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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
DR AL Presidente
Morris LA IU relatore
AG ST IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 3571/2024, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Di Narda ed Annamaria Gagliardi Parte_1 del Foro di ZA, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, ricorrente;
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Cipolla, giusta procura agli Controparte_1 atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, resistente;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 14 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“a) confermare, ex art. 337 quater cod. civ., l'affidamento delle figlie minorenni legittime Per_1
e in via esclusiva alla madre - sussistendo tutti i relativi presupposti alla luce di
[...] Persona_2 tutto quanto in narrativa dedotto e descritto quantomeno fino a che il padre avrà cessato di porre in essere atteggiamenti violenti ed aggressivi e fare abuso di sostanze alcoliche - con loro permanenza
pagina 1 di 8 principale presso la abitazione sita in ZA, via Glorenza n. 68/A, già adibita a casa familiare, da ella condotta in locazione ovvero altra dalla stessa eventualmente ad individuare, con ivi contestuale mantenimento della residenza anagrafica;
b) tenuto conto fra l'altro della misura cautelare applicata all'odierno convenuto alla luce dei comportamenti da egli tenuti e mantenuta fino al 3 aprile 2024, prevedere che il diritto / dovere di trascorrere adeguato tempo con la prole venga esercitato attraverso la protezione e/o
l'accompagnamento delle visite a mezzo di educatore e/o assistente sociale con frequenza a determinare allo stato nella misura massima di un'ora settimanale come già attualmente in corso senza previsione alcuna di pernottamento e compatibilmente con le di lui condizioni psico – fisiche ed alterazioni e con sottoposizione del medesimo ad idonea valutazione ed accertamento circa la di lui idoneità e capacità genitoriale;
c) porre a carico del signor contributo al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
e a garanzia della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di unione
[...] Persona_2 familiare e sino al raggiungimento della loro piena indipendenza economica, anche tenuto conto dei criteri all'uopo dettati dall'art. 337 ter cod. civ. avuto precipuo riguardo alle loro attuali esigenze, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore siccome prospettati, alle risorse economiche di entrambi ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, che si ritiene equo indicare orientativamente nei rispettivi ammontare di € 500,00 mensili cadauna (per un totale pari a € 1.000,00), ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua di Giustizia,
a versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora
ad indicare, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia Parte_1
Autonoma di ZA, oltre al pagamento, in misura del 70%, degli oneri scolastici (eventuale retta, mensa, gite e quant'altro), delle spese mediche non mutuabili che necessitassero, di quelle per attività ludiche extrascolastiche, sportive e ricreative e di natura straordinaria latu sensu intese afferenti i predetti in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di ZA;
d) prescrivere che la percezione di assegni familiari, dell'assegno unico INPS e di altri sussidi ed emolumenti pubblici nessuno escluso, eventualmente erogati o ad erogare per le figlie, siano di spettanza integrale della mamma così come le relative ritenute fiscali;
e) obbligare entrambi i genitori
a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e ad indicare il proprio recapito telefonico anche degli eventuali luoghi di villeggiatura con previsione, allo stato, di divieto di espatrio dei minori con il padre.
Quanto sopra previa fissazione, ai sensi dell'art. 473 bis 14 cod. proc. civ., della udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al IU all'uopo a delegare, con invito all'intimato a pagina 2 di 8 costituirsi nel termine di trenta giorni prima dell'udienza a tenersi avanti a quest'ultimo, nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. civ., con espresso avvertimento che, in difetto, incadrà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 del codice di rito e che la mancata costituzione comporterà legittima declaratoria di contumacia, e con emissione, in ipotesi di fallimento del prescritto tentativo di conciliazione, dei provvedimenti temporanei ed urgenti che saranno ritenuti appropriati.
- in via istruttoria: “omissis”.
Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di causa. Con espressa riserva di ogni diversa, consentita domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, a formulare nei termini e nelle forme di rito anche all'esito dell'esame delle eventuali difese avversarie”; del procuratore della parte resistente:
“In via principale: dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente;
In via di mero subordine: 1) assumere le decisioni più idonee alla tutela del superiore interesse delle figlie minori della parte e stabilendo, anche per il tramite dei Servizi Sociali Persona_3 Persona_2 competenti, un calendario per le visite padre e figlie e dando atto della disponibilità del Signor Per_2
a corrispondere un contributo al mantenimento delle figlie per €. 275,00 a testa, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di giudizio, o in via subordinata compensazione delle spese di lite”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni della sentenza emessa dal Tribunale di prima istanza di Salè – Regno del Marocco, n. 502 del 20 febbraio 2023, resa nella causa pendente sub n. 1624/2022/4206, con cui è stato dichiarato il divorzio irrevocabile per discordia tra le parti. Nel corso del giudizio è emerso che il resistente al momento in cui è convolato a nozze con la ricorrente, risultava già spostato con tale sig.ra
[...]
. Per tale ragione, il giudice delegato ha invitato le parti a prendere posizione su tale Per_4 circostanza in quanto ritenuta astrattamente idonea ad incidere sulla validità del matrimonio contratto o, quantomeno, sulla riconoscibilità della sentenza di divorzio di cui in questa sede viene chiesta la modifica.
La parte ricorrente ha dunque formalmente rinunciato alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, formulando nuova domanda di regolamentazione dell'assetto di vita dei figli minori i sensi dell'art. 337 bis c.c.
Il resistente ha chiesto invece la declaratoria di inammissibilità di tale nuova domanda. pagina 3 di 8 1.1. Secondo il diritto italiano, chi è vincolato da precedente matrimonio non può contrarre un nuovo matrimonio: la libertà di stato è un impedimento non dispensabile previsto a pena nullità (art. 117 c.c.).
La condizione della libertà di stato è tradizionalmente considerata una norma di applicazione necessaria in quanto rispondente all'ordine pubblico. A corroborazione di tale conclusione rileva la circostanza che la bigamia non infrange solo il divieto posto dalla norma civilistica di cui all'art. 86 c.c ma integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 556 c.p..Ciò perché il nostro ordinamento aderisce ad una visione monogamica del matrimonio e non ammette che chi non abbia libertà di stato possa contrarre nuovo vincolo matrimoniale. Trattandosi di impedimento che risponde a principi di ordine pubblico, lo stesso vale anche per lo straniero, a prescindere dal fatto che il suo ordinamento ammetta la poligamia.
In definitiva, trattasi di una nullità assoluta ed insanabile che può essere fatta valere senza limiti temporali.
Non pare dunque potersi revocare in dubbio che il matrimonio contratto dalle odierne parti in causa sia da considerarsi nullo. Tuttavia, essendo medio tempore intervenuta la pronuncia di divorzio, nel caso in esame il tribunale si limiterà a rilevare tale nullità in via meramente incidentale.
1.2. A fronte di quanto sopra esposto deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c. la nuova domanda ex art. 337 bis c.c. proposta dalla ricorrente in quanto afferente all'affidamento, alla disciplina del diritto di visita e al mantenimento della prole e proposta a seguito della prova del difetto di libertà di status del resistente al momento del matrimonio, emersa solo in corso di causa.
2. Dall'unione sentimentale delle parti sono nate le figlie il 26.08.2017 a ZA, e Persona_1
, il 27.03.2020 a ZA. Persona_2
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento delle figlie minori e il diritto di visita padre-figlie, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_5
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta. pagina 4 di 8 Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
In conformità a tali criteri di collegamento, vista la residenza in Italia delle figlie minori, risulta applicabile la legge italiana.
La competenza territoriale si radica presso il tribunale adito ai sensi dell'art. 473-bis.11, comma 1,
c.p.c., vista la residenza a ZA delle figlie minori.
3. Nel merito, le domande svolte dalla ricorrente in punto affidamento delle minori e diritto di visita vanno accolte.
3.1. L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 2, c.c viene disposto dalla giurisprudenza di merito nei casi in cui l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, di sua obiettiva lontananza, di un suo sostanziale disinteresse per il figlio ovvero in caso di mancato violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale.
Per le ipotesi più gravi la giurisprudenza di merito ha elaborato la figura dell'affidamento cd. super esclusivo in cui il genitore affidatario viene autorizzato a adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c..
Dagli atti di causa è emerso che il resistente ha abbandonato la casa familiare in data 18.10.2023, disinteressandosi della salute delle proprie figlie e sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale. Dalla documentazione prodotta risulta in particolare che il resistente, dopo un versamento di € 600,00 nel mese di dicembre 2023, non ha più contribuito al mantenimento delle figlie, in quanto convinto che la madre sperperasse i soldi, anziché utilizzarli per il benessere delle figlie (v. p. 3 della relazione di aggiornamento del 15.10.2024 dell'Azienda Servizi Sociali di ZA).
In tal modo il resistente ha commesso il reato previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., ragion per cui nei suoi confronti è stato emesso un decreto penale di condanna (cfr. richiesta di data 02.02.2024 del pagina 5 di 8 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ZA, nel procedimento penale n.7192/2023
R.G.N.R).
A carico del resistente è stato inoltre instaurato un procedimento penale per trasporto di sostanze stupefacenti nel 2012 (cfr. Relazione del 06.02.2024 dell'Azienda Servizi Sociali di ZA), mentre risulta attualmente imputato per il reato di minaccia e atti persecutori nei confronti della moglie (v.
Relazione del 06.02.2024 dell'Azienda Servizi Sociali di ZA e doc. 20 di parte ricorrente depositato il 07.03.2025). In relazione a tali condotte con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di
ZA è stata disposta a carico del sig. la misura cautelare del divieto di avvicinamento dei Per_2 luoghi frequentati dalla persona offesa (v. Ordinanza di applicazione di misura cautelare di data
06.07.2023, emessa dall' presso il Tribunale di ZA, nel procedimento penale n. Controparte_2
2845/23 R.G.N.R. in relazione al reato di cui all'art. 612-bis c.p. prodotta dal PM in data 04.03.2025).
Risulta inoltre oggetto di prova documentale la circostanza che il padre ha consegnato alla figlia minore un coltellino svizzero incitandola ad utilizzarlo contro un altro bimbo che stava rincorrendo (v. la registrazione video e la traduzione delle frasi pronunciate dal ricorrente “tieni questo coltello, adesso ne do uno a tua sorella così quando qualcuno ti tocca lo ferisci con il coltello”, file video prodotto sub doc. 16 di parte ricorrente).
3.2. Le condotte del resistente denotano, nel complesso, carenze manifeste del padre dal punto di vista genitoriale, la sua totale inidoneità educativa e il suo disinteresse per le figlie minori. La madre ha invece dimostrato piena capacità di occuparsi delle figlie.
Nel preminente interesse delle minori va dunque disposto l'affidamento cd. super esclusivo delle figlie e alla madre con collocamento prevalente presso la Persona_1 Persona_2 Parte_1 stessa.
In relazione al diritto di visita padre-figlie il Tribunale, in conformità alle proposte del servizio sociale, ritiene rispondente all'interesse delle minori disporre la prosecuzione delle visite in forma accompagnata. Una futura ed eventuale apertura a visite autonome è subordinata al positivo superamento da parte di un training antiviolenza e alla sottoposizione di controlli periodici presso il
Serd, secondo le disposizioni impartite dal servizio sociale.
4. Per quanto attiene, infine, al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori, il riparto delle relative spese tra i genitori va determinato in base alle condizioni personali, patrimoniali e reddituali delle parti, in misura proporzionale al loro reddito (art. 337-ter, comma 4, c.c.; sul principio di proporzionalità, nella quantificazione del contributo, e sulla rilevanza del tenore di vita goduto dal minore in costanza di matrimonio cfr. Cass.n. 4811/2018).
pagina 6 di 8 La ricorrente lavora, da novembre 2024, presso il bar Caramel ad Appiano con contratto part-time e percepisce una retribuzione media di circa € 1.100,00 al mese (doc. 22 di parte ricorrente). Incassa
l'assegno unico per le figlie per complessivi € 460,00 mensili, oltre ad un assegno provinciale di €
140,00 al mese (v. verbale di udienza di data 13.03.2025). Sulla madre grava il pagamento del canone dell'alloggio Ipes in cui abita con le figlie pari a € 400,00 mensili (cfr. doc. 21 di parte ricorrente), oltre ai maggiori oneri connessi all'accudimento dei figli a tempo pieno.
In considerazione dell'età del resistente ed in assenza di prova contraria, si deve ritenere che lo stesso sia perfettamente capace di produrre reddito. Tenuto conto del livello occupazionale nella Provincia
Autonoma di ZA e delle retribuzioni medie, si ritiene che il padre sia nelle condizioni di reperire un'occupazione idonea a produrre un reddito pari a quantomeno 1.500 € mensili.
In ragione di quanto sopra, pare congruo determinare in € 275,00 per ciascuna figlia l'importo che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, con effetti dalla data della domanda (13.12.2024).
L'importo è soggetto a rivalutazione Astat con base dicembre 2024 e andrà versato dal padre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima. Disponendo di una maggiore capacità reddituale rispetto alla madre, che in ragione della necessità di accudire i figli avrà difficoltà a reperire un'occupazione a tempo pieno, il padre dovrà sostenere il 70% delle spese straordinarie necessarie per le figlie.
Gli sgravi fiscali sono ripartiti nella misura del 50,00, mentre eventuali contributi pubblici ed assegni familiari vanno invece esclusivamente in favore della ricorrente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico della parte resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1. le figlie minori nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
27.03.2020, vengono affidate in via esclusiva alla sola madre, in regime di affidamento super esclusivo, con collocamento presso la stessa. La madre viene autorizzata ad assumere ogni decisione nell'interesse delle minori, nonché a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche senza il consenso scritto del padre;
2. il diritto/dovere di visita padre-figlie verrà esercitato in forma accompagnata, secondo le modalità ritenute più idonee dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
pagina 7 di 8 3. il servizio sociale competente viene autorizzato ad estendere le visite padre-figlie anche in forma autonoma, previo positivo superamento di un training antiviolenza e sottoposizione a controlli periodici presso il Serd da parte del resistente;
4. il resistente dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, con effetti dal mese di dicembre 2024, l'importo di € 275,00 ciascuna (totale € 550,00 mensili); l'importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di
ZA (da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di gennaio 2025), e da versare alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
6. le spese straordinarie necessarie per le figlie e vengono poste a carico Persona_1 Persona_2 di entrambi i genitori, in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
7. eventuali contributi pubblici e gli assegni familiari verranno incassati integralmente dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali le figlie e sono da considerarsi a Persona_1 Persona_2 carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
8. viene condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente Controparte_1 procedimento, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in ZA, il 03/12/2025.
Il IU relatore Il Presidente
Morris LA DR AL
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
DR AL Presidente
Morris LA IU relatore
AG ST IU ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. r.g. 3571/2024, promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Di Narda ed Annamaria Gagliardi Parte_1 del Foro di ZA, giusta procura agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, ricorrente;
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Cipolla, giusta procura agli Controparte_1 atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, resistente;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 14 c.p.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“a) confermare, ex art. 337 quater cod. civ., l'affidamento delle figlie minorenni legittime Per_1
e in via esclusiva alla madre - sussistendo tutti i relativi presupposti alla luce di
[...] Persona_2 tutto quanto in narrativa dedotto e descritto quantomeno fino a che il padre avrà cessato di porre in essere atteggiamenti violenti ed aggressivi e fare abuso di sostanze alcoliche - con loro permanenza
pagina 1 di 8 principale presso la abitazione sita in ZA, via Glorenza n. 68/A, già adibita a casa familiare, da ella condotta in locazione ovvero altra dalla stessa eventualmente ad individuare, con ivi contestuale mantenimento della residenza anagrafica;
b) tenuto conto fra l'altro della misura cautelare applicata all'odierno convenuto alla luce dei comportamenti da egli tenuti e mantenuta fino al 3 aprile 2024, prevedere che il diritto / dovere di trascorrere adeguato tempo con la prole venga esercitato attraverso la protezione e/o
l'accompagnamento delle visite a mezzo di educatore e/o assistente sociale con frequenza a determinare allo stato nella misura massima di un'ora settimanale come già attualmente in corso senza previsione alcuna di pernottamento e compatibilmente con le di lui condizioni psico – fisiche ed alterazioni e con sottoposizione del medesimo ad idonea valutazione ed accertamento circa la di lui idoneità e capacità genitoriale;
c) porre a carico del signor contributo al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
e a garanzia della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di unione
[...] Persona_2 familiare e sino al raggiungimento della loro piena indipendenza economica, anche tenuto conto dei criteri all'uopo dettati dall'art. 337 ter cod. civ. avuto precipuo riguardo alle loro attuali esigenze, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore siccome prospettati, alle risorse economiche di entrambi ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, che si ritiene equo indicare orientativamente nei rispettivi ammontare di € 500,00 mensili cadauna (per un totale pari a € 1.000,00), ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta congrua di Giustizia,
a versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora
ad indicare, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia Parte_1
Autonoma di ZA, oltre al pagamento, in misura del 70%, degli oneri scolastici (eventuale retta, mensa, gite e quant'altro), delle spese mediche non mutuabili che necessitassero, di quelle per attività ludiche extrascolastiche, sportive e ricreative e di natura straordinaria latu sensu intese afferenti i predetti in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di ZA;
d) prescrivere che la percezione di assegni familiari, dell'assegno unico INPS e di altri sussidi ed emolumenti pubblici nessuno escluso, eventualmente erogati o ad erogare per le figlie, siano di spettanza integrale della mamma così come le relative ritenute fiscali;
e) obbligare entrambi i genitori
a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e ad indicare il proprio recapito telefonico anche degli eventuali luoghi di villeggiatura con previsione, allo stato, di divieto di espatrio dei minori con il padre.
Quanto sopra previa fissazione, ai sensi dell'art. 473 bis 14 cod. proc. civ., della udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al IU all'uopo a delegare, con invito all'intimato a pagina 2 di 8 costituirsi nel termine di trenta giorni prima dell'udienza a tenersi avanti a quest'ultimo, nei modi e nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. civ., con espresso avvertimento che, in difetto, incadrà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 del codice di rito e che la mancata costituzione comporterà legittima declaratoria di contumacia, e con emissione, in ipotesi di fallimento del prescritto tentativo di conciliazione, dei provvedimenti temporanei ed urgenti che saranno ritenuti appropriati.
- in via istruttoria: “omissis”.
Il tutto con integrale vittoria di spese e competenze di causa. Con espressa riserva di ogni diversa, consentita domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, a formulare nei termini e nelle forme di rito anche all'esito dell'esame delle eventuali difese avversarie”; del procuratore della parte resistente:
“In via principale: dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dalla ricorrente;
In via di mero subordine: 1) assumere le decisioni più idonee alla tutela del superiore interesse delle figlie minori della parte e stabilendo, anche per il tramite dei Servizi Sociali Persona_3 Persona_2 competenti, un calendario per le visite padre e figlie e dando atto della disponibilità del Signor Per_2
a corrispondere un contributo al mantenimento delle figlie per €. 275,00 a testa, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di giudizio, o in via subordinata compensazione delle spese di lite”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'odierna ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni della sentenza emessa dal Tribunale di prima istanza di Salè – Regno del Marocco, n. 502 del 20 febbraio 2023, resa nella causa pendente sub n. 1624/2022/4206, con cui è stato dichiarato il divorzio irrevocabile per discordia tra le parti. Nel corso del giudizio è emerso che il resistente al momento in cui è convolato a nozze con la ricorrente, risultava già spostato con tale sig.ra
[...]
. Per tale ragione, il giudice delegato ha invitato le parti a prendere posizione su tale Per_4 circostanza in quanto ritenuta astrattamente idonea ad incidere sulla validità del matrimonio contratto o, quantomeno, sulla riconoscibilità della sentenza di divorzio di cui in questa sede viene chiesta la modifica.
La parte ricorrente ha dunque formalmente rinunciato alla domanda di modifica delle condizioni di divorzio, formulando nuova domanda di regolamentazione dell'assetto di vita dei figli minori i sensi dell'art. 337 bis c.c.
Il resistente ha chiesto invece la declaratoria di inammissibilità di tale nuova domanda. pagina 3 di 8 1.1. Secondo il diritto italiano, chi è vincolato da precedente matrimonio non può contrarre un nuovo matrimonio: la libertà di stato è un impedimento non dispensabile previsto a pena nullità (art. 117 c.c.).
La condizione della libertà di stato è tradizionalmente considerata una norma di applicazione necessaria in quanto rispondente all'ordine pubblico. A corroborazione di tale conclusione rileva la circostanza che la bigamia non infrange solo il divieto posto dalla norma civilistica di cui all'art. 86 c.c ma integra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 556 c.p..Ciò perché il nostro ordinamento aderisce ad una visione monogamica del matrimonio e non ammette che chi non abbia libertà di stato possa contrarre nuovo vincolo matrimoniale. Trattandosi di impedimento che risponde a principi di ordine pubblico, lo stesso vale anche per lo straniero, a prescindere dal fatto che il suo ordinamento ammetta la poligamia.
In definitiva, trattasi di una nullità assoluta ed insanabile che può essere fatta valere senza limiti temporali.
Non pare dunque potersi revocare in dubbio che il matrimonio contratto dalle odierne parti in causa sia da considerarsi nullo. Tuttavia, essendo medio tempore intervenuta la pronuncia di divorzio, nel caso in esame il tribunale si limiterà a rilevare tale nullità in via meramente incidentale.
1.2. A fronte di quanto sopra esposto deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c. la nuova domanda ex art. 337 bis c.c. proposta dalla ricorrente in quanto afferente all'affidamento, alla disciplina del diritto di visita e al mantenimento della prole e proposta a seguito della prova del difetto di libertà di status del resistente al momento del matrimonio, emersa solo in corso di causa.
2. Dall'unione sentimentale delle parti sono nate le figlie il 26.08.2017 a ZA, e Persona_1
, il 27.03.2020 a ZA. Persona_2
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento delle figlie minori e il diritto di visita padre-figlie, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_5
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta. pagina 4 di 8 Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
In conformità a tali criteri di collegamento, vista la residenza in Italia delle figlie minori, risulta applicabile la legge italiana.
La competenza territoriale si radica presso il tribunale adito ai sensi dell'art. 473-bis.11, comma 1,
c.p.c., vista la residenza a ZA delle figlie minori.
3. Nel merito, le domande svolte dalla ricorrente in punto affidamento delle minori e diritto di visita vanno accolte.
3.1. L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 2, c.c viene disposto dalla giurisprudenza di merito nei casi in cui l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, di sua obiettiva lontananza, di un suo sostanziale disinteresse per il figlio ovvero in caso di mancato violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale.
Per le ipotesi più gravi la giurisprudenza di merito ha elaborato la figura dell'affidamento cd. super esclusivo in cui il genitore affidatario viene autorizzato a adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c..
Dagli atti di causa è emerso che il resistente ha abbandonato la casa familiare in data 18.10.2023, disinteressandosi della salute delle proprie figlie e sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale. Dalla documentazione prodotta risulta in particolare che il resistente, dopo un versamento di € 600,00 nel mese di dicembre 2023, non ha più contribuito al mantenimento delle figlie, in quanto convinto che la madre sperperasse i soldi, anziché utilizzarli per il benessere delle figlie (v. p. 3 della relazione di aggiornamento del 15.10.2024 dell'Azienda Servizi Sociali di ZA).
In tal modo il resistente ha commesso il reato previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., ragion per cui nei suoi confronti è stato emesso un decreto penale di condanna (cfr. richiesta di data 02.02.2024 del pagina 5 di 8 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ZA, nel procedimento penale n.7192/2023
R.G.N.R).
A carico del resistente è stato inoltre instaurato un procedimento penale per trasporto di sostanze stupefacenti nel 2012 (cfr. Relazione del 06.02.2024 dell'Azienda Servizi Sociali di ZA), mentre risulta attualmente imputato per il reato di minaccia e atti persecutori nei confronti della moglie (v.
Relazione del 06.02.2024 dell'Azienda Servizi Sociali di ZA e doc. 20 di parte ricorrente depositato il 07.03.2025). In relazione a tali condotte con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di
ZA è stata disposta a carico del sig. la misura cautelare del divieto di avvicinamento dei Per_2 luoghi frequentati dalla persona offesa (v. Ordinanza di applicazione di misura cautelare di data
06.07.2023, emessa dall' presso il Tribunale di ZA, nel procedimento penale n. Controparte_2
2845/23 R.G.N.R. in relazione al reato di cui all'art. 612-bis c.p. prodotta dal PM in data 04.03.2025).
Risulta inoltre oggetto di prova documentale la circostanza che il padre ha consegnato alla figlia minore un coltellino svizzero incitandola ad utilizzarlo contro un altro bimbo che stava rincorrendo (v. la registrazione video e la traduzione delle frasi pronunciate dal ricorrente “tieni questo coltello, adesso ne do uno a tua sorella così quando qualcuno ti tocca lo ferisci con il coltello”, file video prodotto sub doc. 16 di parte ricorrente).
3.2. Le condotte del resistente denotano, nel complesso, carenze manifeste del padre dal punto di vista genitoriale, la sua totale inidoneità educativa e il suo disinteresse per le figlie minori. La madre ha invece dimostrato piena capacità di occuparsi delle figlie.
Nel preminente interesse delle minori va dunque disposto l'affidamento cd. super esclusivo delle figlie e alla madre con collocamento prevalente presso la Persona_1 Persona_2 Parte_1 stessa.
In relazione al diritto di visita padre-figlie il Tribunale, in conformità alle proposte del servizio sociale, ritiene rispondente all'interesse delle minori disporre la prosecuzione delle visite in forma accompagnata. Una futura ed eventuale apertura a visite autonome è subordinata al positivo superamento da parte di un training antiviolenza e alla sottoposizione di controlli periodici presso il
Serd, secondo le disposizioni impartite dal servizio sociale.
4. Per quanto attiene, infine, al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori, il riparto delle relative spese tra i genitori va determinato in base alle condizioni personali, patrimoniali e reddituali delle parti, in misura proporzionale al loro reddito (art. 337-ter, comma 4, c.c.; sul principio di proporzionalità, nella quantificazione del contributo, e sulla rilevanza del tenore di vita goduto dal minore in costanza di matrimonio cfr. Cass.n. 4811/2018).
pagina 6 di 8 La ricorrente lavora, da novembre 2024, presso il bar Caramel ad Appiano con contratto part-time e percepisce una retribuzione media di circa € 1.100,00 al mese (doc. 22 di parte ricorrente). Incassa
l'assegno unico per le figlie per complessivi € 460,00 mensili, oltre ad un assegno provinciale di €
140,00 al mese (v. verbale di udienza di data 13.03.2025). Sulla madre grava il pagamento del canone dell'alloggio Ipes in cui abita con le figlie pari a € 400,00 mensili (cfr. doc. 21 di parte ricorrente), oltre ai maggiori oneri connessi all'accudimento dei figli a tempo pieno.
In considerazione dell'età del resistente ed in assenza di prova contraria, si deve ritenere che lo stesso sia perfettamente capace di produrre reddito. Tenuto conto del livello occupazionale nella Provincia
Autonoma di ZA e delle retribuzioni medie, si ritiene che il padre sia nelle condizioni di reperire un'occupazione idonea a produrre un reddito pari a quantomeno 1.500 € mensili.
In ragione di quanto sopra, pare congruo determinare in € 275,00 per ciascuna figlia l'importo che il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, con effetti dalla data della domanda (13.12.2024).
L'importo è soggetto a rivalutazione Astat con base dicembre 2024 e andrà versato dal padre in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima. Disponendo di una maggiore capacità reddituale rispetto alla madre, che in ragione della necessità di accudire i figli avrà difficoltà a reperire un'occupazione a tempo pieno, il padre dovrà sostenere il 70% delle spese straordinarie necessarie per le figlie.
Gli sgravi fiscali sono ripartiti nella misura del 50,00, mentre eventuali contributi pubblici ed assegni familiari vanno invece esclusivamente in favore della ricorrente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico della parte resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1. le figlie minori nata a [...] il [...], e , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
27.03.2020, vengono affidate in via esclusiva alla sola madre, in regime di affidamento super esclusivo, con collocamento presso la stessa. La madre viene autorizzata ad assumere ogni decisione nell'interesse delle minori, nonché a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche senza il consenso scritto del padre;
2. il diritto/dovere di visita padre-figlie verrà esercitato in forma accompagnata, secondo le modalità ritenute più idonee dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
pagina 7 di 8 3. il servizio sociale competente viene autorizzato ad estendere le visite padre-figlie anche in forma autonoma, previo positivo superamento di un training antiviolenza e sottoposizione a controlli periodici presso il Serd da parte del resistente;
4. il resistente dovrà corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, con effetti dal mese di dicembre 2024, l'importo di € 275,00 ciascuna (totale € 550,00 mensili); l'importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per la provincia di
ZA (da apportarsi la prima volta con effetti dal mese di gennaio 2025), e da versare alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente bancario che la medesima vorrà indicare a tale effetto;
6. le spese straordinarie necessarie per le figlie e vengono poste a carico Persona_1 Persona_2 di entrambi i genitori, in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
7. eventuali contributi pubblici e gli assegni familiari verranno incassati integralmente dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali le figlie e sono da considerarsi a Persona_1 Persona_2 carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
8. viene condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente Controparte_1 procedimento, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in ZA, il 03/12/2025.
Il IU relatore Il Presidente
Morris LA DR AL
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