Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/04/2026, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04201/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4201 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Castori, Andrea Mesiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bracciano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento del 16.1.2024, notificato a mezzo PEC in data 18.1.2024,-OMISSIS-, del 18.01.2024, avente a oggetto la “ concessione contributi per il finanziamento delle domande presentate ai sensi della L.13/1989, eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Graduatoria anno 2021 secondo scorrimento. Istanza vs. -OMISSIS- del 19/02/2019 del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-. Riscontro Vs. nota -OMISSIS- del 30/12/2023 e -OMISSIS- del 30/11/2023 ”;
- della determina Reg. Gen. -OMISSIS- del 25.1.2024 Reg. int. -OMISSIS-del 25.1.2024 prot. -OMISSIS- del 16.2.2024, notificata in data 16.2.2024, a mezzo PEC, con la quale il Comune di Bracciano ha disposto di revocare il contributo per la somma di € 8.252,31;
- del tacito diniego parziale alla richiesta di ostensione di atti formulata dalla ricorrente ex artt. 22 e segg. legge 241/1990 e successive modificazioni, nonché ex art. 5, comma 2 d. lgs 33/2013 ed ex artt. 5-6 D. Lgs. n. 97/2016 (F.O.I.A.), la prima, in data 7.2.2024 a mezzo PEC inoltrata in pari data e ricevuta al protocollo comunale al -OMISSIS- dell’8.2.2024 e la seconda, nella quale si rilevava la incompletezza degli atti trasmessi, in data 22.2.2024 a mezzo PEC inoltrata in pari data e ricevuta al protocollo comunale al -OMISSIS- del 22.2.2024, anch’essa parzialmente disattesa;
- del preavviso di diniego manifestato dal Comune di Bracciano con lettera -OMISSIS- del 29.3.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bracciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il Dott. ST BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 18.3.2024 e depositato in data 16.4.2024, -OMISSIS- -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Bracciano al fine di sentir annullare, previa sospensione dell’efficacia, gli atti meglio descritti in epigrafe, nonché, previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso del 7.2.2024, condannare parte resistente all’ostensione totale degli atti ivi enucleati.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato i motivi che verranno di seguito esaminati.
2. Con memoria depositata in data 19.2.2026, il Comune di Bracciano, già costituitosi in giudizio in data 13.5.2024, ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, il difetto di giurisdizione dell’intestato Tribunale. In via subordinata, parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non aver parte ricorrente impugnato la determina -OMISSIS- del 23 maggio 2024, pubblicata sull’albo pretorio in pari data e per quindici giorni, che, da un lato, ha confermato la revoca del contributo concesso dalla Regione Lazio in favore della ricorrente e, dall’altro, ha disposto la restituzione delle somme erogate. Nel merito, il Comune ha insistito nel rigetto del ricorso perché infondato.
3. All’esito dello scambio delle memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 24 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, il presente giudizio ha oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente (unica erede del beneficiario, -OMISSIS- -OMISSIS-, deceduto in data 20.5.2021) – al fine di ottenere la concessione del contributo pubblico per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell’edificio condominiale di residenza del defunto interessato – e disposto la restituzione delle somme medio tempore erogate, pari a € 8.252,31.
In particolare, il contributo pubblico per cui è causa sarebbe stato diretto a finanziare l’installazione dell’ascensore condominiale, il cui costo complessivo ammonterebbe a € 27.046,59, presso la residenza di -OMISSIS- -OMISSIS- (Condominio di via Odescalchi n. 2).
5. Ciò posto, il Collegio, prendendo prioritariamente le mosse dall’eccezione, di parte resistente, relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, la dichiara infondata.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Catanzaro, n. 153/2025), condivisa dal Tribunale, “ il contributo economico per l’abbattimento delle barriere architettoniche è previsto dal legislatore nell’ambito delle disposizioni normative finalizzate a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ragion per cui ben può inquadrarsi nell’ambito della materia lato sensu edilizia, che è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, comma 1, lettera f) c.p.a. ”.
In tale ottica, l’eccezione del Comune è destituita di fondamento, venendo in rilievo l’esercizio del potere pubblico che conforma, incidendo su esso, il diritto soggettivo tramite il quale si esplica lo ius aedificandi , nel cui alveo si colloca l’attività di abbattimento delle barriere architettoniche.
6. Sempre in via pregiudiziale di rito, il Collegio è tenuto a indagare la diversa eccezione di inammissibilità del ricorso, per non aver la ricorrente impugnato la descritta determina-OMISSIS-del 23 maggio 2024.
Tale atto amministrativo ha natura di conferma impropria, limitandosi a reiterare le conclusioni di cui alla precedente delibera -OMISSIS- del 16.2.2024. Pertanto, non avendo l’Amministrazione svolto alcuna nuova rivalutazione degli interessi sottesi alla vicenda che in questa sede ci occupa, siffatto atto amministrativo non risulta lesivo della sfera giuridica della ricorrente.
7. Nel merito, l’intervenuta produzione in giudizio a opera di parte resistente della documentazione richiesta in sede di accesso dalla ricorrente – che invero nulla ha in questa sede eccepito sul punto – consente al Collegio di dichiarare, sotto tale profilo, l’intervenuta cessazione tra le parti della materia del contendere.
8. Passando ora all’esame della domanda caducatoria, parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha eccepito che il Comune avrebbe concluso il procedimento sotteso all’istanza presentata dall’interessato ai fini dell’ottenimento del descritto contributo pubblico in violazione del termine di cui all’art. 10, comma 5, L. 13/1989. Pertanto, anche stante la violazione dell’art. 2 L. 241/90, il provvedimento tardivamente adottato sarebbe nullo.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il termine di cui all’art. 2 L. 241/90 e tutti i termini dei procedimenti amministrativi, salva diversa espressa previsione di legge, hanno natura ordinatoria e non perentoria atteso che, in omaggio al principio di legalità, compete al legislatore stabilire, in modo espresso, quando l’inerzia dell’Amministrazione assume quoad effectum valenza provvedimentale e quindi il silenzio abbia valenza significativa.
In difetto della previsione di tal fatta, l’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, da un lato, integra silenzio-inadempimento e, dall’altro, non consuma il potere dell’Amministrazione che, seppure tardivamente, può adottare il provvedimento richiesto.
Né soccorre, nel caso di specie, l’intervenuta generalizzazione del silenzio assenso ex art. 20 L. 241/90, in quanto il comma 4 della richiamata norma esclude che tale istituto possa trovare applicazione alla materia della “salute e sicurezza pubblica”, come quella che viene in rilievo nel caso di specie.
9. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. art. 2 bis L. 241/90 e formulato domanda tesa alla condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo indennizzo.
Tale domanda deve essere respinta.
L’art. 28, comma 2, D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013, onera l’interessato che abbia interesse a ottenere l’indennizzo per il mero ritardo ex art. 2 bis , comma 1 bis , L. n. 241/1990 a sollecitare, a pena di reiezione dell’istanza, l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 9 bis L. 241/90 (TAR Milano, n. 2534/2025; TAR Lazio 13876/2025).
Ai fini che qui interessano, parte ricorrente non ha provato l’intervenuto espletamento di siffatti incombenti, cosicchè la domanda deve essere respinta.
10. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente si duole delle ragioni ostative di carattere sostanziale (afferenti all’istanza tesa all’ottenimento del contributo pubblico) dedotte dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato e dei vizi procedimentali derivanti dalla violazione dell’art. 10 bis L. 241/90, di cui si dirà infra .
10.1. Quanto ai primi (motivi ostativi), l’Amministrazione ha inteso respingere l’istanza della ricorrente e quindi disporre la restituzione del contributo pubblico erogato, in primo luogo, in quanto l’istanza in esame avrebbe dovuto essere firmata anche dal condominio che ha sostenuto la spesa. Di qui l’asserita violazione del punto 4.2 della Circolare del Ministero dei LL.PP. del 22 giugno 1989 n.1669/UL.
In secondo luogo, l’istanza in esame avrebbe erroneamente indicato, quale beneficiario, -OMISSIS- -OMISSIS-, e non invece il Condominio che, come detto, avrebbe sostenuto la spesa.
In terzo luogo, l’Amministratore condominiale non avrebbe autorizzato il ricorrente a presentare, per l’installazione dell’ascensore condominiale di cui si è detto, istanza per l’ottenimento del contributo pubblico.
In quarto luogo, difetterebbe la delibera assembleare necessaria ad autorizzare l’Amministratore ad autorizzare, a sua volta, il ricorrente alla presentazione dell’istanza che in questa sede ci occupa.
Sotto tali aspetti, la ricorrente ha eccepito la sostanziale irrilevanza degli adempimenti richiesti dal Comune ai fini dell’accoglimento dell’istanza per cui è causa, trattandosi, se del caso, di mere irregolarità.
Il motivo è fondato.
Dalla disamina dell’istanza diretta all’ottenimento del contributo pubblico, emerge come il Condominio presso cui risiedeva l’interessato avesse deliberato l’installazione dell’ascensore condominiale, stimato il relativo costo e ripartito lo stesso tra i condomini, con contestuale indicazione della quota a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-. All’istanza in esame risulta, infatti, allegata la dichiarazione dell’Amministratore. E’, quindi, pacifica la circostanza per la quale il Comune fosse a conoscenza dell’intendimento del portatore di handicap di installare presso l’edifico di residenza, che ne era privo, un ascensore condominiale.
Pertanto, ove parte resistente avesse ritenuto incompleta l’istanza depositata dalla ricorrente, perché sottoscritta dall’interessato e non anche dall’Amministratore, essa ben avrebbe potuto e dovuto esercitare il soccorso procedimentale.
Al riguardo, l’art. 6, comma 1, lett. b), L. 241/90 così recita: “ il responsabile del procedimento accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ”.
Quanto poi alla presunta erronea indicazione del soggetto interessato (-OMISSIS- -OMISSIS- in luogo del Condominio), tale doglianza è infondata.
Anche in ragione della natura parziaria delle obbligazioni condominiali (Cass. civ., SS.UU., n. 9148/2008), l’amministratore che contrae con i terzi spende pro quota il nome dei singoli condòmini cosicchè, in caso di inadempimento, il creditore non agirà nei confronti dell’Amministratore, bensì del singolo condomino debitore pro quota . Pertanto, il beneficiario del contributo pubblico è certamente il condòmino e non invece il Còndominio, anche se formalmente il pagamento dell’importo verrà corrisposto dall’Amministratore nei confronti del fornitore.
Le doglianze relative all’omessa autorizzazione dell’Assemblea nei confronti dell’Amministratore e di quest’ultimo rispetto al beneficiario non meritano accoglimento, essendo esse svincolate da qualsivoglia parametro normativo di riferimento.
10.2. Passando ora ai vizi procedimentali, la ricorrente ha eccepito che il provvedimento di diniego che ha concluso il procedimento contiene due nuove ragioni ostative non menzionate nel preavviso di rigetto, con conseguente inammissibilità delle stesse, stante la palese violazione dell’art. 10 bis L. 241/90.
Anche tale censura è fondata.
Ai sensi della disposizione normativa da ultimo richiamata, l’Amministrazione non può concludere il procedimento allegando, nel provvedimento amministrativo finale, ragioni ostative diverse e nuove rispetto a quelle contenute nel preavviso di rigetto, a pena di inammissibilità delle stesse. Né, a tale conclusione, può derogarsi sul presupposto, sostenuto dalla resistente, per il quale quest’ultima avrebbe appreso di tali ragioni ostative solo a seguito dell’adozione dell’atto di cui all’art. 10 bis L. 241/90. E ciò in quanto, in tale ultimo caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto, prima di adottare il provvedimento finale, riemanare un nuovo preavviso di rigetto, onde evitare di violare il principio del contraddittorio e di impedire all’interessato di replicare sul punto.
11. Alla luce di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, annulla gli atti impugnati, fermo e impregiudicato il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, nel rispetto dell’art. 10 bis L. 241/90 e dell’effetto conformativo derivante dalla presente pronuncia.
12. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere per ciò che attiene all’accesso agli atti;
- accoglie il ricorso introduttivo del giudizio nei termini di cui in motivazione;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, fermo e impregiudicato il diritto di ripetere quanto esborsato a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
ST BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST BI | AN NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.