Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 11995
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

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Nella ipotesi di opposizione alla esecuzione proposta dopo che questa sia iniziata, ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione, se la causa non rientra nella competenza per valore dell'ufficio giudiziario al quale appartiene, è competente limitatamente alla prima fase, e cioè per l'esercizio dei poteri ordinatori di direzione del processo, dovendo invece rimettere la cognizione del merito al giudice competente, e, ove si tratti di rapporto la cui cognizione sia riservata al giudice del lavoro, a quest'ultimo giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2002, n. 11995
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11995
    Data del deposito : 8 agosto 2002

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