Art. 14.
Per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il direttore e' assistito da un Comitato amministrativo composto di quattro membri, nominati dal Ministro e dello stesso direttore dei corsi, che lo presiede.
Il Comitato amministrativo delibera sulle condizioni di ammissibilita' ai corsi ed agli esami e su tutti gli affari inerenti all'attuazione dei corsi che non siano di competenza del Consiglio accademico.
Alla somministrazione dei fondi per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' mediante aperture di credito a favore del direttore, ciascuna d'importo non superiore a L. 5.000.000 (cinque milioni).
Per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il direttore e' assistito da un Comitato amministrativo composto di quattro membri, nominati dal Ministro e dello stesso direttore dei corsi, che lo presiede.
Il Comitato amministrativo delibera sulle condizioni di ammissibilita' ai corsi ed agli esami e su tutti gli affari inerenti all'attuazione dei corsi che non siano di competenza del Consiglio accademico.
Alla somministrazione dei fondi per il funzionamento e la gestione dei corsi speciali il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' mediante aperture di credito a favore del direttore, ciascuna d'importo non superiore a L. 5.000.000 (cinque milioni).