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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024 2025 00030525 09 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2025 Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/1973 in relazione al Mod.770/2022 per omesso versamento di ritenute IRPEF 2021 per €. 4.798,27, oltre sanzioni e interessi. Ricorrente_1L' , che già aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, censurava l'atto impugnato per 1) inesistenza/nullità della notifica perché la PEC era stata inviata da un indirizzo di agenzia delle entrate riscossione non risultante nei pubblici elenchi previsti dalle norme sulla notificazione;
2) infondatezza della pretesa impositiva perché le ritenute iscritte a ruolo risultano compensate con il credito spettante ai sensi del DL 3/2020 per il trattamento integrativo corrisposto ai dipendenti;
3) illegittimità della sanzione di €. 25,71 irrogata per ritardato pagamento. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. Con comparse, rispettivamente del 19.6.2025 e del 12.9.2025, si costituivano agenzia delle entrate riscossione e agenzia delle entrate replicando al ricorso per quanto di rispettiva competenza e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Infondata è l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impugnato atteso che le norme sulle notifiche a mezzo PEC prescrivono che l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente, debba risultare da pubblici elenchi;
in ogni caso, è assorbente la considerazione che la proposizione del ricorso nel termine di decadenza dimostra che la notifica ha raggiunto lo scopo cui era destinata sicché mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co.3 c.p.c. Nel merito il ricorso è infondato atteso che la ricorrente non ha dato la prova del credito con cui ha compensato le ritenute dovute atteso che la documentazione prodotta non consente a questo giudice di rilevare l'esistenza e l'importo dello stesso. Con riferimento alla sanzione irrogata, la ricorrente non contesta il ritardo nel pagamento, ma asserisce che si sia trattato di un ritardo di breve durata dovuto a disfunzioni dell'attività amministrativa. Sono motivazioni generiche che non giustificano l'inadempimento e legittimano l'irrogazione della sanzione. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 024 2025 00030525 09 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 13.6.2025 Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/1973 in relazione al Mod.770/2022 per omesso versamento di ritenute IRPEF 2021 per €. 4.798,27, oltre sanzioni e interessi. Ricorrente_1L' , che già aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, censurava l'atto impugnato per 1) inesistenza/nullità della notifica perché la PEC era stata inviata da un indirizzo di agenzia delle entrate riscossione non risultante nei pubblici elenchi previsti dalle norme sulla notificazione;
2) infondatezza della pretesa impositiva perché le ritenute iscritte a ruolo risultano compensate con il credito spettante ai sensi del DL 3/2020 per il trattamento integrativo corrisposto ai dipendenti;
3) illegittimità della sanzione di €. 25,71 irrogata per ritardato pagamento. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. Con comparse, rispettivamente del 19.6.2025 e del 12.9.2025, si costituivano agenzia delle entrate riscossione e agenzia delle entrate replicando al ricorso per quanto di rispettiva competenza e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Infondata è l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica dell'atto impugnato atteso che le norme sulle notifiche a mezzo PEC prescrivono che l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente, debba risultare da pubblici elenchi;
in ogni caso, è assorbente la considerazione che la proposizione del ricorso nel termine di decadenza dimostra che la notifica ha raggiunto lo scopo cui era destinata sicché mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co.3 c.p.c. Nel merito il ricorso è infondato atteso che la ricorrente non ha dato la prova del credito con cui ha compensato le ritenute dovute atteso che la documentazione prodotta non consente a questo giudice di rilevare l'esistenza e l'importo dello stesso. Con riferimento alla sanzione irrogata, la ricorrente non contesta il ritardo nel pagamento, ma asserisce che si sia trattato di un ritardo di breve durata dovuto a disfunzioni dell'attività amministrativa. Sono motivazioni generiche che non giustificano l'inadempimento e legittimano l'irrogazione della sanzione. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico