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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Fl-PC-c-efteleele-ellfeekTtele il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avvocato POMPEO PINTO PE del foro di VIBO VALENTIA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, dell'Avv. MARCHESE MASSIMO NICOLA del foro di PATTI in difesa di ER UC SA, ZA NI, ZA PE e ZA LI conclude riportandosi alle conclusioni scritte. L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di GA CO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1938 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 27/11/2024 L'avvocato SILVESTRO SALVATORE del foro di MESSINA in difesa di GA CO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 13 febbraio 2023 della Corte di assise di Messina, che dichiarava OM GA responsabile, in qualità di mandante, dell'omicidio, aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di CO TA, attinto da diversi colpi di arma da fuoco in più parti del corpo, nonché colpito al volto con una pietra, in contrada Cartolari del comune di Acquedolci (ME) il 29 settembre 2001, e lo condannava alla pena dell'ergastolo, oltre che alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione OM GA, tramite due distinti atti, rispettivamente a firma dell'avv. TO VE e dell'avv. Valerio VI Accorretti. 2.1. Il ricorso dell'avv. Sivestro si articola in quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 125, 192, 210 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 575 e 577 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da EL BA. Si duole il difensore che il percorso argomentativo a sostegno della decisione adottata tradisca un palese malgoverno delle regole di valutazione della prova dichiarativa, al pari della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni al riguardo sono state acriticamente recepite, in assenza di adeguato confronto con le censure sviluppate nell'atto di appello. Evidenzia che erroneamente si sostiene l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di BA, che, invece, sembrano essere frutto di una sospetta operazione di correzione e allineamento. Rileva che numerose sono le incertezze e/o contraddizioni di dette dichiarazioni in relazione alla riunione prodromica all'omicidio, tenuta, sul finire dell'estate 2001, per valutare le condotte realizzate da CO TA, soggetto contiguo alle famiglie mafiose capeggiate da AS RA e OM FA, entrambe attive nei comuni posti al confine tra la provincia messinese e quella palermitana, il quale, secondo lo stesso collaboratore, avrebbe compiuto a titolo autonomo richieste estorsive a danno di ditte impegnate nei lavori per la 1 realizzazione dell'autostrada di collegamento di Messina a Palermo o comunque avrebbe trattenuto per sé i proventi delle stesse. Osserva il difensore che le prime incertezze mostrate dal collaboratore sono sui partecipi a detta riunione, avendo, invero, lo stesso indicato nei verbali di interrogatorio dell'i e del 9 luglio 2020, oltre che in altre due dichiarazioni, come presente OM FA, che, invece, dalle dichiarazioni del teste di P.g. CA è risultato detenuto ininterrottamente da aprile 1999 ad aprile 2019; e avendo, solo dopo quattro ore dall'inizio dell'interrogatorio dell'i luglio, inserito tra i presenti OM GA, ricordando che c'era un OM (e trascurando che OM era anche FA). Rileva che all'udienza del 12 gennaio 2022 il collaboratore, dopo avere descritto la fase esecutiva del delitto, ammettendovi la propria partecipazione, e le ragioni dell'omicidio nei termini di cui sopra, ha specificato che a tale riunione partecipavano egli stesso, in qualità di rappresentante del gruppo dei Batanesi, nonché AS RA, appartenente al mandamento di Mistretta, OM GA, esponente apicale del mandamento di San Mauro RD, non conosciuto dal dichiarante e presentatogli in quell'incontro, EL GN e CO TA. Lamenta il suddetto difensore che le rettifiche operate dal collaboratore in dibattimento avrebbero necessitato di un adeguato approfondimento e che, invece, erroneamente i Giudici di merito hanno finito per attribuire efficacia sanante delle dichiarazioni incerte di BA sulla presenza di GA alle dichiarazioni di GN, che si è limitato a confermare tale presenza, dicendo di essersi, però, allontanato prima del conferimento del mandato omicidiario che BA attribuisce a GA e RA, i quali, dopo l'allontanamento di TA, gli avrebbero ordinato di uccidere quest'ultimo. Secondo la difesa la Corte territoriale omette di considerare che l'unico riscontro alle dichiarazioni accusatorie di BA nei confronti di GA poteva provenire da RA e non da GN che si è limitato a confermare la presenza di GA. Rileva l'avv. VE che erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto legittimo utilizzare la frazione dichiarativa che riguarda l'accusa mossa da BA all'odierno ricorrente, senza considerarne le criticità tali da impedire il positivo vaglio preliminare di attendibilità, già evidenziate o ulteriori (come ad esempio il fatto che nel verbale dell'i 2 luglio 2020 il collaboratore dichiarava di avere confessato a GN l'esecuzione dell'omicidio, mentre in dibattimento, dopo avere definito la propria posizione col giudizio abbreviato e preso atto delle dichiarazioni di GN, che sul punto non aveva confermato, ha detto di non avere mai parlato con alcuno dell'esecuzione dell'omicidio). E senza considerare che il mendacio commesso da BA in relazione all'individuazione del complice materiale dell'omicidio in RG TA, nelle more deceduto, anziché in quello effettivo, US TA RO inteso NU (come da dichiarazioni concordanti di altri collaboratori), fosse relativo ad una parte rilevante del suo narrato e tale da inficiare l'attendibilità soggettiva del dichiarante. 2.1.2. Col secondo motivo dell'atto a firma del suddetto avvocato si denuncia violazione dei summenzionati articoli e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da EL GN e NI GI e alla loro convergenza sul nucleo fondamentale dell'imputazione. Si duole il difensore che il ragionamento dei Giudici di merito non sia coerente con i principi che sovrintendono alla c.d. convergenza del molteplice, ma tenti di recuperare la chiamata in correità di BA, intrinsecamente inattendibile, attraverso le suddette dichiarazioni individuate come riscontri individualizzanti, sovrapponendo il vaglio dell'attendibilità intrinseca con quello dell'attendibilità estrinseca. Lamenta che l'affidabilità di EL GN, nei cui confronti risulta essere stato revocato il programma di protezione, per avere realizzato estorsioni durante lo stesso e avere rilasciato false dichiarazioni finalizzate alla rivisitazione di una sentenza di condanna nei confronti di tale MA RO, non è stata approfondita. Rileva che GN non ha riferito di avere convocato alla riunione BA, smentendo quest'ultimo su tale punto, e che, solo su sollecitazione del P.m., ha ricordato la presenza di BA a detta riunione. E inoltre che entrambi i collaboratori, pur menzionando i soggetti ai quali si accompagnavano e chi accompagnava RA, non hanno specificato con chi fosse giunto al casolare GA. Osserva il difensore che non solo GN ha riferito di essersi allontanato dal casolare prima della deliberazione di uccidere TA e che, comunque, lo stesso nella fase delle indagini riferiva che RA gli aveva detto che se la sarebbe vista lui con TA, dopo le giustificazioni rese da quest'ultimo. 3 Sottolinea, quindi, che l'unica fonte dichiarativa che ha individuato la presenza di GA al momento della deliberazione omicidiaria è quella inattendibile, per quanto evidenziato, di BA;
e che sorprendentemente la Corte territoriale motiva ritenendo tale lacuna colmata da un elemento di natura logica, quale il fatto che, a fronte anche del contesto in cui maturava l'omicidio descritto da GN, la decisione omicidiaria non poteva che essere stata presa da entrambi i soggetti rimasti nel casolare con il destinatario dell'incarico e, quindi, da RA e GA. Con riguardo, poi, a GI, la difesa osserva che in dibattimento il collaboratore ha riferito della causale dell'omicidio (individuata nel fatto che la vittima avanzava pretese estorsive nei confronti dell'impresa dell'ing. Michelangelo LL, contiguo alla mafia, e che ciò avrebbe infastidito RN OV, essendosi il suddetto imprenditore impegnato a versare nelle casse della sua consorteria una parte dei profitti della sua impresa) e dell'informazione postuma di avere risolto il problema di TA fornitagli da GA mimando, nel corso di un incontro in un casolare, il gesto dell'esplosione del colpo di pistola e facendogli così intuire che TA era stato ucciso. Rileva che tale mimica non può considerarsi un adeguato riscontro individualizzante a carico dell'imputato; e che in tal modo viene sacrificato il racconto di GN, che ha individuato in RA il soggetto che aveva assunto in modo esclusivo l'impegno di sistemare la cosa. Osserva che anche US MA MM ha riferito di avere ricevuto la comunicazione da parte di BA che a conferirgli il mandato omicidiario era stato AS RA;
e che a tale riguardo la Corte territoriale, pur riconoscendo la valenza dimostrativa delle dichiarazioni del medesimo in relazione al complice materiale di BA diverso da quello dal medesimo individuato (avendo il collaboratore riferito che, durante la detenzione nel carcere di Piacenza, US TA TA gli aveva confidato di avere preso parte all'omicidio di CO TA;
venendo in ciò riscontrato dalle dichiarazioni di TO TA TA, anch'esso intraneo al clan dei Batanesi, che ha ricordato di avere appreso, nel corso di un colloquio con altri detenuti e precisamente LA, TE, NT MI e BA, di un contributo prestato da US TA TA nell'omicidio di TA), non considera significativa 4 l'omessa indicazione da parte di MM di GA come mandante dell'omicidio. 2.1.3 Con il terzo motivo del proprio atto l'avv. VE deduce violazione dei suddetti articoli e vizio di motivazione in relazione all'erronea valutazione della causale come non esclusivamente riconducibile a RA. Il difensore rileva che anche in ordine alla causale dell'omicidio sussistono discrasie tra i collaboratori. Invero, secondo il collaboratore BA TA era morto per avere avanzato richieste estorsive a imprese impegnate nei lavori della summenzionata autostrada già sottoposte al pizzo e per essersi appropriato di parte dei profitti estorsivi, per come confidatogli da alcuni imprenditori vicini al suo gruppo criminale e da RA e GN. Secondo, poi, il collaboratore GI detta causale era piuttosto da individuarsi nel fastidio che TA dava durante la realizzazione dei lavori alle imprese dell'ing. LL. GN ha offerto, invece, elementi tali da ritenere unico mandante RA. Osserva il difensore che in tal senso è stata anche la testimonianza, trascurata dalla Corte territoriale, del Comandante dei carabinieri di Mistretta, OM CR, che ha riferito che dalle intercettazioni disposte per la cattura del latitante CE TE AV sull'utenza cellulare di IA RA, sorella di AS, emergevano stretti rapporti con i RA di TA, nell'ambito dei quali si manifestò un acceso confronto tra quest'ultimo e AS, in data 19 febbraio 2001, a partire dal quale RA non volle più incontrare TA. 2.1.4. Col quarto motivo dell'atto si deduce violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche senza considerare il tempo decorso dalla data di commissione del fatto e il comportamento tenuto da GA quantomeno dal 2012 ad oggi. E non avrebbe valutato che i precedenti penali di cui al certificato del casellario giudiziale debbano ritenersi compensati dal comportamento processuale e comunque di distacco dal contesto associativo in cui maturava l'omicidio oggetto di imputazione a partire da tale data, come dal medesimo imputato riferito nel corso delle sue spontanee dichiarazioni dibattimentali. 5 2.2. L'atto a firma dell'avv. VI Accoretti si articola in due motivi di impugnazione. 2.2.1. Con il primo motivo si rilevano violazione degli artt. 110 e 575 cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva il difensore che le indagini circa l'omicidio di CO TA, nonostante le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI GI e EL GN, intervenute rispettivamente nel 2002 e nel 2010, non portavano ad alcun esito e che il procedimento in esame ha tratto origine dalle dichiarazioni collaborative rese da EL BA a distanza di diciannove anni dal fatto di sangue. Rileva che, quindi, il tema centrale del presente procedimento è costituito dalla chiamata in correità di BA nei confronti di GA, dal suddetto indicato come mandante, in uno con AS RA, dell'omicidio in esame. Evidenzia che l'oggettiva falsità delle dichiarazioni di BA relative al concorrente materiale dell'omicidio, indicato in RG TA (deceduto) e quindi in una persona diversa da quella che effettivamente aveva ucciso TA, US TA RO detto "pitrinu", avrebbe dovuto portare la Corte territoriale ad escludere la validità della collaborazione;
e che non è condivisibile la valutazione dei Giudici di merito sulla credibilità frazionata del collaboratore, avendo, invero, questi mentito su una circostanza rilevante, essendo stato, altresì, accertato che l'autore materiale era presente alla riunione o comunque era nei pressi del casolare in cui detta riunione si teneva. Osserva che, diversamente da come sostenuto dai Giudici del merito, vi è totale interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti;
e che il mendacio del collaboratore è macroscopico e tale da comprometterne la credibilità soggettiva. Rileva la difesa che si aggiungono ulteriori criticità della chiamata in correità, quali l'iniziale diniego di un proprio coinvolgimento in omicidi, l'indicazione come luogo di riunione di un casolare di Finale e solo successivamente di Tusa (rettifica secondo la difesa dovuta alla contaminazione con le dichiarazioni di GN, conosciute per l'accesso del collaboratore al rito abbreviato), l'individuazione dei soggetti presenti alla riunione, tra i quali inizialmente non era menzionato GA ma FA nonostante fosse detenuto all'epoca del fatto, l'informazione a GN sull'esecuzione dell'omicidio (BA riferisce di avere avvisato GN personalmente, mentre quest'ultimo nega). 6 Sottolinea, sempre la difesa, che le dichiarazioni di GN, alle quali, peraltro, BA è sospettato di essersi allineato, non fungono da riscontro a quelle di quest'ultimo circa il ruolo di mandante di GA, avendo il primo dichiarato di essersi allontanato prima del conferimento del mandato omicidiario;
e che il riscontro logico individuato dalla Corte territoriale nella necessità di un comune accordo tra RA e GA, emergente dallo stesso contesto descritto da GN, non ha valenza individualizzante e sembra essere un elemento congetturale, smentito dallo stesso GN quando riferisce di non avere mai saputo chi prese la decisione dell'omicidio e che RA gli avrebbe detto che di TA se ne sarebbe occupato lui, nonché da MA MM quando dichiara che BA gli avrebbe indicato solo RA come mandante. La difesa censura anche la parte motiva in cui vengono individuate quale riscontro alla chiamata in correità di BA le dichiarazioni di GI, che, peraltro, in dibattimento, a distanza di venti anni dal fatto, offre, creando non pochi sospetti di inattendibilità, particolari non riferiti precedentemente, come il fatto che nell'incontro con GA questi aveva mimato il gesto della pistola e una supposta attribuzione a sé del fatto. Rileva a tale riguardo che con l'appello si segnalava che GI poteva avere dei rancori nei confronti del ricorrente. 2.2.2. Con il secondo motivo dell'atto si denunciano violazione degli artt. 577, comma primo, n. 3), 114, 416-bis.1 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della premeditazione, al diniego dell'attenuante della partecipazione di minima ir,nportanza al fatto, al riconoscimento dell'aggravante mafiosa e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo profilo, si evidenzia che il rilascio di "delega in bianco" a BA resta asserzione del collaboratore di giustizia mai effettivamente riscontrata, peraltro in contrasto con l'affermazione del collaboratore di non aver mai conosciuto GA prima della riunione a Tusa, tanto da neppure ricordarlo inizialmente. Si rileva, inoltre, che GA non avrebbe partecipato materialmente all'organizzazione e il suo ruolo sarebbe in sé incompatibile con la natura soggettiva di tale aggravante. Quanto alla partecipazione di minima importanza, si osserva che dalle emergenze processuali la paternità della decisione omicidiaria sembra riconducibile a RA e che la mera presenza di GA al 7 conferimento del mandato omicidiario non sarebbe sufficiente a delinearne un ruolo di primaria importanza. Con riferimento, poi, all'aggravante mafiosa, lamenta la difesa che la Corte non ha tenuto conto che dalle dichiarazioni degli altri collaboratori emerga che RA avesse chiesto l'omicidio di TA a titolo di favore personale, circostanza che, pertanto, escluderebbe detta aggravante. Infine, la difesa censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni sovrapponibili a quelle dell'atto dell'avv. VE. Alla luce dei suddetti motivi i difensori di GA insistono per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondati sono i primi due motivi di ricorso dell'atto a firma dell'avv. VE e il primo motivo dell'atto sottoscritto dall'avv. VI Accorretti. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da parte della sentenza impugnata è, invero, del tutto conforme ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e all'interpretazione che di essi viene offerta dalla giurisprudenza di questa Corte. Costituisce principio acquisito di detta giurisprudenza che le propalazioni dei collaboratori di giustizia, oltre a soddisfare i requisiti di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca propri della prova dichiarativa, devono essere corroborate da riscontri estrinseci di natura individualizzante, capaci di assumere idoneità dimostrativa in ordine alla partecipazione del chiamato ( in reità o correità che sia ) nel fatto-reato, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, e quindi anche dalla convergente propalazione di altro collaborante (Sez. 1, n. 16792 del 9/04/2010, Sacco, Rv. 246948). Anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 20804 del 29/11/12, dep. 2013, Aquilina ed altri, pur analizzando in modo specifico le problematiche relative alle chiamate in reità o in correità de auditu, sottolinea che «la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima 8 l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma». Si osserva, inoltre, che - sempre secondo la giurisprudenza di legittimità - le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014,dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309). Va, infine, evidenziato che: - in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici, ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, Paola, Rv. 284836); - è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01). La sentenza impugnata fa corretto uso dei canoni di valutazione della prova appena esaminati e ne dà conto con un solidissimo percorso argomentativo, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi riproposti in questa sede. Con riguardo alla credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca di EL BA, detta sentenza ritiene opportuno rilevare 9 preliminarmente che trattasi di collaboratore che si è accusato dell'omicidio per il quale si discute, in un frangente in cui non risulta sussistessero a suo carico elementi di prova idonei a dimostrarne la responsabilità, e che ciò costituisce serio indice della attendibilità intrinseca del suo narrato, a nulla rilevando il mancato iniziale disvelamento dovuto ad una condizione di profondo turbamento emotivo nella quale era precipitato a seguito della scelta collaborativa assunta. Sottolinea la Corte di assise di appello di Messina come, quindi, non illogiche siano le argomentazioni della prima Corte che evidenziano l'incontestabile circostanza che BA ha amplificato le iniziali propalazioni, confessando anche la propria responsabilità nell'omicidio di TA, in maniera autonoma, senza possibili spinte o condizionamenti esterni. Rileva, inoltre, come non significative siano le imprecisioni e discrasie enfatizzate dai difensori di GA a dimostrazione dell'inaffidabilità del collaboratore (sul luogo della riunione prodromica all'omicidio, sulla partecipazione a detta riunione e sull'ora di esecuzione dell'omicidio: si vedano p. 25 - 27 della sentenza impugnata). In particolare, con riguardo all'individuazione dei partegipi alla riunione - avendo il collaboratore indicato come presente anche OM FA, che all'epoca era detenuto, e solo in un secondo momento (a interrogatorio inoltrato dell'1.7.2020) parlato della presenza di GA - la sentenza in esame evidenzia come il collaboratore abbia chiarito in dibattimento che era presente, in rappresentanza della famiglia di San Mauro RD, solo OM GA e non anche OM FA;
e come tale spiegazione circa detta presenza, peraltro confermata dall'altro collaboratore GN, sia coerente ed attendibile, considerato che le prime dichiarazioni relative all'omicidio vennero rese da BA quasi nove anni dopo la consumazione dello stesso, con la conseguente possibilità di iniziali confusioni, e che resta il dato che in entrambi i verbali delle sue dichiarazioni, oltre che in dibattimento, BA ha citato GA tra i partecipanti all'incontro. Aggiunge la Corte territoriale che, come opportunamente ed efficacemente osservato dal Giudice di primo grado, in epoca antecedente alla riunione all'interno del casolare nella quale fu deciso l'omicidio GA era soggetto fisicamente sconosciuto a BA, del quale aveva solo sentito parlare a ragione della sua vocazione criminale, e che, successivamente a detta riunione e alla consumazione dell'omicidio, con lo stesso il collaboratore non aveva avuto più alcuna occasione di contatto per oltre quindici anni / sino a quando lo aveva casualmente incontrato all'interno di un carcere palermitano, come dal medesimo affermato e riscontrato dall'attività di indagine;
circostanza, quest'ultima, dotata di valenza dimostrativa del pregresso e qualificato contatto. Rileva ancora detta Corte che il collaboratore, la cui presenza sulla scena del crimine e la cui partecipazione all'omicidio, da lui confessato, è stata accertata con sentenza irrevocabile, ha indicato con precisione i dettagli di consumazione del crimine che hanno, poi, trovato riscontro nell'attività di indagine svolta. Osserva che di poco momento si appalesano le dedotte incoerenze nel narrato di BA, relative al suo relazionarsi con GN riguardo alla riunione (dichiarando il primo, in particolare, di essere stato avvisato della riunione dal secondo, che, invece, non conferma tale circostanza) e alle fasi successive al delitto. Evidenzia, quanto a detto ultimo punto, a fronte del rilievo difensivo secondo cui BA nelle prime dichiarazioni avrebbe detto di avere confidato a GN di avere commesso l'omicidio venendo smentito da quest'ultimo, che, posto che GN ha riconosciuto di avere potuto commentare con BA l'avvenuta uccisione di TA, è plausibile che, rendendo entrambi dichiarazioni a distanza, uno di loro abbia un ricordo non lucido dell'eventuale confidenza sull'indicazione di BA come autore dell'omicidio. Aggiunge che, comunque, detta apparente incoerenza, alla luce delle chiare convergenze per gli aspetti rilevanti che riguardano la presenza e il ruolo rivestito da GA, risulta del tutto marginale. Rileva la Corte a qua che l'affermazione di BA di non avere letto le dichiarazioni rese da GN in relazione all'omicidio di TA, dichiarazioni che erano agli atti del procedimento celebratosi con il rito abbreviato per BA, non può in alcun modo ritenersi confutata. Osserva al riguardo che il collaboratore in ultimo menzionato aveva reso dichiarazioni su detti fatti, assumendosene anche la responsabilità, nei centottanta giorni dall'inizio della sua collaborazione, senza avere modo di conoscere eventuali propalazioni sul punto da parte di GN;
e che, una volta cristallizzato il quadro autoaccusatorio, possa avere ben deciso, nel chiedere il giudizio abbreviato, di definire la sua posizione senza curarsi degli altri eventuali elementi a suo carico, comprese le dichiarazioni di GN, che, peraltro, come emerso, non pare averlo mai accusato dell'omicidio. Come evidenziato dalla stessa Corte territoriale, una volta sgombrato il campo dalle obiezioni difensive relative alla credibilità intrinseca di BA, resta da affrontare quello che, in effetti, risulta costituire l'aspetto maggiormente critico sul punto, ossia l'indicazione quale correo nell'omicidio da parte del suddetto collaboratore, di un soggetto (nelle more deceduto) diverso rispetto al reale responsabile. A tale riguardo la Corte ritiene condivisibile il ragionamento articolato dal primo Giudice, che ha perfettamente sposato la tesi, prospettata da US MA MM e TO TA TA, che a commettere materialmente il delitto, in concorso con il reo confesso BA, sia stato US TA TA detto "pitrinu", come appreso de relato dai suddetti, e non RG TA TA. Osserva che detto Giudice ha spiegato che il mendacio di BA sul suo complice materiale nell'omicidio era finalizzato a proteggere il giovane sodale che egli stesso aveva coinvolto nella fase esecutiva dell'omicidio in esame, adattando scientemente le sue dichiarazioni al precipuo fine di rimuoverlo dalla scena del crimine e di sostituirlo con un soggetto, RG TA, che non avrebbe mai potuto patire conseguenze sfavorevoli per effetto di siffatta calunniosa asserzione, in quanto a sua volta assassinato nel 2010; e ciò ignorando che "pitrinu" avesse incautamente disvelato ad altri membri del sodalizio il suo coinvolgimento nel delitto. Rileva come lo stesso Giudice abbia osservato che detta circostanza, sebbene ben lontana dal potersi definire commendevole, assume un peso specifico più limitato e non è capace di travolgere in radice il complessivo narrato offerto da BA, non sussistendo alcuna interferenza fattuale e logica tra la ricostruzione relativa alla fase organizzativa del delitto e il mancato richiamo alla partecipazione di TA TA alla consumazione del medesimo omicidio. E come lo stesso Giudice, in modo non illogico, abbia osservato che, se BA ha voluto salvaguardare la posizione processuale del killer, lo ha potuto agevolmente fare senza necessità alcuna di stravolgere altri passi della sua narrazione, specie con riguardo a quei momenti che si collocano a monte rispetto alla fase esecutiva;
e che, in detta ottica, non può non evidenziarsi come lo sforzo operato dal collaboratore nella complessiva ricostruzione della vicenda sia improntato alla massima attenzione e gàn 12 rispondenza al vero, essendo ovvio che uno studiato intento abbia maggiori possibilità di successo ove colui che lo persegue lo innesti nell'alveo di un racconto positivamente qualificato da costanza, precisione e puntualità. La Corte di assise di appello di Messina reputa quindi, aderendo alla prospettazione della prima Corte, che le rivelazioni da parte di BA in ordine al contesto in cui il delitto è maturato, alle ragioni che lo hanno determinato, ai soggetti che hanno assunto un ruolo nella fase deliberativa dello stesso siano degne di fede, anche tenuto conto del fatto che non è emersa, né è stata prospettata, ragione alcuna che possa avere spinto il collaboratore a rivolgere un'accusa calunniosa nei confronti di un soggetto con il quale risulta avere intrattenuto rapporti del tutto sporadici, senza contrasti di alcun genere. Osserva, inoltre, che la circostanza che MA MM abbia affermato che BA gli indicò solo RA quale mandante dell'omicidio e non anche GA, invero, può derivare da un ricordo impreciso del primo, che, oltre ad avere rappresentato di non essere per nulla interessato alla questione, ha dimostrato imprecisione nel fatto, addirittura collocandolo nel 2002, mentre l'omicidio del quale nell'occasione si discuteva come ancora da compiere, è avvenuto nel 2001; ovvero può dipendere dall'assenza di ragione per indicare da parte di BA quale mandante anche GA a soggetti rivelatisi per nulla interessati alla vicenda e che neppure lo conoscevano. Conclude detta Corte col ritenere le propalazioni eteroaccusatorie di BA, pur in presenza di accertata reticenza, addirittura mendacio su una circostanza rilevante, qual è quella della rivelazione del complice materiale nell'omicidio, utilizzabili in ragione delle pronunce di legittimità in materia di attendibilità frazionata;
e col ritenere la valutazione operata dal primo Giudice coerente con i principi giurisprudenziali affermati a tale riguardo. Passando alla valutazione dell'attendibilità intrinseca e del valore di riscontro, rispetto alle propalazioni di BA, delle dichiarazioni di GN e di GI, la Corte territoriale osserva che GN non può ritenersi inattendibile per via delle condotte delittuose assunte dopo l'inizio della collaborazione. Rileva a tale riguardo, a parte l'assenza di atti processuali di supporto all'allegazione difensiva, che la circostanza non assumerebbe significativo rilievo in questa sede. E ciò in quanto il narrato di GN 13 risulta coerente rispetto a quanto già dallo stesso dichiarato in epoca immediatamente successiva e prossima all'inizio della sua collaborazione, nel novembre 2010. La Corte territoriale si confronta, poi, col rilievo difensivo secondo cui il narrato di GN non riscontrerebbe sufficientemente le rivelazioni di BA su un punto chiave della ricostruzione, ossia l'individuazione dell'effettivo mandante dell'omicidio, per avere, invero, il suddetto riferito di essere uscito dal casolare della riunione lasciando, oltre a BA, RA e GA all'interno dello stesso, e di non essere, pertanto, in grado di dire chi di loro abbia ordinato l'esecuzione. Rileva che la lacuna prospettata dalla difesa è agevolmente colmabile attraverso una valutazione logica del narrato dei collaboratori escussi. Sottolinea in relazione a tale profilo, premesso che BA ha esplicitamente indicato tanto in RA quanto in GA i mandanti dell'omicidio, che GN ha chiaramente delineato il contesto nel quale il fatto di sangue è maturato. Ha, invero, detto collaboratore evidenziato che la condotta di TA aveva recato fastidio ai vertici delle associazioni mafiose, tanto dell'articolazione dei Batanesi quanto di quella di San Mauro RD, così giustificando la presenza nel casolare sia di RA che di GA, degli stessi soggetti cioè che avevano incaricato GN di indagare sulla presunta attività estorsiva condotta da TA pro domo sua, contrastante con gli interessi dell'associazione. Rileva, quindi, la Corte di assise di appello di Messina che può ritenersi connotata da logica l'argomentazione secondo cui la decisione di uccidere TA, demandandone l'esecuzione a BA, sia stata presa di comune accordo da entrambi i soggetti rimasti nel casolare, non a caso col destinatario dell'incarico, ossia RA e GA. Evidenzia come, del resto, GN abbia sottolineato le dinamiche che connotano l'agire dei mafiosi in casi del genere, in cui le iniziative e le decisioni da intraprendere a fronte di condotte invise ai vertici della cosca vengono adottate dai reggenti dei sodalizi territoriali direttamente interessati, nella specie quelli del comprensorio dei comuni di Tortorici e di San Mauro RD. Sottolinea la sentenza impugnata come la presenza di GA a quell'incontro, in cui GN era chiamato a relazionare in ordine alle indagini espletate, TA rappresentava l'indiziato da interrogare e RA il reggente di una cosca interessata alla vicenda in maniera analoga a GA, costituisca indice eloquente del 14 ruolo rivestito da quest'ultimo nella vicenda e del potere decisionale che egli assumeva. Osserva, poi, la Corte che nel delineato contesto probatorio si innesta, confermandolo, il narrato di NI GI. Rileva che questi ha rievocato il contesto nel quale è maturata la decisione di uccidere TA e il ruolo assunto in tale vicenda da GA, affermando che costui, appreso delle lamentele formulate dall'imprenditore LL e dell'interessamento della questione da parte di RN OV, era rimasto profondamento amareggiato per l'agire di TA ed aveva assicurato che si sarebbe attivato per risolvere la faccenda ("me la vedo io"). Aggiunge che le modalità con le quali GI ha sostenuto di avere ricevuto notizie in merito all'eliminazione di TA da parte di GA - e precisamente di avere incontrato nell'azienda dei fratelli PR in Roccapalumba lo stesso, che, alla domanda del collaboratore inerente alla vicenda che coinvolgeva TA, faceva il gesto della pistola e della morte indicando altresì se stesso e quindi volendo significare che egli stesso ammetteva di avere fatto uccidere quest'ultimo - diversamente da come sostenuto dalla difesa, non appaiono anomale. A tale riguardo osserva che la circostanza che, seppure il casolare fosse frequentato da soggetti latitanti tra cui lo stesso GI, GA avesse pensato bene di adottare comunque peculiari cautele per rivelare dati relativi all'eliminazione di TA non risulta per nulla inverosimile;
e ciò tenuto conto del fatto che, come sottolineato da GI, nella circostanza erano presenti altre persone nell'azienda, che avrebbero potuto ascoltare, in un periodo in cui frequentemente si verificavano collaborazioni di giustizia di affiliati, oltre che del pericolo della presenza di microspie. E circa il fatto che il narrato del collaboratore in udienza fosse stato più particolareggiato di quello reso in sede di interrogatorio dinanzi al P.m., la Corte a qua rileva che non può trascurarsi il dato che, a differenza di quanto avvenuto nel presente procedimento, il 29 agosto 2002 non venne approfondito l'argomento con richiesta al collaboratore di meglio specificare l'episodio, per cui la discrasia è più apparente che reale, non emergendo comunque contraddizione alcuna. La Corte di assise di appello di Messina si confronta poi col rilievo difensivo secondo cui GI avrebbe avuto ragioni di rancore nei confronti dell'imputato, sospettando che lo avesse tradito provocandone l'arresto, rilevando che la circostanza che il primo credesse che il secondo 15 lo avesse fatto arrestare, appare assolutamente apodittica, tutt'altro che dimostrata (non emergendo da verbali di dichiarazioni rese da testimoni o collaboratori di giustizia, ma da un libriccino, prodotto dalla difesa, di raccolta di dati inerenti alla personalità di GI, contenente informazioni in alcun modo controllate). Detta Corte conclude, quindi, per considerare che le dichiarazioni di GI contribuiscano, irrobustendolo, al punto da farlo diventare granitico, ad un quadro probatorio già solido, costituito dalle propalazioni di BA e GN, riscontrate da numerosi elementi di fatto verificati a seguito di attività di indagine. Osserva che non può ritenersi che GA avesse semplicemente rappresentato a GI che TA era stato ucciso senza tuttavia assumersene la responsabilità, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, avendo il collaboratore affermato che GA, in sua presenza, oltre a mimare con le dita una pistola, indicava sé stesso lasciando intendere un evidente collegamento tra i due gesti, ossia che egli si attribuiva un ruolo determinante nell'eliminazione, ed essendo del tutto verosimile che l'imputato, la cui credibilità mafiosa era stata agli occhi di GI e ancor prima di RN OV offesa da una richiesta estorsiva avanzata da TA ad un imprenditore vicino al vertice di Cosa Nostra, possa avere ascritto a se stesso un ruolo nell'uccisione dell'improvvido estortore. La Corte aggiunge che è incoerente e illogico sostenere, come da obiezione difensiva, che GA, approfittando della circostanza che TA fosse stato eleminato da terzi, si fosse arrogato dinanzi a GI la responsabilità dell'omicidio, con il rischio che la presunta millanteria venisse scoperta e minasse pesantemente la credibilità dell'imputato in seno al sodalizio, anche esponendolo a rischi per la propria incolumità; e che deve pertanto ritenersi che tanto il narrato di GN quanto quello di GI finiscano per riscontrare il preciso racconto di BA in ordine al ruolo di mandante di GA. Osserva che le propalazioni accusatorie rese dai tre collaboratori non possono considerarsi frutto di fraudolenta intesa o comunque non dotate di indipendenza e originalità, non emergendo alcun dato cui potere ancorare tale chiave di lettura, risultando peraltro detti collaboratori nati e vissuti in contesti territoriali diversi e non avere intessuto tra loro relazioni amicali, ma avere aderito a differenti consorterie criminali, con dissimili ruoli (GI a Cosa Nostra palermitana, a stretto contatto con OV;
GN alla "famiglia barcellonese", operante nella 16 provincia messinese, con compiti dirigenziali di una delle sue articolazioni;
BA al "gruppo batanese", con compiti di responsabilità ma alle dipendenze di altro e più autorevole sodale). Aggiunge che la loro scelta collaborativa è stata assunta in tempi diversi e spesso tra loro lontanissimi, circostanza che consente di escludere la determinazione concordata a monte, e che ad essa non è mai conseguita alcuna occasione di contatto all'interno del circuito carcerario, dovendosi, altresì, osservare che le dichiarazioni che GI e GN hanno nel tempo reso non sono state rese ostensibili se non nel momento in cui anche BA rivelava le sue conoscenze in ordine al delitto per cui si procede. Sottolinea, poi, come GN e BA, nel loro rispettivo racconto, si siano entrambi collocati all'interno di una sperduta casupola nel momento in cui la vittima era stata convocata per fornire una giustificazione dei suoi comportamenti e abbiano offerto una omogenea ricostruzione di quanto in quel frangente accaduto. Concorda con la prima Corte sul fatto che possa ritenersi processualmente acclarato, oltre ogni ragionevole dubbio, data tale convergenza, che AS RA, OM GA, EL BA e EL GN, abbiano composto il collegio al cospetto del quale TA era stato attirato, per giustificare i suoi comportamenti irrispettosi delle prerogative delle consorterie mafiose operanti nel territorio ed era stato poi licenziato nel momento in cui era emersa l'irrimediabilità della situazione;
e che la presenza all'interno del casolare dei maggiorenti appena indicati, lungi dall'essere frutto di una fortuita coincidenza, abbia rappresentato la risultante di una meditata decisione, avendo ciascuno presenziato perché coinvolto in prima persona nella vicenda (GN in quanto era stato incaricato di svolgere un'indagine tesa a verificare la fondatezza delle gravi accuse mosse ai danni di TA;
BA, non tanto in veste di rappresentante della consorteria attiva nei luoghi in cui la vittima agiva, ma perché destinato a ricevere l'incarico di curare la fase esecutiva dell'omicidio; RA quale referente della vittima sotto il profilo criminale;
GA quale interessato alla vicenda nei termini specificati sia da BA che - molto più dettagliatamente - da GI). Evidenzia la Corte a qua che può agevolmente sostenersi che GA abbia partecipato alla riunione svoltasi in quanto portatore di un qualificato interesse riconducibile alla consorteria di appartenenza, che era stato leso dalle improvvide condotte poste in essere da TA ed 17 era meritevole di immediato e integrale ristoro;
e che è coerente ai principi della logica che GA, dopo essersi personalmente attivato, spendendo il proprio carisma criminale per rassicurare il vertice di Cosa Nostra che LL avrebbe potuto svolgere lavori pubblici nel territorio messinese senza disturbo ad opera di esponenti della malavita locale, si sia immediatamente adoperato per ripristinare l'ordine violato da TA e che, per tale motivo, sia stato presente nel momento in cui detta questione avrebbe dovuto essere una volta per tutte definita, dando il suo contributo in ordine alle scelte da assumere. A fronte di tali analitiche argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso dell'atto dell'avv. VE e del primo motivo dell'atto dell'avv. Accorretti, i quali, ritornando sulle incertezze e contraddizioni delle dichiarazioni di BA, in parte rettificate in dibattimento, sull'iniziale diniego del suo coinvolgimento in omicidi e sul pericolo di contaminazione con le dichiarazioni di GN, insistono sull'inattendibilità del suddetto - anche considerato il mendacio sull'individuazione del complice materiale - tale da doversi escludere l'applicazione del principio della credibilità frazionata, nonché sull'inattendibilità di GN (per la revoca del programma di protezione) e GI (per il rancore nei confronti di GA), sulla non convergenza delle propalazioni sul nucleo fondamentale dell'imputazione e in particolare sull'inidoneità delle dichiarazioni di GN a riscontrare in modo individualizzante il conferimento del mandato omicidiario a BA da parte di GA, riferito dal collaboratore in ultimo menzionato, per l'allontanamento del suddetto prima di detto conferimento, infine sull'inidoneità a fungere da riscontro individualizzante delle dichiarazioni di BA da parte di quelle di GI, e sul fatto che il collaboratore MM riferisca di avere appreso da BA che lo stesso era stato incaricato dell'omicidio dal solo RA e non anche da GA. Invero, la sentenza in esame argomenta in modo non manifestamente illogico oltre che giuridicamente corretto, nei termini appena riportati, su tutti i rilievi riproposti in questa sede, tra cui in particolare, avendo riguardo agli snodi argomentativi più rilevanti, quello dell'applicabilità nel caso in esame del criterio dell'attendibilità frazionata. O, ancora, quello del riscontro, rispetto alla chiamata in correità di BA, offerto dalle dichiarazioni di GN, il quale pur dando atto del suo allontanamento prima del conferimento del mandato 18 omicidiario e del fatto che all'atto di detto allontanamento BA sarebbe rimasto da solo con RA e GA, offre, come ben evidenziato dalla sentenza in esame, attraverso la descrizione del contesto in cui sarebbe maturato il delitto, un elemento di supporto logico tale da corroborare in modo individualizzante la chiamata in correità relativa al mandato anche da parte di GA. Infine, argomenta nello stesso modo, sottraendosi, pertanto, a censure in questa sede, sulla convergenza delle propalazioni, ivi comprese quelle di GI, circa il nucleo essenziale del narrato, nonché sull'esclusione del sospettato allineamento tra le dichiarazioni e della prova della sussistenza di motivi di rancore di GI nei confronti di GA. 1.2. Infondate, ai limiti dell'inammissibilità per genericità e aspecificità, sono anche le censure di cui al terzo motivo dell'atto dell'avv. VE, che ancora una volta fanno leva su insussistenti discrasie delle dichiarazioni dei collaboratori circa la causale dell'omicidio, che, secondo dette censure - fondate, peraltro, su intercettazioni riportate da una testimonianza, entrambe non documentate in violazione del principio di autosufficienza - sarebbe riconducibile al solo contrasto tra la vittima e il suo referente criminale RA. E ciò a fronte delle argomentazioni della sentenza in esame - si vedano in particolare p. 39 e 40 - circa l'interesse sia di RA che di GA all'eliminazione di TA e circa la condivisibilità al riguardo della ricostruzione operata dalla Corte di assise di Messina, che evidenzia come la decisione omicidiaria necessariamente fu presa sia da RA, referente criminale della vittima nel momento in cui la stessa agiva facendo i propri interessi e non quelli della consorteria di riferimento, che da GA, quale estraneo ai circuiti mafiosi messinesi, ma tramite di Cosa Nostra palermitana (come più dettagliatamente specificato da GI, che avrebbe richiesto l'intervento di GA su incarico di OV, mentre GN ha riferito di avere ricevuto sia da RA che da GA l'incarico di verificare la fondatezza delle accuse mosse a TA di comportamenti in violazione degli interessi mafiosi, e BA di avere ricevuto l'incarico omicidiario da entrambi). 1.3. Inammissibili sono, infine, le censure di cui al quarto motivo di ricorso dell'avv. VE sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui al secondo motivo di ricorso dell'avv. VI Accorretti su detto mancato riconoscimento e sul mancato ar( 19 riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione, nonché sul diniego dell'esclusione della premeditazione e dell'aggravante mafiosa. Rileva la Corte territoriale con riferimento alla premeditazione, dopo avere evidenziato come per consolidato orientamento di legittimità la stessa postuli il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, che è incontestabile che essa vada ravvisata nel mandato ad uccidere affidato da un soggetto posto in posizione apicale in seno ad un'associazione mafiosa a soggetti del cui agire egli può disporre. Osserva, quindi, che GA, dopo avere dato incarico di eseguire le verifiche in ordine alla condotta di TA ed avere partecipato ad una riunione nel corso della quale era emersa l'irrimediabilità della situazione, ha di fatto rilasciato a BA una sorta di delega in bianco per l'organizzazione del delitto, la scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione. Osserva, inoltre, che è parimenti incontestabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendosi accertato che l'omicidio è stato deliberato avendo TA osato sfidare l'autorità di Cosa Nostra palermitana, avanzando una richiesta estorsiva nei confronti di un imprenditore colluso. Rileva, con riguardo alla richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., che deve escludersi che il ruolo assunto nel fatto di sangue da GA possa essere considerato di minima importanza, avendo al pari di RA preso nella sua qualità di reggente del sodalizio di San Mauro RD, tirato in ballo dal comportamento di TA, la decisione di uccidere la persona offesa, dando mandato a BA di curare la fase esecutiva, e, quindi, svolto un ruolo di primaria importanza. Aggiunge che nella condotta di GA non emerge elemento alcuno che induca a ritenerlo meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, connotando piuttosto le modalità dell'eliminazione e le cause di essa il fatto di un peculiare disvalore. Osserva, a tale riguardo, che TA, che aveva provato ad imporre la sua caratura criminale nel territorio di appartenenza, entrava in rotta di collisione con la ben più agguerrita e spietata organizzazione criminale della quale GA è stato autorevole esponente, che da tempo immemore è riuscita ad imporre, grazie alla sua non comune forza intimidatrice, un'opprimente condizione di soggezione e di omertà; e che in tale contesto è maturata la decisione omicidiaria, per ribadire il pieno dominio del sodalizio sul territorio, indicativa della totale assenza di ogni principio morale e di freni inibitori in capo a chi l'ha adottata. Conclude col ritenere che GA abbia palesato una allarmante capacità criminale, un'esorbitante vocazione delinquenziale, del resto confermata dalle condanne per delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e anche per plurimi episodi di estorsione, consumata o tentata, aggravata ai sensi dell'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, come da certificato penale;
e che il mero lasso temporale intercorso dall'epoca di consumazione del delitto e la circostanza che nelle more non siano emerse ulteriori condotte delinquenziali del medesimo, peraltro detenuto, costituiscono elementi che comunque soccombono di fronte alla preponderante valenza dei riferiti dati. Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, le censure difensive, che insistono sull'esclusione della premeditazione e dell'aggravante mafiosa, nonché sul riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione e delle circostanze attenuanti generiche, nei termini di cui sopra, risultano risolversi in una rivalutazione fattuale, dimostrando di non confrontarsi, se non per contestarle genericamente, con dette argomentazioni. Senza considerare, con riguardo all'ultima doglianza, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da CI AL AR e da NI, US e EL TA, che liquida in complessivi euro 12.030,80, come da richiesta difensiva, comprensiva dell'aumento di legge per il numero delle parti civili (quattro), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 12.030,80, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo Fl-PC-c-efteleele-ellfeekTtele il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avvocato POMPEO PINTO PE del foro di VIBO VALENTIA, sostituto processuale come da nomina depositata in udienza, dell'Avv. MARCHESE MASSIMO NICOLA del foro di PATTI in difesa di ER UC SA, ZA NI, ZA PE e ZA LI conclude riportandosi alle conclusioni scritte. L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di GA CO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1938 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 27/11/2024 L'avvocato SILVESTRO SALVATORE del foro di MESSINA in difesa di GA CO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 13 febbraio 2023 della Corte di assise di Messina, che dichiarava OM GA responsabile, in qualità di mandante, dell'omicidio, aggravato dalla premeditazione e ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di CO TA, attinto da diversi colpi di arma da fuoco in più parti del corpo, nonché colpito al volto con una pietra, in contrada Cartolari del comune di Acquedolci (ME) il 29 settembre 2001, e lo condannava alla pena dell'ergastolo, oltre che alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione OM GA, tramite due distinti atti, rispettivamente a firma dell'avv. TO VE e dell'avv. Valerio VI Accorretti. 2.1. Il ricorso dell'avv. Sivestro si articola in quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo la difesa deduce violazione degli artt. 125, 192, 210 e 546 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 575 e 577 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da EL BA. Si duole il difensore che il percorso argomentativo a sostegno della decisione adottata tradisca un palese malgoverno delle regole di valutazione della prova dichiarativa, al pari della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni al riguardo sono state acriticamente recepite, in assenza di adeguato confronto con le censure sviluppate nell'atto di appello. Evidenzia che erroneamente si sostiene l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di BA, che, invece, sembrano essere frutto di una sospetta operazione di correzione e allineamento. Rileva che numerose sono le incertezze e/o contraddizioni di dette dichiarazioni in relazione alla riunione prodromica all'omicidio, tenuta, sul finire dell'estate 2001, per valutare le condotte realizzate da CO TA, soggetto contiguo alle famiglie mafiose capeggiate da AS RA e OM FA, entrambe attive nei comuni posti al confine tra la provincia messinese e quella palermitana, il quale, secondo lo stesso collaboratore, avrebbe compiuto a titolo autonomo richieste estorsive a danno di ditte impegnate nei lavori per la 1 realizzazione dell'autostrada di collegamento di Messina a Palermo o comunque avrebbe trattenuto per sé i proventi delle stesse. Osserva il difensore che le prime incertezze mostrate dal collaboratore sono sui partecipi a detta riunione, avendo, invero, lo stesso indicato nei verbali di interrogatorio dell'i e del 9 luglio 2020, oltre che in altre due dichiarazioni, come presente OM FA, che, invece, dalle dichiarazioni del teste di P.g. CA è risultato detenuto ininterrottamente da aprile 1999 ad aprile 2019; e avendo, solo dopo quattro ore dall'inizio dell'interrogatorio dell'i luglio, inserito tra i presenti OM GA, ricordando che c'era un OM (e trascurando che OM era anche FA). Rileva che all'udienza del 12 gennaio 2022 il collaboratore, dopo avere descritto la fase esecutiva del delitto, ammettendovi la propria partecipazione, e le ragioni dell'omicidio nei termini di cui sopra, ha specificato che a tale riunione partecipavano egli stesso, in qualità di rappresentante del gruppo dei Batanesi, nonché AS RA, appartenente al mandamento di Mistretta, OM GA, esponente apicale del mandamento di San Mauro RD, non conosciuto dal dichiarante e presentatogli in quell'incontro, EL GN e CO TA. Lamenta il suddetto difensore che le rettifiche operate dal collaboratore in dibattimento avrebbero necessitato di un adeguato approfondimento e che, invece, erroneamente i Giudici di merito hanno finito per attribuire efficacia sanante delle dichiarazioni incerte di BA sulla presenza di GA alle dichiarazioni di GN, che si è limitato a confermare tale presenza, dicendo di essersi, però, allontanato prima del conferimento del mandato omicidiario che BA attribuisce a GA e RA, i quali, dopo l'allontanamento di TA, gli avrebbero ordinato di uccidere quest'ultimo. Secondo la difesa la Corte territoriale omette di considerare che l'unico riscontro alle dichiarazioni accusatorie di BA nei confronti di GA poteva provenire da RA e non da GN che si è limitato a confermare la presenza di GA. Rileva l'avv. VE che erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto legittimo utilizzare la frazione dichiarativa che riguarda l'accusa mossa da BA all'odierno ricorrente, senza considerarne le criticità tali da impedire il positivo vaglio preliminare di attendibilità, già evidenziate o ulteriori (come ad esempio il fatto che nel verbale dell'i 2 luglio 2020 il collaboratore dichiarava di avere confessato a GN l'esecuzione dell'omicidio, mentre in dibattimento, dopo avere definito la propria posizione col giudizio abbreviato e preso atto delle dichiarazioni di GN, che sul punto non aveva confermato, ha detto di non avere mai parlato con alcuno dell'esecuzione dell'omicidio). E senza considerare che il mendacio commesso da BA in relazione all'individuazione del complice materiale dell'omicidio in RG TA, nelle more deceduto, anziché in quello effettivo, US TA RO inteso NU (come da dichiarazioni concordanti di altri collaboratori), fosse relativo ad una parte rilevante del suo narrato e tale da inficiare l'attendibilità soggettiva del dichiarante. 2.1.2. Col secondo motivo dell'atto a firma del suddetto avvocato si denuncia violazione dei summenzionati articoli e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese da EL GN e NI GI e alla loro convergenza sul nucleo fondamentale dell'imputazione. Si duole il difensore che il ragionamento dei Giudici di merito non sia coerente con i principi che sovrintendono alla c.d. convergenza del molteplice, ma tenti di recuperare la chiamata in correità di BA, intrinsecamente inattendibile, attraverso le suddette dichiarazioni individuate come riscontri individualizzanti, sovrapponendo il vaglio dell'attendibilità intrinseca con quello dell'attendibilità estrinseca. Lamenta che l'affidabilità di EL GN, nei cui confronti risulta essere stato revocato il programma di protezione, per avere realizzato estorsioni durante lo stesso e avere rilasciato false dichiarazioni finalizzate alla rivisitazione di una sentenza di condanna nei confronti di tale MA RO, non è stata approfondita. Rileva che GN non ha riferito di avere convocato alla riunione BA, smentendo quest'ultimo su tale punto, e che, solo su sollecitazione del P.m., ha ricordato la presenza di BA a detta riunione. E inoltre che entrambi i collaboratori, pur menzionando i soggetti ai quali si accompagnavano e chi accompagnava RA, non hanno specificato con chi fosse giunto al casolare GA. Osserva il difensore che non solo GN ha riferito di essersi allontanato dal casolare prima della deliberazione di uccidere TA e che, comunque, lo stesso nella fase delle indagini riferiva che RA gli aveva detto che se la sarebbe vista lui con TA, dopo le giustificazioni rese da quest'ultimo. 3 Sottolinea, quindi, che l'unica fonte dichiarativa che ha individuato la presenza di GA al momento della deliberazione omicidiaria è quella inattendibile, per quanto evidenziato, di BA;
e che sorprendentemente la Corte territoriale motiva ritenendo tale lacuna colmata da un elemento di natura logica, quale il fatto che, a fronte anche del contesto in cui maturava l'omicidio descritto da GN, la decisione omicidiaria non poteva che essere stata presa da entrambi i soggetti rimasti nel casolare con il destinatario dell'incarico e, quindi, da RA e GA. Con riguardo, poi, a GI, la difesa osserva che in dibattimento il collaboratore ha riferito della causale dell'omicidio (individuata nel fatto che la vittima avanzava pretese estorsive nei confronti dell'impresa dell'ing. Michelangelo LL, contiguo alla mafia, e che ciò avrebbe infastidito RN OV, essendosi il suddetto imprenditore impegnato a versare nelle casse della sua consorteria una parte dei profitti della sua impresa) e dell'informazione postuma di avere risolto il problema di TA fornitagli da GA mimando, nel corso di un incontro in un casolare, il gesto dell'esplosione del colpo di pistola e facendogli così intuire che TA era stato ucciso. Rileva che tale mimica non può considerarsi un adeguato riscontro individualizzante a carico dell'imputato; e che in tal modo viene sacrificato il racconto di GN, che ha individuato in RA il soggetto che aveva assunto in modo esclusivo l'impegno di sistemare la cosa. Osserva che anche US MA MM ha riferito di avere ricevuto la comunicazione da parte di BA che a conferirgli il mandato omicidiario era stato AS RA;
e che a tale riguardo la Corte territoriale, pur riconoscendo la valenza dimostrativa delle dichiarazioni del medesimo in relazione al complice materiale di BA diverso da quello dal medesimo individuato (avendo il collaboratore riferito che, durante la detenzione nel carcere di Piacenza, US TA TA gli aveva confidato di avere preso parte all'omicidio di CO TA;
venendo in ciò riscontrato dalle dichiarazioni di TO TA TA, anch'esso intraneo al clan dei Batanesi, che ha ricordato di avere appreso, nel corso di un colloquio con altri detenuti e precisamente LA, TE, NT MI e BA, di un contributo prestato da US TA TA nell'omicidio di TA), non considera significativa 4 l'omessa indicazione da parte di MM di GA come mandante dell'omicidio. 2.1.3 Con il terzo motivo del proprio atto l'avv. VE deduce violazione dei suddetti articoli e vizio di motivazione in relazione all'erronea valutazione della causale come non esclusivamente riconducibile a RA. Il difensore rileva che anche in ordine alla causale dell'omicidio sussistono discrasie tra i collaboratori. Invero, secondo il collaboratore BA TA era morto per avere avanzato richieste estorsive a imprese impegnate nei lavori della summenzionata autostrada già sottoposte al pizzo e per essersi appropriato di parte dei profitti estorsivi, per come confidatogli da alcuni imprenditori vicini al suo gruppo criminale e da RA e GN. Secondo, poi, il collaboratore GI detta causale era piuttosto da individuarsi nel fastidio che TA dava durante la realizzazione dei lavori alle imprese dell'ing. LL. GN ha offerto, invece, elementi tali da ritenere unico mandante RA. Osserva il difensore che in tal senso è stata anche la testimonianza, trascurata dalla Corte territoriale, del Comandante dei carabinieri di Mistretta, OM CR, che ha riferito che dalle intercettazioni disposte per la cattura del latitante CE TE AV sull'utenza cellulare di IA RA, sorella di AS, emergevano stretti rapporti con i RA di TA, nell'ambito dei quali si manifestò un acceso confronto tra quest'ultimo e AS, in data 19 febbraio 2001, a partire dal quale RA non volle più incontrare TA. 2.1.4. Col quarto motivo dell'atto si deduce violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche senza considerare il tempo decorso dalla data di commissione del fatto e il comportamento tenuto da GA quantomeno dal 2012 ad oggi. E non avrebbe valutato che i precedenti penali di cui al certificato del casellario giudiziale debbano ritenersi compensati dal comportamento processuale e comunque di distacco dal contesto associativo in cui maturava l'omicidio oggetto di imputazione a partire da tale data, come dal medesimo imputato riferito nel corso delle sue spontanee dichiarazioni dibattimentali. 5 2.2. L'atto a firma dell'avv. VI Accoretti si articola in due motivi di impugnazione. 2.2.1. Con il primo motivo si rilevano violazione degli artt. 110 e 575 cod. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Osserva il difensore che le indagini circa l'omicidio di CO TA, nonostante le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI GI e EL GN, intervenute rispettivamente nel 2002 e nel 2010, non portavano ad alcun esito e che il procedimento in esame ha tratto origine dalle dichiarazioni collaborative rese da EL BA a distanza di diciannove anni dal fatto di sangue. Rileva che, quindi, il tema centrale del presente procedimento è costituito dalla chiamata in correità di BA nei confronti di GA, dal suddetto indicato come mandante, in uno con AS RA, dell'omicidio in esame. Evidenzia che l'oggettiva falsità delle dichiarazioni di BA relative al concorrente materiale dell'omicidio, indicato in RG TA (deceduto) e quindi in una persona diversa da quella che effettivamente aveva ucciso TA, US TA RO detto "pitrinu", avrebbe dovuto portare la Corte territoriale ad escludere la validità della collaborazione;
e che non è condivisibile la valutazione dei Giudici di merito sulla credibilità frazionata del collaboratore, avendo, invero, questi mentito su una circostanza rilevante, essendo stato, altresì, accertato che l'autore materiale era presente alla riunione o comunque era nei pressi del casolare in cui detta riunione si teneva. Osserva che, diversamente da come sostenuto dai Giudici del merito, vi è totale interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti;
e che il mendacio del collaboratore è macroscopico e tale da comprometterne la credibilità soggettiva. Rileva la difesa che si aggiungono ulteriori criticità della chiamata in correità, quali l'iniziale diniego di un proprio coinvolgimento in omicidi, l'indicazione come luogo di riunione di un casolare di Finale e solo successivamente di Tusa (rettifica secondo la difesa dovuta alla contaminazione con le dichiarazioni di GN, conosciute per l'accesso del collaboratore al rito abbreviato), l'individuazione dei soggetti presenti alla riunione, tra i quali inizialmente non era menzionato GA ma FA nonostante fosse detenuto all'epoca del fatto, l'informazione a GN sull'esecuzione dell'omicidio (BA riferisce di avere avvisato GN personalmente, mentre quest'ultimo nega). 6 Sottolinea, sempre la difesa, che le dichiarazioni di GN, alle quali, peraltro, BA è sospettato di essersi allineato, non fungono da riscontro a quelle di quest'ultimo circa il ruolo di mandante di GA, avendo il primo dichiarato di essersi allontanato prima del conferimento del mandato omicidiario;
e che il riscontro logico individuato dalla Corte territoriale nella necessità di un comune accordo tra RA e GA, emergente dallo stesso contesto descritto da GN, non ha valenza individualizzante e sembra essere un elemento congetturale, smentito dallo stesso GN quando riferisce di non avere mai saputo chi prese la decisione dell'omicidio e che RA gli avrebbe detto che di TA se ne sarebbe occupato lui, nonché da MA MM quando dichiara che BA gli avrebbe indicato solo RA come mandante. La difesa censura anche la parte motiva in cui vengono individuate quale riscontro alla chiamata in correità di BA le dichiarazioni di GI, che, peraltro, in dibattimento, a distanza di venti anni dal fatto, offre, creando non pochi sospetti di inattendibilità, particolari non riferiti precedentemente, come il fatto che nell'incontro con GA questi aveva mimato il gesto della pistola e una supposta attribuzione a sé del fatto. Rileva a tale riguardo che con l'appello si segnalava che GI poteva avere dei rancori nei confronti del ricorrente. 2.2.2. Con il secondo motivo dell'atto si denunciano violazione degli artt. 577, comma primo, n. 3), 114, 416-bis.1 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della premeditazione, al diniego dell'attenuante della partecipazione di minima ir,nportanza al fatto, al riconoscimento dell'aggravante mafiosa e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo profilo, si evidenzia che il rilascio di "delega in bianco" a BA resta asserzione del collaboratore di giustizia mai effettivamente riscontrata, peraltro in contrasto con l'affermazione del collaboratore di non aver mai conosciuto GA prima della riunione a Tusa, tanto da neppure ricordarlo inizialmente. Si rileva, inoltre, che GA non avrebbe partecipato materialmente all'organizzazione e il suo ruolo sarebbe in sé incompatibile con la natura soggettiva di tale aggravante. Quanto alla partecipazione di minima importanza, si osserva che dalle emergenze processuali la paternità della decisione omicidiaria sembra riconducibile a RA e che la mera presenza di GA al 7 conferimento del mandato omicidiario non sarebbe sufficiente a delinearne un ruolo di primaria importanza. Con riferimento, poi, all'aggravante mafiosa, lamenta la difesa che la Corte non ha tenuto conto che dalle dichiarazioni degli altri collaboratori emerga che RA avesse chiesto l'omicidio di TA a titolo di favore personale, circostanza che, pertanto, escluderebbe detta aggravante. Infine, la difesa censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazioni sovrapponibili a quelle dell'atto dell'avv. VE. Alla luce dei suddetti motivi i difensori di GA insistono per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Infondati sono i primi due motivi di ricorso dell'atto a firma dell'avv. VE e il primo motivo dell'atto sottoscritto dall'avv. VI Accorretti. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da parte della sentenza impugnata è, invero, del tutto conforme ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e all'interpretazione che di essi viene offerta dalla giurisprudenza di questa Corte. Costituisce principio acquisito di detta giurisprudenza che le propalazioni dei collaboratori di giustizia, oltre a soddisfare i requisiti di credibilità soggettiva e di attendibilità intrinseca propri della prova dichiarativa, devono essere corroborate da riscontri estrinseci di natura individualizzante, capaci di assumere idoneità dimostrativa in ordine alla partecipazione del chiamato ( in reità o correità che sia ) nel fatto-reato, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, e quindi anche dalla convergente propalazione di altro collaborante (Sez. 1, n. 16792 del 9/04/2010, Sacco, Rv. 246948). Anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 20804 del 29/11/12, dep. 2013, Aquilina ed altri, pur analizzando in modo specifico le problematiche relative alle chiamate in reità o in correità de auditu, sottolinea che «la genericità dell'espressione "altri elementi di prova" utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima 8 l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma». Si osserva, inoltre, che - sempre secondo la giurisprudenza di legittimità - le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014,dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309). Va, infine, evidenziato che: - in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'accertata falsità di uno specifico fatto narrato dal dichiarante non impedisce la valorizzazione delle parti ulteriori di un suo racconto più complesso, a condizione che queste siano supportate da precisi riscontri, anche non specifici, ma comunque idonei a compensare il difetto di attendibilità soggettiva (Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022, dep. 2023, Paola, Rv. 284836); - è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 01). La sentenza impugnata fa corretto uso dei canoni di valutazione della prova appena esaminati e ne dà conto con un solidissimo percorso argomentativo, confrontandosi con tutti i rilievi difensivi riproposti in questa sede. Con riguardo alla credibilità soggettiva e all'attendibilità intrinseca di EL BA, detta sentenza ritiene opportuno rilevare 9 preliminarmente che trattasi di collaboratore che si è accusato dell'omicidio per il quale si discute, in un frangente in cui non risulta sussistessero a suo carico elementi di prova idonei a dimostrarne la responsabilità, e che ciò costituisce serio indice della attendibilità intrinseca del suo narrato, a nulla rilevando il mancato iniziale disvelamento dovuto ad una condizione di profondo turbamento emotivo nella quale era precipitato a seguito della scelta collaborativa assunta. Sottolinea la Corte di assise di appello di Messina come, quindi, non illogiche siano le argomentazioni della prima Corte che evidenziano l'incontestabile circostanza che BA ha amplificato le iniziali propalazioni, confessando anche la propria responsabilità nell'omicidio di TA, in maniera autonoma, senza possibili spinte o condizionamenti esterni. Rileva, inoltre, come non significative siano le imprecisioni e discrasie enfatizzate dai difensori di GA a dimostrazione dell'inaffidabilità del collaboratore (sul luogo della riunione prodromica all'omicidio, sulla partecipazione a detta riunione e sull'ora di esecuzione dell'omicidio: si vedano p. 25 - 27 della sentenza impugnata). In particolare, con riguardo all'individuazione dei partegipi alla riunione - avendo il collaboratore indicato come presente anche OM FA, che all'epoca era detenuto, e solo in un secondo momento (a interrogatorio inoltrato dell'1.7.2020) parlato della presenza di GA - la sentenza in esame evidenzia come il collaboratore abbia chiarito in dibattimento che era presente, in rappresentanza della famiglia di San Mauro RD, solo OM GA e non anche OM FA;
e come tale spiegazione circa detta presenza, peraltro confermata dall'altro collaboratore GN, sia coerente ed attendibile, considerato che le prime dichiarazioni relative all'omicidio vennero rese da BA quasi nove anni dopo la consumazione dello stesso, con la conseguente possibilità di iniziali confusioni, e che resta il dato che in entrambi i verbali delle sue dichiarazioni, oltre che in dibattimento, BA ha citato GA tra i partecipanti all'incontro. Aggiunge la Corte territoriale che, come opportunamente ed efficacemente osservato dal Giudice di primo grado, in epoca antecedente alla riunione all'interno del casolare nella quale fu deciso l'omicidio GA era soggetto fisicamente sconosciuto a BA, del quale aveva solo sentito parlare a ragione della sua vocazione criminale, e che, successivamente a detta riunione e alla consumazione dell'omicidio, con lo stesso il collaboratore non aveva avuto più alcuna occasione di contatto per oltre quindici anni / sino a quando lo aveva casualmente incontrato all'interno di un carcere palermitano, come dal medesimo affermato e riscontrato dall'attività di indagine;
circostanza, quest'ultima, dotata di valenza dimostrativa del pregresso e qualificato contatto. Rileva ancora detta Corte che il collaboratore, la cui presenza sulla scena del crimine e la cui partecipazione all'omicidio, da lui confessato, è stata accertata con sentenza irrevocabile, ha indicato con precisione i dettagli di consumazione del crimine che hanno, poi, trovato riscontro nell'attività di indagine svolta. Osserva che di poco momento si appalesano le dedotte incoerenze nel narrato di BA, relative al suo relazionarsi con GN riguardo alla riunione (dichiarando il primo, in particolare, di essere stato avvisato della riunione dal secondo, che, invece, non conferma tale circostanza) e alle fasi successive al delitto. Evidenzia, quanto a detto ultimo punto, a fronte del rilievo difensivo secondo cui BA nelle prime dichiarazioni avrebbe detto di avere confidato a GN di avere commesso l'omicidio venendo smentito da quest'ultimo, che, posto che GN ha riconosciuto di avere potuto commentare con BA l'avvenuta uccisione di TA, è plausibile che, rendendo entrambi dichiarazioni a distanza, uno di loro abbia un ricordo non lucido dell'eventuale confidenza sull'indicazione di BA come autore dell'omicidio. Aggiunge che, comunque, detta apparente incoerenza, alla luce delle chiare convergenze per gli aspetti rilevanti che riguardano la presenza e il ruolo rivestito da GA, risulta del tutto marginale. Rileva la Corte a qua che l'affermazione di BA di non avere letto le dichiarazioni rese da GN in relazione all'omicidio di TA, dichiarazioni che erano agli atti del procedimento celebratosi con il rito abbreviato per BA, non può in alcun modo ritenersi confutata. Osserva al riguardo che il collaboratore in ultimo menzionato aveva reso dichiarazioni su detti fatti, assumendosene anche la responsabilità, nei centottanta giorni dall'inizio della sua collaborazione, senza avere modo di conoscere eventuali propalazioni sul punto da parte di GN;
e che, una volta cristallizzato il quadro autoaccusatorio, possa avere ben deciso, nel chiedere il giudizio abbreviato, di definire la sua posizione senza curarsi degli altri eventuali elementi a suo carico, comprese le dichiarazioni di GN, che, peraltro, come emerso, non pare averlo mai accusato dell'omicidio. Come evidenziato dalla stessa Corte territoriale, una volta sgombrato il campo dalle obiezioni difensive relative alla credibilità intrinseca di BA, resta da affrontare quello che, in effetti, risulta costituire l'aspetto maggiormente critico sul punto, ossia l'indicazione quale correo nell'omicidio da parte del suddetto collaboratore, di un soggetto (nelle more deceduto) diverso rispetto al reale responsabile. A tale riguardo la Corte ritiene condivisibile il ragionamento articolato dal primo Giudice, che ha perfettamente sposato la tesi, prospettata da US MA MM e TO TA TA, che a commettere materialmente il delitto, in concorso con il reo confesso BA, sia stato US TA TA detto "pitrinu", come appreso de relato dai suddetti, e non RG TA TA. Osserva che detto Giudice ha spiegato che il mendacio di BA sul suo complice materiale nell'omicidio era finalizzato a proteggere il giovane sodale che egli stesso aveva coinvolto nella fase esecutiva dell'omicidio in esame, adattando scientemente le sue dichiarazioni al precipuo fine di rimuoverlo dalla scena del crimine e di sostituirlo con un soggetto, RG TA, che non avrebbe mai potuto patire conseguenze sfavorevoli per effetto di siffatta calunniosa asserzione, in quanto a sua volta assassinato nel 2010; e ciò ignorando che "pitrinu" avesse incautamente disvelato ad altri membri del sodalizio il suo coinvolgimento nel delitto. Rileva come lo stesso Giudice abbia osservato che detta circostanza, sebbene ben lontana dal potersi definire commendevole, assume un peso specifico più limitato e non è capace di travolgere in radice il complessivo narrato offerto da BA, non sussistendo alcuna interferenza fattuale e logica tra la ricostruzione relativa alla fase organizzativa del delitto e il mancato richiamo alla partecipazione di TA TA alla consumazione del medesimo omicidio. E come lo stesso Giudice, in modo non illogico, abbia osservato che, se BA ha voluto salvaguardare la posizione processuale del killer, lo ha potuto agevolmente fare senza necessità alcuna di stravolgere altri passi della sua narrazione, specie con riguardo a quei momenti che si collocano a monte rispetto alla fase esecutiva;
e che, in detta ottica, non può non evidenziarsi come lo sforzo operato dal collaboratore nella complessiva ricostruzione della vicenda sia improntato alla massima attenzione e gàn 12 rispondenza al vero, essendo ovvio che uno studiato intento abbia maggiori possibilità di successo ove colui che lo persegue lo innesti nell'alveo di un racconto positivamente qualificato da costanza, precisione e puntualità. La Corte di assise di appello di Messina reputa quindi, aderendo alla prospettazione della prima Corte, che le rivelazioni da parte di BA in ordine al contesto in cui il delitto è maturato, alle ragioni che lo hanno determinato, ai soggetti che hanno assunto un ruolo nella fase deliberativa dello stesso siano degne di fede, anche tenuto conto del fatto che non è emersa, né è stata prospettata, ragione alcuna che possa avere spinto il collaboratore a rivolgere un'accusa calunniosa nei confronti di un soggetto con il quale risulta avere intrattenuto rapporti del tutto sporadici, senza contrasti di alcun genere. Osserva, inoltre, che la circostanza che MA MM abbia affermato che BA gli indicò solo RA quale mandante dell'omicidio e non anche GA, invero, può derivare da un ricordo impreciso del primo, che, oltre ad avere rappresentato di non essere per nulla interessato alla questione, ha dimostrato imprecisione nel fatto, addirittura collocandolo nel 2002, mentre l'omicidio del quale nell'occasione si discuteva come ancora da compiere, è avvenuto nel 2001; ovvero può dipendere dall'assenza di ragione per indicare da parte di BA quale mandante anche GA a soggetti rivelatisi per nulla interessati alla vicenda e che neppure lo conoscevano. Conclude detta Corte col ritenere le propalazioni eteroaccusatorie di BA, pur in presenza di accertata reticenza, addirittura mendacio su una circostanza rilevante, qual è quella della rivelazione del complice materiale nell'omicidio, utilizzabili in ragione delle pronunce di legittimità in materia di attendibilità frazionata;
e col ritenere la valutazione operata dal primo Giudice coerente con i principi giurisprudenziali affermati a tale riguardo. Passando alla valutazione dell'attendibilità intrinseca e del valore di riscontro, rispetto alle propalazioni di BA, delle dichiarazioni di GN e di GI, la Corte territoriale osserva che GN non può ritenersi inattendibile per via delle condotte delittuose assunte dopo l'inizio della collaborazione. Rileva a tale riguardo, a parte l'assenza di atti processuali di supporto all'allegazione difensiva, che la circostanza non assumerebbe significativo rilievo in questa sede. E ciò in quanto il narrato di GN 13 risulta coerente rispetto a quanto già dallo stesso dichiarato in epoca immediatamente successiva e prossima all'inizio della sua collaborazione, nel novembre 2010. La Corte territoriale si confronta, poi, col rilievo difensivo secondo cui il narrato di GN non riscontrerebbe sufficientemente le rivelazioni di BA su un punto chiave della ricostruzione, ossia l'individuazione dell'effettivo mandante dell'omicidio, per avere, invero, il suddetto riferito di essere uscito dal casolare della riunione lasciando, oltre a BA, RA e GA all'interno dello stesso, e di non essere, pertanto, in grado di dire chi di loro abbia ordinato l'esecuzione. Rileva che la lacuna prospettata dalla difesa è agevolmente colmabile attraverso una valutazione logica del narrato dei collaboratori escussi. Sottolinea in relazione a tale profilo, premesso che BA ha esplicitamente indicato tanto in RA quanto in GA i mandanti dell'omicidio, che GN ha chiaramente delineato il contesto nel quale il fatto di sangue è maturato. Ha, invero, detto collaboratore evidenziato che la condotta di TA aveva recato fastidio ai vertici delle associazioni mafiose, tanto dell'articolazione dei Batanesi quanto di quella di San Mauro RD, così giustificando la presenza nel casolare sia di RA che di GA, degli stessi soggetti cioè che avevano incaricato GN di indagare sulla presunta attività estorsiva condotta da TA pro domo sua, contrastante con gli interessi dell'associazione. Rileva, quindi, la Corte di assise di appello di Messina che può ritenersi connotata da logica l'argomentazione secondo cui la decisione di uccidere TA, demandandone l'esecuzione a BA, sia stata presa di comune accordo da entrambi i soggetti rimasti nel casolare, non a caso col destinatario dell'incarico, ossia RA e GA. Evidenzia come, del resto, GN abbia sottolineato le dinamiche che connotano l'agire dei mafiosi in casi del genere, in cui le iniziative e le decisioni da intraprendere a fronte di condotte invise ai vertici della cosca vengono adottate dai reggenti dei sodalizi territoriali direttamente interessati, nella specie quelli del comprensorio dei comuni di Tortorici e di San Mauro RD. Sottolinea la sentenza impugnata come la presenza di GA a quell'incontro, in cui GN era chiamato a relazionare in ordine alle indagini espletate, TA rappresentava l'indiziato da interrogare e RA il reggente di una cosca interessata alla vicenda in maniera analoga a GA, costituisca indice eloquente del 14 ruolo rivestito da quest'ultimo nella vicenda e del potere decisionale che egli assumeva. Osserva, poi, la Corte che nel delineato contesto probatorio si innesta, confermandolo, il narrato di NI GI. Rileva che questi ha rievocato il contesto nel quale è maturata la decisione di uccidere TA e il ruolo assunto in tale vicenda da GA, affermando che costui, appreso delle lamentele formulate dall'imprenditore LL e dell'interessamento della questione da parte di RN OV, era rimasto profondamento amareggiato per l'agire di TA ed aveva assicurato che si sarebbe attivato per risolvere la faccenda ("me la vedo io"). Aggiunge che le modalità con le quali GI ha sostenuto di avere ricevuto notizie in merito all'eliminazione di TA da parte di GA - e precisamente di avere incontrato nell'azienda dei fratelli PR in Roccapalumba lo stesso, che, alla domanda del collaboratore inerente alla vicenda che coinvolgeva TA, faceva il gesto della pistola e della morte indicando altresì se stesso e quindi volendo significare che egli stesso ammetteva di avere fatto uccidere quest'ultimo - diversamente da come sostenuto dalla difesa, non appaiono anomale. A tale riguardo osserva che la circostanza che, seppure il casolare fosse frequentato da soggetti latitanti tra cui lo stesso GI, GA avesse pensato bene di adottare comunque peculiari cautele per rivelare dati relativi all'eliminazione di TA non risulta per nulla inverosimile;
e ciò tenuto conto del fatto che, come sottolineato da GI, nella circostanza erano presenti altre persone nell'azienda, che avrebbero potuto ascoltare, in un periodo in cui frequentemente si verificavano collaborazioni di giustizia di affiliati, oltre che del pericolo della presenza di microspie. E circa il fatto che il narrato del collaboratore in udienza fosse stato più particolareggiato di quello reso in sede di interrogatorio dinanzi al P.m., la Corte a qua rileva che non può trascurarsi il dato che, a differenza di quanto avvenuto nel presente procedimento, il 29 agosto 2002 non venne approfondito l'argomento con richiesta al collaboratore di meglio specificare l'episodio, per cui la discrasia è più apparente che reale, non emergendo comunque contraddizione alcuna. La Corte di assise di appello di Messina si confronta poi col rilievo difensivo secondo cui GI avrebbe avuto ragioni di rancore nei confronti dell'imputato, sospettando che lo avesse tradito provocandone l'arresto, rilevando che la circostanza che il primo credesse che il secondo 15 lo avesse fatto arrestare, appare assolutamente apodittica, tutt'altro che dimostrata (non emergendo da verbali di dichiarazioni rese da testimoni o collaboratori di giustizia, ma da un libriccino, prodotto dalla difesa, di raccolta di dati inerenti alla personalità di GI, contenente informazioni in alcun modo controllate). Detta Corte conclude, quindi, per considerare che le dichiarazioni di GI contribuiscano, irrobustendolo, al punto da farlo diventare granitico, ad un quadro probatorio già solido, costituito dalle propalazioni di BA e GN, riscontrate da numerosi elementi di fatto verificati a seguito di attività di indagine. Osserva che non può ritenersi che GA avesse semplicemente rappresentato a GI che TA era stato ucciso senza tuttavia assumersene la responsabilità, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, avendo il collaboratore affermato che GA, in sua presenza, oltre a mimare con le dita una pistola, indicava sé stesso lasciando intendere un evidente collegamento tra i due gesti, ossia che egli si attribuiva un ruolo determinante nell'eliminazione, ed essendo del tutto verosimile che l'imputato, la cui credibilità mafiosa era stata agli occhi di GI e ancor prima di RN OV offesa da una richiesta estorsiva avanzata da TA ad un imprenditore vicino al vertice di Cosa Nostra, possa avere ascritto a se stesso un ruolo nell'uccisione dell'improvvido estortore. La Corte aggiunge che è incoerente e illogico sostenere, come da obiezione difensiva, che GA, approfittando della circostanza che TA fosse stato eleminato da terzi, si fosse arrogato dinanzi a GI la responsabilità dell'omicidio, con il rischio che la presunta millanteria venisse scoperta e minasse pesantemente la credibilità dell'imputato in seno al sodalizio, anche esponendolo a rischi per la propria incolumità; e che deve pertanto ritenersi che tanto il narrato di GN quanto quello di GI finiscano per riscontrare il preciso racconto di BA in ordine al ruolo di mandante di GA. Osserva che le propalazioni accusatorie rese dai tre collaboratori non possono considerarsi frutto di fraudolenta intesa o comunque non dotate di indipendenza e originalità, non emergendo alcun dato cui potere ancorare tale chiave di lettura, risultando peraltro detti collaboratori nati e vissuti in contesti territoriali diversi e non avere intessuto tra loro relazioni amicali, ma avere aderito a differenti consorterie criminali, con dissimili ruoli (GI a Cosa Nostra palermitana, a stretto contatto con OV;
GN alla "famiglia barcellonese", operante nella 16 provincia messinese, con compiti dirigenziali di una delle sue articolazioni;
BA al "gruppo batanese", con compiti di responsabilità ma alle dipendenze di altro e più autorevole sodale). Aggiunge che la loro scelta collaborativa è stata assunta in tempi diversi e spesso tra loro lontanissimi, circostanza che consente di escludere la determinazione concordata a monte, e che ad essa non è mai conseguita alcuna occasione di contatto all'interno del circuito carcerario, dovendosi, altresì, osservare che le dichiarazioni che GI e GN hanno nel tempo reso non sono state rese ostensibili se non nel momento in cui anche BA rivelava le sue conoscenze in ordine al delitto per cui si procede. Sottolinea, poi, come GN e BA, nel loro rispettivo racconto, si siano entrambi collocati all'interno di una sperduta casupola nel momento in cui la vittima era stata convocata per fornire una giustificazione dei suoi comportamenti e abbiano offerto una omogenea ricostruzione di quanto in quel frangente accaduto. Concorda con la prima Corte sul fatto che possa ritenersi processualmente acclarato, oltre ogni ragionevole dubbio, data tale convergenza, che AS RA, OM GA, EL BA e EL GN, abbiano composto il collegio al cospetto del quale TA era stato attirato, per giustificare i suoi comportamenti irrispettosi delle prerogative delle consorterie mafiose operanti nel territorio ed era stato poi licenziato nel momento in cui era emersa l'irrimediabilità della situazione;
e che la presenza all'interno del casolare dei maggiorenti appena indicati, lungi dall'essere frutto di una fortuita coincidenza, abbia rappresentato la risultante di una meditata decisione, avendo ciascuno presenziato perché coinvolto in prima persona nella vicenda (GN in quanto era stato incaricato di svolgere un'indagine tesa a verificare la fondatezza delle gravi accuse mosse ai danni di TA;
BA, non tanto in veste di rappresentante della consorteria attiva nei luoghi in cui la vittima agiva, ma perché destinato a ricevere l'incarico di curare la fase esecutiva dell'omicidio; RA quale referente della vittima sotto il profilo criminale;
GA quale interessato alla vicenda nei termini specificati sia da BA che - molto più dettagliatamente - da GI). Evidenzia la Corte a qua che può agevolmente sostenersi che GA abbia partecipato alla riunione svoltasi in quanto portatore di un qualificato interesse riconducibile alla consorteria di appartenenza, che era stato leso dalle improvvide condotte poste in essere da TA ed 17 era meritevole di immediato e integrale ristoro;
e che è coerente ai principi della logica che GA, dopo essersi personalmente attivato, spendendo il proprio carisma criminale per rassicurare il vertice di Cosa Nostra che LL avrebbe potuto svolgere lavori pubblici nel territorio messinese senza disturbo ad opera di esponenti della malavita locale, si sia immediatamente adoperato per ripristinare l'ordine violato da TA e che, per tale motivo, sia stato presente nel momento in cui detta questione avrebbe dovuto essere una volta per tutte definita, dando il suo contributo in ordine alle scelte da assumere. A fronte di tali analitiche argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso dell'atto dell'avv. VE e del primo motivo dell'atto dell'avv. Accorretti, i quali, ritornando sulle incertezze e contraddizioni delle dichiarazioni di BA, in parte rettificate in dibattimento, sull'iniziale diniego del suo coinvolgimento in omicidi e sul pericolo di contaminazione con le dichiarazioni di GN, insistono sull'inattendibilità del suddetto - anche considerato il mendacio sull'individuazione del complice materiale - tale da doversi escludere l'applicazione del principio della credibilità frazionata, nonché sull'inattendibilità di GN (per la revoca del programma di protezione) e GI (per il rancore nei confronti di GA), sulla non convergenza delle propalazioni sul nucleo fondamentale dell'imputazione e in particolare sull'inidoneità delle dichiarazioni di GN a riscontrare in modo individualizzante il conferimento del mandato omicidiario a BA da parte di GA, riferito dal collaboratore in ultimo menzionato, per l'allontanamento del suddetto prima di detto conferimento, infine sull'inidoneità a fungere da riscontro individualizzante delle dichiarazioni di BA da parte di quelle di GI, e sul fatto che il collaboratore MM riferisca di avere appreso da BA che lo stesso era stato incaricato dell'omicidio dal solo RA e non anche da GA. Invero, la sentenza in esame argomenta in modo non manifestamente illogico oltre che giuridicamente corretto, nei termini appena riportati, su tutti i rilievi riproposti in questa sede, tra cui in particolare, avendo riguardo agli snodi argomentativi più rilevanti, quello dell'applicabilità nel caso in esame del criterio dell'attendibilità frazionata. O, ancora, quello del riscontro, rispetto alla chiamata in correità di BA, offerto dalle dichiarazioni di GN, il quale pur dando atto del suo allontanamento prima del conferimento del mandato 18 omicidiario e del fatto che all'atto di detto allontanamento BA sarebbe rimasto da solo con RA e GA, offre, come ben evidenziato dalla sentenza in esame, attraverso la descrizione del contesto in cui sarebbe maturato il delitto, un elemento di supporto logico tale da corroborare in modo individualizzante la chiamata in correità relativa al mandato anche da parte di GA. Infine, argomenta nello stesso modo, sottraendosi, pertanto, a censure in questa sede, sulla convergenza delle propalazioni, ivi comprese quelle di GI, circa il nucleo essenziale del narrato, nonché sull'esclusione del sospettato allineamento tra le dichiarazioni e della prova della sussistenza di motivi di rancore di GI nei confronti di GA. 1.2. Infondate, ai limiti dell'inammissibilità per genericità e aspecificità, sono anche le censure di cui al terzo motivo dell'atto dell'avv. VE, che ancora una volta fanno leva su insussistenti discrasie delle dichiarazioni dei collaboratori circa la causale dell'omicidio, che, secondo dette censure - fondate, peraltro, su intercettazioni riportate da una testimonianza, entrambe non documentate in violazione del principio di autosufficienza - sarebbe riconducibile al solo contrasto tra la vittima e il suo referente criminale RA. E ciò a fronte delle argomentazioni della sentenza in esame - si vedano in particolare p. 39 e 40 - circa l'interesse sia di RA che di GA all'eliminazione di TA e circa la condivisibilità al riguardo della ricostruzione operata dalla Corte di assise di Messina, che evidenzia come la decisione omicidiaria necessariamente fu presa sia da RA, referente criminale della vittima nel momento in cui la stessa agiva facendo i propri interessi e non quelli della consorteria di riferimento, che da GA, quale estraneo ai circuiti mafiosi messinesi, ma tramite di Cosa Nostra palermitana (come più dettagliatamente specificato da GI, che avrebbe richiesto l'intervento di GA su incarico di OV, mentre GN ha riferito di avere ricevuto sia da RA che da GA l'incarico di verificare la fondatezza delle accuse mosse a TA di comportamenti in violazione degli interessi mafiosi, e BA di avere ricevuto l'incarico omicidiario da entrambi). 1.3. Inammissibili sono, infine, le censure di cui al quarto motivo di ricorso dell'avv. VE sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di cui al secondo motivo di ricorso dell'avv. VI Accorretti su detto mancato riconoscimento e sul mancato ar( 19 riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione, nonché sul diniego dell'esclusione della premeditazione e dell'aggravante mafiosa. Rileva la Corte territoriale con riferimento alla premeditazione, dopo avere evidenziato come per consolidato orientamento di legittimità la stessa postuli il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, che è incontestabile che essa vada ravvisata nel mandato ad uccidere affidato da un soggetto posto in posizione apicale in seno ad un'associazione mafiosa a soggetti del cui agire egli può disporre. Osserva, quindi, che GA, dopo avere dato incarico di eseguire le verifiche in ordine alla condotta di TA ed avere partecipato ad una riunione nel corso della quale era emersa l'irrimediabilità della situazione, ha di fatto rilasciato a BA una sorta di delega in bianco per l'organizzazione del delitto, la scelta dei tempi e dei modi per la sua esecuzione. Osserva, inoltre, che è parimenti incontestabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., essendosi accertato che l'omicidio è stato deliberato avendo TA osato sfidare l'autorità di Cosa Nostra palermitana, avanzando una richiesta estorsiva nei confronti di un imprenditore colluso. Rileva, con riguardo alla richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., che deve escludersi che il ruolo assunto nel fatto di sangue da GA possa essere considerato di minima importanza, avendo al pari di RA preso nella sua qualità di reggente del sodalizio di San Mauro RD, tirato in ballo dal comportamento di TA, la decisione di uccidere la persona offesa, dando mandato a BA di curare la fase esecutiva, e, quindi, svolto un ruolo di primaria importanza. Aggiunge che nella condotta di GA non emerge elemento alcuno che induca a ritenerlo meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, connotando piuttosto le modalità dell'eliminazione e le cause di essa il fatto di un peculiare disvalore. Osserva, a tale riguardo, che TA, che aveva provato ad imporre la sua caratura criminale nel territorio di appartenenza, entrava in rotta di collisione con la ben più agguerrita e spietata organizzazione criminale della quale GA è stato autorevole esponente, che da tempo immemore è riuscita ad imporre, grazie alla sua non comune forza intimidatrice, un'opprimente condizione di soggezione e di omertà; e che in tale contesto è maturata la decisione omicidiaria, per ribadire il pieno dominio del sodalizio sul territorio, indicativa della totale assenza di ogni principio morale e di freni inibitori in capo a chi l'ha adottata. Conclude col ritenere che GA abbia palesato una allarmante capacità criminale, un'esorbitante vocazione delinquenziale, del resto confermata dalle condanne per delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e anche per plurimi episodi di estorsione, consumata o tentata, aggravata ai sensi dell'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, come da certificato penale;
e che il mero lasso temporale intercorso dall'epoca di consumazione del delitto e la circostanza che nelle more non siano emerse ulteriori condotte delinquenziali del medesimo, peraltro detenuto, costituiscono elementi che comunque soccombono di fronte alla preponderante valenza dei riferiti dati. Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, le censure difensive, che insistono sull'esclusione della premeditazione e dell'aggravante mafiosa, nonché sul riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione e delle circostanze attenuanti generiche, nei termini di cui sopra, risultano risolversi in una rivalutazione fattuale, dimostrando di non confrontarsi, se non per contestarle genericamente, con dette argomentazioni. Senza considerare, con riguardo all'ultima doglianza, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. L'imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da CI AL AR e da NI, US e EL TA, che liquida in complessivi euro 12.030,80, come da richiesta difensiva, comprensiva dell'aumento di legge per il numero delle parti civili (quattro), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 12.030,80, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.