Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 5 22 /02 REPUBBLICA ITALIANA INJOMEDAL POPOLO LA CO UPREMA DT CASSAZIONE Oggetto Risoluzione SEZIONE TERZA CIVILE contratto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2702/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron.3873 PERCONTE LICATESE Consigliere - Dott. Renato Consigliere 444 Dott. Italo PURCARO Rep. Ud.17/10/01 ConsigliereDott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SEN TENZA یا sul ricorso proposto da: CORTE SHIPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COME TO SH in proprio, PARS SRL in persona del - Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE suo amministratore sig.ra Colaleo Silvana, TO per il 5 FEB. 2002 PROMOTION SRL, in persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico sig. TO SC Gian- IL CANCELLIERE Ahmad Hasan, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PANTELLERIA 14, presso lo studio dell'avvocato SGARLATA VINCENZO, difesi dall'avvocato CANCARO CANCELLERIA ANTONIO, con studio in 90144 PALERMO VIA TEVERE 24, giusta delega in atti;
ricorrente : 2001
contro
GIUSEPPE, CARONIA BEATRICE, 1770 ALBANO GAS PARE, ALBANO elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell'avvocato DANESI PAOLA, difesi dagli avvocati DURANTE GIUSEPPE, DELL'OGLIO ROSARIO, giusta delega in atti;
controricorrenti avversO la sentenza n. 3005/98 del Tribunale di PALERMO, sezione seconda civile emessa il 3/4/1998, depositata il 19/09/98; RG.788/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 14.9.1995, RE NO, PP NO e BE IA intimavano a Hush- mand TO, in proprio e quale legale rappresentante della S.r.
1. Pars, sfratto per finita locazione alla data del 31.8.1996 relativamente ad immobile al predet- to locato ad uso commerciale e lo citavano contestual- mente per la convalida davanti al Pretore di Palermo. Il TO, in proprio e nella qualità, si opponeva eccependo che il contratto era destinato a scadere il 31.8.2000. Con successivo ricorso al Pretore di Palermo, depo- sitato il 18.12.1995, i locatori chiedevano pronunciar- si la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, che aveva senza il loro consenso ceduto il contratto alla S.r.l. Sonbol. Il TO, la S.r.l. Pars e la S.r.l. Sonbol resi- stevano eccependo che il contratto di locazione era stato ceduto unitamente all'azienda ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978. I due giudizi venivano riuniti. Con sentenza del 3.11.1991, il pretore individuava nel 31.8.2000 la data di scadenza del contratto;
rite- neva inapplicabile l'art. 36 della citata legge e ri- solveva quindi il contratto per inadempimento del con- duttore;
condannava il TO, la S.r.l. Pars e la S.r.l. Sonbol al rilascio dell'immobile ed al risarci- mento dei danni da liquidare in separato giudizio. Pronunciando sull'appello proposto dal TO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.r.l. Pars e della S.r.l. TO Promotion (già S.r.l. Sonbol), il Tribunale di Palermo, con sentenza del 19.9.1998, lo rigettava. { Avverso la sentenza, notificata il 16.11.1998, han- no proposto, con atto notificato il 15.1.1999, ricorso per cassazione, affidato ad unico mezzo, il TO, la S.r.l. Pars e la S.r.l. TO Promotion. Hanno resistito, con controricorso, gli NO e la IA. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico mezzo denuncia violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto (art. 36 della legge n. 392 del 1978, artt. 1599, 1455, 2112 e 2555 C.C., artt. 112, 115, 116, 117 e 91 c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. I ricorrenti addebitano al tribunale:
1.1. di aver confermato la sentenza di primo gra- do senza indicare le ragioni del rigetto delle censure formulate dagli appellanti;
1.2. di non aver pronunciato sul motivo con il qua- le era stata denunciata l'inammissibilità dell'opposizione alla cessione.
2. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
2.1. Il tribunale ha considerato quanto segue: l'art. 36 della legge n. 392 del 1978, che con- sente la cessione del contratto di locazione anche sen- : za il consenso del locatore, purchè sia contestualmente locata ° ceduta l'azienda, la cui ratio è quella di tutelare l'avviamento commerciale in relazione all'attività svolta nell'immobile locato e, quindi, la conservazione dell'impresa, trova applicazione quando sia ceduta l'azienda nel suo complesso, ovvero anche un settore di essa, purchè dotato di propria autonomia e funzionalità, comunemente inteso come ramo di azienda;
- dall'istruttoria svolta era emerso che la S.r.l. Pars svolgeva prevalente attività di vendita di tappe- ti, ed era autorizzata, in forza della stessa licenza commerciale, a vendere anche articoli di abbigliamento;
attività di vendita che aveva in effetti esercitato, пби con contabilità separata, per l'importo complessivo di £.1.870.000, per breve periodo, a partire dal luglio 1995, per poi interromperla a causa di vari lavori di ristrutturazione, e riprenderla nel mese di settembre sino alla data della cessione della locazione, avvenuta in data 8.9.1995; il settore di vendita di abbigliamento non costi- tuiva un ramo aziendale avente autonoma rilevanza, poi- ché non disponeva di autonomi locali, magazzini ed uf- fici e di specifici arredi, non aveva una propria struttura organizzativa, costituita da un responsabile di settore e da personale di vendita specializzato, non era dotato, in ragione della brevità dell'esercizio, di distinto avviamento, di propria clientela e di rapporti stabili con fornitori, non aveva propri segni distinti- 5 vi;
l'atto in data 8.9.1995 con il quale la S.r.l. Pars aveva ceduto alla S.r.l. Sonbol oltre al contratto di locazione il complesso dei beni relativi " all'attività di vendita di abbigliamento, peraltro di trascurabile consistenza, non era qualificabile come contratto di cessione di autonomo ramo di azienda, ed era quindi ravvisabile l'inadempimento del conduttore cedente.
2.1.1. La motivazione adottata dal tribunale risulta esente da errori di diritto, completa, congrua e logi- ca: il primo profilo di censura é quindi infondato.
2.2. Anche il secondo profilo di censura è infon- . dato.
2.2.1. Il tribunale ha correttamente rilevato che la domanda proposta dai locatori aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione, per avere il conduttore ceduto il contratto in difetto dei presuppo- sti ai quali l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 su- bordina l'esercizio di tale facoltà, anche senza il consenso dei locatori, e cioè in difetto di una con- giunta cessione del contratto di locazione e dell'azienda. La qualificazione della domanda compiuta dal tribu- ° nale nei suindicati termini rende palese che il giudice 6 di appello ha escluso che venisse in considerazione la diversa ipotesi dell'opposizione alla cessione consen- tita al locatore dal medesimo art. 36, che riguarda una cessione conforme al paradigma di legge, contestata per gravi motivi riferiti alla persona del cessionario, con conseguente implicito rigetto della censura postulante l'esperimento di tale distinta azione.
3. In conclusione, il ricorso rigettato. 8 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la 0 0 . 109T 129,11 soccombenza e vanno poste in solido a carico dei ricor- 456T 2066 renti. TOT. 149,77
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren- 8061 181 7 ti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di 8 7, 6 cassazione in favore dei resistenti, che liquida, com- 1 plessivamente, in £650.000 =₤33569 oltre £. 3.000.00 0 paise 61.549,34 (tre milioni) per onorari Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 17.10.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Romers Toy Nitionis qua Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE 01 joggi, k 5.11.08 A L E Gina Casoll B IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 7