Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
Nella ipotesi di opposizione alla esecuzione proposta dopo che questa sia iniziata, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione, se la causa non rientra nella competenza per valore dell'ufficio giudiziario al quale appartiene, è competente limitatamente alla prima fase, e cioè per l'esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo, dovendo invece rimettere la cognizione del merito al giudice competente, e, ove si tratti di rapporto la cui cognizione sia riservata al giudice del lavoro, a quest'ultimo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 11995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11995 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via E. TAZZOLI 6, presso l'avv. Antonio Briguglio che unitamente all'Avv. Gianfranco Amenta la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI PE IE, OR MI, LA IN, DI GL SE, AT LV, LO RT LO, ES FI, DI PE US, CH VA, ER IN, ZO FI, CO CA, AL VA, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Friggeri n. 13, presso l'avv. Armando Giallombardo, e rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Pecoraro, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3656 del RE di Palermo depositata il 13 agosto 1999 (R.G. nn. 3571-3583/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Antonio Briguglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto degli altri due motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Palermo del 29 maggio 1998 la soc. LI proponeva opposizione avverso l'espropriazione presso terzi promossa nei suoi confronti da IE Di RI, deducendo la irregolarità formale del titolo esecutivo e dell'atto di pignoramento, nonché la eccessiva entità degli interessi come riportata nel precetto.
Il creditore resisteva all'opposizione per la parte concernente le censure formali dedotte, mentre riconosceva l'erroneità del calcolo degli interessi da lui effettuato e l'esattezza invece di quelli indicati dalla società, al cui ammontare dichiarava di adeguare la sua pretesa esecutiva.
Il giudice adito, rimesse le parti dinanzi al giudice del lavoro in ordine all'opposizione all'esecuzione e riunite alla causa di opposizione agli atti esecutivi, le altre analoghe opposizioni formulate dalla società avverso le esecuzioni intraprese dagli altri lavoratori indicati in epigrafe, con sentenza depositata il 13 agosto 1999 disattendeva le contestazioni svolte dalla opponente sulla regolarità formale dei titoli esecutivi e dei pignoramenti. Rilevava che: le espropriazioni presso terzi erano state promosse sulla base di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi;
nell'atto di pignoramento non era necessaria la specificazione della natura del credito nelle voci capitale, interessi e spese, la quale era evidenziata nei precetti;
gli atti di pignoramento facevano menzione della data di apposizione della formula esecutiva;
inconferente era il richiamo all'art. 654 cod. proc. civ., il quale riguarda l'esecutorietà sopravvenuta all'emissione dei decreti ingiuntivi, essendo invece quelli posti a base delle esecuzioni intraprese provvisoriamente esecutivi sin dalla loro emissione. Avverso la sentenza del RE la società LI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Gli intimati resistono con controricorso.
Il difensore della ricorrente ha provveduto, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., al deposito di certificazione della C.C.I.A.A.
del 24 maggio 2002 e del verbale di assemblea dell'LI del 9 ottobre 1998, mediante elenco notificato ai controricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, rileva preliminarmente la Corte, è la eccezione di inammissibilità del ricorso Sollevata dai resistenti, in base al rilievo della omessa indicazione, nella intestazione del ricorso, del nome del legale rappresentante della società, e risultando la procura al difensore essere stata conferita dal Dott. D. Culotta vice presidente della società, organo che per legge non ha il potere di rappresentanza, lo stesso che nella medesima qualità aveva rappresentato la società nel giudizio di primo grado. È sufficiente richiamare in proposito l'orientamento più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è valida la procura ad litem per il ricorso per cassazione conferita da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (Cass. 17 gennaio 2001 n. 575, Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820, Cass. 16 febbraio 2000 n. 1708). Tale prova qui non è stata offerta dai controricorrenti, i quali neppure hanno negato in capo al soggetto qualificatosi come legale rappresentante della società la esistenza di poteri rappresentativi per conto di questa, essendosi limitati a sostenere che a norma dell'art. 2384 cod. civ. la rappresentanza delle società per azioni spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza alcun riferimento allo statuto della società ricorrente. Va poi osservato, come del resto ammettono gli stessi resistenti nel controricorso, che si tratta della medesima persona che aveva rappresentato la società nel precedente giudizio di merito, e senza che i relativi poteri rappresentativi fossero stati messi in discussione dai lavoratori in quella fase del giudizio, poteri la cui sussistenza in capo al Dott. D. Culotta è positivamente verificata attraverso la documentazione prodotta ex art. 372 cod. proc. civ. (verbale di assemblea ordinaria della LI in data 8 ottobre 1998, con la nomina del Dott. Domenico Culotta ad amministratore delegato e vice presidente della società).
Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615, secondo comma, 617, secondo comma, e 618 bis, secondo comma, dello stesso codice;
falsa applicazione dell'art. 618 bis, primo comma, cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Si deduce che nella sentenza impugnata o nei verbali di causa manca qualsiasi specificazione delle domande che, integrando opposizioni all'esecuzione, erano state rimesse alla cognizione del giudice del lavoro. Si addebita al RE di avere omesso di dichiarare la illegittimità del pignoramento eseguito, espressamente dedotta sotto il profilo della eccessività della somma richiesta, come pure aveva riconosciuto il creditore. L'adeguamento della pretesa esecutiva al calcolo corretto degli interessi spettava al giudice della opposizione all'esecuzione e non poteva essere rimesso ad una unilaterale resipiscenza del creditore.
Il motivo non può essere accolto. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte per il denunciato vizio in procedendo, risulta che la ricorrente aveva proposto contestualmente opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione, correttamente distinte dal RE la prima perché afferente alla irregolarità formale del titolo esecutivo indicato nell'atto di pignoramento e al vizio di forma dell'atto di pignoramento presso terzi, la seconda perché concerneva l'ammontare degli interessi per i quali era stato intimato il pagamento, ritenuti eccessivi dalla società, e quindi il diritto della parte istante a procedere per il credito come determinato nel suo ammontare. Il medesimo giudice con l'ordinanza depositata il 26 agosto 1998, nel dare atto del riconoscimento da parte del creditore dell'errore di calcolo degli interessi, aveva rimesso la causa di opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice competente, all'epoca il RE del lavoro di Palermo. Infondata è dunque la doglianza con la quale la ricorrente lamenta la mancata specificazione della domanda rimessa alla cognizione del giudice del lavoro competente. Nè la ricorrente può dolersi che il RE non abbia deciso sull'opposizione all'esecuzione da essa proposta e diretta a far valere l'illegittimità del pignoramento eseguito dal creditore, poiché nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione proposta dopo che questa è iniziata, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione, a norma del successivo art. 616, se la causa non rientra nella competenza dell'ufficio giudiziario al quale egli appartiene, è competente limitatamente alla prima fase, cioè per l'esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo, dovendo rimettere la cognizione del merito al giudice competente per valore, e nella ipotesi, come nella specie, di rapporto la cui cognizione è riservata al giudice del lavoro, a quest'ultimo giudice.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 491 e 492 cod. proc. civ. La società ricorrente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto "superflua" la specificazione, nell'atto di pignoramento, del credito, distinto per capitale ed interessi, distinzione necessaria, ad avviso della debitrice, proprio in considerazione dell'errore materiale in cui era incorso il creditore nel calcolo degli interessi.
La censura è infondata. L'art. 543, secondo comma, cod. proc. civ. elenca gli elementi che l'atto di pignoramento deve contenere,
tra i quali, al n. 1, "la indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto", e dalla formulazione della norma non risulta che il credito debba essere indicato anche nelle sue componenti. Nè la necessità di tale specificazione può ritenersi in relazione allo scopo dell'atto, che è quello di assoggettare alla esecuzione il credito che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo, o le cose del debitore che sono in possesso di terzi. Tanto sia nei confronti del terzo, il quale a norma dell'art. 546 cod. proc. civ. è soggetto, dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, agli obblighi che la legge impone al custode, ed è poi tenuto con la dichiarazione di cui al successivo art. 547, a "specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire pagamento o la consegna", per cui non può avere alcuna rilevanza nei suoi confronti la specificazione del credito per capitale e interessi, dovendo egli solo astenersi dall'adempimento verso il proprio creditore sottoposto ad espropriazione forzata. Sia nei confronti del debitore, che è a conoscenza della suddetta specificazione sin dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. L'irrilevanza della distinzione cui fa riferimento la società è ancora più evidente nel pignoramento c.d. in mani proprie, allorché creditore pignorante e terzo pignorato si identificano nella medesima persona, ipotesi nella quale pure devono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 543 e ss. cod. proc. civ., essendo il creditore procedente già a conoscenza della entità del credito per sorte capitale, interessi e spese.
Nè la necessità della specificazione suddetta è affermata dall'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla società ricorrente e costituito da Cass. 20 gennaio 1988 n. 6941, che si limita a confermare requisiti essenziali dell'atto di pignoramento gli elementi di cui all'art. 543 cod. proc. civ., senza alcuna ulteriore puntualizzazione in ordine alla individuazione delle componenti del credito: nella fattispecie esaminata dalla Corte con la sentenza ora citata era, del resto, in discussione la sussistenza della ingiunzione rivolta dalla creditrice al debitore di non disporre del credito vincolato all'esecuzione.
Nè, infine, la necessità della indicazione degli interessi può essere desunta dalla verifica della correttezza del loro calcolo, la quale non potrebbe di certo essere demandata al terzo pignorato e potendo il debitore esecutato contestare l'entità del credito indipendentemente dalla determinazione degli interessi, separata o meno dal capitale, così come del resto ha fatto nella specie la società debitrice.
Il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e vizio motivazione, è articolato in due profili. Nel primo si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nel porre a carico della società le spese del giudizio, non essendo essa ricorrente parte soccombente, in quanto i creditori avevano riconosciuto di avere richiesto somme in parte non dovute. Nel secondo profilo si censura la sentenza impugnata per avere proceduto alla liquidazione globale delle spese, senza determinare gli importi liquidati a titolo di onorario e quelli dei diritti e delle spese.
Il motivo non può essere accolto. Riguardo al primo profilo, è sufficiente rilevare che in tema di regolamento delle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno in minima parte, al pagamento delle spese processuali, mentre qui la statuizione di condanna è stata disposta per la soccombenza della società nella opposizione agli atti esecutivi. Relativamente all'altro profilo, si deve rilevare che se certamente la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe (cfr. fra le più recenti Cass. 1 febbraio 2000 n. 1073), deve pur sempre sussistere, però, un interesse all'impugnazione che sia giuridicamente tutelato, nel senso che la parte che la proponga debba mirare al conseguimento di una concreta utilità e tendere alla rimozione di un danno effettivo, e non solo a soddisfare teoriche esigenze di esattezza giuridica. E come si è osservato, proprio con riferimento ad impugnazione in materia di spese giudiziali globalmente liquidate dal giudice del merito, che non è ammissibile per carenza d'interesse, alcuna doglianza ove non sia stato specificamente comprovato che la liquidazione globale arrechi un pregiudizio alla parte vittoriosa in quanto attributiva di una somma inferiore ai minimi inderogabili (Cass. 16 febbraio 1998 n. 1619), così deve ritenersi pure nell'ipotesi in cui analoga doglianza sia proposta dalla parte soccombente, che si limiti a dedurre l'erroneità della liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice del merito in misura globale in favore della parte vittoriosa, senza allegare di aver subito alcun pregiudizio, quale l'esorbitanza della liquidazione rispetto ai limiti massimi delle tariffe professionali, in relazione al valore della causa e all'attività svolta dall'unico difensore delle controparti (comprendendo l'aumento anche per la pluralità di difesa).
Il ricorso deve essere rigettato e la società LI va condannata alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 14,35, oltre ad euro 2.000,00=(duemila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002