)
AVIS02100B; a.s. 2018/2019, contratto dall'11 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto
3 BE Nobile – RO DS di Lauro (AV) AVIS01800G; a.s. 2019/2020, contratto 10 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Rinaldo D'Aquino” di Montella
(AV) AVIS02100B; a.s. 2020/2021, contratto dal 23 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Rinaldo D'Aquino” di Montella (AV) AVIS02100B; a.s. 2021/2022, contratto dal
13 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Luigi Vanvitelli” di Lioni (AV) AVIS01200L.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2.Instauratosi il contraddittorio, il non si costituiva in giudizio. CP_1
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica eseguita su ordine di rinnovazione in data 10/03/2025)
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023,
4 con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e
5 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
5. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti fino al termine delle attività Controparte_3 didattiche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 ed è attualmente inserita nel sistema scolastico con contratto a tempo indeterminato, assegnata all' (AVIS014008), (vedasi i contratti a Controparte_4 tempo determinato nonché i prospetti R1, le buste paga e il contratto a tempo indeterminato allegati sub 1 in produzione di parte ricorrente).
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_2 docente per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n.
6 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2030/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato in data 18.6.2024 e ritualmente Parte_1 notificato nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_3 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#2.500,00# (euroduemilacinquecento/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00 (euroseicentocinquantasette/00), per compensi, già al netto della compensazione, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. oltre euro 49,00
(euroquarantanove/00) per C.U. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 2030/2024
Verbale di udienza del 28/10/2025
E' presente, per delega dell'avv. Ganci, l'avv. Chiara Imbimbo, la quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Preliminarmente chiede, verificata la regolarità della notifica al , come da atti già depositati, dichiararsi la contumacia di parte CP_1 convenuta, quindi che la causa venga decisa con integrale accoglimento della domanda, precisando nuovamente nel merito che parte ricorrente, immessa in ruolo in data
01.09.2023, come da contratto a tempo indeterminato depositato (doc. 1) unitamente al ricorso introduttivo, e come da cedolino stipendiale depositato, ha diritto al bonus carta del docente per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 con condanna del Contr
al riconoscimento in favore di del bonus per gli aa.ss. 2017/18, Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e vittoria di spese.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
rilevata la regolarità della notifica in rinnovazione eseguita nei confronti della parte resistente in data 10/3/2025; rilevato che il convenuto non si è costituito sebbene ritualmente convenuto in CP_1 giudizio;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del e provvede come da Controparte_3 sentenza ex art. 429 c.p.c..
Avellino, 28/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro all'esito dell'udienza del giorno 28/10/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2030/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: ,), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio
Gancu, elettivamente domiciliata in Monreale (PA) alla via Roma, 48 (indirizzi PEC indicati:
Email_1 Email_2
; Email_3 Email_4
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6
2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Contr tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
2. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannarsi il l risarcimento del danno per CP_2 equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. *** Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al
22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo indeterminato a far data dall'1.9.2023 presso l'I.C. “Francesco De Sanctis” di Sant'Angelo dei Lombardi (AV).
Rappresentava di aver prestato servizio di insegnamento con i seguenti contratti a tempo determinato alle dipendenze del : a.s. 2017/2018, contratto dal 13 Controparte_3 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Rinaldo D'Aquino” di Montella (AV)
AVIS02100B; a.s. 2018/2019, contratto dall'11 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto
3 BE Nobile – RO DS di Lauro (AV) AVIS01800G; a.s. 2019/2020, contratto 10 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Rinaldo D'Aquino” di Montella
(AV) AVIS02100B; a.s. 2020/2021, contratto dal 23 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Rinaldo D'Aquino” di Montella (AV) AVIS02100B; a.s. 2021/2022, contratto dal
13 settembre fino al 30 giugno presso l'Istituto “Luigi Vanvitelli” di Lioni (AV) AVIS01200L.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2.Instauratosi il contraddittorio, il non si costituiva in giudizio. CP_1
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, in rito, va dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituitasi sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica eseguita su ordine di rinnovazione in data 10/03/2025)
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023,
4 con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e
5 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
5. Nel caso di specie risulta allegato e documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti fino al termine delle attività Controparte_3 didattiche per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 ed è attualmente inserita nel sistema scolastico con contratto a tempo indeterminato, assegnata all' (AVIS014008), (vedasi i contratti a Controparte_4 tempo determinato nonché i prospetti R1, le buste paga e il contratto a tempo indeterminato allegati sub 1 in produzione di parte ricorrente).
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_2 docente per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
6. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n.
6 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2030/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato in data 18.6.2024 e ritualmente Parte_1 notificato nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_3 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#2.500,00# (euroduemilacinquecento/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00 (euroseicentocinquantasette/00), per compensi, già al netto della compensazione, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. oltre euro 49,00
(euroquarantanove/00) per C.U. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Avellino, lì 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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