Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2022, n. 14033
CASS
Sentenza 5 dicembre 2022

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In tema di notificazioni a mezzo posta, ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria dell'atto rifiutato dal destinatario ovvero non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'operatore postale attesti, nella ricevuta della raccomandata, il compimento di tutti gli incombenti, quali l'affissione alla porta dell'abitazione o l'immissione nella cassetta della corrispondenza dell'avviso di deposito del piego raccomandato presso l'ufficio postale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2022, n. 14033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14033
    Data del deposito : 5 dicembre 2022

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