Ordinanza cautelare 29 aprile 2021
Decreto decisorio 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 29/04/2021, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 01265/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pizzato, Anna Roberta Cavazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Pizzato in Padova, Piazzale Stazione, 7;
contro
Azienda Ulss 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Irene Gianesini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 6 Euganea, n. 655 del 16/09/2020, avente ad oggetto l'ammissione dei candidati al concorso pubblico riservato al personale precario per l'assunzione a tempo indeterminato di 5 Dirigenti Psicologi, nella parte in cui ha escluso il ricorrente dal predetto concorso;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi gli atti istruttori, non noti, assunti a fondamento della determinazione gravata, e per quanto occorra delle comunicazioni via mail del 28/09/2020 e del 30/09/2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 gennaio 2021:
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 6 Euganea n. 837 del 12/11/2020, con la quale, a scioglimento della riserva in senso negativo, è stata confermata la non ammissione del dott. -OMISSIS- al concorso riservato per l'assunzione a tempo indeterminato di 5 Dirigenti Psicologi ed è stata disposta la sua esclusione dalla graduatoria finale;
- della deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 6 Euganea n. 810 del 30/10/2020, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso medesimo;
- di ogni atto presupposto e/o conseguente e segnatamente degli atti della procedura concorsuale, ivi compresi i verbali delle prove d'esame e delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice (allo stato non noti).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss 6 Euganea;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni juris , in quanto, come condivisibilmente controdedotto dalla ULSS 6, ad un esame complessivo della documentazione reperita e valutata dalla ULSS in sede istruttoria, con riferimento al periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012, non risulta a favore del ricorrente un rapporto lavorativo contrattualizzato, rendicontato e liquidato che potesse essere valorizzato dalla ULSS ai fini del computo del periodo necessario per accedere alla stabilizzazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 e dal bando in questione, che richiedeva quale requisito di ammissione “e) aver maturato, alla data del 31.12.2019, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni…”, e, quindi, non un qualsivoglia rapporto, al di fuori di adeguata formalizzazione; e tenuto conto, altresì, che lo stesso ricorrente ha emesso un’unica fattura in data 19.07.2012 per l’importo di euro 5.000,00, corrispondente al compenso previsto per l’attività da svolgere entro la fine dell’anno scolastico 2011/2012 (doc. n. 15 e 17 in atti deposito ULSS) e che la stessa gli è stata liquidata ad agosto 2012, a seguito della rendicontazione della responsabile del progetto che, con nota del luglio 2012, attestava che “facendo riferimento alla precedente nota n. 41639 del 07/06/2012, il gruppo di professionisti esterni impegnato nella realizzazione delle attività previste all’interno della Macro Area 2 “Piano di riorganizzazione dei Consultori Familiari” di cui alla DGR n. 1974/2011, ha concluso gli interventi programmati presso gli Istituti Superiori”, e, in ragione “dell'impegno prestato, e come previsto dalla DDG n. 212 del 22/03/2012”, chiedeva “di procedere alla liquidazione di quanto spettante ad ogni professionista individuato per un totale complessivo di € 20.500,00” (doc. n. 16 in atti deposito ULSS);
Considerato, inoltre, che non appare sussistere il prescritto periculum in mora , tenuto conto che lo scorrimento ulteriore della graduatoria, allo stato, è comunque ipotetico e che la ULSS ha già bandito, con DDG n. 276 del 22.04.2021, altra procedura concorsuale di stabilizzazione, per l’assunzione di dirigenti psicologi.
Ritenuto, pertanto, di respingere l’istanza cautelare.
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO