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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 927/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7191/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249016058008000, notificata a mezzo PEC, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420200007109563000 (IRPEF 2016), n. 03420210008190669000 (IMU 2012) e n.
03420220009940466000 (TARI/TASI 2014). A sostegno del gravame, la ricorrente eccepiva preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), deducendo la conseguente nullità dell'intimazione per vizio di motivazione e lesione del diritto di difesa. Eccepiva altresì
l'indeterminatezza del credito, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti tributari. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO (ADER), contestando puntualmente le avverse deduzioni. In particolare, l'Agente della CO produceva documentazione attestante la regolare notifica via PEC delle cartelle di pagamento impugnate, avvenuta rispettivamente in data 24.11.2021,
25.03.2022 e 02.06.2022. Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per tardività delle doglianze di merito e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Si costituiva altresì l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di competenza comunale e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito per la parte di propria competenza
(IRPEF), ribadendo la validità dell'operato dell'Agente della CO. All'udienza pubblica del 11 febbraio
2026, uditi i difensori delle parti come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La questione dirimente attiene alla doglianza principale sollevata dalla ricorrente, ovvero l'asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata. Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – CO, emerge la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione. Nello specifico,
l'Agente della CO ha depositato le ricevute di accettazione e consegna relative alle notifiche effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), le quali attestano che:
1. La cartella n. 03420200007109563000 è stata regolarmente notificata in data 24.11.2021;
2. La cartella n. 03420210008190669000 è stata regolarmente notificata in data 25.03.2022;
3. La cartella n. 03420220009940466000 è stata regolarmente notificata in data 02.06.2022. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata impugnazione degli atti autonomamente impugnabili (quali le cartelle di pagamento) nei termini di legge rende definitivi i crediti ivi portati, precludendo la possibilità di far valere vizi attinenti al merito della pretesa o alla formazione del titolo in sede di impugnazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento), il quale può essere contestato solo per vizi propri. Essendo stata fornita prova della rituale notifica degli atti presupposti, le eccezioni relative all'inesistenza della notifica, al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti e al merito della pretesa sono da considerarsi tardive e, pertanto, inammissibili.
Parimenti infondate risultano le eccezioni di decadenza e prescrizione. Quanto alla decadenza, i ruoli risultano resi esecutivi e consegnati nel rispetto dei termini di legge, come evincibile dagli estratti di ruolo prodotti e dalle date di notifica delle cartelle sopra indicate. Quanto alla prescrizione, l'interruzione dei termini è garantita dalla notifica delle suddette cartelle negli anni 2021 e 2022 e dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2024, tempistiche che non hanno consentito il decorso del termine prescrizionale quinquennale o decennale applicabile alle diverse tipologie di tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite, che liquida complessivamente in Euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge se dovuti;
3. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate - CO, Avv.
Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7191/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249016058008000 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 03420249016058008000, notificata a mezzo PEC, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420200007109563000 (IRPEF 2016), n. 03420210008190669000 (IMU 2012) e n.
03420220009940466000 (TARI/TASI 2014). A sostegno del gravame, la ricorrente eccepiva preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento), deducendo la conseguente nullità dell'intimazione per vizio di motivazione e lesione del diritto di difesa. Eccepiva altresì
l'indeterminatezza del credito, l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti tributari. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – CO (ADER), contestando puntualmente le avverse deduzioni. In particolare, l'Agente della CO produceva documentazione attestante la regolare notifica via PEC delle cartelle di pagamento impugnate, avvenuta rispettivamente in data 24.11.2021,
25.03.2022 e 02.06.2022. Eccepiva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per tardività delle doglianze di merito e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza. Si costituiva altresì l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per i tributi di competenza comunale e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito per la parte di propria competenza
(IRPEF), ribadendo la validità dell'operato dell'Agente della CO. All'udienza pubblica del 11 febbraio
2026, uditi i difensori delle parti come da verbale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La questione dirimente attiene alla doglianza principale sollevata dalla ricorrente, ovvero l'asserita mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata. Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – CO, emerge la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di contestazione. Nello specifico,
l'Agente della CO ha depositato le ricevute di accettazione e consegna relative alle notifiche effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), le quali attestano che:
1. La cartella n. 03420200007109563000 è stata regolarmente notificata in data 24.11.2021;
2. La cartella n. 03420210008190669000 è stata regolarmente notificata in data 25.03.2022;
3. La cartella n. 03420220009940466000 è stata regolarmente notificata in data 02.06.2022. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la mancata impugnazione degli atti autonomamente impugnabili (quali le cartelle di pagamento) nei termini di legge rende definitivi i crediti ivi portati, precludendo la possibilità di far valere vizi attinenti al merito della pretesa o alla formazione del titolo in sede di impugnazione dell'atto successivo (intimazione di pagamento), il quale può essere contestato solo per vizi propri. Essendo stata fornita prova della rituale notifica degli atti presupposti, le eccezioni relative all'inesistenza della notifica, al difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti e al merito della pretesa sono da considerarsi tardive e, pertanto, inammissibili.
Parimenti infondate risultano le eccezioni di decadenza e prescrizione. Quanto alla decadenza, i ruoli risultano resi esecutivi e consegnati nel rispetto dei termini di legge, come evincibile dagli estratti di ruolo prodotti e dalle date di notifica delle cartelle sopra indicate. Quanto alla prescrizione, l'interruzione dei termini è garantita dalla notifica delle suddette cartelle negli anni 2021 e 2022 e dalla successiva notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2024, tempistiche che non hanno consentito il decorso del termine prescrizionale quinquennale o decennale applicabile alle diverse tipologie di tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione 6, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti costituite, che liquida complessivamente in Euro 700,00 (settecento/00), oltre accessori di legge se dovuti;
3. Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate - CO, Avv.
Difensore_2, dichiaratosi antistatario.