Art. 3.
L' articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , e' sostituito dal seguente:
"Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".
L' articolo 5 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 , e' sostituito dal seguente:
"Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di eta' entro il primo giorno dell'elezione".