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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1217/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3260/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120220002455632 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3976/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1, dipendente di un Centro di Assistenza Fiscale operante a Pordenone, impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto, in solido con il contribuente da lui assistito, la maggiore Irpef da quest'ultimo dovuta nell'esercizio 2016 in relazione all'infedele apposizione del visto di conformità.
Deduceva il ricorrente:
- l'inesistenza della trasgressione;
- l'incompetenza territoriale e funzionale dell'Ufficio che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.lgs. n. 241 del 1997, che avrebbe dovuto essere la Direzione dell'Agenzia delle Entrate competente per la regione dove aveva sede il CAF;
- ricalcolo di quanto dovuto sulla base di quanto disposto dall'art 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4 del
2019, in applicazione del principio del favor rei.
2. Con sentenza della CGT Roma n. 341, depositata il 9 gennaio 2024, il ricorso veniva accolto.
La Commissione respingeva l'eccezione di competenza territoriale, ritenendo che in caso di controllo formale di dichiarazione dei redditi l'imposta era iscritta a ruolo in base al domicilio fiscale del contribuente.
Nel merito riteneva che la sanzione applicata al ricorrente avrebbe dovuto essere calcolata come richiesto dal ricorrente nella misura del 30% dell'imposta dovuta dal contribuente assistito dal CAF,
tenuto conto della normativa sopravvenuta retroattivamente applicabile, in virtù del principio del "favor rei".
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio prende atto che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore.
Nel merito ritiene errata la rideterminazione della sanzione sulla base del principio del “favor rei”, attesa la natura risarcitoria della pretesa e non sanzionatoria avanzata nei confronti del dipendente del CAF.
4. Resistente_1 non risulta costituito nel presente giudizio d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate non è fondato per i motivi di seguito esplicitati. La sentenza di primo grado, come riportato nella parte in fatto, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio che ha effettuato l'accertamento nei confronti del dipendente del CAF, ritenendo che in caso di controllo formale della dichiarazione dei redditi l'imposta è iscritta a ruolo in base al domicilio fiscale del contribuente.
Il Collegio ritiene non fondata tale affermazione, in quanto in contrasto con la giurisprudenza prevalente e ormai consolidata della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo sentenza n. 11790 del 2024).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito anche dall'Agenzia delle Entrate, che relativamente a giudizi d'appello pendenti presso questa Sezione ha espressamente disposto lo sgravio della cartella emessa nei confronti dell'addetto al CAF (cfr. sentenza n. 5424 del 2025)
La citata giurisprudenza ha evidenziato come la competenza ad emettere provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CAF ha carattere “funzionale”, e la violazione delle regole comporta la nullità assoluta del provvedimento emesso dall'Ufficio.
Si tratta, dunque, di una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dalla mancata riproposizione in appello della relativa eccezione da parte del convenuto non costituito.
Assorbite le altre questioni.
Per mero errore materiale, il dispositivo comunicato alle parti e inserito nel fascicolo telematico reca la seguente dizione: Respinge l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00.
Per i motivi sopra esposti, il predetto dispositivo va sostituito con quello corretto di seguito riportato.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
NISPI LANDI MARIO, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3260/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 341/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09120220002455632 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3976/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1, dipendente di un Centro di Assistenza Fiscale operante a Pordenone, impugnava presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto, in solido con il contribuente da lui assistito, la maggiore Irpef da quest'ultimo dovuta nell'esercizio 2016 in relazione all'infedele apposizione del visto di conformità.
Deduceva il ricorrente:
- l'inesistenza della trasgressione;
- l'incompetenza territoriale e funzionale dell'Ufficio che aveva emesso il provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.lgs. n. 241 del 1997, che avrebbe dovuto essere la Direzione dell'Agenzia delle Entrate competente per la regione dove aveva sede il CAF;
- ricalcolo di quanto dovuto sulla base di quanto disposto dall'art 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4 del
2019, in applicazione del principio del favor rei.
2. Con sentenza della CGT Roma n. 341, depositata il 9 gennaio 2024, il ricorso veniva accolto.
La Commissione respingeva l'eccezione di competenza territoriale, ritenendo che in caso di controllo formale di dichiarazione dei redditi l'imposta era iscritta a ruolo in base al domicilio fiscale del contribuente.
Nel merito riteneva che la sanzione applicata al ricorrente avrebbe dovuto essere calcolata come richiesto dal ricorrente nella misura del 30% dell'imposta dovuta dal contribuente assistito dal CAF,
tenuto conto della normativa sopravvenuta retroattivamente applicabile, in virtù del principio del "favor rei".
3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio prende atto che la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale dell'ufficio accertatore.
Nel merito ritiene errata la rideterminazione della sanzione sulla base del principio del “favor rei”, attesa la natura risarcitoria della pretesa e non sanzionatoria avanzata nei confronti del dipendente del CAF.
4. Resistente_1 non risulta costituito nel presente giudizio d'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate non è fondato per i motivi di seguito esplicitati. La sentenza di primo grado, come riportato nella parte in fatto, ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio che ha effettuato l'accertamento nei confronti del dipendente del CAF, ritenendo che in caso di controllo formale della dichiarazione dei redditi l'imposta è iscritta a ruolo in base al domicilio fiscale del contribuente.
Il Collegio ritiene non fondata tale affermazione, in quanto in contrasto con la giurisprudenza prevalente e ormai consolidata della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo sentenza n. 11790 del 2024).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito anche dall'Agenzia delle Entrate, che relativamente a giudizi d'appello pendenti presso questa Sezione ha espressamente disposto lo sgravio della cartella emessa nei confronti dell'addetto al CAF (cfr. sentenza n. 5424 del 2025)
La citata giurisprudenza ha evidenziato come la competenza ad emettere provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CAF ha carattere “funzionale”, e la violazione delle regole comporta la nullità assoluta del provvedimento emesso dall'Ufficio.
Si tratta, dunque, di una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dalla mancata riproposizione in appello della relativa eccezione da parte del convenuto non costituito.
Assorbite le altre questioni.
Per mero errore materiale, il dispositivo comunicato alle parti e inserito nel fascicolo telematico reca la seguente dizione: Respinge l'appello. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00.
Per i motivi sopra esposti, il predetto dispositivo va sostituito con quello corretto di seguito riportato.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Roma, 17 dicembre 2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Mario Nispi Landi Dott. Francesco Filocamo