Decreto cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 4 giugno 2025
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 16/03/2026, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04852/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 " Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 " e successive modifiche ed integrazioni;
2) del bando di concorso - decreto dipartimentale 21 febbraio 2022, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
3) del decreto dipartimentale 17 aprile 2023, n. 207 con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso in questione e successive modifiche, supplemento straordinario n. 1/21 del 19 maggio 2023;
4) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, " Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco ", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto;
5) del decreto dipartimentale n. 83 del 27 febbraio 2024 con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale;
6) del decreto n. 373 del 20 novembre 2024, notificato in pari data, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l’esclusione del ricorrente dal concorso volto all’assunzione di 300 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco;
7) del verbale n. 110 del 18 novembre 2024 (menzionato nel decreto suindicato) e della sceda medica con il quale la commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità nei confronti del sig. -OMISSIS- nato il -OMISSIS-: “ Deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 – VN OS 03/10). Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1 ”;
8) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale;
9) dell’art. 1 comma 1, lettera “e” punto 1 del D. M. Interno 4 novembre 2019 n. 166;
10) dell’art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso;
11) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.;
12) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche ed integrazioni;
13) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale, laddove risulti comunque lesivo dell’interesse del ricorrente;
e per l’adozione delle misure cautelari collegiali
volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria;
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. GA SE AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In fatto e in diritto
1. Con decreto 20 novembre 2024 n. 373, l’amministrazione resistente, nel procedere alle visite propedeutiche all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco bandito con decreto 21 febbraio 2022, n. 34, ha disposto l’esclusione del sig. -OMISSIS- dalla predetta procedura per « deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 – VN OS 03/10). Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166. Art. 1, comma 1, lettera e), punto 1 ».
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto decreto, in uno con il presupposto verbale della Commissione medica 18 novembre 2024, n. 110 e con tutti gli altri atti indicati in epigrafe, e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali, lamentando, in sintesi, l’inattendibilità dell’accertamento svolto dalla p.a. in sede concorsuale e la conseguente erroneità delle conclusioni cui era pervenuta l’amministrazione, anche alla luce degli esiti degli accertamenti cui lo stesso ricorrente si era sottoposto, dopo l’esclusione, presso altre strutture sanitarie (che avevano accertato la sussistenza di un visus naturale di 10/10 per occhio).
3. In data 30 novembre 2024, il Ministero resistente ha depositato una relazione – corredata da documentazione – con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare ivi spiegate, sottolineando che gli esiti della visita cui parte ricorrente si era sottoposta dopo l’esclusione dal concorso certificavano un visus naturale migliore (non solo di quello accertato in sede concorsuale, ma anche) di quello attestato dalla certificazione acquisita dal sig. -OMISSIS- il 25 ottobre 2024 (e prodotta in sede di concorso), in cui era stata accertata « un’efficienza visiva binoculare di 8/10 e non già di “10/10 per occhio” », sicché era più che probabile che il risultato del più recente accertamento dipendesse dal fatto che il ricorrente si fosse medio tempore sottoposto « ad un intervento chirurgico di chirurgia refrattiva » (v. doc. 5, produzione documentale p.a.).
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 5 febbraio 2025, n. 2713, questo Tribunale – vista la documentazione prodotta dal ricorrente – ha disposto verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. al fine di accertare la sussistenza o meno della causa di esclusione rilevata in sede concorsuale, incaricando al riguardo « la Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con sede in viale Piero Gobetti, Roma, che provvederà a mezzo di apposita commissione medica, con facoltà di avvalersi, ove necessario, della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all’amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico » , e chiedendo al verificatore di specificare «(ove sia acclarata una differenza tra quanto accertato in sede concorsuale e i risultati della verificazione) se il visus riscontrato in sede di verificazione possa attribuirsi a interventi medici correttivi successivi alla visita per l’accertamento dei requisiti psicofisici relativi al concorso di cui al presente giudizio».
5. In data 28 febbraio 2025, il verificatore ha depositato la propria relazione, nella quale – sulla base degli esiti della visita specialistica di Forza Armata eseguita il 26 febbraio 2025 in sede di verificazione (« OO: EMMETROPIA») – ha concluso che « non sussiste [va] in capo al ricorrente un deficit dell’acutezza visiva naturale» e che lo stesso quindi doveva considerarsi « idoneo al concorso» , precisando che dalla visita effettuata «non risulta [va] no evidenti segni clinici o strumentali di pregresso trattamento di chirurgia refrattiva».
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 4 giugno 2025, n. 10869, questo Tribunale – avuto riguardo alla non immediata individuabilità, nella vicenda oggetto del giudizio, dei soggetti effettivamente titolari di una posizione di controinteresse – ha ordinato al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio, per pubblici proclami, nei confronti « di tutti i soggetti (vincitori e idonei) collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente ricorso ».
7. Il 18 giugno 2025 il ricorrente ha depositato documentazione al fine di attestare di aver provveduto a integrare il contraddittorio nei termini e nei modi indicati con ordinanza Tar Lazio, I- quater , n. 10869/2025.
8. Alla camera di consiglio svoltasi il 10 febbraio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso a verbale della sua possibile definizione con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
9. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
10. Si è infatti già evidenziato supra sub 4 che questo Tribunale – tenuto conto della documentazione sanitaria versata in atti da parte ricorrente e avuto riguardo alla peculiarità dell’accertamento medico oggetto della controversia – ha legittimamente ritenuto di non poter escludere con un sufficiente grado di certezza che l’inidoneità accertata in sede concorsuale fosse frutto di un difetto di istruttoria (v. in casi non dissimili Consiglio di Stato, III, 28 ottobre 2020, n. 6594 e 12 luglio 2021, n. 5276) e ha quindi disposto verificazione al fine di acclarare la sussistenza o meno della causa di inidoneità riscontrata dalla p.a. resistente.
11. La disposta verificazione – sulla quale l’amministrazione resistente non ha svolto alcuna osservazione, non contestando in alcun modo né le modalità seguite per lo svolgimento dell’esame, né i criteri applicati – ha consentito di accertare che alla data del 26 febbraio 2025 il ricorrente non aveva alcun deficit di visus naturale e quindi era «idoneo al concorso de quo» , confermando quanto accertato dalla struttura sanitaria pubblica cui il ricorrente si era rivolto dopo la visita concorsuale.
La stessa verificazione, inoltre, ha consentito di acclarare che – diversamente da quanto ipotizzato dall’amministrazione – la differenza tra l’esito dell’accertamento svolto in sede concorsuale e i concordi esiti degli accertamenti svolti sul ricorrente dopo l’esclusione (presso la struttura pubblica il 13 gennaio 2025 e in sede di verificazione il 26 febbraio 2025) non è dipesa dalla sottoposizione del ricorrente, dopo l’esclusione, a interventi di chirurgia refrattiva (atteso che il verificatore non ha riscontrato segni di tali interventi).
12. In altri termini, la verificazione – dalle cui risultanze questo Tribunale non ha alcuna ragione di doversi discostare (anche alla luce dell’assenza di rilievi da parte della p.a. in ordine alle statuizioni del verificatore) – appare confermare quanto prospettato dal ricorrente, sulla base di tutta la documentazione sanitaria prodotta in atti, in ordine al fatto che il risultato dell’accertamento svolto in sede concorsuale è stato verosimilmente frutto di un difetto di istruttoria. Circostanza, questa, che appare altresì corroborata dal fatto che i valori di visus naturale riscontrati in capo al ricorrente dopo l’esclusione dalla procedura (che depongono per la sua idoneità) sono prossimi (ancorché non perfettamente sovrapponibili) a quelli riscontrati nella visita cui il ricorrente si è sottoposto il 25 ottobre 2024 (mentre invece la rilevazione svolta in sede concorsuale è del tutto distonica dagli esiti degli altri accertamenti, sicché può ragionevolmente ritenersi che questa sia stata frutto di una non corretta misurazione).
13. Per tali ragioni, il ricorso va accolto e il provvedimento di esclusione impugnato va annullato.
14. In considerazione della peculiarità della vicenda, le spese processuali possono essere compensate tra le parti, salvo il dovere della p.a. resistente di farsi carico delle spese di verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Condanna la p.a. resistente al pagamento delle spese di verificazione – liquidate in € 500,00 – da corrispondersi al verificatore secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA RT, Presidente
GA SE AF, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA SE AF | RA RT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.