Decreto cautelare 5 marzo 2026
Sentenza breve 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 07/04/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Robol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno-Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e presso i cui uffici, siti in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento del Commissario del Governo per la provincia di Trento del -OMISSIS-( recte -OMISSIS-), con il quale sono state revocate le misure di accoglienza disposte in favore dell’odierno istante;
- nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente connessi o presupposti al sopra menzionato decreto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto n. 4 del 5 marzo 2026, con il quale è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno-Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
Viste la memoria e la documentazione depositate dalla resistente Amministrazione;
Visto il decreto n. 5 del 30 marzo 2026, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha accolto la relativa istanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice il consigliere MA AN alla camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame – notificato e depositato il 2 marzo 2026 – l’odierno istante ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del -OMISSIS- con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Trento ha disposto la revoca immediata delle misure di accoglienza.
Espone in punto di fatto di essere un cittadino -OMISSIS-, il cui nucleo familiare è composto dai -OMISSIS-, e di contribuire in modo significativo al sostentamento della famiglia; e che:
- a causa di aggressioni subite nel paese di origine, ha cercato riparo in Italia a -OMISSIS-, formalizzando la domanda di protezione internazionale il -OMISSIS-, con conseguente inserimento nel progetto di accoglienza per richiedenti asilo gestito dalla -OMISSIS-, con alloggio presso -OMISSIS-;
- il ricorrente si è subito inserito nel mercato del lavoro, in quanto inizialmente è stato assunto il -OMISSIS- con contratto di lavoro presso una società cooperativa, poi presso un’altra ditta come -OMISSIS-; quindi, il -OMISSIS- è stato assunto presso un’altra azienda come -OMISSIS-fino al -OMISSIS-, con successivo impiego con mansioni di-OMISSIS-;
- il predetto frequenta anche un corso per imparare la lingua italiana ed ha partecipato a corsi di formazione come -OMISSIS-, con conseguente assunzione, il -OMISSIS-, da una ditta; quindi, dopo un breve periodo di disoccupazione, il -OMISSIS- è stato nuovamente assunto, con proroga del contratto fino al -OMISSIS-
Espone anche che:
- con provvedimento datato 8 luglio 2025, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona ha respinto la domanda di protezione internazionale, decisione avverso la quale il ricorrente ha presentato ricorso;
- con nota del 9 febbraio 2026, trasmessa in data 11 febbraio, gli è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza, con richiamo all’art. 23 co. 1, lett. a), e co. 7, del d.lgs. n. 142/2015, con la possibilità di prendere visione della documentazione del procedimento e presentare osservazioni nel termine di dieci giorni; con conseguente richiesta di accesso ai documenti da parte dell’odierno difensore in data 19 febbraio 2026;
- in data 24 febbraio – mentre il difensore del predetto si recava al Tribunale di Rovereto per un incidente probatorio – il Commissariato del Governo ha riscontrato l’istanza di accesso trasmettendo solo taluni documenti e assegnando fino al 25 febbraio per presentare osservazioni; con contestuale comunicazione di non ostensibilità delle “relazioni di servizio del personale dell’Ente gestore e delle forze di Polizia da cui risultano i pregiudizi penali, i precedenti di polizia e i comportamenti violenti posti in essere dal nominato in oggetto” ;
- l’odierno difensore il 26 febbraio ha trasmesso le osservazioni, chiedendo una proroga del termine per formulare ulteriori deduzioni; e, tuttavia, il 27 febbraio è stato trasmesso il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza motivato sulla base dell’asserita pericolosità del ricorrente per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Si duole quindi di tale esito, affidando il ricorso alle censure di: 1) Violazione di legge – violazione della normativa in materia di diritto di accesso – art. 24 l. 241/1990 ; 2) Violazione di legge – violazione dei diritti partecipativi previsti dagli articoli. 7, 8 e 10 l. 241/1990 ; 3) Eccesso di potere – difetto di istruttoria – infondatezza e insussistenza delle circostanze indicate nel provvedimento ; 4) Violazione di legge – art. 23 d.lg 142/2015 - Art. 20 direttiva 2013/33/UE – insussistenza dei presupposti per la revoca .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare anche monocratica – l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese, precisando di avere richiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
B. – Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno-Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
C. – Con decreto n. 4 del 5 marzo 2026 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.
D. – La difesa erariale ha depositato una memoria, corredata da documentazione, con la quale ha avversato le singole censure chiedendo il rigetto del ricorso e della contestuale istanza cautelare, con vittoria di spese.
E. – Con decreto n. 5 del 30 marzo 2026 è stata accolta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
F. – Alla camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale – i quali hanno reso chiarimenti – la Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.
G. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti, che nulla hanno osservato.
H. – Deve preliminarmente darsi atto del deposito di ulteriore documentazione, effettuato dall’Avvocatura dello Stato in data 1° aprile 2026, relativa ad un ulteriore episodio -OMISSIS- che avrebbe visto coinvolto il ricorrente nella notte tra -OMISSIS-; documentazione al cui deposito il difensore di parte ricorrente non si è opposto – avendo, peraltro, brevemente argomentato – e che, tuttavia, in quanto relativa a fatti successivi all’adozione del provvedimento impugnato, non può essere utilizzata al fine di vagliare la legittimità dell’atto contestato.
Ciò premesso, il ricorso non è fondato.
H.1. – Il primo motivo, con il quale parte istante si duole del parziale diniego di accesso ai documenti con correlata lesione delle garanzie partecipative, non è fondato.
Va innanzitutto osservato che la p.a. procedente, nel riscontrare la richiesta di accesso ai documenti – inviata dalla parte istante dopo dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dell’ iter – con la nota del 24 febbraio 2026 ha parzialmente denegato l’ostensione con particolare riguardo alle “relazioni di servizio del personale dell’Ente gestore e delle Forze di Polizia, da cui risultano i pregiudizi penali, i precedenti di polizia e i comportamenti violenti posti in essere”.
Con la stessa nota ha quindi assegnato un ulteriore breve termine per presentare osservazioni, che poi in concreto sono state inviate.
Deve, sul punto, rilevarsi che – seppure sia stato assegnato un margine ristretto – è pur vero che è stata una precisa scelta del ricorrente di consumare quasi interamente il primo periodo assegnato, di dieci giorni dalla comunicazione, avendo inoltrato l’istanza di accesso (rispetto alla ricezione della comunicazione, indicata come giorno 11 febbraio) solo il 20 febbraio, facendo così decorrere quasi interamente il lasso temporale assegnato per presentare osservazioni.
Va anche rilevato che – come statuito nel decreto cautelare di reiezione n. 4/2026 – l’eventuale lamentata violazione del diritto ad accedere a parte della documentazione avrebbe potuto (e dovuto) trovare adeguata tutela con la rituale contestazione della nota di parziale diniego, che non risulta essere stata impugnata (vedasi anche le domande finali limitate all’annullamento del provvedimento impugnato e degli atti antecedenti).
In ogni caso, tale profilo è stato sostanzialmente superato dal deposito in giudizio, da parte della difesa erariale, di tutta la documentazione sottesa all’adozione del provvedimento, sulla quale – come si chiarirà a breve – parte ricorrente non ha replicato.
Il primo motivo deve, pertanto, essere respinto.
H.2. – Anche il secondo motivo – con il quale si lamenta il carattere meramente formale della partecipazione – non può essere accolto.
Parte ricorrente si duole in primo luogo della circostanza per cui la comunicazione di avvio non indicava gli elementi sottesi alla preannunciata revoca delle misure di accoglienza, limitandosi a riportare i riferimenti normativi, uno dei quali poi rilevatosi pertinente alla situazione concretamente evidenziata (comma 7 dell’art. 23, pericolosità del richiedente la protezione internazionale); in secondo luogo, si lamenta del ristrettissimo lasso di tempo concesso al difensore per presentare le osservazioni a seguito dell’accesso (parziale) ai documenti.
Orbene – nel richiamare quanto già rilevato al punto H.1.) in ordine al concreto andamento dell’ iter , va innanzitutto osservato che lo stesso ricorrente, nell’articolare la censura, riconduce in sostanza il vulnus al parziale diniego di accesso, avverso il quale come già chiarito non ha ritualmente reagito; e il carattere formalistico della censura emerge anche dal contegno successivo al deposito dei documenti da parte dell’Amministrazione, in quanto parte istante non ha in alcun modo replicato al contenuto dei documenti di cui aveva lamentato la mancata ostensione.
Va in secondo luogo rilevato che dall’esame delle osservazioni presentate emerge la consapevolezza di quanto rimproverato al ricorrente (condotte qualificate come minacciose e aggressive nei confronti del personale della -OMISSIS- e degli enti di gestione), con deduzioni tendenti a contestare che la p.a. abbia adottato tale decisione in maniera obiettiva, imparziale, proporzionata e basata sulla situazione personale del richiedente, e facendo riferimento a fatti ancora oggetto di accertamento. Si tratta, quindi, degli aspetti sostanziali sottesi alla valutazione dell’Autorità di P.S., di cui del resto il difensore del ricorrente era consapevole avendo ricevuto, all’esito dell’accesso, anche la copia delle denunce-querele a carico dell’interessato (v. riscontro alla richiesta di accesso ai documenti, depositata dalla p.a.).
Pertanto, alla luce di tutto quanto rilevato, anche il secondo motivo deve essere respinto.
H.3. – Anche il terzo e il quarto motivo – i quali per ragioni di ordine logico possono essere esaminati congiuntamente – non sono fondati.
Con il terzo motivo parte istante deduce il difetto di istruttoria e l’insufficienza delle circostanze indicate; con il quarto motivo, deduce la carenza di proporzionalità della misura adottata, in quanto non sarebbero state considerate le esigenze personali, lavorative e di integrazione del richiedente.
La complessiva prospettazione non convince.
Deve premettersi che il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 23, co. 7, del d. lgs. n. 142/2015, secondo cui “ 7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6. ”.
L’art. 6, co. 2, a sua volta stabilisce che:
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando :
(… omissis …) c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 .
Il Commissario del Governo ha, pertanto, reso una valutazione in concreto di pericolosità in base ai fatti quali riportati nelle premesse del provvedimento, facendo applicazione del su riportato art. 23, co.7.
Ciò premesso, non convince il ricorrente nella parte in cui assume la genericità delle indicazioni contenute nella prima parte della motivazione (riferimento ad episodi relativi agli -OMISSIS-), in quanto dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione, per quanto parzialmente oscurata, risulta la segnalazione di diversi precedenti di polizia, i quali, in quanto provenienti dalla Questura di Trento-Ufficio Immigrazione, non potevano non essere considerati dal Commissario del Governo quali elementi utili ai fini della valutazione di pericolosità (v. nota -OMISSIS-, in atti, da cui risulta “ -OMISSIS- ”).
Con riferimento agli episodi più specifici – pure indicati nelle premesse del provvedimento – parte istante si limita a contestare genericamente che gli stessi corrispondano al vero e che, in ogni caso, siano sufficienti a supportare la revoca della misura di accoglienza.
Osserva tuttavia il Collegio che gli episodi riportati, e oggetto di specifica segnalazione e di relazioni del Centro, sono tutti riferiti a -OMISSIS-.
In particolare, nel provvedimento sono stati indicati:
- -OMISSIS-, ripetute -OMISSIS- nei confronti di un sorvegliante della struttura, con conseguente denuncia e assenza dal lavoro per qualche giorno (v. -OMISSIS-); operatore che poi avrebbe rassegnato le dimissioni, come reso noto nella successiva relazione di servizio del -OMISSIS-;
- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ai danni di un sorvegliante della struttura (episodio che sarebbe oggetto di denuncia), a seguito del tentativo del ricorrente di -OMISSIS- (v. relazione del -OMISSIS-);
- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ai danni del personale della struttura; -OMISSIS- nei confronti di un operatore della struttura (v. relazione del -OMISSIS-); diffusione nell’ambiente del centro di accoglienza, dove si trovano le sale mensa, dello -OMISSIS- (azione negata dal ricorrente);
- -OMISSIS- e -OMISSIS- nei confronti di un operatore della struttura che si stava recando al lavoro (prognosi di -OMISSIS-: v. relazione del -OMISSIS-);
- -OMISSIS- avvenuto nella serata del -OMISSIS- tra il ricorrente e un soggetto esterno alla struttura, con intervento di un terzo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza e che ha comportato l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza (v. relazione del -OMISSIS-).
Si tratta, pertanto, di episodi susseguitisi nell’arco di mesi, sia all’interno del centro che fuori dalla struttura, in ordine ai quali il Commissario del Governo ha reso una valutazione congruamente motivata nell’ottica della massima prevenzione sul piano amministrativo, tenendo conto della gravità delle condotte poste in essere in un cospicuo lasso temporale e dell’esigenza di tutela dell’incolumità personale e della sicurezza sul lavoro degli operatori dell’accoglienza, nonché degli ospiti.
Sempre in tale ottica (di massima prevenzione) risulta, inoltre, irrilevante la circostanza che dagli avvenimenti posti alla base del provvedimento non sia scaturito un procedimento penale, in quanto il su riportato art. 23 co. 7, non richiede tale presupposto ai fini della revoca delle misure, ma (con il rinvio all’art. 6, co. 2) prevede esclusivamente che il soggetto sia valutato, con adeguata motivazione, come un “pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”; e – come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale – compito dell’Autorità di P.S. è quello di tutelare l’interesse alla pubblica incolumità, anche con riguardo a chi lavora e a chi vive all’interno del centro, nonché di assicurare tutte le condizioni per un’accoglienza e un’integrazione effettive.
Ne consegue che – a fronte di un’istruttoria condotta dalla p.a., con evidenziazione di fatti specifici, e una ragionevole ricostruzione della pericolosità sociale – la dedotta carenza di istruttoria e dei presupposti di fatto non può trovare accoglimento.
Non convince neppure l’asserita non proporzionalità della misura definitiva adottata, non solo in quanto i fatti indicati sono numerosi, specifici e commessi durante un certo lasso di tempo, ma anche in quanto si tratta di episodi gravi, verificatisi nel contesto del centro e nei riguardi del relativo personale, rispetto ai quali del tutto ragionevolmente l’Autorità di P.S. ha ritenuto incompatibile la permanenza del ricorrente all’interno della struttura al fine di tutelare le persone che lì prestano servizio, nonché gli altri ospiti della stessa struttura.
Il provvedimento, pertanto, non si pone quale applicazione automatica della revoca, in quanto spiega, in relazione agli episodi, le ragioni di tutela dell’ordine pubblico sottese alla decisione.
Non può trovare ingresso neppure il profilo di censura con cui si lamenta l’incidenza della revoca sulla situazione personale del ricorrente, che sarebbe privato dei bisogni essenziali.
Osserva invero il Collegio che, come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente è stabilmente inserito nel mercato del lavoro, essendo titolare, sin -OMISSIS-, di rapporti di lavoro a tempo determinato reiterati senza soluzione di continuità, con conseguente percezione di un reddito annuo significativamente superiore alla soglia dell’assegno sociale: tale circostanza consente di escludere che la revoca disposta ai sensi dell’art. 23, co. 7, del d.lgs. n. 142/2015 possa comportare il rischio di una condizione di estrema deprivazione materiale, in quanto è lo stesso istante a documentare di disporre di mezzi idonei a provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Né rileva, in senso contrario, la natura non stabile dei rapporti di lavoro, atteso che la continuità degli stessi nel tempo, unitamente al livello reddituale conseguito, evidenzia comunque una concreta capacità di autosostentamento.
Deve, inoltre, ribadirsi che il diritto alle condizioni materiali di accoglienza, pur tutelato dall’art. 20 della Direttiva 2013/33/UE, non ha carattere assoluto, ma deve essere esercitato in modo compatibile con le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché con la necessità di garantire l’incolumità degli altri ospiti e degli operatori delle strutture di accoglienza.
Alla luce di tutto quanto rilevato, pertanto, anche il terzo e il quarto motivo di ricorso devono essere respinti.
I. – Conclusivamente, il ricorso in esame, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.
L. – Tenuto conto degli specifici profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
MA AN, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AN | RA AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.