Ordinanza 5 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 05/06/2019, n. 24956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24956 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/07/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
t Ritenuto: -- che la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 20/07/2018, ha confermato la sentenza del 20/06/2017 del Tribunale di Vercelli, di condanna di SQ AL per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 perché, in qualità di proprietario del terreno censito al N.C.T. al foglio 1 mappale 184-185 del Comune di Cigliano, classificato come "terreno agricolo di salvaguardia dell'edificato", realizzava, in assenza del permesso di costruire, opere consistenti nello spianamento del terreno con successiva copertura in ghiaia, nella creazione di un'area di sosta automezzi, nell'installazione di 2 box prefabbricati e nel posizionamento di una recinzione con delimitazione dell'area; -- che l'imputato ha proposto ricorso deducendo con unico motivo l'erronea applicazione della legge in ordine in particolare ai criteri utilizzati circa la determinazione della pena irrogata ed in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione posto che, non essendo stato accertato l'anno di compimento delle opere abusive, non si comprenderebbe in forza di quale elemento probatorio l'opera possa dirsi realizzata dopo l'entrata in vigore del nuovo P.R.G. nel gennaio 2007 (che avrebbe classificato l'area come terreno agricolo di salvaguardia dell'edificato), e non prima, attesa peraltro la comunicazione del Comune di Cigliano del 28 aprile 2000 che avrebbe informato il SQ della 'natura edificabile del s'uo terreno;
--che il ricorso è inammissibile;
--che, inammissibili i motivi diversi da quello relativo alle attenuanti generiche ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., atteso che gli stessi non sono stati posti con l'atto di appello, la sentenza impugnata ha motivatamente ed insindacabilmente giustificato la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, attesi gli elementi oggettivi e soggettivi di graduazione di cui all'art. 133 cod. pen., nonché il lungo protrarsi dell'inottemperanza all'ordine di rimessione in pristino ed i plurimi precedenti penali dell'imputato; -- che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile;
-- che, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2019 Il Consigli e estensore Il Presidente Gasto e Andreazza Vito Di Nicola DEPOSITA