Art. 4.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalita' per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed educative provvedano direttamente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al rispettivo personale statale con i fondi loro assegnati dai provveditori agli studi, dal sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dagli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle localita' ladine.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti criteri e modalita' per consentire che le singole istituzioni scolastiche ed educative provvedano direttamente al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al rispettivo personale statale con i fondi loro assegnati dai provveditori agli studi, dal sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano e dagli intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle localita' ladine.