Art. 10.
Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e' aggiunto il seguente comma:
"I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare".
Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880 , e' aggiunto il seguente comma:
"I progetti di cui al primo comma debbono prevedere, qualora ne faccia richiesta il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, soluzioni tecniche per l'utilizzazione diretta o mediante vendita in centrale e durante l'esercizio dell'impianto, di acqua calda e di vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare".