Art. 2.
L' articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".
L' articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette.
La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente - comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".