Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2024, n. 40505
CASS
Sentenza 19 settembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti, la concessione del predetto beneficio nel caso di condanna per il delitto di atti persecutori, commesso in epoca antecedente all'introduzione del comma quinto dell'art. 165 cod. pen. ad opera della legge 19 luglio 2019, n. 69, non integra un'ipotesi di pena illegale - come tale emendabile in cassazione anche in assenza di uno specifico motivo d'appello - poiché siffatta previsione non può essere ricondotta alla nozione di pena in quanto implica la già avvenuta determinazione della sanzione mediante la sentenza di condanna.

Commentario1

  • 1I corsi di recupero imposti dal Codice rosso non sono retroattivi ma se applicati la pena è legaleAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 5 novembre 2024
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2024, n. 40505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40505
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo