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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/07/2024, n. 28546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28546 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR LU nato a [...] il [...] MA LE nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta DA Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: l'avvocato ANGELILLI GIANFRANCO e l'avvocato CESCUTTI MASSIMO, in difesa di AR LU hanno chiesto raccoglimento del ricorso. l'avvocato SOMMAIO ALBERTO in difesa di MA LE ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28546 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AR RL e SO EL hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che il 18/5/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti DA Tribunale di Udine in ordine ad otto reati di riciclaggio di autovetture provento di furti avvenuti all'estero, prevalentemente in Slovacchia, nello specifico, attribuendo allo AR la condotta di esporre in vendita le vetture nel parcheggio di pertinenza del proprio distributore, offrendo le auto ai propri clienti, chiedendo ad altre persone di assumere l'intestazione formale di alcuni veicoli, mettendo in contatto gli acquirenti finali con il SO, ricevendo le somme di denaro ricavate DAla vendita e valutando con i coimputati SO e VR eventuali vetture offerte in permuta. Nella ricostruzione delle pronunce di merito, invece, il SO trattava il prezzo delle vendite con gli acquirenti finali, riceveva il pagamento, accompagnava gli acquirenti e/o intestatari all'agenzia di pratiche auto per svolgere le pratiche necessarie per il passaggio di proprietà, richiedeva a terzi di fare da intestatari delle vetture, e valutava con i coimputati AR e VR eventuali vetture offerte in permuta. 2. Il ricorso di SO EL si fonda su quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per non essersi qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., nonostante, come riconosciuto in sentenza, almeno per quattro degli otto veicoli di cui alla sentenza (quelli DA n. 5 al n. 8) l'importazione in Italia del veicolo e la successiva circolazione dello stesso, così come i successivi passaggi di proprietà, nulla abbiano aggiunto all'operazione di "pulizia" già effettuata all'estero. Ciò in quanto la semplice re-immatricolazione di veicolo già circolante in ambito comunitario non ostacola in alcun modo l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per l'episodio di cui al veicolo n. 8, difettando una motivazione che non sia meramente apparente in ordine alla riconducibilità al SO delle operazioni di riciclaggio contestategli in relazione a veicolo nazionalizzato DA coimputato AR. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Anche AR RL ha fondato il suo ricorso su quattro motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, quali l'art. 525 comma 2 c.p.p., in relazione all'art. 179 c.p.p. ed all'art. 25 comma 1 della Costituzione: dopo il rinvio di una prima udienza per impedimento del difensore, era stato raggiunto un accordo tra le parti per l'applicazione di una pena concordata ex art. 599bis ma, alla successiva udienza, era mutato uno dei giudici ed il collegio, nella sua innovata composizione, aveva rigettato la richiesta di pena concordata in considerazione della ritenuta non congruità della pena 2 medesima rispetto alla gravità dei fatti, il tutto, ad avviso del ricorrente, in violazione del principio del giudice precostituito per legge . 3.2. Violazione di legge per essere stata preceduta la sentenza DAl'ordinanza di rigetto della richiesta di pena concordata tra le parti, da ritenersi illegittima perché in contrasto con la formulazione dell'art. 599bis cod. proc. pen. antecedente il d.lgs 150/2022. 3.3. Violazione di legge, in particolare dell'art. 586 cod. proc. pen., per avere la Corte deciso nel merito nella stessa udienza nella quale aveva rigettato la richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen., senza rinviare ad altra come prescritto DAla stessa norma per consentire alle partì di proporre un altro concordato più equilibrato o prepararsi meglio alla discussione 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata valutazione dei presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., per la minima partecipazione al fatto del ricorrente CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del Di MA è inammissibile, in quanto i motivi da questo addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti DAl'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. Manifestamente infondato, in particolare, è il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione del fatto come riciclaggio, anziché come mera ricettazione. Le sentenze di merito, infatti, hanno evidenziato con chiarezza che ben sette delle autovetture dì provenienza illecita presentavano degli acquirenti intermedi che fungevano da passaggi simulati per ostacolare la ricostruzione dell'origine dei beni, mentre altra vettura veniva acquistata da persona che ha riferito di essere stata indotta dagli odierni ricorrenti al rilascio di dichiarazione sostitutiva precedente alla visione della vettura ed alla conclusione del contratto. Correttamente, pertanto, si è ritenuto che, benché le autovetture giungessero nella materiale disponibilità dello AR e del SO già provviste di numero di telaio alterato e di carte di circolazione con i dati corrispondenti, tuttavia le successive attività poste in essere dai predetti rientrano nelle "altre operazioni" di cui all'art. 648bis cod. pen., perché volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni: spendendosi nel reperimento e nella induzione di terzi soggetti ad intestare a loro stessi i veicoli, fungendo da acquirenti fittizi che rendevano anche agli uffici italiani regolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'acquisto estero, evidentemente dagli stessi mai effettuato, il Dì MA - contrariamente alla prospettazione difensiva - contribuiva a rendere più difficile risalire alla provenienza illecita dei beni. 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nel percorso argomentativo delle sentenze di merito, laddove queste hanno evidenziato come il 3 ricorso a compiacenti intermediari che, dietro compenso, accettavano di risultare come • importatori e/o acquirenti delle vetture estere senza aver mai avuto contatti con ipotetici venditori e senza neppure venire in possesso dei veicoli, evidenzia la consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza delle autovetture da furto e la finalità di occultamento di tale provenienza. 1.3. Analogamente, nessun vizio logico può ravvisarsi nel riconoscimento della penale responsabilità del SO anche in ordine all'episodio di cui al veicolo n. 8, in relazione al quale l'acquirente UR PA ha riferito di aver interloquito con lo Zannarian, atteso che, a tal fine, le sentenze di merito hanno valorizzato la serialità dell'attività illecita posta in essere DAlo AR e DA SO in stretta collaborazione tra loro, e la testimonianza di ZE IA, che ha riferito di aver curato, su incarico del SO e dello AR, la nazionalizzazione di diverse BMV X6 con targhe slovacche, a conferma del concerto tra i predetti in tali operazioni. 1.4. Anche l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SO, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prìncipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo i giudici di merito valorizzato la serialità degli episodi criminosi, la preordinazione di questi, il valore delle singole vetture, il mancato chiarimento dei canali di provenienza e l'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza da parte del ricorrente, nonostante ciò determinando la pena base in misura vicina ai minimi edittali, con aumento per la continuazione di soli mesi due di reclusione ed euro mille di multa per ciascun episodio in continuazione. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dello AR è inammissibile, in primo luogo, perché proposto da difensori privi di mandato specifico ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza impugnata, pur essendo il predetto assente in appello, come richiesto, invece, a pena di inammissibilità, dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., non risultando agli atti l'allegazione delle procure speciali, genericamente menzionate nell'atto di ricorso. In tema di ricorso per cassazione, infatti, gli oneri formali stabiliti dai commi 1-ter e 1- quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti DAl'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo (cfr. Sez. 6 , Sentenza n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984; Sez. 2, Ordinanza n. 4800 del 15/01/2024, Rv. 285927). Peraltro, anche i singoli motivi di ricorso proposti nell'interesse dello AR sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza, anche quando non attengono al merito della decisione impugnata. 4 2.1. il primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato, inquanto nessuna violazione del disposto dell"art. 525 comma 2 cod. proc. pen. può ravvisarsi nella diversa composizione del collegio giudicante rispetto al collegio che, nell'udienza precedente, non aveva compiuto alcuna attività dibattimentale, essendosi invece limitato a rinviare l'udienza, prendendo atto dell'impedimento del difensore di uno degli imputati. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con la decisione impugnata che, dopo aver disatteso la richiesta di applicazione di una pena concordata tra le parti, ritenuta non congrua, non ha "applicato" alcuna pena diversa da quella oggetto di accordo, bensì ha deciso nel merito il giudizio di appello, giungendo, all'esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, a confermare la decisione di primo grado. 2.3. Non supera il vaglio dell'inammissibilità anche la doglianza relativa alla decisione nel merito presa DAla Corte di appello, nella stessa udienza nella quale aveva rigettato la richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen., senza disporre la citazione a comparire in dibattimento, come prescritto DA terzo comma ditale norma, nella formulazione previgente la riforma di cui al D.Lvo n. 150/2022. Questa Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente evidenziato che, in tema di "patteggiamento in appello", la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori DAl'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. , non essendo necessaria tale citazione laddove la vocatio in iudicium vi è già stata e la richiesta delle parti sia stata formulata nel corso dell'udienza (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; conf. anche sez. 6, n. 9650 del 27/01/2022, non massimata). Ancora per mera completezza di esposizione, peraltro, va osservato che eventuali violazioni della norma di cui al terzo comma dell'art. 599bis cod. proc. pen., comunque, andavano eccepite prima del compimento ovvero immediatamente dopo, a norma del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., mentre nel caso in esame nulla è stato eccepito DA difensore presente in udienza. 2.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello AR, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla gravità dei fatti, sul ruolo svolto DA ricorrente e sull'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), mentre la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità DAl'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince DAl'atto di appello. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al 5 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di • colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente Luc;
. nyperiali RG
udita la relazione svolta DA Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: l'avvocato ANGELILLI GIANFRANCO e l'avvocato CESCUTTI MASSIMO, in difesa di AR LU hanno chiesto raccoglimento del ricorso. l'avvocato SOMMAIO ALBERTO in difesa di MA LE ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28546 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. AR RL e SO EL hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che il 18/5/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti DA Tribunale di Udine in ordine ad otto reati di riciclaggio di autovetture provento di furti avvenuti all'estero, prevalentemente in Slovacchia, nello specifico, attribuendo allo AR la condotta di esporre in vendita le vetture nel parcheggio di pertinenza del proprio distributore, offrendo le auto ai propri clienti, chiedendo ad altre persone di assumere l'intestazione formale di alcuni veicoli, mettendo in contatto gli acquirenti finali con il SO, ricevendo le somme di denaro ricavate DAla vendita e valutando con i coimputati SO e VR eventuali vetture offerte in permuta. Nella ricostruzione delle pronunce di merito, invece, il SO trattava il prezzo delle vendite con gli acquirenti finali, riceveva il pagamento, accompagnava gli acquirenti e/o intestatari all'agenzia di pratiche auto per svolgere le pratiche necessarie per il passaggio di proprietà, richiedeva a terzi di fare da intestatari delle vetture, e valutava con i coimputati AR e VR eventuali vetture offerte in permuta. 2. Il ricorso di SO EL si fonda su quattro motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per non essersi qualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., nonostante, come riconosciuto in sentenza, almeno per quattro degli otto veicoli di cui alla sentenza (quelli DA n. 5 al n. 8) l'importazione in Italia del veicolo e la successiva circolazione dello stesso, così come i successivi passaggi di proprietà, nulla abbiano aggiunto all'operazione di "pulizia" già effettuata all'estero. Ciò in quanto la semplice re-immatricolazione di veicolo già circolante in ambito comunitario non ostacola in alcun modo l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza dell'origine delittuosa dei beni 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per l'episodio di cui al veicolo n. 8, difettando una motivazione che non sia meramente apparente in ordine alla riconducibilità al SO delle operazioni di riciclaggio contestategli in relazione a veicolo nazionalizzato DA coimputato AR. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 3. Anche AR RL ha fondato il suo ricorso su quattro motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, quali l'art. 525 comma 2 c.p.p., in relazione all'art. 179 c.p.p. ed all'art. 25 comma 1 della Costituzione: dopo il rinvio di una prima udienza per impedimento del difensore, era stato raggiunto un accordo tra le parti per l'applicazione di una pena concordata ex art. 599bis ma, alla successiva udienza, era mutato uno dei giudici ed il collegio, nella sua innovata composizione, aveva rigettato la richiesta di pena concordata in considerazione della ritenuta non congruità della pena 2 medesima rispetto alla gravità dei fatti, il tutto, ad avviso del ricorrente, in violazione del principio del giudice precostituito per legge . 3.2. Violazione di legge per essere stata preceduta la sentenza DAl'ordinanza di rigetto della richiesta di pena concordata tra le parti, da ritenersi illegittima perché in contrasto con la formulazione dell'art. 599bis cod. proc. pen. antecedente il d.lgs 150/2022. 3.3. Violazione di legge, in particolare dell'art. 586 cod. proc. pen., per avere la Corte deciso nel merito nella stessa udienza nella quale aveva rigettato la richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen., senza rinviare ad altra come prescritto DAla stessa norma per consentire alle partì di proporre un altro concordato più equilibrato o prepararsi meglio alla discussione 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata valutazione dei presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., per la minima partecipazione al fatto del ricorrente CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse del Di MA è inammissibile, in quanto i motivi da questo addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti DAl'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. 1.1. Manifestamente infondato, in particolare, è il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la qualificazione del fatto come riciclaggio, anziché come mera ricettazione. Le sentenze di merito, infatti, hanno evidenziato con chiarezza che ben sette delle autovetture dì provenienza illecita presentavano degli acquirenti intermedi che fungevano da passaggi simulati per ostacolare la ricostruzione dell'origine dei beni, mentre altra vettura veniva acquistata da persona che ha riferito di essere stata indotta dagli odierni ricorrenti al rilascio di dichiarazione sostitutiva precedente alla visione della vettura ed alla conclusione del contratto. Correttamente, pertanto, si è ritenuto che, benché le autovetture giungessero nella materiale disponibilità dello AR e del SO già provviste di numero di telaio alterato e di carte di circolazione con i dati corrispondenti, tuttavia le successive attività poste in essere dai predetti rientrano nelle "altre operazioni" di cui all'art. 648bis cod. pen., perché volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni: spendendosi nel reperimento e nella induzione di terzi soggetti ad intestare a loro stessi i veicoli, fungendo da acquirenti fittizi che rendevano anche agli uffici italiani regolare dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'acquisto estero, evidentemente dagli stessi mai effettuato, il Dì MA - contrariamente alla prospettazione difensiva - contribuiva a rendere più difficile risalire alla provenienza illecita dei beni. 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nessun vizio logico o giuridico può ravvisarsi nel percorso argomentativo delle sentenze di merito, laddove queste hanno evidenziato come il 3 ricorso a compiacenti intermediari che, dietro compenso, accettavano di risultare come • importatori e/o acquirenti delle vetture estere senza aver mai avuto contatti con ipotetici venditori e senza neppure venire in possesso dei veicoli, evidenzia la consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza delle autovetture da furto e la finalità di occultamento di tale provenienza. 1.3. Analogamente, nessun vizio logico può ravvisarsi nel riconoscimento della penale responsabilità del SO anche in ordine all'episodio di cui al veicolo n. 8, in relazione al quale l'acquirente UR PA ha riferito di aver interloquito con lo Zannarian, atteso che, a tal fine, le sentenze di merito hanno valorizzato la serialità dell'attività illecita posta in essere DAlo AR e DA SO in stretta collaborazione tra loro, e la testimonianza di ZE IA, che ha riferito di aver curato, su incarico del SO e dello AR, la nazionalizzazione di diverse BMV X6 con targhe slovacche, a conferma del concerto tra i predetti in tali operazioni. 1.4. Anche l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse del SO, concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prìncipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo i giudici di merito valorizzato la serialità degli episodi criminosi, la preordinazione di questi, il valore delle singole vetture, il mancato chiarimento dei canali di provenienza e l'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza da parte del ricorrente, nonostante ciò determinando la pena base in misura vicina ai minimi edittali, con aumento per la continuazione di soli mesi due di reclusione ed euro mille di multa per ciascun episodio in continuazione. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dello AR è inammissibile, in primo luogo, perché proposto da difensori privi di mandato specifico ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza impugnata, pur essendo il predetto assente in appello, come richiesto, invece, a pena di inammissibilità, dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., non risultando agli atti l'allegazione delle procure speciali, genericamente menzionate nell'atto di ricorso. In tema di ricorso per cassazione, infatti, gli oneri formali stabiliti dai commi 1-ter e 1- quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti DAl'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo (cfr. Sez. 6 , Sentenza n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984; Sez. 2, Ordinanza n. 4800 del 15/01/2024, Rv. 285927). Peraltro, anche i singoli motivi di ricorso proposti nell'interesse dello AR sono inammissibili per la loro manifesta infondatezza, anche quando non attengono al merito della decisione impugnata. 4 2.1. il primo motivo, in particolare, è manifestamente infondato, inquanto nessuna violazione del disposto dell"art. 525 comma 2 cod. proc. pen. può ravvisarsi nella diversa composizione del collegio giudicante rispetto al collegio che, nell'udienza precedente, non aveva compiuto alcuna attività dibattimentale, essendosi invece limitato a rinviare l'udienza, prendendo atto dell'impedimento del difensore di uno degli imputati. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con la decisione impugnata che, dopo aver disatteso la richiesta di applicazione di una pena concordata tra le parti, ritenuta non congrua, non ha "applicato" alcuna pena diversa da quella oggetto di accordo, bensì ha deciso nel merito il giudizio di appello, giungendo, all'esito di un percorso argomentativo immune da vizi logici o giuridici, a confermare la decisione di primo grado. 2.3. Non supera il vaglio dell'inammissibilità anche la doglianza relativa alla decisione nel merito presa DAla Corte di appello, nella stessa udienza nella quale aveva rigettato la richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen., senza disporre la citazione a comparire in dibattimento, come prescritto DA terzo comma ditale norma, nella formulazione previgente la riforma di cui al D.Lvo n. 150/2022. Questa Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente evidenziato che, in tema di "patteggiamento in appello", la citazione dell'imputato a comparire in dibattimento in seguito al rigetto della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. è dovuta solo se tale richiesta sia stata formulata prima e fuori DAl'udienza fissata ai sensi dell'art. 601 cod. proc. pen. , non essendo necessaria tale citazione laddove la vocatio in iudicium vi è già stata e la richiesta delle parti sia stata formulata nel corso dell'udienza (Sez. 6, n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; conf. anche sez. 6, n. 9650 del 27/01/2022, non massimata). Ancora per mera completezza di esposizione, peraltro, va osservato che eventuali violazioni della norma di cui al terzo comma dell'art. 599bis cod. proc. pen., comunque, andavano eccepite prima del compimento ovvero immediatamente dopo, a norma del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen., mentre nel caso in esame nulla è stato eccepito DA difensore presente in udienza. 2.4. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello AR, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla gravità dei fatti, sul ruolo svolto DA ricorrente e sull'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), mentre la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità DAl'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince DAl'atto di appello. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al 5 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di • colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presi ente Luc;
. nyperiali RG